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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/06/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 843 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Maria Teresa Pugliano, Pt_1
Silvia Parisi, Caterina Battaglia e Manuela Varani ---- appellante
E
, con l'Avv. Maria Rosa Pranteda ---- appellata Controparte_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Castrovillari, Giudice del Lavoro.
Opposizione a verbale di accertamento ispettivo.
Conclusioni dell'appellante: <<… Riformare l'impugnata sentenza, laddove “- accoglie il proposto ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale ispettivo impugnato;
- dichiara insussistente l'obbligo di versamento di oneri contributivi a carico della parte ricorrente originato dal verbale di accertamento ispettivo impugnato;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore Pt_1
della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.248,00, a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014”, e, per l'effetto, rigettare il ricorso. Con vittoria di spese funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio>>;
Conclusioni dell'appellata CP_1
quindi confermare la l'annullamento del verbale ispettivo impugnato e l'insussistenza dell'obbligo di versamento di oneri contributivi a carico della parte appellata
2) Con vittoria di spese e competenze di causa del presente grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario>>.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, Pt_1
giudice del lavoro, che ha accolto il ricorso della Sig.ra proposto avverso Controparte_1
il verbale unico di accertamento ispettivo n° 25 00000 455744 del 19/2/2015, recante l'intimazione a pagare € 9.026,75, a titolo di contributi dovuti a seguito dell'accertamento di irregolare somministrazione di manodopera, da parte della società cooperativa
[...]
nei suoi confronti, negli anni 2012, 2013 e 2014. CP_2
Tale verbale unico, peraltro, è stato redatto consequenzialmente ad altro verbale unico di accertamento, recante n° 25 00000 453725 del 6/2/2015, effettuato nei confronti della predetta soc. coop. Santa per illecita somministrazione di manodopera effettuata tanto nei CP_2
confronti della ricorrente, quanto di altre aziende agricole.
2. Il Tribunale, infatti, si è pronunciato favorevolmente rispetto alle richieste della parte ricorrente, ritenendo che, dato per assodato l'onere probatorio intestato in capo agli ispettori,
“alcuna prova in questo giudizio è stata fornita dall della fattispecie ritenuta sussistente in Pt_1
sede di controllo ispettivo sebbene fosse a ciò tenuto.
In concreto la parte resistente si è limitata a fare espresso rimando alle risultanze ispettive eseguite nei confronti del ricorrente e dell'azienda ed a formulare capitoli di CP_2
prova tesi a confermare le circostanze acclarate in sede ispettiva”.
In particolare, il Tribunale ha stabilito quanto segue: “Che vi sia stata ingerenza ed interferenza da parte del ricorrente nella organizzazione del lavoro dei dipendenti dell'impresa agricola
[...]
appaltatrice dei lavori di raccolta di frutti non è stato provato dall a ciò tenuto. CP_2 Pt_1
Anche il rischio d'impresa è rinvenibile nelle clausole contrattuali del contratto di appalto prodotto ... . Ed ancora: non è stato provato dall' a ciò tenuto che i mezzi e le attrezzature Pt_1
per l'esecuzione dei lavori appaltati fossero di proprietà del committente e dati in uso ai lavoratori. Pertanto, anche il requisito dell'organizzazione dei mezzi propri dell'appaltatore risulta sussistere per poter qualificare come genuino il contratto di appalto in esame ai sensi dell'art.
1655 c.c.”.
3. L' ha, come detto, interposto gravame avverso detta sentenza sostenendo, in sintesi, Pt_1
che i verbali ispettivi dovevano intendersi pienamente probanti, perché frutto di attente indagini, di verifiche documentali (contratti, modelli DA, fatturazioni etc.) e di acquisizioni di dichiarazioni, anche dell'asserita committente e dell'asserito appaltatore, nettamente contrastanti con quelle rilasciate, in particolare dal secondo, in sede giudiziale.
Ha poi aggiunto che il Tribunale gli aveva ingiustamente negato la possibilità di ascoltare come testimoni gli ispettori, impedendogli, quindi, di far confermare loro gli esiti delle verifiche effettuate.
4. L'appellata ha resistito nel presente grado, chiedendo il rigetto del gravame.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 5 maggio 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è fondato.
I.1 Nessun dubbio vi è sull'onere probatorio spettante all' in materia di accertamento Pt_1
negativo di obblighi contributivi, giusta il pacifico orientamento della Suprema Corte di
Cassazione1.
I.2 Nello specifico, quindi, va verificato se tale onere sia stato assolto o meno, posto che la fede pubblica dei verbali ispettivi non è rinvenibile se non per i soli casi in cui i funzionari rappresentino circostanze avvenute davanti ai loro occhi o conosciute senza alcun margine di apprezzamento e non già con riguardo a valutazioni logiche dagli stessi svolte nel corso dei loro accertamenti2. I.3 Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha specificato che, quantunque gli ispettori avessero riscontrato le irregolarità sopra descritte nella gestione organizzativa- imprenditoriale dell'Azienda intestata alla ricorrente, consistenti nella illecita somministrazione di manodopera, con riguardo ai rapporti contrattuali tra la detta azienda e la Soc. Coop. Santa Ludovica, non avevano, però, ancorato le loro deduzioni ad Pt_2
alcun efficace elemento probatorio;
laddove, invece, la parte ricorrente aveva posto, a contestazione dei fatti costitutivi rappresentati dagli ispettori, ampia documentazione, consistente nei contratti di appalto stipulati, anno per anno, con la Soc. Coop. Santa Ludovica, nonché nelle fatture emesse da quest'ultima, a fronte del rapporto contrattuale in essere.
I.4 Orbene, rispetto alle ragioni del Tribunale, l' nell'atto di gravame, ha specificato di Pt_1
avere quantomeno offerto una pista probatoria, costituita dal verbale di accertamento e da una correlativa richiesta di prova orale, sulla quale il Giudice del Lavoro, anche in forza dei poteri istruttori officiosi, di cui certamente disponeva, avrebbe potuto ampliare la propria indagine, giusto per attuare quella ricerca costante della verità che gli compete.
I.5 In effetti, però, giova osservare che un'attività istruttoria volta a verificare la sussistenza
– o meno – di un'ipotesi di illecita somministrazione di manodopera è stata disposta dal giudice di prime cure, il quale ha ammesso la deposizione del legale rappresentante della società fittiziamente (a dire dell' appaltatrice dei lavori agricoli effettuati presso Pt_1
l'azienda della Sig.ra Controparte_1
Da tale deposizione, il Tribunale ha tratto motivi convincenti per accogliere le istanze dell'azienda agricola chiamata a versare i contributi omessi, omettendo, tuttavia, di operare alcun un raffronto tra le circostanze rappresentate dal teste e quelle che lo stesso aveva riferito in sede di audizione innanzi agli ispettori.
I.6 L' invero, ha evidenziato vibratamente l'esistenza di tale discrasia, mentre la parte Pt_1
appellata si è arroccata sulla prova orale acquisita dal Tribunale, ritenendo questo il momento rilevante per l'efficace acquisizione di informazioni da parte di un soggetto che era a conoscenza dei fatti.
I.6 Sul punto, però, ad avviso del Collegio, va sgombrato il campo dalla non condivisibile
notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell' i cui funzionari avevano personalmente esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce Pt_1 contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore
a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)>> (Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014). prospettazione riferentesi aprioristicamente al minor valore probatorio da attribuire alle deposizioni rese innanzi agli ispettori, rispetto a quelle rese innanzi all'Autorità giudiziaria.
Quantunque sia esistita giurisprudenza che rigorosamente avvalorasse siffatta tesi, quella prevalente ed attuale è di tenore opposto o, quantomeno, più elastico.
