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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Palermo, Sezione IV civile e procedure concorsuali, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. Gianfranco Pignataro Presidente
Dott.ssa Vittoria Rubino Giudice
Dott.ssa Alessia Giampietro Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 17/3/2025, l'avv. Giuseppe Tumminello, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Tedesco, ha proposto, in via principale, domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale di (residente in [...]
n. 9, cod. fisc. ) personalmente e nella qualità di legale rappresentante C.F._1 pro tempore della “ (con sede in Palermo, via Giuseppe Controparte_2
Mulè n. 9, P.I. ), rappresentata e difesa dell'avv. Marcello Cugliandro. P.IVA_1
In sede di conclusioni, il ricorrente ha domandato, in via subordinata ai sensi dell'art. 268 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII), l'apertura della liquidazione controllata della predetta società e della socia accomandataria.
A sostegno della domanda la parte ricorrente ha dedotto un credito di euro 5.000,00 per spese processuali (oltre oneri e accessori), in forza di sentenza n. 357/2023 del Tribunale di
Palermo, emessa nel giudizio n. 4348/2021 RG, munita di formula esecutiva in data 1.2.2023
e notificata unitamente all'atto di precetto il 09.02.2023 e nuovamente l'11.11.2024.
Il creditore ricorrente ha, quindi, allegato e documentato una situazione di insolvenza derivante dal mancato pagamento del predetto credito, nonché dal mancato adempimento spontaneo dopo la notificazione del titolo esecutivo e del precetto.
1 Con memoria depositata in data 29/4/2025 si è costituita la società resistente, contestando: i) la ricorrenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2 del CCII comprovata da documentazione dalla quale si evince la qualificazione di impresa minore;
ii) la sproporzione tra lo strumento processuale scelto e l'entità del credito vantato;
iii) lo stato di insolvenza;
a tal fine è stata allegata dichiarazione a firma della socia accomandataria dalla quale emergerebbero crediti verso clienti pari a euro 26.842,35 e l'esistenza di beni immobili tanto nella titolarità della società che della socia accomandataria . CP_1
***
Preliminarmente, va rilevato che con la documentazione prodotta dalla parte resistente con la memoria di costituzione è stato dimostrato il mancato superamento dei presupposti soggettivi di cui all'art. 2 del CCII, non avendo la società, nell'arco del triennio 2022,
2023,2024, superato i limiti dimensionali di cui all'art. 2 nn. 1), 2), 3).
L'esame delle scritture contabili depositate restituisce, infatti, i dati di una impresa cosiddetta minore, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, richiesta in via principale dalla parte ricorrente.
Deve invece essere accolta la domanda formulata, in via subordinata, di apertura della liquidazione controllata.
***
La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.
Sotto il profilo procedurale, con riferimento al caso di specie, va precisato che, a fronte della domanda proposta in via subordinata di apertura della liquidazione controllata, la società resistente non ha attivato alcuno degli strumenti difensivi previsti dall'art. 268 comma III CCII e che, pertanto, non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII.
Sempre in via procedurale il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza atteso che la parte debitrice ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.
Sul piano del presupposto soggettivo, la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale
2 ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Va poi osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII.
***
In sede di costituzione la parte resistente ha prodotto scritture contabili semplificate, dichiarazioni IVA e dichiarazioni dei redditi delle società di persone dal 2022 al 2024, nonché una visura sulla consistenza patrimoniale immobiliare in capo alla società e alla socia accomandataria.
Nei propri scritti difensivi, tuttavia, come osservato poc'anzi, alcuna richiesta difensiva
è pervenuta dalla parte resistente ai sensi dell'art. 268 comma III CCII anche con riferimento alla eventuale nomina dell'OCC, sicché si procederà alla valutazione dei presupposti di apertura della liquidazione controllata richiesta dal creditore.
Va osservato che la documentazione acquisita ha dimostrato il superamento della soglia minima di euro 50.000,00 prevista dall'art. 268 comma II CCII.
Questa circostanza può evincersi non solo dalla esposizione debitoria prospettata dal creditore (documentata per euro 5.000,00, oltre oneri accessori a titolo di spese come sopra indicato), ma altresì dalla nota dell del 17/4/2025, dalla quale emerge un CP_3 indebitamento erariale di euro 135.034,26 in capo alla società “ Controparte_2
e di euro 214.065,18 in capo alla socia accomandataria;
in particolare,
[...] CP_1
dalla nota della Agente della Riscossione, acquisita d'ufficio ex artt. 42 e 367 CCII, risulta che la detta esposizione debitoria era stata oggetto di definizione agevolata, strumento dal quale la società e la socia accomandataria sono decadute a seguito di inadempimento del piano rateale.
Tali considerazioni portano il Tribunale a ritenere dimostrato, altresì, il presupposto della insolvenza ex art. 268 comma II CCII;
il requisito, come noto, deve risultare sia con riferimento ai singoli inadempimenti, sia con riguardo ad altri fatti esteriori, dai quali si evince che il debitore non è in grado di garantire con regolarità l'attività solutoria nel suo complesso.
Nel caso di specie, va anzitutto osservato come la società resistente non ha contestato l'esistenza della pretesa creditoria avanzata dal ricorrente, lamentando piuttosto la 3 inconducenza dello strumento processuale prescelto. Neppure sono state specificamente contestate dalla società resistente le esposizioni debitorie erariali, né tantomeno, la circostanza della decadenza dallo strumento della definizione agevolata.
Depongono, pertanto, per la sussistenza dello stato di insolvenza: i) il dato della entità non rilevante della pretesa creditoria della parte ricorrente (risalente ormai a diversi anni e consacrata in un titolo esecutivo notificato e oggetto di precetto), circostanza questa che denota una incapacità della resistente di adempiere anche a obbligazioni di importo esiguo;
ii) l'inadempimento, sanzionato con la decadenza, del piano di definizione agevolata della significativa esposizione debitoria erariale, indice di una irreversibilità della condizione di crisi.
Va ribadito che la liquidazione controllata si apre su tutto il patrimonio della parte debitrice, comprendendo pertanto tutti i beni nella sua titolarità senza alcuna esclusione, fatte salve, beninteso, le limitazioni legali di cui all'art. 268 comma IV CCII.
Alla luce di quanto stabilito all'art. 270 comma II lett. b) modificato a seguito del d.lgs.
n. 136/2024; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;
P.Q.M.
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata della “ Controparte_2
(con sede in Palermo, via Giuseppe Mulè n. 9, P.I. , REA. PA
[...] P.IVA_1
243974) nonché, personalmente quale socio accomandatario, di (residente CP_1
in Palermo alla via Giuseppe Mulè n. 9, cod. fisc. ); C.F._1
NOMINA, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Alessia Giampietro;
NOMINA liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Caterina
Scaduti;
PRECISA che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a 49 CCII;
AUTORIZZA, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad 4 estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale della parte debitrice;
ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
ORDINA al legale rappresentante il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata
o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
DISPONE, che il nominato liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al G.D. di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al G.E. che le esecuzioni individuale siano dichiarate improcedibile;
DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
5 AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni completi l'inventario dei beni della parte debitrice;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione, precisando che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCI commi
2,3,4;
ORDINA al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, Con all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
DISPONE che la sentenza sia notificata alla parte debitrice;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti;
DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato;
Così deciso, in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025. 6 Il Giudice est. Il Presidente
Alessia Giampietro Gianfranco Pignataro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Alessia Giampietro e dal Presidente, Gianfranco Pignataro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Palermo, Sezione IV civile e procedure concorsuali, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. Gianfranco Pignataro Presidente
Dott.ssa Vittoria Rubino Giudice
Dott.ssa Alessia Giampietro Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 17/3/2025, l'avv. Giuseppe Tumminello, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Tedesco, ha proposto, in via principale, domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale di (residente in [...]
n. 9, cod. fisc. ) personalmente e nella qualità di legale rappresentante C.F._1 pro tempore della “ (con sede in Palermo, via Giuseppe Controparte_2
Mulè n. 9, P.I. ), rappresentata e difesa dell'avv. Marcello Cugliandro. P.IVA_1
In sede di conclusioni, il ricorrente ha domandato, in via subordinata ai sensi dell'art. 268 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII), l'apertura della liquidazione controllata della predetta società e della socia accomandataria.
A sostegno della domanda la parte ricorrente ha dedotto un credito di euro 5.000,00 per spese processuali (oltre oneri e accessori), in forza di sentenza n. 357/2023 del Tribunale di
Palermo, emessa nel giudizio n. 4348/2021 RG, munita di formula esecutiva in data 1.2.2023
e notificata unitamente all'atto di precetto il 09.02.2023 e nuovamente l'11.11.2024.
Il creditore ricorrente ha, quindi, allegato e documentato una situazione di insolvenza derivante dal mancato pagamento del predetto credito, nonché dal mancato adempimento spontaneo dopo la notificazione del titolo esecutivo e del precetto.
1 Con memoria depositata in data 29/4/2025 si è costituita la società resistente, contestando: i) la ricorrenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2 del CCII comprovata da documentazione dalla quale si evince la qualificazione di impresa minore;
ii) la sproporzione tra lo strumento processuale scelto e l'entità del credito vantato;
iii) lo stato di insolvenza;
a tal fine è stata allegata dichiarazione a firma della socia accomandataria dalla quale emergerebbero crediti verso clienti pari a euro 26.842,35 e l'esistenza di beni immobili tanto nella titolarità della società che della socia accomandataria . CP_1
***
Preliminarmente, va rilevato che con la documentazione prodotta dalla parte resistente con la memoria di costituzione è stato dimostrato il mancato superamento dei presupposti soggettivi di cui all'art. 2 del CCII, non avendo la società, nell'arco del triennio 2022,
2023,2024, superato i limiti dimensionali di cui all'art. 2 nn. 1), 2), 3).
L'esame delle scritture contabili depositate restituisce, infatti, i dati di una impresa cosiddetta minore, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, richiesta in via principale dalla parte ricorrente.
Deve invece essere accolta la domanda formulata, in via subordinata, di apertura della liquidazione controllata.
***
La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.
Sotto il profilo procedurale, con riferimento al caso di specie, va precisato che, a fronte della domanda proposta in via subordinata di apertura della liquidazione controllata, la società resistente non ha attivato alcuno degli strumenti difensivi previsti dall'art. 268 comma III CCII e che, pertanto, non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII.
Sempre in via procedurale il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza atteso che la parte debitrice ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.
Sul piano del presupposto soggettivo, la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale
2 ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Va poi osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII.
***
In sede di costituzione la parte resistente ha prodotto scritture contabili semplificate, dichiarazioni IVA e dichiarazioni dei redditi delle società di persone dal 2022 al 2024, nonché una visura sulla consistenza patrimoniale immobiliare in capo alla società e alla socia accomandataria.
Nei propri scritti difensivi, tuttavia, come osservato poc'anzi, alcuna richiesta difensiva
è pervenuta dalla parte resistente ai sensi dell'art. 268 comma III CCII anche con riferimento alla eventuale nomina dell'OCC, sicché si procederà alla valutazione dei presupposti di apertura della liquidazione controllata richiesta dal creditore.
Va osservato che la documentazione acquisita ha dimostrato il superamento della soglia minima di euro 50.000,00 prevista dall'art. 268 comma II CCII.
Questa circostanza può evincersi non solo dalla esposizione debitoria prospettata dal creditore (documentata per euro 5.000,00, oltre oneri accessori a titolo di spese come sopra indicato), ma altresì dalla nota dell del 17/4/2025, dalla quale emerge un CP_3 indebitamento erariale di euro 135.034,26 in capo alla società “ Controparte_2
e di euro 214.065,18 in capo alla socia accomandataria;
in particolare,
[...] CP_1
dalla nota della Agente della Riscossione, acquisita d'ufficio ex artt. 42 e 367 CCII, risulta che la detta esposizione debitoria era stata oggetto di definizione agevolata, strumento dal quale la società e la socia accomandataria sono decadute a seguito di inadempimento del piano rateale.
Tali considerazioni portano il Tribunale a ritenere dimostrato, altresì, il presupposto della insolvenza ex art. 268 comma II CCII;
il requisito, come noto, deve risultare sia con riferimento ai singoli inadempimenti, sia con riguardo ad altri fatti esteriori, dai quali si evince che il debitore non è in grado di garantire con regolarità l'attività solutoria nel suo complesso.
Nel caso di specie, va anzitutto osservato come la società resistente non ha contestato l'esistenza della pretesa creditoria avanzata dal ricorrente, lamentando piuttosto la 3 inconducenza dello strumento processuale prescelto. Neppure sono state specificamente contestate dalla società resistente le esposizioni debitorie erariali, né tantomeno, la circostanza della decadenza dallo strumento della definizione agevolata.
Depongono, pertanto, per la sussistenza dello stato di insolvenza: i) il dato della entità non rilevante della pretesa creditoria della parte ricorrente (risalente ormai a diversi anni e consacrata in un titolo esecutivo notificato e oggetto di precetto), circostanza questa che denota una incapacità della resistente di adempiere anche a obbligazioni di importo esiguo;
ii) l'inadempimento, sanzionato con la decadenza, del piano di definizione agevolata della significativa esposizione debitoria erariale, indice di una irreversibilità della condizione di crisi.
Va ribadito che la liquidazione controllata si apre su tutto il patrimonio della parte debitrice, comprendendo pertanto tutti i beni nella sua titolarità senza alcuna esclusione, fatte salve, beninteso, le limitazioni legali di cui all'art. 268 comma IV CCII.
Alla luce di quanto stabilito all'art. 270 comma II lett. b) modificato a seguito del d.lgs.
n. 136/2024; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;
P.Q.M.
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata della “ Controparte_2
(con sede in Palermo, via Giuseppe Mulè n. 9, P.I. , REA. PA
[...] P.IVA_1
243974) nonché, personalmente quale socio accomandatario, di (residente CP_1
in Palermo alla via Giuseppe Mulè n. 9, cod. fisc. ); C.F._1
NOMINA, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Alessia Giampietro;
NOMINA liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Caterina
Scaduti;
PRECISA che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a 49 CCII;
AUTORIZZA, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad 4 estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale della parte debitrice;
ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
ORDINA al legale rappresentante il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata
o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
DISPONE, che il nominato liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al G.D. di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al G.E. che le esecuzioni individuale siano dichiarate improcedibile;
DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
5 AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni completi l'inventario dei beni della parte debitrice;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione, precisando che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCI commi
2,3,4;
ORDINA al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, Con all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
DISPONE che la sentenza sia notificata alla parte debitrice;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti;
DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato;
Così deciso, in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025. 6 Il Giudice est. Il Presidente
Alessia Giampietro Gianfranco Pignataro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Alessia Giampietro e dal Presidente, Gianfranco Pignataro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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