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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/02/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Francesca Orlando
Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9284/2023 promossa da:
, , in proprio quale Parte_1 Parte_2
esercente la potestà sulla figlia minore , Persona_1 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, Parte_9 Parte_10 [...]
Parte_11
rappresentati e difesi in giudizio, giusta procure in atti, dall'avv. NI Bonato
ricorrenti
contro
Controparte_1
convenuto contumace
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 12.12.2024
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
, nato il [...], , nato il [...], in Parte_1 Parte_2
1 proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore , nata il Persona_1
06/08/2006 - rappresentata dal padre e dalla madre na Persona_2
Pacheco - , nata il [...], nato il Parte_3 Parte_4
30/08/1988, nato il [...], , nato il Parte_5 Parte_6
28/02/1989, , nato il [...], , nato il Parte_7 Parte_8
06/02/1985, nata il [...], , nata Parte_9 Parte_10
il 07/05/1967 e nata il [...]; tutti nati in Brasile, Parte_11
adivano il Tribunale di Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadini italiani jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti di (o Persona_3
o o ), nato il [...] a [...] Persona_3 Persona_4 Persona_4
NI LU (VR), figlio di (o o Persona_5 Persona_5 Persona_6
o e di (o o o Persona_7 Persona_8 Persona_8 Persona_9
, cittadino italiano, poi emigrato e deceduto in Brasile senza mai Persona_10
naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza,
si richiama integralmente quanto dedotto dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
La prima udienza del 19.12.2024 veniva tenuta ex art. 127 ter cpc e, precisate le conclusioni dai soli ricorrenti con note scritte depositate il 12.12.2024, va ora trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_1
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281 undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamato, riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che i diversi nomi e cognomi dell'avo, poi tramandati ai discendenti qui ricorrenti, risultano dal certificato di non naturalizzazione brasiliana prodotto sub doc. 4, nonché che la procura alle liti rilasciata dalla minore risulta Persona_1
2 correttamente effettuata da ambo i genitori esercenti la patria potestà (cfr. doc. 1).
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega
n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a
36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni
Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo, era nato in [...], da cui Persona_3
deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla
Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino Persona_3
brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi
3 trasmessa iure sanguinis al figlio, o ( , che l'aveva a sua Per_11 Per_12
volta trasmessa alle/ai sue/suoi discendenti, sicché queste/i sono a loro volta cittadine/i italiane/i.
Dall'esame di tale documentazione emerge che vi sono stati due casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della
Costituzione ( e nate rispettivamente il 02.05.1931 e il Persona_13 Persona_6
09.10.1947).
Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista
(salvo casi marginali) unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo il predetto art. 10 della legge n. 555/1912 “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente
dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata “nella
parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, rilevando l'irragionevole disparità di trattamento tra uomo e donna che tali articoli ponevano in essere, attribuendo la cittadinanza italiana solo ai figli di padre cittadino italiano e non a figli di madre cittadina italiana e disponendo la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente dalla sua volontà.
Le suddette pronunce, pertanto, hanno così ricondotto ai valori costituzionali di uguaglianza e parità tra i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite
4 all'epoca.
Successivamente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che,
per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile,
salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell' illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale
Tale pronuncia della Corte del 25.02.2009, n. 4466/2009, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, ha infatti risolto il contrasto di orientamenti in merito alla perdita ed al mancato acquisto della cittadinanza,
derivanti tutti dalla previgente disciplina prevista dalla legge n. 555/1912, enunciando il seguente principio di diritto “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla
dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla
donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero
anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della
titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma
incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della
eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso
principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1gennaio 1948, anche il figlio di
donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n.
555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore
della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Appare evidente come il caso di specie sia identico a quello oggetto della pronuncia della Suprema Corte sopra richiamata sicché, in applicazione dei medesimi principi di diritto, il diritto alla cittadinanza in capo ai ricorrenti va accertato e riconosciuto.
