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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 758/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
TI AN RI, OR
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2120/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13181/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 25/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 71 2023 00907942 07 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7774/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio ha proposto gravame avverso la Sentenza n.13181/32/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI con la quale in relazione al ricorso di Res_2 cooperativa ho così provveduto: “dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, in relazione all'importo sgravato dall'Ufficio; accoglie il ricorso per il resto. Compensa le spese.”
La cooperativa aveva impugnato la cartella di pagamento n. 07120230090794207000 di euro 13.344,34, notificata in data 25.9.2023, per somme dovute a seguito dell'avviso bonario su modello 770/2020, redditi
2019. Aveva dedotto che gli importi pretesi dall'Ufficio erano stati integralmente pagati in sede di ravvedimento operoso e che dunque null'altro era dovuto.
Con memoria in data 4.9.2024, la ricorrente dava atto che nelle more del giudizio era intervenuto provvedimento di sgravio con il quale l'Ufficio aveva rinunciato alla pretesa per complessivi euro 10.128,32, ma aveva indebitamente lasciato a ruolo l'importo di euro 3.120,24, comprensivo di sanzioni ed interessi, relativamente al quale la cooperativa insisteva nella propria domanda.
Il primo giudice dichiarava cessata la materia del contendere con riguardo alle poste oggetto di sgravio ed accoglieva il ricorso per le restanti somme rilevando che nulla aveva dedotto e provato l'ufficio, a fronte del fatto che la parte aveva esibito in giudizio, senza alcuna specifica contestazione da parte dell'amministrazione, le quietanze di pagamento nonché una ricostruzione contabile dei pagamenti, effettuata sullo stesso provvedimento di sgravio.
Ha proposto gravame l'Agenzia censurando la sentenza e deducendo che l'Ufficio aveva proceduto ad abbinare tutti i pagamenti effettuati con ravvedimento operoso dalla contribuente che risultano riportati nel provvedimento di sgravio depositato agli atti. La restante somma di euro 3.210,24 non aveva trovato riscontro nella documentazione depositata dalla contribuente, né tanto meno da eventuali versamenti effettuati con
F24 dalla contribuente;
infatti, le restanti somme che erano indicate nella terza riga del prospetto del provvedimento di sgravio risultavano, per la maggior parte, ancora dovute per incongruenza del pagamento effettuato rispetto alla somma dovuta.
Ha, altresì, dedotto la che la motivazione resa nella sentenza in esame doveva ritenersi meramente apparente, non potendosi ricavare dalla riportata decisione alcun valido riferimento alle ragioni che la sostengono, neppure con riferimento alle difese svolte dalle parti, né tanto meno dalla documentazione seppur richiamata dal collegio. I giudici di prime cure, secondo l'Ufficio, hanno ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento affermando: “Per quanto riguarda il residuo importo, la parte ha esibito in giudizio, senza alcuna specifica contestazione da parte dell'amministrazione, le quietanze di pagamento nonché una ricostruzione contabile degli stessi, effettuata sullo stesso provvedimento di sgravio.”. Ma sono incorsi in errore nello statuire quanto sopra riportato. Infatti, è stato condiviso pienamente ed apoditticamente quanto affermato da controparte e ritenuto documentalmente provato. La stessa Corte non ha esposto le ragioni per le quali riteneva condivisibile la conclusione della controparte, senza motivare il proprio convincimento, senza peraltro esaminare la documentazione posta a sostegno.
Ha pertanto chiesto la riforma della sentenza.
Si è costituita la cooperativa opponendosi al gravame e proponendo appello incidentale con riguardo al governo delle spese.
In particolare, la cooperativa ha precisato che tutti i pagamenti erano stati effettuati, mediante l'istituto del ravvedimento operoso in data antecedente alla ricezione dell'avviso bonario per cui nulla era dovuto, né a titolo di imposte, né a titolo di sanzioni applicate. Ha aggiunto che tutte le copie dei pagamenti (mod F 24 che L'Ufficio già aveva nei propri archivi) erano stato già allegati al ricorso introduttivo.
Ha riportato la tabella specifica dei pagamenti. Ha dedotto che mai nulla aveva contestato l'ufficio.
Ha chiesto dichiararsi non dovute tutte le somme e condannarsi l'ufficio al pagamento delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia è decisa come segue.
L'appello principale è infondato.
In via preliminare, per priorità logica, va esaminato il secondo motivo di gravame che non può essere condiviso.
Non vi è alcun rilevabile vizio di motivazione della sentenza che, come prescritto dalla legge, è sintetica ma completa. Il primo giudice ha chiaramente affermato che i pagamenti sono provati e che, per quanto riguarda le somme non sgravate, non era dato comprendere le ragioni per cui le stesse non erano state ritenute saldate.
Non vi è dunque né omessa pronuncia né carenza di motivazione.
