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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/05/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 23/2025 V.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Bonavita in virtù di procura in atti;
Parte_1
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Daniele Bonavita;
CP_1
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di Benevento chiedendo pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 10.06.1984 in Paduli (BN), alle condizioni concordate.
I ricorrenti hanno chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Alla udienza del 28 aprile 2025, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione. Deve darsi atto dell'intervenuta comunicazione al PM degli atti del procedimento ai sensi dell'art. 473-bis.14.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3,
n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di omologa del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione consensuale terminato con decreto di omologa depositato in data 26.07.2010 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi delle minori, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 10.06.1984 in Paduli (BN)
(registro atti di matrimonio del Comune di Paduli, Anno 1984, Parte II, Serie A, N. 11) tra Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], alle
[...] CP_1
condizioni di cui al ricorso congiunto;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970,
n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd', D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
-nulla per le spese.
Benevento, 6 maggio 2025
Il Giudice Rel. – Est. dott.ssa Enrica Nasti
Il Presidente dott.ssa Floriana Consolante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 23/2025 V.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Bonavita in virtù di procura in atti;
Parte_1
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Daniele Bonavita;
CP_1
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di Benevento chiedendo pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 10.06.1984 in Paduli (BN), alle condizioni concordate.
I ricorrenti hanno chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Alla udienza del 28 aprile 2025, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione. Deve darsi atto dell'intervenuta comunicazione al PM degli atti del procedimento ai sensi dell'art. 473-bis.14.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3,
n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di omologa del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione consensuale terminato con decreto di omologa depositato in data 26.07.2010 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi delle minori, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 10.06.1984 in Paduli (BN)
(registro atti di matrimonio del Comune di Paduli, Anno 1984, Parte II, Serie A, N. 11) tra Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], alle
[...] CP_1
condizioni di cui al ricorso congiunto;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970,
n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd', D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
-nulla per le spese.
Benevento, 6 maggio 2025
Il Giudice Rel. – Est. dott.ssa Enrica Nasti
Il Presidente dott.ssa Floriana Consolante