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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/12/2025, n. 18064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18064 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa AR VI UO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 26437/2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe Lavalle ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Corso Trieste, n. 65/B, in forza di procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
opponente
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Massimo Ramoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via della Nocetta, n. 109, in forza di procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione;
pagina 1 di 8 - opposta
Oggetto: contratto di fornitura licenze software.
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 giugno 2025 le parti hanno depositato note di trattazione scritta in cui si sono riportate alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e nelle memorie e l'opponente ha insistito nelle proprie istanze istruttorie
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso per decreto ingiuntivo la premesso di Controparte_1 svolgere attività di produzione, analisi, progettazione e sviluppo di software, nonché di organizzazione di corsi di formazione professionale e di fornitura di assistenza tecnica hardware e software, ha illustrato di aver erogato tali servizi in favore di e di aver emesso, per il pagamento del corrispettivo Parte_1 dovutole, diverse fatture, specificamente richiamate nel ricorso, rimaste insolute, nonostante i solleciti. Ha, quindi, chiesto di ingiungere alla controparte il pagamento di € 21.773,68 oltre interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture sino al soddisfo.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 19517/2022 in data 9 novembre 2022, notificato l'11 novembre 2022, ha proposto opposizione, con atto di Parte_1 citazione notificato il 21 dicembre 2022, eccependo l'inesistenza del credito ingiunto, la non corretta esecuzione della prestazione e il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della Controparte_1
pagina 2 di 8 In particolare, ha esposto che la richiesta di pagamento si basava su un riepilogo di provenienza unilaterale senza traccia delle richiamate tariffe contrattuali, sulla cui base era stato calcolato l'importo ingiunto, frutto, pertanto, di una determinazione unilaterale della controparte, e ha evidenziato che, a sostegno della propria pretesa, la controparte aveva depositato delle fatture, documenti contabili a formazione unilaterale, inidonei a supportare la pretesa creditoria azionata, in ciò valutato che non era stato prodotto alcun contratto. Ha, quindi, osservato che la società opposta aveva reso le sue prestazioni in modo discontinuo così che l'attività espletata era stata caratterizzata da una miriade di disservizi.
Ha, quindi, domandato la revoca del decreto ingiuntivo con rigetto dell'avversa domanda e, via subordinata, di accertare che nulla era dovuto ovvero di considerare la minore somma ritenuta di giustizia.
Si è costituita in giudizio, in data 2 febbraio 2023, la che ha Controparte_1 resistito ai rilievi avversari, osservando, in primo luogo, che, successivamente alla stipulazione del contratto, il aveva usufruito regolarmente dei prodotti e Pt_1 servizi informatici offerti e che, già a decorrere dal 2021, aveva omesso di versare quanto dovuto, nonostante i diversi solleciti di pagamento. Ha altresì esposto che l'opponente, in data 26 ottobre 2021, aveva sottoscritto un piano di rientro, riconoscendo così il proprio debito.
Ha concluso, chiedendo la dichiarazione di provvisoria esecuzione ex art. 648
c.p.c. del decreto opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio.
pagina 3 di 8 2.Tanto esposto con riguardo alla domanda proposta e alle difese svolte, deve, in primo luogo, rammentarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione così che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe, quale attore sostanziale, sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio, mentre il debitore opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito
(cfr. ex multis, Cass., 17 novembre 2003, n. 17371; Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421;
Cass., 4 ottobre 2024, n. 26048).
Tanto precisato deve ritenersi che parte opposta abbia assolto all'onere probatorio cui era tenuta nella misura in cui ha depositato il piano di rientro, sottoscritto per accettazione da parte del con cui era stata concessa una dilazione di Pt_1 pagamento, e che contemplava il riconoscimento del debito di cui alle fatture indicate per un importo complessivo di € 21.773,68 (cfr. all. 3 di parte opposta).
Quanto sopra esposto vale, in primo luogo, con riferimento ai crediti di cui alle fatture n. 23297/S0 e 22425/S0 del 18.06.2019, 24177/S0 del 19.09.2019, 5379/S0 del 28.01.2020, 5380/S0 del 28.01.2020, 5381/S0 del 28.01.2020, 20727 del
31.03.2020, 13926/S0 del 29.01.2021, 13927/S0 del 29.01.2021, 13928/S0 del
29.01.2021 e 251B del 15.06.2021 per l'importo complessivo di € 20.072,17, specificamente riportate nel piano di rientro.
pagina 4 di 8 In particolare, come evidenziato da parte opposta, in ragione del riconoscimento del debito, di cui al piano di rientro menzionato, deve ritenersi provata l'esistenza del credito azionato e la relativa entità come riportata nelle fatture (cfr. all. 3 di parte opposta firmato dal per accettazione nel cui incipit è riportato che si Pt_1 riconosceva debitore della somma di € 21.773,68 di cui alle fatture riportate nel prospetto inserito nel piano).
