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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 30/05/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 198 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 30/05/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. LUCA SALCICCIA in sostituzione dell'avv TORGE ANNA MARIA il quale chiede la decisione riportandosi al ricorso con vittoria di spese di lite e per l'avv. in sostituzione dell'avv. ESPOSITO RAFFAELE la quale si riporta alla CP_1 memoria in atti, impugna e contesta la CTU insistendo per il rigetto del ricorso.
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 198 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. TORGE ANNA MARIA ( , C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
REGIONALE INAIL 67100 L'AQUILA con l'avv. ESPOSITO RAFFAELE
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: rendita per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.2.2024, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale “sindrome CP_1
del tunnel carpale.” e che la domanda e il successivo ricorso amministrativo erano stati respinti, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di un indennizzo capitale con una menomazione pari superiore al 6% o nell'altra misura accertata in corso di causa da unificarsi con quanto accertato per altre patologie.
Deduceva il ricorrente che la malattia denunciata è stata provocata dall'attività lavorativa quale coltivatrice diretta svolta dal 2006.
Si costituiva in giudizio l' l'integrale rigetto della domanda in quanto del tutto CP_1
infondata per mancanza dell'esposizione al rischio lavorativo e per assenza dell'esposizione a rischio e del nesso causale.
La Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che “nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta
o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. 17576/2020).
I testi escussi, rispettivamente padre e dipendente della ricorrente, hanno confermato che la signora-la signora lavora come lavoratrice agricola;
-coltivando e Parte_1
lavorando ortaggi, preparando i terreni per la semina, per poi procedere alla pulitura alla raccolta del prodotto.
In particolare il padre della ricorrente ha precisato che la stessa lavora quale coltivatrice diretta dal 2011. Gli stessi testi, i quali hanno dichiarato di aver visto la ricorrente lavorare, hanno anche confermato che la stessa, nello svolgimento della propria attività utilizza le mani ed i polsi in particolare per la raccolta e la pulitura manuale degli ortaggi.
Ed ancora i testi hanno anche confermato che la -signora lavora circa otto Parte_1
ore al giorno per sei giorni settimanali.
Il C.T.U. dott. ha ritenuto che “sotto il profilo del rapporto di causalità e/o Per_1
concausalità, nel caso in specie, appaiono soddisfatti i noti criteri: cronologico, qualitativo, quantitativo e modale del suddetto rapporto. Peraltro, vi è da puntualizzare come il rischio morbigeno insito nella suddetta attività lavorativa assai gravosa per i tutti i distretti osteo-articolari del corpo, fu già riconosciuto per la colonna lombare e valutato in misura del 6% dall'Istituto Assicuratore. E dunque,
l'affezione testé menzionata appare, con ogni probabilità, correlata all'attività lavorativa prestata dalla perizianda e dalla stessa residua una invalidità permanente pari al SETTE PER CENTO della totale, in termini di danno biologico. La decorrenza assicurativa può esser fatta risalire a partire dall'epoca della domanda. Per quanto attiene la voce tabellare utilizzata per la suddetta patologia, il sottoscritto si è riferito al codice 163 (Esiti neurologici di sindromi canalicolari - a tipo tunnel carpale - con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità – fino a 7). Per quanto attiene la menomazione complessiva, si ritiene che la valutazione del danno, tenuto conto delle note formule, sia stimabile complessivamente nell'ordine del 13%, in considerazione dell'invalidità permanente pari al 6% già riconosciuta alla perizianda per “esiti di duplice discopatia lombare a modesto impegno funzionale”.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un CP_1
diverso convincimento.
Il ricorso deve pertanto essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessive €. 2805,00 oltrea accessori di legge (Corte di Appello L'Aquila sent, 511/2024).
Le spese di C.T.U. sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale denunciata
“sindrome del tunnel carpale” con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del 7% con decorrenza dalla domanda amministrativa e così complessivamente del 13%, previa unificazione con quanto riconosciuto per altra patologia;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente un CP_1
capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità (13%), con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario CP_1
della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate € 2.805,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano 30.5.2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza