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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 3754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3754 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo
Coppola all' udienza del 14.5.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3860/25 R.G. tra
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Antonio Nappa e dall'avv. Giuseppe Natale, giusta procura depositata telematicamente
RICORRENTE contro
in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato in data 17.2.25 parte ricorrente conveniva in giudizio il
, esponendo: Controparte_1
- Di essere insegnante attualmente in servizio, con contratto a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025 presso la scuola Istituto Superiore I.S. ITN Caracciolo IM
G. Da Procida con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche;
- Che non aveva ricevuto, perché precario, la carta docente, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, prevista dalla legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
- Che tale condotta era illegittima richiamate le sentenze del Consiglio di Stato,
Sez. VII, Sent. n. 1842/2022 e l'Ordinanza della C.g.u.e. del 18 maggio 2022 emessa nella causa C-450/21.
Tanto premesso, chiedeva che questo Giudice volesse:
1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2024/25 e conseguentemente condannare il al riconoscimento Controparte_1
del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l' anno scolastico 2024/25 condannare il al pagamento della somma di €500,00 Controparte_1
o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;
3) Condannare il , in persona del l.r.p.t.,al pagamento di Controparte_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva
e C.p.A., con attribuzione in favore degli Avv.ti Antonio Nappa e Giuseppe
Natale quali anticipatari anche delle spese.
Il , regolarmente evocato in giudizio, rimaneva Controparte_1 contumace.
All'udienza del 14.5.25 questo Giudice pronunciava sentenza
*****
Preliminarmente occorre affermare la giurisdizione dell'adito giudice in ragione del criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multibus Cass. civ. sez. un.,
12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 25840/2016).
Infatti, oggetto del giudizio è l'attribuzione del beneficio economico definito come
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, previa disapplicazione del d.P.C.M. che ne regolamenta criteri e modalità di erogazione, fattispecie rientrante pienamente nei poteri del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro essendo, tale beneficio, strettamente legato alle condizioni di impiego e direttamente derivante, come si dirà nel prosieguo, da disposizioni normative di livello superiore.
Sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 ha annullato con effetto erga omnes il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, quindi non c'è alcuna necessità della disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto.
Nel merito, il ricorso deve essere respinto.
Non vi è prova infatti del rapporto di lavoro.
L'istante non ha depositato alcun documento da cui risulti un qualsivoglia rapporto di lavoro con il convenuto, bensì solo un facsimile di contratto privi della benchè minima sottoscrizione né da pare sua né da parte dell'Istituto scolastico e senza prova dell'inizio della esecuzione (presa di servizio). Detta circostanza è stata rappresentata all'istante in udienza che nulla ha osservato.
Non vi è alcun principio di prova di esistenza del rapporto di lavoro (buste paga, contratto, presa di servizio) che induca ad attivare i poteri officiosi del giudice ex art
421 c.p.c. (ex plurimis, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 26597/20: nel rito del lavoro,
l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria…). Con riferimento alla disciplina della presa di servizio, si ricorda che l'art. 9 del d.p.r. n. 3/1957 prevede: “La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”. Dalla predetta disposizione si ricava che è dalla presa di servizio che decorrono gli effetti della nomina e la stessa nel caso di specie non è provata.
Non resta dunque che rigettare integralmente la domanda.
Nulla per le spese di lite vista la contumacia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla per le spese.
NAPOLI, lì 14.5.25
IL GIUDICE
Dott. Paolo Coppola