Una prova immediata e spontanea, senza condizionamenti mentali, in tal stregua raccolta, da parte di un ispettore, si ritiene che possa tranquillamente considerarsi maggiormente genuina, ove pertinente, conferente e verificata, rispetto ad altra prova raccolta più in là nel tempo, sebbene da parte di un Giudice.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, nel recente passato, con le pronunce
19026/193 e 2015/184, nelle quali ha affermato il principio secondo cui il giudice di merito, rispetto alle deposizioni acquisite dagli ispettori, può considerare esse prove di per sé financo 3 Si riporta il seguente passaggio motivazionale: ritenere maggiormente attendibili le dichiarazioni rese agli ispettori in quanto più genuine e sincere di quelle rese, a distanza di tempo, in giudizio. Ha esaminato le dichiarazione rese dai testi in giudizio rilevando che effettivamente alcune fossero favorevoli alla tesi della società, ma ha ritenuto necessario porle a raffronto con quelle rese agli ispettori al fine di valutare quelle maggiormente attendibili giungendo ad affermare che tale raffronto portava a ritenere del tutto inattendibili quelle rese da alcuni testi ( A., + ALTRI ed invece assolutamente univoche quelle rese da numerosi Pt_3 lavoratori agli ispettori dalle quali risultava, tra l'altro, che le disposizioni erano date anche a tutti i dipendenti delle cooperative da R.F., della soc Zinca.>>. 4 Si riporta anche il seguente passaggio motivazionale: genuinità delle informazioni rese dalla lavoratrice agli ispettori dopo l'incidente occorsole all'uscita dal luogo di lavoro, informazioni, queste, ribadite a distanza di circa nove mesi e che hanno trovato riscontro in quelle rese da D.S.D.; che da tali dichiarazioni, non ritenute superate dalla successiva deposizione testimoniale che è stata giudicata nell'impugnata sentenza nei termini di una maldestra ritrattazione operata nell'intento di favorire la datrice di lavoro, la Corte di merito Pt_ ha tratto il convincimento della fondatezza della tesi difensiva dell' in ordine alla segnalata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche nel periodo antecedente alla sua regolarizzazione, avvenuta immediatamente dopo il suddetto incidente;
Tes_ che la Corte d'appello ha, altresì, spiegato che la stringata deposizione della teste era da ritenere falsa in quanto contrastante in maniera evidente con quanto emerso dalle dichiarazioni della B.;
che non va dimenticato che in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (V. Cass. sez. lav. n. 13485 del 13.6.2014, nonché Cass. 10 giugno 2014, n. 13054, Cass. ord. 6 aprile 2011, n. 7921, Cass. 15 luglio 2009, n. 16499, Cass. 5 ottobre 2006,
n. 21412, Cass. 15 aprile 2004 n. 7201 e Cass. 7 agosto 2003, n. 11933);
che si è, altresì, statuito (Cass. sez. lav. n. 15073 del 6/6/2008) che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro Controparte_3 presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori" (conf. a Cass. sez. lav. n. 3525 del 22/2/2005 e da ultimo v. Cass. sez. lav. n. 13054 del 10/6/2014 sulla insindacabilità, in sede di legittimità, del "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato)>>. autosufficienti, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
IV. Chiarito quanto sopra, si ritiene doveroso provvedere al riesame del compendio istruttorio, onde valutarne la resistenza, o meno, di fronte alle censure dell'appellante.
V. Compulsato il verbale ispettivo, si ritengono rilevanti le seguenti circostanze, emerse in sede di acquisizione di dichiarazioni spontanee del Sig. amministratore Testimone_2
unico della società cooperativa agricola , siccome rese nel corso dell'ispezione CP_2
medesima, avvenuta in data 6 ottobre 2014.
Egli si è così espresso: portavamo sui vari fondi dove raccogliere. Su ogni fondo c'erano i proprietari ad aspettare i braccianti. Normalmente la sera prima i committenti mi chiedevano il numero di braccianti di cui avevano bisogno, che io lasciavo sul terreno per poi continuare il giro e lasciare altre squadre di braccianti sugli altri terreni. I proprietari dei fondi dicevano ai braccianti cosa fare e controllavano il loro operato, rimanendo sui terreni fino alla fine della giornata. In questi casi usavamo le cassette ed i bins forniti dai proprietari dei fondi o dall'acquirente e i trattori e le
"carriole" dei committenti. Il prezzo della raccolta era indicato sui contratti e veniva stabilito in base ai Kg di frutto raccolto. In media, per la mia esperienza, un operaio raccoglie circa 4 quintali di clementine e mandarini e 8 quintali di arance al giorno. [...] Durante il periodo della raccolta degli agrumi la cooperativa manda operai a raccogliere contemporaneamente su più fondi, quindi nello stesso giorno lavorano più squadre di braccianti>>.
VI. Letti i verbali di assunzione delle prove, acquisite nel primo grado di giudizio, emergono, invece, sempre con riguardo al Sig. le seguenti circostanze. Testimone_2
<<... preciso che tra la ricorrente e la società cooperativa sussisteva per gli anni 2012-2013-2014
un rapporto contrattuale di appalto e di trasporto ... e preciso che in virtù di tale contratto ... gli operai che raccoglievano il frutto venivano diretti e coordinati solo ed esclusivamente da me. ... la mia cooperativa lavorava con le mie attrezzature e con il mio personale per la raccolta del frutto sul terreno della sig.ra Confermo ... che solo io ho coordinato e diretto i lavori dei CP_1
miei operai >>.
VII. Ebbene, secondo le tesi difensive dell'appellata, la deposizioni testimoniali del Tes_2
dovrebbe prevalere su quelle ispettive.
