Articolo 2201 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2201.

(Enti pubblici).

Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attivita' commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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