Articolo 27 della Legge 23 aprile 2003, n. 109
Articolo 26Articolo 28
Versione
5 giugno 2003
Art. 27. 1. In ragione delle attivita' di rappresentanza svolte presso il circolo del Ministero degli affari esteri, anche in relazione al semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, e' accordato al circolo stesso un contributo straordinario pari a 350.000 euro per l'anno 2003.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 350.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 5 giugno 2003