VIII. Viceversa, raffrontate le risultanze dell'istruttoria giudiziaria con quelle dell'istruttoria ispettiva, si possono trarre le seguenti conclusioni. a) Che il davanti agli ispettori, ha offerto una ricostruzione dei fatti molto più Tes_2
circostanziata, rispetto a quella effettuata innanzi al tribunale;
b) Che, davanti agli ispettori, sempre il si è diffusamente e puntualmente Tes_2
soffermato sulla tipologia di attrezzature utilizzate per la raccolta dei frutti, da parte degli operai (cassette e ... bins forniti dai proprietari dei fondi o dall'acquirente e i trattori
e le "carriole"), precisando che erano di proprietà dei committenti, mentre davanti al
Tribunale è rimasto molto vago sul punto (la mia cooperativa lavorava con le mie attrezzature);
c) Che davanti agli ispettori il ha descritto con dovizia di particolari il contesto Tes_2
inerente al rapporto di lavoro, descrivendo la presenza e le funzioni svolte dai committenti, soprassedendo dal ricordare alcunché, in merito, in sede giudiziaria.
d) Che la deposizione resa dallo stesso innanzi al giudice è stata anodina e Tes_2
stereotipata e nulla ha fatto comprendere in tema di assunzione di rischio d'impresa, in capo a sé, quando innanzi agli ispettori ha riferito di guadagni commisurati solo alla quantità di prodotto raccolto (quindi senza rischio alcuno d'impresa).
IX. Non v'è dubbio, allora, che le risultanze istruttorie acquisite dagli ispettori si palesano più spontanee, precise e focalizzate, di quelle emerse in giudizio.
E poiché è il giudice di merito che deve individuare le fonti del proprio convincimento, nella fattispecie in esame non si può prescindere dal conferire affidabilità alle emergenze della fase stragiudiziale, in assenza di elementi di confronto atti a depotenziarne la portata.
X. A ciò aggiungasi che gli altri elementi indiziari, rappresentati, ad esempio, dalle dichiarazioni rese agli accertatori dalla parte ricorrente e dal marito della stessa, incaricato della direzione e del controllo degli operai, depongono tutti per conclusioni coerenti con quelle tratte dagli ispettori.
In particolare, il Sig. per l'appunto marito dell'appellata, ha riferito Testimone_3
quanto appresso: << il sig. mi manda una squadra di operai per raccogliere. Io Testimone_2
li aspetto sui fondi, dico loro dove e cosa raccogliere e controllo come lavorano, soprattutto che non mettano nelle cassette frutto macchiato o non maturo o troppo piccolo che viene scartato
e non mi viene pagato dall' . Durante la raccolta sono sempre presente sui miei fondi anche Per_1
se non mi occupo materialmente di raccogliere ma solo di dirigere e controllare gli operai. Questi ultimi a volte arrivano sui campi da soli a volte accompagnati dal Sig. che li lascia per Tes_2
continuare il suo giro negli altri giardini. Capita che a volte alcuni braccianti siano un po' più lenti E io li richiamo e li sollecito per farli lavorare un po' di più, ma posso dire che in media un operaio può raccogliere circa 400 kg al giorno di clementine. Quanto ho detto sopra vale anche per i terreni di proprietà di mia moglie che da due anni stipula contratti Controparte_1
con la cooperativa per la raccolta delle sue clementine. Lei ha delegato me per CP_2
ad andare sui suoi terreni per dirigere e controllare gli operai mandati dal Sig. Tes_2
.
[...]
XI. Tutti gli elementi suddetti consentono di concludere che la era una mera Parte_4
somministratrice di forza lavoro, giacché: gli operai erano controllati e diretti dai committenti;
le attrezzature necessarie alla raccolta dei frutti erano di proprietà dei committenti medesimi;
la non correva alcun rischio d'impresa, traendo i propri Parte_4
guadagni esclusivamente, in proporzione,dalla quantità di prodotti raccolti.
XII. Sicché, si può ritenere sufficiente ed adeguata la prova fornita dall' a sostegno dei Pt_1
propri accertamenti e delle proprie pretese.
XIII. Ne consegue l'accoglimento del gravame, con conseguente rigetto dell'originario ricorso.
XIV. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_1
depositato in data 23 agosto 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1059/2022, resa in data 22 giugno 2022, così provvede:
1.- Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta il ricorso di primo grado proposto dalla Sig.ra
Controparte_1
2.- Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di lite, liquidate in €
2.800,00 per il primo ed in € 3.000,00 per il secondo, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovute, oltre rimborso del contributo unificato del grado di appello, in favore dell' Pt_1
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il 13 giugno.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Fatale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Pt_1 l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori>> (Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012). 2 accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 843 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Maria Teresa Pugliano, Pt_1
Silvia Parisi, Caterina Battaglia e Manuela Varani ---- appellante
E
, con l'Avv. Maria Rosa Pranteda ---- appellata Controparte_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Castrovillari, Giudice del Lavoro.
