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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 12015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12015 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi – Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1497 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
[...]
) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. DI COSTANZO ALFREDO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via San Pietro n. 73, Parco Azzurro, sc. D,
ATTORE
E
) rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. SCHMID CARMELA presso cui elettivamente domicilia in
Napoli alla Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale is. G1,
CONVENUTO il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per cessazione degli effetti civili di
1 matrimonio depositato in data 22/01/2024, , premesso: Parte_1
di aver contratto matrimonio con la resistente a NAPOLI il 02/06/2006; che dal matrimonio non erano nati figli;
che nella sentenza di separazione era stato previsto:
“1) remissione di querela da parte del sig. sporta nei confronti della sig.ra con Parte_1 CP_1
conseguente accettazione della stessa;
2) rinuncia all'assegno di mantenimento della sig.ra ; CP_1
3) relativamente alla casa coniugale il sig. accetta la quantificazione del valore Parte_1
dell'immobile formulata dall' agenzia immobiliare Gabetti in euro 190.000,00 e nel contempo la sig.ra dichiara di impegnarsi a venderla privatamente nel termine di giorni 15. Scaduto detto CP_1
termine infruttuosamente le parti conferiranno mandato all'agenzia indicata da parte resistente per curare la vendita del detto immobile. Il mandato che verrà conferito all'agenzia prescelta dovrà avere una durata non superiore a tre mesi, scaduti i quali, previo accordo tra le parti potrà essere rinnovato.
Al momento della vendita le parti estingueranno il mutuo, dividendo equamente la somma residua dall' estinzione del mutuo.
4) Le cose mobili presenti all'interno dell'abitazione saranno così suddivise: il sig. al Parte_1
momento della vendita preleverà cameretta, vetrina e divano. La restante parte sarà attribuita alla sig.ra ; CP_1
5) relativamente alla vettura indicata in atti il sig. si impegna a trasferire immediatamente Parte_1
la titolarità in capo alla sig.ra assumendosi i costi del trasferimento presso l'agenzia di fiducia CP_1
del La signora al momento del trasferimento di proprietà del veicolo, si attiverà Parte_1 CP_1
immediatamente al cambio del nominativo sulla polizza assicurativa beneficiando della classe di merito ereditata dal come da decreto Bersani;
Parte_1
6) quanto ai quattro ratei di mutuo che ha pagato il quest' ultimo rinuncia alla Parte_1
restituzione;
7) in merito alle utenze il rinuncia a chiedere il pagamento delle somme versate per i mesi Parte_1
ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2023, e la sig.ra si impegna a pagare le utenze CP_1
attualmente in essere fino al momento della vendita;
2 8) il sig. si accolla il pagamento dei ratei condominiali relativamente ai mesi ottobre, Parte_1
novembre, dicembre 2023 ancora insoluti;
9) il dichiara di rinunciare a richiedere la somma di euro 10.340,00 prelevati sul conto Parte_1
cointestato;
10)la sig.ra rinuncia all'assegno divorzile. CP_1
11)le parti nella consapevolezza del termine di cessazione della sospensione del mutuo previsto per gennaio 2025, concordano che nel mentre il si accolla il pagamento del 100% degli interessi Parte_1
e la sig.ra si accolla il 50% delle spese straordinarie deliberate per i lavori del condominio.” CP_1
chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale dei coniugi.
Pertanto, pronunciata la separazione con sentenza n.9486/2024 del 27.09.2024 e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 20.11.2025 le parti con note di trattazione scritta, nel riportarsi alla
Convenzione tra coniugi di separazione e divorzio, confermavano la propria volontà di non addivenire a riconciliazione e di voler ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni già concordate tra le parti.
Il GI pertanto rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale dal 24.09.2024.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L.
n. 74/1987.
3 Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dalle parti in causa a NAPOLI il 02/06/2006 (atto n. 33, parte II, S. A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2006) alle condizioni di cui all'accordo tra le parti;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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