Per l'effetto, il diritto di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana è perdurante
5 anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al/alla figlio/a legittimo/a di madre cittadina nato/a prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle
“situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli/alle figlie di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati/e anteriormente al 01.01.1948,
e, conseguentemente, ai loro discendenti.
È provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento.
Si osserva, ancora, che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza,
nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro e neppure un numero di prenotazione.
Del resto, sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale
6 irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto,
giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Deve pertanto essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_1
anche perché non risultano essere stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del
1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente,
è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della
fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue
che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il
fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr.
Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere e dell'assenza di difese da parte del , vanno integralmente compensate tra CP_1
le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, accoglie la domanda e per l'effetto così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
7 - accerta e dichiara che (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
nato in [...]/SC, Brasile, in data 31/07/1992, residente in [...],
345, Presidente , Brasile, CAP 89.150-000, è cittadino italiano iure Per_14
sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_3
[...]
- accerta e dichiara che (C.F.: Parte_2
), nato in [...] , Brasile, in data C.F._2 Per_14
27/12/1969, residente in [...]dos Santos, 290, Presidente
, Brasile, CAP 89.150-000, è cittadino italiano iure sanguinis per Per_14
discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_3
- accerta e dichiara che (C.F.: ), Persona_1 C.F._3
nata il [...], in [...]/SC, Brasile, residente in [...]dos
Santos, 290, Presidente , Brasile, CAP 89.150-000, è cittadina italiana Per_14
iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_3
[...]
- accerta e dichiara che (C.F.: , Parte_3 C.F._4
nata in [...]/SC, Brasile, in data 26/07/1997, residente in [...]
Eduardo dos Santos, 290, Presidente , Brasile, CAP 89.150-000, è Per_14
cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_3
- accerta e dichiara che (C.F.: Parte_4
), nato in [...]/SC, Brasile, in data 30/08/1988, C.F._5
residente in [...], 462, Joinville/SC, Brasile, CAP 89.207-
700, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo,
cittadino italiano, Persona_3
- accerta e dichiara che (C.F.: , Parte_5 C.F._6
nato in [...]/SC, Brasile, in data 10/04/1995, residente in [...]dos
Santos, 109, Barra Velha/SC, Brasile, CAP 88.390-000, è cittadino italiano iure
sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_3
[...]
- accerta e dichiara che (C.F.: ), nato in Parte_6 C.F._7
8 Joinville/SC, Brasile, in data 28/02/1989, residente in [...], 4665,
Presidente , Brasile, CAP 89.150-000, è cittadino italiano iure Per_14
sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_3
[...]
- accerta e dichiara che (C.F.: ), nato Parte_7 C.F._8
in Presidente , Brasile, in data 10/09/1986, residente in [...]Per_14
Lúcio Corrêa, 528, Joinville/SC, Brasile, CAP 89.207-700, è cittadino italiano
iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_3
[...]
- accerta e dichiara che (C.F.: Parte_8
, nato in [...]/SC, Brasile, in data C.F._9
06/02/1985, residente in [...], 120, San Francisco do Sul/SC, Brasile,
CAP 89.240-000, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_3
- accerta e dichiara che (C.F.: Parte_9
, nata in [...] , Brasile, in data 11/09/1965, C.F._10 Per_14
residente in [...], 175, Joinville/SC, Brasile, CAP 89.210-118, è
cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_3
- accerta e dichiara che (C.F.: ), Parte_10 C.F._11
nata in [...] , Brasile, in data 07/05/1967, residente in [...]Per_14
Leber, 345, Presidente , Brasile, CAP 89.150-000, è cittadina italiana Per_14
iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_3
[...]
- accerta e dichiara che (C.F.: Parte_11
), nata in [...]/SC, Brasile, in data 06/03/1990, C.F._12
residente in [...]dos Santos, 290, Presidente , Brasile, Per_14
CAP 89.150-000, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_3
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei
9 registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 03/02/2025
Il Giudice
Francesca Orlando
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Francesca Orlando
Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9284/2023 promossa da:
, , in proprio quale Parte_1 Parte_2
esercente la potestà sulla figlia minore , Persona_1 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, Parte_9 Parte_10 [...]