Opposizione a verbale di accertamento ispettivo.
Conclusioni dell'appellante: <<… Riformare l'impugnata sentenza, laddove “- accoglie il proposto ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale ispettivo impugnato;
- dichiara insussistente l'obbligo di versamento di oneri contributivi a carico della parte ricorrente originato dal verbale di accertamento ispettivo impugnato;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore Pt_1
della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.248,00, a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014”, e, per l'effetto, rigettare il ricorso. Con vittoria di spese funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio>>;
Conclusioni dell'appellata CP_1
quindi confermare la l'annullamento del verbale ispettivo impugnato e l'insussistenza dell'obbligo di versamento di oneri contributivi a carico della parte appellata
2) Con vittoria di spese e competenze di causa del presente grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario>>.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, Pt_1
giudice del lavoro, che ha accolto il ricorso della Sig.ra proposto avverso Controparte_1
il verbale unico di accertamento ispettivo n° 25 00000 455744 del 19/2/2015, recante l'intimazione a pagare € 9.026,75, a titolo di contributi dovuti a seguito dell'accertamento di irregolare somministrazione di manodopera, da parte della società cooperativa
[...]
nei suoi confronti, negli anni 2012, 2013 e 2014. CP_2
Tale verbale unico, peraltro, è stato redatto consequenzialmente ad altro verbale unico di accertamento, recante n° 25 00000 453725 del 6/2/2015, effettuato nei confronti della predetta soc. coop. Santa per illecita somministrazione di manodopera effettuata tanto nei CP_2
confronti della ricorrente, quanto di altre aziende agricole.
2. Il Tribunale, infatti, si è pronunciato favorevolmente rispetto alle richieste della parte ricorrente, ritenendo che, dato per assodato l'onere probatorio intestato in capo agli ispettori,
“alcuna prova in questo giudizio è stata fornita dall della fattispecie ritenuta sussistente in Pt_1
sede di controllo ispettivo sebbene fosse a ciò tenuto.
In concreto la parte resistente si è limitata a fare espresso rimando alle risultanze ispettive eseguite nei confronti del ricorrente e dell'azienda ed a formulare capitoli di CP_2
prova tesi a confermare le circostanze acclarate in sede ispettiva”.
In particolare, il Tribunale ha stabilito quanto segue: “Che vi sia stata ingerenza ed interferenza da parte del ricorrente nella organizzazione del lavoro dei dipendenti dell'impresa agricola
[...]
appaltatrice dei lavori di raccolta di frutti non è stato provato dall a ciò tenuto. CP_2 Pt_1
Anche il rischio d'impresa è rinvenibile nelle clausole contrattuali del contratto di appalto prodotto ... . Ed ancora: non è stato provato dall' a ciò tenuto che i mezzi e le attrezzature Pt_1
per l'esecuzione dei lavori appaltati fossero di proprietà del committente e dati in uso ai lavoratori. Pertanto, anche il requisito dell'organizzazione dei mezzi propri dell'appaltatore risulta sussistere per poter qualificare come genuino il contratto di appalto in esame ai sensi dell'art.
1655 c.c.”.
3. L' ha, come detto, interposto gravame avverso detta sentenza sostenendo, in sintesi, Pt_1
che i verbali ispettivi dovevano intendersi pienamente probanti, perché frutto di attente indagini, di verifiche documentali (contratti, modelli DA, fatturazioni etc.) e di acquisizioni di dichiarazioni, anche dell'asserita committente e dell'asserito appaltatore, nettamente contrastanti con quelle rilasciate, in particolare dal secondo, in sede giudiziale.
Ha poi aggiunto che il Tribunale gli aveva ingiustamente negato la possibilità di ascoltare come testimoni gli ispettori, impedendogli, quindi, di far confermare loro gli esiti delle verifiche effettuate.
4. L'appellata ha resistito nel presente grado, chiedendo il rigetto del gravame.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 5 maggio 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è fondato.
I.1 Nessun dubbio vi è sull'onere probatorio spettante all' in materia di accertamento Pt_1
negativo di obblighi contributivi, giusta il pacifico orientamento della Suprema Corte di
Cassazione1.
