Art. 53. (Formaggi) 1. Non e' prescritto un contenuto minimo di materia grassa per i formaggi diversi da quelli a denominazione d'origine ed a denominazione tipica di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 125 , che restano regolati dalle disposizioni emanate ai sensi di tale legge.
2. L'etichettatura dei formaggi per i quali non e' previsto un contenuto minimo di materia grassa - qualora detto contenuto, riferito alla sostanza secca, sia inferiore al 20 per cento o compreso tra il 20 ed il 35 per cento - deve indicare una informazione per il consumatore circa la quantita' di materia grassa e la conseguente qualita' "magra" o "leggera" del formaggio.
3. Il regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1177 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 1939, n. 396 , e' abrogato.
2. L'etichettatura dei formaggi per i quali non e' previsto un contenuto minimo di materia grassa - qualora detto contenuto, riferito alla sostanza secca, sia inferiore al 20 per cento o compreso tra il 20 ed il 35 per cento - deve indicare una informazione per il consumatore circa la quantita' di materia grassa e la conseguente qualita' "magra" o "leggera" del formaggio.
3. Il regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1177 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 1939, n. 396 , e' abrogato.