Parte_11
rappresentati e difesi in giudizio, giusta procure in atti, dall'avv. NI Bonato
ricorrenti
contro
Controparte_1
convenuto contumace
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 12.12.2024
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
, nato il [...], , nato il [...], in Parte_1 Parte_2
1 proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore , nata il Persona_1
06/08/2006 - rappresentata dal padre e dalla madre na Persona_2
Pacheco - , nata il [...], nato il Parte_3 Parte_4
30/08/1988, nato il [...], , nato il Parte_5 Parte_6
28/02/1989, , nato il [...], , nato il Parte_7 Parte_8
06/02/1985, nata il [...], , nata Parte_9 Parte_10
il 07/05/1967 e nata il [...]; tutti nati in Brasile, Parte_11
adivano il Tribunale di Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadini italiani jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti di (o Persona_3
o o ), nato il [...] a [...] Persona_3 Persona_4 Persona_4
NI LU (VR), figlio di (o o Persona_5 Persona_5 Persona_6
o e di (o o o Persona_7 Persona_8 Persona_8 Persona_9
, cittadino italiano, poi emigrato e deceduto in Brasile senza mai Persona_10
naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza,
si richiama integralmente quanto dedotto dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
La prima udienza del 19.12.2024 veniva tenuta ex art. 127 ter cpc e, precisate le conclusioni dai soli ricorrenti con note scritte depositate il 12.12.2024, va ora trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_1
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281 undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamato, riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che i diversi nomi e cognomi dell'avo, poi tramandati ai discendenti qui ricorrenti, risultano dal certificato di non naturalizzazione brasiliana prodotto sub doc. 4, nonché che la procura alle liti rilasciata dalla minore risulta Persona_1
2 correttamente effettuata da ambo i genitori esercenti la patria potestà (cfr. doc. 1).
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega
n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a
36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni
Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo, era nato in [...], da cui Persona_3
deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla
Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino Persona_3
brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi
3 trasmessa iure sanguinis al figlio, o ( , che l'aveva a sua Per_11 Per_12
volta trasmessa alle/ai sue/suoi discendenti, sicché queste/i sono a loro volta cittadine/i italiane/i.
Dall'esame di tale documentazione emerge che vi sono stati due casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della
Costituzione ( e nate rispettivamente il 02.05.1931 e il Persona_13 Persona_6
09.10.1947).
Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista
(salvo casi marginali) unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo il predetto art. 10 della legge n. 555/1912 “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente
dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata “nella
parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, rilevando l'irragionevole disparità di trattamento tra uomo e donna che tali articoli ponevano in essere, attribuendo la cittadinanza italiana solo ai figli di padre cittadino italiano e non a figli di madre cittadina italiana e disponendo la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente dalla sua volontà.
Le suddette pronunce, pertanto, hanno così ricondotto ai valori costituzionali di uguaglianza e parità tra i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite
4 all'epoca.
Successivamente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che,
per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile,
salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell' illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale
Tale pronuncia della Corte del 25.02.2009, n. 4466/2009, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, ha infatti risolto il contrasto di orientamenti in merito alla perdita ed al mancato acquisto della cittadinanza,
derivanti tutti dalla previgente disciplina prevista dalla legge n. 555/1912, enunciando il seguente principio di diritto “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla
dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla
donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero
anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della
titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma
incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della
eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso
principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1gennaio 1948, anche il figlio di
donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n.
555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore
della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Appare evidente come il caso di specie sia identico a quello oggetto della pronuncia della Suprema Corte sopra richiamata sicché, in applicazione dei medesimi principi di diritto, il diritto alla cittadinanza in capo ai ricorrenti va accertato e riconosciuto.