I.2 Nello specifico, quindi, va verificato se tale onere sia stato assolto o meno, posto che la fede pubblica dei verbali ispettivi non è rinvenibile se non per i soli casi in cui i funzionari rappresentino circostanze avvenute davanti ai loro occhi o conosciute senza alcun margine di apprezzamento e non già con riguardo a valutazioni logiche dagli stessi svolte nel corso dei loro accertamenti2. I.3 Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha specificato che, quantunque gli ispettori avessero riscontrato le irregolarità sopra descritte nella gestione organizzativa- imprenditoriale dell'Azienda intestata alla ricorrente, consistenti nella illecita somministrazione di manodopera, con riguardo ai rapporti contrattuali tra la detta azienda e la Soc. Coop. Santa Ludovica, non avevano, però, ancorato le loro deduzioni ad Pt_2
alcun efficace elemento probatorio;
laddove, invece, la parte ricorrente aveva posto, a contestazione dei fatti costitutivi rappresentati dagli ispettori, ampia documentazione, consistente nei contratti di appalto stipulati, anno per anno, con la Soc. Coop. Santa Ludovica, nonché nelle fatture emesse da quest'ultima, a fronte del rapporto contrattuale in essere.
I.4 Orbene, rispetto alle ragioni del Tribunale, l' nell'atto di gravame, ha specificato di Pt_1
avere quantomeno offerto una pista probatoria, costituita dal verbale di accertamento e da una correlativa richiesta di prova orale, sulla quale il Giudice del Lavoro, anche in forza dei poteri istruttori officiosi, di cui certamente disponeva, avrebbe potuto ampliare la propria indagine, giusto per attuare quella ricerca costante della verità che gli compete.
I.5 In effetti, però, giova osservare che un'attività istruttoria volta a verificare la sussistenza
– o meno – di un'ipotesi di illecita somministrazione di manodopera è stata disposta dal giudice di prime cure, il quale ha ammesso la deposizione del legale rappresentante della società fittiziamente (a dire dell' appaltatrice dei lavori agricoli effettuati presso Pt_1
l'azienda della Sig.ra Controparte_1
Da tale deposizione, il Tribunale ha tratto motivi convincenti per accogliere le istanze dell'azienda agricola chiamata a versare i contributi omessi, omettendo, tuttavia, di operare alcun un raffronto tra le circostanze rappresentate dal teste e quelle che lo stesso aveva riferito in sede di audizione innanzi agli ispettori.
I.6 L' invero, ha evidenziato vibratamente l'esistenza di tale discrasia, mentre la parte Pt_1
appellata si è arroccata sulla prova orale acquisita dal Tribunale, ritenendo questo il momento rilevante per l'efficace acquisizione di informazioni da parte di un soggetto che era a conoscenza dei fatti.
I.6 Sul punto, però, ad avviso del Collegio, va sgombrato il campo dalla non condivisibile
notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell' i cui funzionari avevano personalmente esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce Pt_1 contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore
a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)>> (Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014). prospettazione riferentesi aprioristicamente al minor valore probatorio da attribuire alle deposizioni rese innanzi agli ispettori, rispetto a quelle rese innanzi all'Autorità giudiziaria.
Quantunque sia esistita giurisprudenza che rigorosamente avvalorasse siffatta tesi, quella prevalente ed attuale è di tenore opposto o, quantomeno, più elastico.
