CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 15:01 con la seguente composizione collegiale:
MANZON ENRICO, Presidente
MONDINI MARIA LUISA, Relatore
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 155/2023 depositato il 12/10/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pordenone - Via Giardini Cattaneo, 3 33170 Pordenone PN
elettivamente domiciliato presso dp.pordenone@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 31/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PORDENONE sez. 1 e pubblicata il 28/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI703T101251 2022 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22.3.2017 Resistente_1 s.r.l. deliberava la fusione per incorporazione con la società Società_1 s.r.l., fusione poi avvenuta il successivo 18.5.2017; successivamente Resistente_1 s.r.l. presentava interpello in punto trattamento fiscale delle perdite maturate dalla società incorporata. Ricevuto il richiesto parere, Resistente_1 s.r.l. non si adeguava allo stesso e non aderiva ad alcun contradittorio, sollecitato dall'Ufficio.
L'Ufficio, sulla scorta degli elementi comunque acquisiti, determinava perdite non compensabili per
€ 348.040,00, ed emetteva l'avviso di accertamento n. TI703T101251 2022 IRES-ALTRO 2017 di cui in epigrafe, accertando conseguentemente ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. il maggior reddito imponibile. Resistente_1 s.r.l. impugnava tale avviso avanti la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Pordenone, che in accoglimento del ricorso di parte, con sentenza n. 31/01/23 depositata il 28.4.2023 annullava il provvedimento impugnato , liquidando le spese a carico dell'Ufficio soccombente.
L'Agenzia in data 11 ottobre 2023 notificava appello avverso tale sentenza, ritenendo la stessa ingiusta e gravatoria;
l'appellata società non si è costituita in questo grado.
L'Agenzia ha depositato memoria illustrativa.
All'udienza del 20 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile, perché tardivo.
Dall'esame degli atti emerge che la sentenza di primo grado è stata notificata a cura del difensore di
Resistente_1 srl all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Pordenone in data 19.5.2023 a mezzo pec all'indirizzo dp.pordenone@pce.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 16 bis, co 3, Dlgs 546/92; la sentenza notificata, in copia attestata come conforme dal difensore predetto, è stata depositata nel fascicolo di primo grado nella stessa data - ovvero il 19.5.2023 - unitamente alla ricevuta di accettazione ed alla ricevuta di avvenuta consegna.
L'appello dell'Agenzia è stato notificato mediante invio diretto a mezzo pec al domicilio digitale del difensore di primo grado in data 11.10.2023; in tale atto l'Agenzia testualmente riporta che oggetto dell'impugnazione
è la sentenza n. 31/01/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pordenone, depositata il 28/04/2023 notificata il 22/05/2023, confermando così la circostanza che qui rileva, ovvero l'intervenuta notifica della sentenza.
Da quanto sopra consegue che l'appello dell'Ufficio è tardivo ai sensi dell'art. 51 Dlgs 546/92 e deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese di questo grado, non essendosi costituita l'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, dichiara inammissibile l'appello; nulla per le spese del grado.
Trieste, 20 ottobre 2025
Il Relatore ll Presidente
IA LU IN NR ON
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 15:01 con la seguente composizione collegiale:
MANZON ENRICO, Presidente
MONDINI MARIA LUISA, Relatore
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 155/2023 depositato il 12/10/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pordenone - Via Giardini Cattaneo, 3 33170 Pordenone PN
elettivamente domiciliato presso dp.pordenone@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 31/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PORDENONE sez. 1 e pubblicata il 28/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI703T101251 2022 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22.3.2017 Resistente_1 s.r.l. deliberava la fusione per incorporazione con la società Società_1 s.r.l., fusione poi avvenuta il successivo 18.5.2017; successivamente Resistente_1 s.r.l. presentava interpello in punto trattamento fiscale delle perdite maturate dalla società incorporata. Ricevuto il richiesto parere, Resistente_1 s.r.l. non si adeguava allo stesso e non aderiva ad alcun contradittorio, sollecitato dall'Ufficio.
L'Ufficio, sulla scorta degli elementi comunque acquisiti, determinava perdite non compensabili per
€ 348.040,00, ed emetteva l'avviso di accertamento n. TI703T101251 2022 IRES-ALTRO 2017 di cui in epigrafe, accertando conseguentemente ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. il maggior reddito imponibile. Resistente_1 s.r.l. impugnava tale avviso avanti la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Pordenone, che in accoglimento del ricorso di parte, con sentenza n. 31/01/23 depositata il 28.4.2023 annullava il provvedimento impugnato , liquidando le spese a carico dell'Ufficio soccombente.
L'Agenzia in data 11 ottobre 2023 notificava appello avverso tale sentenza, ritenendo la stessa ingiusta e gravatoria;
l'appellata società non si è costituita in questo grado.
L'Agenzia ha depositato memoria illustrativa.
All'udienza del 20 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile, perché tardivo.
Dall'esame degli atti emerge che la sentenza di primo grado è stata notificata a cura del difensore di
Resistente_1 srl all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Pordenone in data 19.5.2023 a mezzo pec all'indirizzo dp.pordenone@pce.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 16 bis, co 3, Dlgs 546/92; la sentenza notificata, in copia attestata come conforme dal difensore predetto, è stata depositata nel fascicolo di primo grado nella stessa data - ovvero il 19.5.2023 - unitamente alla ricevuta di accettazione ed alla ricevuta di avvenuta consegna.
L'appello dell'Agenzia è stato notificato mediante invio diretto a mezzo pec al domicilio digitale del difensore di primo grado in data 11.10.2023; in tale atto l'Agenzia testualmente riporta che oggetto dell'impugnazione
è la sentenza n. 31/01/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pordenone, depositata il 28/04/2023 notificata il 22/05/2023, confermando così la circostanza che qui rileva, ovvero l'intervenuta notifica della sentenza.
Da quanto sopra consegue che l'appello dell'Ufficio è tardivo ai sensi dell'art. 51 Dlgs 546/92 e deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese di questo grado, non essendosi costituita l'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, dichiara inammissibile l'appello; nulla per le spese del grado.
Trieste, 20 ottobre 2025
Il Relatore ll Presidente
IA LU IN NR ON