E' consolidato l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “ L'omessa pronuncia ex articolo 112 c.p.
c. è astrattamente configurabile da parte del giudice di appello solo ove sia allegata la totale carenza di considerazione di una domanda o di una eccezione - e non di una mera allegazione difensiva - sottoposta al suo esame con la formulazione di uno specifico motivo di gravame, e sempre che il medesimo giudice abbia mancato completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, indispensabile alla soluzione del caso concreto”. (Cassazione civile., 04/11/2024,
n.28224).
La sentenza impugnata risponde ai dettami di legge, il motivo pertanto va disatteso.
È infondato anche il primo motivo di gravame che, per il vero, è prima ancora del tutto generico.
Il primo giudice, in ordine agli avvenuti pagamenti, ha testualmente affermato: “la parte ha esibito in giudizio, senza alcuna specifica contestazione da parte dell'amministrazione, le quietanze di pagamento nonché una ricostruzione contabile degli stessi, effettuata sullo stesso provvedimento di sgravio. La società ha pertanto assolto al proprio onere probatorio, a fronte del quale nulla ha controdedotto l'Ufficio, neanche in sede di udienza.”.
La motivazione della sentenza poggia sull'allegazione della prova dei pagamenti e, non meno, sulla non contestazione.
A fronte di questa motivazione e sul fondamento della stessa l'Ufficio deduce solo che le somme “risultano, per la maggior parte, ancora dovute per incongruenza del pagamento effettuato rispetto alla somma dovuta”.
Reitera semplicemente la sua iniziale difesa, la stessa che il giudice aveva ritenuto inidonea a contestare.
Non dice che pagamenti avrebbe ricevuto, non spende una sola parola rispetto al prospetto formulato e alla prova dei pagamenti, non dice neppure in che cosa consisterebbe l'incongruenza.
In definitiva non può ritenersi né contrastata la prospettazione della contribuente né il fondamento della motivazione resa dal primo giudice.
Va invece accolto l'appello incidentale.
I pagamenti, invero, sono avvenuti incontestatamente prima della notifica della cartella e dell'avviso bonario.
Non vi è alcuna valida motivazione per la compensazione sicché vanno liquidate le spese del primo grado di giudizio.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore della parte contribuente delle spese processuali del primo grado di giudizio che liquida in euro 1498,00 oltre oneri e cu;
condanna l'appellante principale al pagamento in favore della parte contribuente delle spese del grado che liquida in euro 991,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
TI AN RI, OR
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2120/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13181/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 25/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 71 2023 00907942 07 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7774/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio ha proposto gravame avverso la Sentenza n.13181/32/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI con la quale in relazione al ricorso di Res_2 cooperativa ho così provveduto: “dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, in relazione all'importo sgravato dall'Ufficio; accoglie il ricorso per il resto. Compensa le spese.”
La cooperativa aveva impugnato la cartella di pagamento n. 07120230090794207000 di euro 13.344,34, notificata in data 25.9.2023, per somme dovute a seguito dell'avviso bonario su modello 770/2020, redditi
2019. Aveva dedotto che gli importi pretesi dall'Ufficio erano stati integralmente pagati in sede di ravvedimento operoso e che dunque null'altro era dovuto.
Con memoria in data 4.9.2024, la ricorrente dava atto che nelle more del giudizio era intervenuto provvedimento di sgravio con il quale l'Ufficio aveva rinunciato alla pretesa per complessivi euro 10.128,32, ma aveva indebitamente lasciato a ruolo l'importo di euro 3.120,24, comprensivo di sanzioni ed interessi, relativamente al quale la cooperativa insisteva nella propria domanda.
Il primo giudice dichiarava cessata la materia del contendere con riguardo alle poste oggetto di sgravio ed accoglieva il ricorso per le restanti somme rilevando che nulla aveva dedotto e provato l'ufficio, a fronte del fatto che la parte aveva esibito in giudizio, senza alcuna specifica contestazione da parte dell'amministrazione, le quietanze di pagamento nonché una ricostruzione contabile dei pagamenti, effettuata sullo stesso provvedimento di sgravio.
Ha proposto gravame l'Agenzia censurando la sentenza e deducendo che l'Ufficio aveva proceduto ad abbinare tutti i pagamenti effettuati con ravvedimento operoso dalla contribuente che risultano riportati nel provvedimento di sgravio depositato agli atti. La restante somma di euro 3.210,24 non aveva trovato riscontro nella documentazione depositata dalla contribuente, né tanto meno da eventuali versamenti effettuati con
F24 dalla contribuente;
infatti, le restanti somme che erano indicate nella terza riga del prospetto del provvedimento di sgravio risultavano, per la maggior parte, ancora dovute per incongruenza del pagamento effettuato rispetto alla somma dovuta.
Ha, altresì, dedotto la che la motivazione resa nella sentenza in esame doveva ritenersi meramente apparente, non potendosi ricavare dalla riportata decisione alcun valido riferimento alle ragioni che la sostengono, neppure con riferimento alle difese svolte dalle parti, né tanto meno dalla documentazione seppur richiamata dal collegio. I giudici di prime cure, secondo l'Ufficio, hanno ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento affermando: “Per quanto riguarda il residuo importo, la parte ha esibito in giudizio, senza alcuna specifica contestazione da parte dell'amministrazione, le quietanze di pagamento nonché una ricostruzione contabile degli stessi, effettuata sullo stesso provvedimento di sgravio.”. Ma sono incorsi in errore nello statuire quanto sopra riportato. Infatti, è stato condiviso pienamente ed apoditticamente quanto affermato da controparte e ritenuto documentalmente provato. La stessa Corte non ha esposto le ragioni per le quali riteneva condivisibile la conclusione della controparte, senza motivare il proprio convincimento, senza peraltro esaminare la documentazione posta a sostegno.
Ha pertanto chiesto la riforma della sentenza.
Si è costituita la cooperativa opponendosi al gravame e proponendo appello incidentale con riguardo al governo delle spese.
In particolare, la cooperativa ha precisato che tutti i pagamenti erano stati effettuati, mediante l'istituto del ravvedimento operoso in data antecedente alla ricezione dell'avviso bonario per cui nulla era dovuto, né a titolo di imposte, né a titolo di sanzioni applicate. Ha aggiunto che tutte le copie dei pagamenti (mod F 24 che L'Ufficio già aveva nei propri archivi) erano stato già allegati al ricorso introduttivo.
Ha riportato la tabella specifica dei pagamenti. Ha dedotto che mai nulla aveva contestato l'ufficio.
Ha chiesto dichiararsi non dovute tutte le somme e condannarsi l'ufficio al pagamento delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia è decisa come segue.
L'appello principale è infondato.
In via preliminare, per priorità logica, va esaminato il secondo motivo di gravame che non può essere condiviso.
Non vi è alcun rilevabile vizio di motivazione della sentenza che, come prescritto dalla legge, è sintetica ma completa. Il primo giudice ha chiaramente affermato che i pagamenti sono provati e che, per quanto riguarda le somme non sgravate, non era dato comprendere le ragioni per cui le stesse non erano state ritenute saldate.
Non vi è dunque né omessa pronuncia né carenza di motivazione.
E' consolidato l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “ L'omessa pronuncia ex articolo 112 c.p.
c. è astrattamente configurabile da parte del giudice di appello solo ove sia allegata la totale carenza di considerazione di una domanda o di una eccezione - e non di una mera allegazione difensiva - sottoposta al suo esame con la formulazione di uno specifico motivo di gravame, e sempre che il medesimo giudice abbia mancato completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, indispensabile alla soluzione del caso concreto”. (Cassazione civile., 04/11/2024,
n.28224).
La sentenza impugnata risponde ai dettami di legge, il motivo pertanto va disatteso.
È infondato anche il primo motivo di gravame che, per il vero, è prima ancora del tutto generico.
Il primo giudice, in ordine agli avvenuti pagamenti, ha testualmente affermato: “la parte ha esibito in giudizio, senza alcuna specifica contestazione da parte dell'amministrazione, le quietanze di pagamento nonché una ricostruzione contabile degli stessi, effettuata sullo stesso provvedimento di sgravio. La società ha pertanto assolto al proprio onere probatorio, a fronte del quale nulla ha controdedotto l'Ufficio, neanche in sede di udienza.”.
La motivazione della sentenza poggia sull'allegazione della prova dei pagamenti e, non meno, sulla non contestazione.
A fronte di questa motivazione e sul fondamento della stessa l'Ufficio deduce solo che le somme “risultano, per la maggior parte, ancora dovute per incongruenza del pagamento effettuato rispetto alla somma dovuta”.
Reitera semplicemente la sua iniziale difesa, la stessa che il giudice aveva ritenuto inidonea a contestare.
Non dice che pagamenti avrebbe ricevuto, non spende una sola parola rispetto al prospetto formulato e alla prova dei pagamenti, non dice neppure in che cosa consisterebbe l'incongruenza.
In definitiva non può ritenersi né contrastata la prospettazione della contribuente né il fondamento della motivazione resa dal primo giudice.
Va invece accolto l'appello incidentale.
I pagamenti, invero, sono avvenuti incontestatamente prima della notifica della cartella e dell'avviso bonario.
Non vi è alcuna valida motivazione per la compensazione sicché vanno liquidate le spese del primo grado di giudizio.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore della parte contribuente delle spese processuali del primo grado di giudizio che liquida in euro 1498,00 oltre oneri e cu;
condanna l'appellante principale al pagamento in favore della parte contribuente delle spese del grado che liquida in euro 991,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.