Una prova immediata e spontanea, senza condizionamenti mentali, in tal stregua raccolta, da parte di un ispettore, si ritiene che possa tranquillamente considerarsi maggiormente genuina, ove pertinente, conferente e verificata, rispetto ad altra prova raccolta più in là nel tempo, sebbene da parte di un Giudice.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, nel recente passato, con le pronunce
19026/193 e 2015/184, nelle quali ha affermato il principio secondo cui il giudice di merito, rispetto alle deposizioni acquisite dagli ispettori, può considerare esse prove di per sé financo 3 Si riporta il seguente passaggio motivazionale: ritenere maggiormente attendibili le dichiarazioni rese agli ispettori in quanto più genuine e sincere di quelle rese, a distanza di tempo, in giudizio. Ha esaminato le dichiarazione rese dai testi in giudizio rilevando che effettivamente alcune fossero favorevoli alla tesi della società, ma ha ritenuto necessario porle a raffronto con quelle rese agli ispettori al fine di valutare quelle maggiormente attendibili giungendo ad affermare che tale raffronto portava a ritenere del tutto inattendibili quelle rese da alcuni testi ( A., + ALTRI ed invece assolutamente univoche quelle rese da numerosi Pt_3 lavoratori agli ispettori dalle quali risultava, tra l'altro, che le disposizioni erano date anche a tutti i dipendenti delle cooperative da R.F., della soc Zinca.>>. 4 Si riporta anche il seguente passaggio motivazionale: genuinità delle informazioni rese dalla lavoratrice agli ispettori dopo l'incidente occorsole all'uscita dal luogo di lavoro, informazioni, queste, ribadite a distanza di circa nove mesi e che hanno trovato riscontro in quelle rese da D.S.D.; che da tali dichiarazioni, non ritenute superate dalla successiva deposizione testimoniale che è stata giudicata nell'impugnata sentenza nei termini di una maldestra ritrattazione operata nell'intento di favorire la datrice di lavoro, la Corte di merito Pt_ ha tratto il convincimento della fondatezza della tesi difensiva dell' in ordine alla segnalata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche nel periodo antecedente alla sua regolarizzazione, avvenuta immediatamente dopo il suddetto incidente;
Tes_ che la Corte d'appello ha, altresì, spiegato che la stringata deposizione della teste era da ritenere falsa in quanto contrastante in maniera evidente con quanto emerso dalle dichiarazioni della B.;
che non va dimenticato che in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (V. Cass. sez. lav. n. 13485 del 13.6.2014, nonché Cass. 10 giugno 2014, n. 13054, Cass. ord. 6 aprile 2011, n. 7921, Cass. 15 luglio 2009, n. 16499, Cass. 5 ottobre 2006,
n. 21412, Cass. 15 aprile 2004 n. 7201 e Cass. 7 agosto 2003, n. 11933);
che si è, altresì, statuito (Cass. sez. lav. n. 15073 del 6/6/2008) che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro Controparte_3 presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori" (conf. a Cass. sez. lav. n. 3525 del 22/2/2005 e da ultimo v. Cass. sez. lav. n. 13054 del 10/6/2014 sulla insindacabilità, in sede di legittimità, del "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato)>>. autosufficienti, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
IV. Chiarito quanto sopra, si ritiene doveroso provvedere al riesame del compendio istruttorio, onde valutarne la resistenza, o meno, di fronte alle censure dell'appellante.
V. Compulsato il verbale ispettivo, si ritengono rilevanti le seguenti circostanze, emerse in sede di acquisizione di dichiarazioni spontanee del Sig. amministratore Testimone_2
unico della società cooperativa agricola , siccome rese nel corso dell'ispezione CP_2
medesima, avvenuta in data 6 ottobre 2014.
Egli si è così espresso: portavamo sui vari fondi dove raccogliere. Su ogni fondo c'erano i proprietari ad aspettare i braccianti. Normalmente la sera prima i committenti mi chiedevano il numero di braccianti di cui avevano bisogno, che io lasciavo sul terreno per poi continuare il giro e lasciare altre squadre di braccianti sugli altri terreni. I proprietari dei fondi dicevano ai braccianti cosa fare e controllavano il loro operato, rimanendo sui terreni fino alla fine della giornata. In questi casi usavamo le cassette ed i bins forniti dai proprietari dei fondi o dall'acquirente e i trattori e le
"carriole" dei committenti. Il prezzo della raccolta era indicato sui contratti e veniva stabilito in base ai Kg di frutto raccolto. In media, per la mia esperienza, un operaio raccoglie circa 4 quintali di clementine e mandarini e 8 quintali di arance al giorno. [...] Durante il periodo della raccolta degli agrumi la cooperativa manda operai a raccogliere contemporaneamente su più fondi, quindi nello stesso giorno lavorano più squadre di braccianti>>.
VI. Letti i verbali di assunzione delle prove, acquisite nel primo grado di giudizio, emergono, invece, sempre con riguardo al Sig. le seguenti circostanze. Testimone_2
<<... preciso che tra la ricorrente e la società cooperativa sussisteva per gli anni 2012-2013-2014
un rapporto contrattuale di appalto e di trasporto ... e preciso che in virtù di tale contratto ... gli operai che raccoglievano il frutto venivano diretti e coordinati solo ed esclusivamente da me. ... la mia cooperativa lavorava con le mie attrezzature e con il mio personale per la raccolta del frutto sul terreno della sig.ra Confermo ... che solo io ho coordinato e diretto i lavori dei CP_1
miei operai >>.
VII. Ebbene, secondo le tesi difensive dell'appellata, la deposizioni testimoniali del Tes_2
dovrebbe prevalere su quelle ispettive.