Per l'effetto, il diritto di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana è perdurante
5 anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al/alla figlio/a legittimo/a di madre cittadina nato/a prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle
“situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli/alle figlie di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati/e anteriormente al 01.01.1948,
e, conseguentemente, ai loro discendenti.
È provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento.
Si osserva, ancora, che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza,
nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro e neppure un numero di prenotazione.
Del resto, sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale
6 irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto,
giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Deve pertanto essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_1
anche perché non risultano essere stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del
1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente,
è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della
fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue
che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il
fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr.
Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere e dell'assenza di difese da parte del , vanno integralmente compensate tra CP_1
le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, accoglie la domanda e per l'effetto così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
7 - accerta e dichiara che (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
nato in [...]/SC, Brasile, in data 31/07/1992, residente in [...],
345, Presidente , Brasile, CAP 89.150-000, è cittadino italiano iure Per_14
sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_3
[...]
- accerta e dichiara che (C.F.: Parte_2
), nato in [...] , Brasile, in data C.F._2 Per_14
27/12/1969, residente in [...]dos Santos, 290, Presidente
, Brasile, CAP 89.150-000, è cittadino italiano iure sanguinis per Per_14
discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_3
- accerta e dichiara che (C.F.: ), Persona_1 C.F._3
nata il [...], in [...]/SC, Brasile, residente in [...]dos
Santos, 290, Presidente , Brasile, CAP 89.150-000, è cittadina italiana Per_14
iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_3
[...]
- accerta e dichiara che (C.F.: , Parte_3 C.F._4
nata in [...]/SC, Brasile, in data 26/07/1997, residente in [...]
Eduardo dos Santos, 290, Presidente , Brasile, CAP 89.150-000, è Per_14
cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_3
- accerta e dichiara che (C.F.: Parte_4
), nato in [...]/SC, Brasile, in data 30/08/1988, C.F._5
residente in [...], 462, Joinville/SC, Brasile, CAP 89.207-
700, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo,
cittadino italiano, Persona_3
- accerta e dichiara che (C.F.: , Parte_5 C.F._6
nato in [...]/SC, Brasile, in data 10/04/1995, residente in [...]dos
Santos, 109, Barra Velha/SC, Brasile, CAP 88.390-000, è cittadino italiano iure
sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_3
[...]
- accerta e dichiara che (C.F.: ), nato in Parte_6 C.F._7
8 Joinville/SC, Brasile, in data 28/02/1989, residente in [...], 4665,
Presidente , Brasile, CAP 89.150-000, è cittadino italiano iure Per_14
sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_3
[...]
- accerta e dichiara che (C.F.: ), nato Parte_7 C.F._8
in Presidente , Brasile, in data 10/09/1986, residente in [...]Per_14
Lúcio Corrêa, 528, Joinville/SC, Brasile, CAP 89.207-700, è cittadino italiano
iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_3
[...]
- accerta e dichiara che (C.F.: Parte_8
, nato in [...]/SC, Brasile, in data C.F._9
06/02/1985, residente in [...], 120, San Francisco do Sul/SC, Brasile,
CAP 89.240-000, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_3
- accerta e dichiara che (C.F.: Parte_9
, nata in [...] , Brasile, in data 11/09/1965, C.F._10 Per_14
residente in [...], 175, Joinville/SC, Brasile, CAP 89.210-118, è
cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_3
- accerta e dichiara che (C.F.: ), Parte_10 C.F._11
nata in [...] , Brasile, in data 07/05/1967, residente in [...]Per_14
Leber, 345, Presidente , Brasile, CAP 89.150-000, è cittadina italiana Per_14
iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_3
[...]
- accerta e dichiara che (C.F.: Parte_11
), nata in [...]/SC, Brasile, in data 06/03/1990, C.F._12
residente in [...]dos Santos, 290, Presidente , Brasile, Per_14
CAP 89.150-000, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_3
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei
9 registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 03/02/2025
Il Giudice
Francesca Orlando
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