A tale proposito si osserva che trova applicazione l'invocata norma di cui all'art. 1988 c.c. a mente del quale “la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
3.Inoltre, come chiarito dalla Corte di legittimità, “la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando
l'astrazione processuale della causa debendi, con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria (…). Pertanto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in virtù di un titolo esecutivo che comporta una ricognizione di debito (nella specie, un assegno bancario), incombe all'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento, ivi compreso l'inadempimento del creditore procedente, qualora mediante
l'opposizione sia stata proposta domanda di risoluzione per inadempimento del rapporto fondamentale” (cfr. Cass. n. 11332 del 15.05.2009).
Invero, tale onere probatorio non è stato assolto da parte opponente, stante l'inammissibilità della prova testimoniale articolata senza una precisa indicazione dei disservizi in cui si sarebbe sostanziato il contestato inadempimento così da doversene ritenere la genericità.
pagina 5 di 8 Né il dedotto inadempimento può ritenersi provato in ragione della documentazione prodotta dall'opponente che attesta, piuttosto, che la CP_1
aperti i ticket dal aveva fornito l'assistenza richiesta (cfr. all. 2 e 3
[...] Pt_1 all'atto di citazione).
Ciò tanto più ove si consideri il tenore della email del 3 maggio 2022, versata in atti da parte opposta, successiva alle richieste di intervento di cui ai suindicati tickets, in cui il aveva manifestato la sua gratitudine per avere la Pt_1 possibilità di fruire di un piano di rientro per la propria esposizione debitoria verso
“per gli strumenti che da circa vent'anni e con mia Controparte_1 soddisfazione di fatto mi fornisce” (cfr. all. 10 alla prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte opposta), confermando così l'esistenza del debito di cui al piano di rientro ed esprimendo la sua soddisfazione per la prestazione resa dalla controparte, con una dichiarazione incompatibile con la sollevata contestazione di inesatto adempimento.
4.Ciò posto ritiene questo giudice che sia dovuto anche l'importo indicato nelle tre fatture, apparentemente non menzionate nel piano di rientro, n. 5856S0 per la residua somma di € 291,17, n. 18203S0 per € 556,32 e n. 17061S0 per € 854 tutte del 31.01.2019.
Al riguardo va premesso che l'opponente non ha mai contestato di aver fruito dei servizi cui si riferiscono le menzionate fatture, avendo contestato la pretesa creditoria azionata nei suoi confronti nel quantum, sul rilievo che i corrispettivi richiesti in pagamento erano il frutto di una determinazione unilaterale della controparte.
Ciò posto si osserva che, con ordinanza del 10.08.2023, questo giudice ha evidenziato alle parti che le suindicate fatture n. 5856S0, 18203S0 e 17061S0 non erano menzionate nel piano di rientro.
pagina 6 di 8 A fronte di tale rilievo parte opposta ha chiarito, nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. che il piano di rientro contemplava la fattura 543/PR di €
1.701,49, pari alla somma delle tre sopra menzionate fatture, e ha precisato che si trattava di una mera dicitura contabile, utilizzata per denominare il raggruppamento delle predette tre fatture ai fini del piano di rientro.
Invero, a fronte di tale precisazione nessuna contestazione è stata sollevata dal che avendo firmato il piano di rientro, è certamente consapevole del Pt_1 significato delle fatture in esso riportate.
Inoltre, tale circostanza trova conferma nel fatto che effettivamente l'importo di €
1.701,49 di cui alla fattura n. 543/PR del 23.10.2019 corrisponde alla somma degli importi indicati nelle tre fatture 5856/S0 per l'importo residuo di € 291,17,
18203/S0 di € 556,32 e 17061/S0 di € 854,00.
Infine, dalla disamina del partitario versato in atti emerge che la fattura 543/PR è registrata come “raggruppamento effetti in portafoglio” e non determina, nella contabilità dell'opposta, un incremento dell'esposizione debitoria del Pt_1
Inoltre, in tale contabilità, alla data del 23.10.2019, è registrato un
“raggruppamento effetti in portafoglio”, riferito proprio alle fatture 5856, 18203 e
17061 (cfr. partitario all. 4 alla comparsa di risposta).
Ne consegue che, in ragione del riconoscimento del debito di cui al piano di rientro, deve ritenersi dovuta anche l'ulteriore somma di € 1.701,49, dovendo essere estese a tali crediti tutte le considerazioni sopra svolte.
L'opposizione va, pertanto, respinta.
5.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai valori minimi di cui al DM
55/2014 attesa la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 • rigetta l'opposizione;
• condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale oltre spese generali al
15%, IVA e cassa come per legge.
Roma, 19 dicembre 2025
Il Giudice
AR VI UO
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