VIII. Viceversa, raffrontate le risultanze dell'istruttoria giudiziaria con quelle dell'istruttoria ispettiva, si possono trarre le seguenti conclusioni. a) Che il davanti agli ispettori, ha offerto una ricostruzione dei fatti molto più Tes_2
circostanziata, rispetto a quella effettuata innanzi al tribunale;
b) Che, davanti agli ispettori, sempre il si è diffusamente e puntualmente Tes_2
soffermato sulla tipologia di attrezzature utilizzate per la raccolta dei frutti, da parte degli operai (cassette e ... bins forniti dai proprietari dei fondi o dall'acquirente e i trattori
e le "carriole"), precisando che erano di proprietà dei committenti, mentre davanti al
Tribunale è rimasto molto vago sul punto (la mia cooperativa lavorava con le mie attrezzature);
c) Che davanti agli ispettori il ha descritto con dovizia di particolari il contesto Tes_2
inerente al rapporto di lavoro, descrivendo la presenza e le funzioni svolte dai committenti, soprassedendo dal ricordare alcunché, in merito, in sede giudiziaria.
d) Che la deposizione resa dallo stesso innanzi al giudice è stata anodina e Tes_2
stereotipata e nulla ha fatto comprendere in tema di assunzione di rischio d'impresa, in capo a sé, quando innanzi agli ispettori ha riferito di guadagni commisurati solo alla quantità di prodotto raccolto (quindi senza rischio alcuno d'impresa).
IX. Non v'è dubbio, allora, che le risultanze istruttorie acquisite dagli ispettori si palesano più spontanee, precise e focalizzate, di quelle emerse in giudizio.
E poiché è il giudice di merito che deve individuare le fonti del proprio convincimento, nella fattispecie in esame non si può prescindere dal conferire affidabilità alle emergenze della fase stragiudiziale, in assenza di elementi di confronto atti a depotenziarne la portata.
X. A ciò aggiungasi che gli altri elementi indiziari, rappresentati, ad esempio, dalle dichiarazioni rese agli accertatori dalla parte ricorrente e dal marito della stessa, incaricato della direzione e del controllo degli operai, depongono tutti per conclusioni coerenti con quelle tratte dagli ispettori.
In particolare, il Sig. per l'appunto marito dell'appellata, ha riferito Testimone_3
quanto appresso: << il sig. mi manda una squadra di operai per raccogliere. Io Testimone_2
li aspetto sui fondi, dico loro dove e cosa raccogliere e controllo come lavorano, soprattutto che non mettano nelle cassette frutto macchiato o non maturo o troppo piccolo che viene scartato
e non mi viene pagato dall' . Durante la raccolta sono sempre presente sui miei fondi anche Per_1
se non mi occupo materialmente di raccogliere ma solo di dirigere e controllare gli operai. Questi ultimi a volte arrivano sui campi da soli a volte accompagnati dal Sig. che li lascia per Tes_2
continuare il suo giro negli altri giardini. Capita che a volte alcuni braccianti siano un po' più lenti E io li richiamo e li sollecito per farli lavorare un po' di più, ma posso dire che in media un operaio può raccogliere circa 400 kg al giorno di clementine. Quanto ho detto sopra vale anche per i terreni di proprietà di mia moglie che da due anni stipula contratti Controparte_1
con la cooperativa per la raccolta delle sue clementine. Lei ha delegato me per CP_2
ad andare sui suoi terreni per dirigere e controllare gli operai mandati dal Sig. Tes_2
.
[...]
XI. Tutti gli elementi suddetti consentono di concludere che la era una mera Parte_4
somministratrice di forza lavoro, giacché: gli operai erano controllati e diretti dai committenti;
le attrezzature necessarie alla raccolta dei frutti erano di proprietà dei committenti medesimi;
la non correva alcun rischio d'impresa, traendo i propri Parte_4
guadagni esclusivamente, in proporzione,dalla quantità di prodotti raccolti.
XII. Sicché, si può ritenere sufficiente ed adeguata la prova fornita dall' a sostegno dei Pt_1
propri accertamenti e delle proprie pretese.
XIII. Ne consegue l'accoglimento del gravame, con conseguente rigetto dell'originario ricorso.
XIV. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_1
depositato in data 23 agosto 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1059/2022, resa in data 22 giugno 2022, così provvede:
1.- Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta il ricorso di primo grado proposto dalla Sig.ra
Controparte_1
2.- Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di lite, liquidate in €
2.800,00 per il primo ed in € 3.000,00 per il secondo, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovute, oltre rimborso del contributo unificato del grado di appello, in favore dell' Pt_1
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il 13 giugno.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Fatale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Pt_1 l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori>> (Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012). 2 accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto