Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 16/12/2025, n. 22643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22643 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22643/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05702/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5702 del 2022, proposto da Solgen S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Gs Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Montanaro, UR Ferrua Magliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Paparo, Fabrizio Pietrosanti, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Paparo in Roma, via Lazio. 9;
nei confronti
Ricerca sul Sistema Energetico Rse Spa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GS S.p.A., pervenuto tramite posta elettronica certificata in data 3 marzo 2022, avente ad oggetto “rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (VC) n. 0437693096421R149, presentata da SOLGEN S.r.l.”, con cui il GS ha respinto la Richiesta di Verifica e Certificazione presentata da Solgen, consistente nell'efficientamento degli impianti di illuminazione di 3 punti vendita del Gruppo Carrefour;
- del provvedimento del GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GS S.p.A. pervenuto tramite pec in data 27 dicembre 2021, avente ad oggetto “preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990, della Richiesta di Verifica e Certificazione (VC) n. 0437693096421R149, presentata da SOLGEN S.r.l.”;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 la dott.ssa SS EF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato il provvedimento del 3.03.2022 con cui il GS ha respinto la Richiesta di Verifica e Certificazione presentata dalla ricorrente medesima, relativa all’efficientemente degli impianti di illuminazione di 3 punti vendita del Gruppo Carrefour.
Espone in fatto:
- di essere una Energy Service Company specializzata nella consulenza e nell’ assistenza alle aziende per l’implementazione di interventi di risparmio energetico e l’accesso ai Titoli di Efficienza Energetica (TEE o Certificati Bianchi);
- di aver presentato al GS, in data 30 settembre 2015, una Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM), avente ad oggetto un intervento di efficientamento dell’impianto di illuminazione di diversi punti vendita del Gruppo Carrefour, per conto della GS S.p.A., proprietaria degli impianti oggetto dell’intervento;
- di aver comunicato al GS, in sede di presentazione della PPPM, come data di prima attivazione del progetto, il 15 ottobre 2015 e come data di inizio del monitoraggio il 1 giugno 2016.
Espone che in data 3 novembre 2015, RS S.p.A. (incaricata dal GS di valutare la PPPM presentata dalla ricorrente) ha richiesto alcune integrazioni documentali tra cui i “certificati di collaudo e fatture di acquisto che consentano di verificare per ciascuna installazione la data effettiva di prima attivazione”. A seguito del inoltro dei chiarimenti richiesti, il 18 gennaio 2016 GS inviava comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10-bis Legge 241/1990, con la seguente motivazione “la documentazione inviata non consente di individuare, per ogni punto vendita, la posizione dei quadri in cui è prevista l’installazione dei misuratori di energia elettrica”.
La ricorrente, allora, espone di aver inviato al GS, in data 5 febbraio 2016, tutta la documentazione che consentiva di individuare con precisione la posizione dei sopracitati quadri elettrici e che a fronte delle indicazioni fornite, il GS, in data 17 marzo 2016, aveva emanato il provvedimento di accoglimento totale della PPPM presentata dalla ricorrente.
A seguito dell’accoglimento della suddetta PPPM, la ricorrente presentava, in data 5 agosto 2021, la Richiesta di Verifica e Certificazione (di seguito VC) a consuntivo. In data 21 ottobre 2021, il GS richiedeva alcune integrazioni, tra cui, in particolare, documentazione idonea a “ verificare che alla data di presentazione della PPPM ovverosia il 30/09/2015, l’installazione delle lampade, consegnate a partire dal 18/06/2015, non sia stata completata ovvero non abbia iniziato a generare risparmi di energia primaria ”.
A seguito delle osservazioni inviate dalla ricorrente, il GS emanava, in data 27 dicembre 2021, il provvedimento di preavviso di rigetto ex art. 10-bis Legge 241/1990, con la seguente motivazione : “ la documentazione non consente di verificare la conformità del progetto alle previsioni normative previste dall’articolo 6, comma 2 del succitato D.M., che limita, a partire dal 01/01/2014, l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi ai progetti “ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione”. Si specifica, infatti, che non è stata fornita documentazione che permetta di verificare che alla data di presentazione della PPPM ovverosia il 30/09/2015, l’installazione delle lampade, consegnate a partire dal 18/06/2015, non sia stata completata ovvero non abbia iniziato a generare risparmi di energia primaria ”.
La ricorrente inviava ulteriori osservazioni al predetto preavviso di rigetto, ma l’amministrazione emanata il definitivo provvedimento di diniego del 3.03.2022, impugnato con il ricorso in oggetto, riprendendo le motivazioni di cui al preavviso di rigetto medesimo, relative alla asserita non conformità del progetto con le previsioni normative di cui al D.M. 28 dicembre 2012.
La ricorrente, pertanto, ha impugnato il predetto provvedimento articolando i seguenti motivi di diritto:
1. Violazione ed erronea applicazione di legge: art. 3 Legge 241/1990 e s.m.i..- Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, travisamento, difetto ed errore di motivazione, contraddittorietà.- Ingiustizia manifesta.
Il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto vi sarebbe una contrarietà tra il provvedimento di accoglimento totale della PPPM e il successivo provvedimento di diniego della VC, in quanto, nel primo, il GS affermerebbe che il progetto sarebbe stato conforme alle previsioni normative di cui al D.M. 28 dicembre 2012, mentre nel secondo affermerebbe che l’ultimazione degli interventi sarebbe avvenuta prima della presentazione della PPPM.
2. Violazione ed erronea applicazione di leggi e norme regolamentari: art. 6 D.M. 28 dicembre 2012; Linee guida per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica approvate con Deliberazione AEEG EEN 9/2011 del 27 ottobre 2011; Guida Operativa Enea 3.1 “Ottenere i titoli di efficienza energetica velocemente, sicuramente alla luce del Decreto 28 dicembre 2012”, pubblicata on line in data 9 luglio 2014; art. 3 Legge 241/1990 e s.m.i.; art. 2697 codice civile.- Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, travisamento, difetto ed errore di motivazione, contraddittorietà.- Ingiustizia manifesta.
L’ elemento su cui si fonderebbe il provvedimento negativo del GS riguarderebbe la tematica della data di prima attivazione dell’impianto, rispetto alla quale, secondo il GS medesimo, non sarebbe stata depositata dalla ricorrente documentazione idonea a comprovare che l’istallazione delle lampade consegnate a partire dal 18.06.2015, alla data del 30.09.2015 non fosse già terminata e non avesse iniziato a generare risparmi di energia primaria.
Secondo parte ricorrente il GS interpreterebbe la norma oltre il reale significato della stessa, da intendersi, invece, correttamente nella circostanza che potrebbero accedere al regime dei certificati bianchi i progetti che al 1° gennaio 2014 dovrebbero ancora essere realizzati o non sarebbero stati completati. Nel caso di specie il progetto presentato dalla ricorrente sarebbe stato completato dopo il 30 settembre 2015, come risulterebbe dai certificati di collaudo che sarebbero tutti posteriori a tale data.
Inoltre le Linee Guida dell’AEEG chiarirebbero che ciò che rileva sarebbe la data di prima attivazione dell’intervento che deve essere uguale o successiva a quella di presentazione della PPPM, circostanza verificatasi nel caso di specie. Le Linee Guida infatti affermano testualmente che “data di prima attivazione di un progetto è la prima data nella quale almeno uno dei clienti partecipanti, grazie alla realizzazione del progetto stesso, inizia a beneficiare di risparmi energetici”. La dizione, per la ricorrente, sarebbe chiara nell’affermare che la rilevanza del risparmio inizia con la “realizzazione del progetto”, e dunque con la sua completa realizzazione, quanto meno con riguardo ad uno dei clienti partecipanti.
Alla luce di tutto quanto sopra si evincerebbe, secondo parte ricorrente, che l’intervento si è concluso solo in data successiva alla presentazione della PPPM (30 settembre 2015), come dimostrato dai Collaudi-Certificati di regolare esecuzione dei lavori prodotti durante la procedura di valutazione della PPPM stessa.
Inoltre, ai sensi della Guida Operativa Enea 3.1 - “Ottenere i titoli di efficienza energetica velocemente, sicuramente alla luce del Decreto 28 dicembre 2012”, pubblicata on line in data 9 luglio 2014 “ si può considerare realizzato l’intervento, in cui cioè sia stata ultimata l’installazione dell’impiantistica coinvolta, e questa sia stata avviata, sia regolarmente funzionante e abbia iniziato a produrre risparmi ”.
Sarebbe evidente, dalla documentazione prodotta, che i lavori di realizzazione del progetto sarebbero stati conclusi a regola d’arte solo dopo il primo collaudo avvenuto in data 7 ottobre 2015. Pertanto, alla data di presentazione della PPPM (30 settembre 2015), il progetto era in corso di realizzazione, in conformità con quanto disposto dall’articolo 6, comma 2 del D.M. 28 dicembre 2012.
La correttezza di tale procedura emergerebbe anche dalle FAQ pubblicate dallo stesso GS, in merito alla presentazione delle PPPM.
3. Violazione ed erronea applicazione di norme: art. 6 D.M. 28 dicembre 2012; Linee guida per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica approvate con Deliberazione AEEG EEN 9/2011 del 27 ottobre 2011; Guida Operativa Enea 3.1 “Ottenere i titoli di efficienza energetica velocemente, sicuramente alla luce del Decreto 28 17 dicembre 2012”, pubblicata on line in data 9 luglio 2014. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, travisamento, difetto ed errore di motivazione, contraddittorietà.- Ingiustizia manifesta.
Secondo parte ricorrete il GS, sottolineando il fatto che le lampade sarebbero state consegnate a partire dal 18 giugno 2015, sosterrebbe che il progetto avrebbe iniziato a generare risparmi di energia prima della data di presentazione della PPPM sin dal momento in cui sarebbero state installate le prime lampadine. Ma tale ricostruzione non potrebbe essere accolta in quanto la stessa normativa di settore, al fine dell’esito positivo di una VC, considererebbe il progetto nella sua interezza, ossia quando tutti gli interventi che fanno parte dello stesso sarebbero stati realizzati.
Nel caso di specie, il progetto di efficienza energetica riguarderebbe il sistema di illuminazione di tre punti vendita del Gruppo Carrefour e coinvolgerebbe, dunque, migliaia di corpi illuminanti, circostanza già indicata nella documentazione presentata al GS per la PPPM e in riferimento alla quale il GS non avrebbe fatto osservazioni. Secondo parte ricorrente, la rendicontazione inizierebbe con la misurazione effettiva del risparmio energetico e tale misurazione sarebbe successiva sia alla data di presentazione della PPPM sia alla data del collaudo dell’intervento. Il momento dell’accensione della prima lampadina installata non avrebbe effetti sulla rendicontazione e sull’effettivo risparmio che potrebbe essere misurato solo alla conclusione dei lavori e, dunque, del regolare funzionamento dell’impianto (avvenuto con l’installazione di tutti i corpi illuminanti).
L’interpretazione diversa del GS sarebbe del tutto illogica, secondo parte ricorrente, in quanto non considererebbe che vi sono interventi di efficientamento che, per loro natura, determinerebbero inevitabilmente che quote frazionali di risparmio si verificherebbero prima del completamento dell’impianto stesso.
4. Violazione ed erronea applicazione di norme: art. 6 D.M. 28 dicembre 2012; D.M. 11 gennaio 2017; Procedure transitorie PPPM e VC-Chiarimenti operativi art. 16 DM 11 gennaio 2017; art. 11 Preleggi al codice civile; Linee guida per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica approvate con Deliberazione AEEG EEN 9/2011 del 27 ottobre 2011. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, travisamento, difetto ed errore di motivazione, contraddittorietà. - Ingiustizia manifesta
L’interpretazione della ricorrente sarebbe avvalorata anche dal nuovo Decreto (DM 11 gennaio 2017) emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, che prevederebbe che il progetto di efficientamento energetico può ricevere i Certificati Bianchi solo se alla data di presentazione dell’istanza non è stato ancora realizzato.
E un progetto sarebbe in corso di realizzazione se la data di avvio della sua realizzazione è successiva alla data di presentazione dell’istanza.
2. Il gestore, ritualmente costituitosi, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, chiedendo, nel merito il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
3. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 10 ottobre 2025, in vista della quale le parti hanno depositato memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La ricorrente si duole del fatto che la RCV le sia stata negata sull’assunto che, al momento della presentazione della richiesta, il progetto approvato in PPMM aveva già iniziato a generare risparmi. Il GS avrebbe adottato l’impugnato diniego contraddittoriamente rispetto all’autorizzazione data in PPPM e comunque in violazione di legge, avendo interpretato la norma in modo erroneo, non considerando che nei progetti complessi, come quello di specie, la data di inizio dell’avvio del progetto PPPM e della produzione di risparmi sarebbe da individuarsi, non nella data di consegna delle lampade ( avvenuta il 18.06.2025) ma nel successivo collaudo nei 3 punti vendita del Gruppo Carrefour di cui in discorso, che sarebbe avvenuto successivamente alla presentazione del progetto, ovvero a novembre 2025.
Le doglianze di parte ricorrente non possono trovare positiva valutazione.
2.1. Il diniego del GS è stato fondato sulla seguente motivazione: “ non è stata fornita documentazione che permette di verificare che alla data di presentazione della PPPM ovverosia il 30/09/2015 l’installazione delle lampade, consegnate a partire dal 18/06/2015, non sia stata completata ovvero non abbia iniziato a generare risparmi di energia primaria ”.
La ricorrente non contesta la circostanza di fatto, essendo pacifico tra le parti che le lampade sono state effettivamente consegnate il 18.06.2015, data anteriore alla PPPM, avvenuta in data 30 settembre 2015.
Contesta il fatto che la realizzazione del progetto avrebbe dovuto essere valutata nel suo insieme, e non dal singolo intervento di sostituzione delle lampade nel singolo punto vendita, di talché un eventuale fisiologico risparmio su un singolo punto vendita non avrebbe dovuto essere considerato, per negare la VC, tanto più che una tale circostanza non sarebbe stata evidenziata nella PPPM che, invece, sarebbe stata pacificamente accordata.
2.2. Per quanto concerne la doglianza circa la contraddittorietà tra la PPPM accordata e il successivo diniego della VC, deve evidenziarsi che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l’esito delle VC non consegue automaticamente all’approvazione della PPPM, richiedendo invece diverse e autonome valutazioni (tra le tante da ultimo TAR Lazio, sez. V ter stralcio, n. 10395/2024, TAR Lazio, sez. III ter, n. 1545/2023 e 3003/2023).
Con specifico riguardo al tema dell’affidamento riposto dal privato sulla spettanza dei titoli di efficienza energetica a seguito dell’approvazione della PPPM, è stato osservato che “il procedimento (a formazione progressiva) di attribuzione dei TEE si articola in più fasi: preliminarmente, il proponente o soggetto titolare deve presentare al G.S.E. (in passato, l’AEEG) una proposta di progetto e di programma di misura (PPM) descrittiva dell’intervento e, successivamente all’approvazione di quest’ultima, il soggetto titolare deve presentare periodicamente delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti (VC). A seguito del positivo esito della VC, che dunque non consegue automaticamente all’approvazione della PPM, richiedendo invece diverse e autonome valutazioni, viene infine riconosciuto un certo numero di certificati bianchi (CB), corrispondenti al risparmio energetico effettivamente raggiunto […]” (TAR Lazio, sez. III ter, 22.6.2022, n. 8255) .
L’approvazione della PPPM è quindi un requisito necessario, ma non sufficiente all’emissione dei titoli, presupponendo l’ulteriore fase del positivo riscontro della VC (v. ex multis TAR Lazio, sez. V, 2 febbraio 2022, n. 1263 e 24 febbraio 2022, n. 2226).
Necessario precipitato logico di quanto sopra argomentato è che alcun affidamento legittimo al conseguimento dei TEE può essersi radicato in capo alla ricorrente per il solo fatto dell’avvenuta approvazione della PPPM, dovendosi, viceversa, ribadire che il G.S.E. “essendo deputato all’erogazione di incentivi pubblici, mantiene in ogni fase del procedimento il potere di verifica e controllo circa la spettanza degli stessi; pertanto neppure può ritenersi configurabile, nella materia all’esame, un affidamento meritevole di tutela nel caso in cui le condizioni per l’accesso ai benefici non siano rigorosamente rispettate” (v. sent. 24 febbraio 2022, n. 2226 cit.).
Ne discende pertanto, da un lato, che il G.S.E. anche a seguito dell’approvazione della PPPM resta titolare del potere di verifica riguardo la sussistenza dei requisiti per l’accesso agli incentivi; dall’altro lato, per consolidato orientamento anche del Consiglio di Stato, che “spetta dunque alla impresa comprovare la sussistenza delle condizioni di concedibilità dell’agevolazione” (cfr. Consiglio di Stato, sentenza, sez. VI, 27 settembre 2017, n. 4519), così come si è rilevato che “risulta … onere dell’interessato fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa” (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2021, n. 594).
Pacifico in giurisprudenza è, altresì, il fatto che la ratio sottesa al rilascio dei TEE “ è, del resto, quella di premiare solo – e strettamente – quegli interventi che, in assenza degli incentivi, non avrebbero potuto essere realizzati: ciò, conformemente al c.d. effetto di incentivazione il quale […] è uno dei principali pilastri della disciplina degli aiuti di Stato, avendo di mira l’obiettivo di stimolare i potenziali beneficiari ad intraprendere attività economiche che altrimenti non avrebbero intrapreso in assenza della concessione dell’aiuto”; l’“effetto di incentivazione si ricollega, pertanto, al concetto di ‘necessità dell’aiuto’, risulta imposto in gran parte delle fonti comunitarie (regolamenti, discipline, orientamenti, ecc.) in materia di aiuti di Stato ed implica, talvolta […], un’analisi controfattuale per comparare la situazione che si avrebbe in assenza di aiuto con quella in presenza di aiuto ” (cfr. Tar Lazio, III ter, 20 marzo 2018, n. 3097; 24 marzo 2020, n. 3618).
2.3. Dunque, considerato che principio immanente nel sistema delle VC è l’esigenza che il progetto di efficientamento senza l’incentivo non sarebbe stato altrimenti realizzato secondo ratio imprenditoriali, è da rilevare che, nel caso di specie, l’acquisto in data 18 giugno 2015, prima della PPPM del 30 settembre 2015, dimostra l’auto-sostenibilità economica-finanziaria dell’investimento, non necessario di incentivo.
Sebbene i verbali di collaudo (novembre 2015) siano successivi alla data di presentazione della PPPM (settembre 2015) , la consegna delle lampade per tutti i n. 3 siti oggetto del progetto è avvenuta in data antecedente alla data di presentazione della PPPM. Di conseguenza, come affermato dall’amministrazione, in mancanza di allegazioni certe al riguardo da parte della ricorrente, non è stato possibile per il GS escludere che alla data di presentazione del progetto almeno una parte degli impianti di illuminazione oggetto di intervento fosse entrato in funzione e avesse già iniziato a generare risparmi di energia primaria.
Diversamente da quanto ritiene parte ricorrente, è ormai pacifica l’interpretazione della locuzione “in corso di realizzazione” di cui all’art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012, nel senso che il progetto, sebbene avviato, sia comunque ad uno stadio tale da non poter ancora generare risparmi energetici, in quanto, ove questi, sia pure in parte, siano già stati generati, gli incentivi perdono la loro funzione, non potendosi ritenere più indispensabili per la realizzazione dell’intervento” (cfr., in questo senso, Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2020, n. 2808; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III ter, 7 giugno 2022, n. 7388).
Le Linee guida EEN 9/11, inoltre, all’art. 1 dell’allegato A definiscono la “data di prima attivazione di un progetto” come “la prima data nella quale almeno uno dei clienti partecipanti, grazie alla realizzazione del progetto stesso, inizia a beneficiare di risparmi energetici, anche qualora questi non siano misurabili”.
3. Nel caso di specie, dunque, attesa la corretta interpretazione da dare all’espressione “in corso di realizzazione” di cui all’art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012 e quella di “ data di prima attivazione” di cui alle linee Guida EEN 9/11, dalla documentazione in atti e per pacifica ammissione della ricorrente questa non ha fornito la prova che gli interventi programmati non abbiamo iniziato a generare risparmi in data antecedente alla presentazione del PPPM, considerato che la consegna delle lampade in discorso è avvenuta prima della presentazione del progetto. Va da sé che sostituendo corpi illuminanti, la produzione di risparmio avviene in progress man mano che i corpi illuminanti vengono sostituiti, fino ad arrivare al culmine del risparmio generabile, allorché tutti i corpi sono, infine, sostituiti.
La legittimità dell’operato del Gestore nella vicenda per cui è causa, peraltro, è in linea con quanto deciso dal giudice di secondo grado in caso in parte sovrapponibile a quello di specie, dove la realizzazione del complessivo intervento è stato definito come work in progress . È stato, infatti, rilevato che “4 . La questione di diritto oggetto della presente controversia è unica, vale a dire se, a fronte di un progetto che abbia già cominciato a generare risparmi energetici, possa ritenersi che lo stesso non sia più in corso di realizzazione, sebbene non sia stato ultimato. Le appellanti, in particolare, hanno evidenziato che mentre, due dei tre impianti di illuminazione di cui il progetto unitario si compone ( omissis ) (….) hanno iniziato a generare risparmi energetici in data antecedente a quella di presentazione della PPPM, gli interventi di sostituzione delle lampade nei tre esercizi commerciali oggetto del progetto sono stati completati tutti dopo la presentazione della PPPM, avvenuta in data 15 aprile 2015 . La peculiarità della vicenda contenziosa, quindi, consiste nel fatto che il progetto unitario presentato dalla società (omissis) (….) si è quindi necessariamente articolato (per tutti e 3 i negozi) nell’arco di più giorni, considerato anche il cospicuo numero di corpi illuminanti sostituiti, per cui sin dalla sostituzione dei primi corpi illuminanti si sono registrati risparmi energetici che sono continuati e si sono intensificati man mano che la sostituzione è continuata e si è completata.
In altri termini, la peculiarità della fattispecie è data dal fatto che gli interventi hanno rappresentato un work in progress nell’ambito di esercizi commerciali che hanno proseguito la propria attività di vendita. Pertanto, a fronte di una situazione oggettivamente complessa, la corretta esegesi della norma postula che sia individuata la ratio della disciplina in materia. La giurisprudenza, di recente, ha avuto modo di chiarire che “ nel sistema di incentivazione proprio dei certificati bianchi, previsti per sostenere interventi e progetti di incremento di efficienza energetica che in assenza di incentivi non avrebbero potuto essere realizzati, risulta fondamentale che alla data di presentazione del PPPM l’impianto non sia stato completato o non abbia iniziato a generare risparmio ” (cfr. Cons. Stato, IV, 29 novembre 2019, n. 8161). La ratio della norma, quindi, è individuabile nel fatto che i meccanismi di incentivazione sono volti a premiare gli interventi che, in assenza degli incentivi, non avrebbero potuto avere luogo. Ne consegue che, la locuzione “in corso di realizzazione” di cui all’art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012 deve essere più propriamente intesa nel senso del progetto che, sebbene avviato, sia comunque ad uno stadio tale da non poter ancora generare risparmi energetici, in quanto, ove questi, sia pure in parte, siano già stati generati, gli incentivi perdono la loro funzione, non potendosi ritenere più indispensabili per la realizzazione dell’intervento. Tale tesi è altresì coerente con il dettato delle linee guida approvate con la delibera dell’AEEGSI EEN 09/11 del 27 ottobre 2011, le quali, all’art. 1.1. dell’allegato A, stabiliscono che la “ data di prima attivazione di un progetto è la prima data nella quale almeno uno dei clienti partecipanti, grazie alla realizzazione del progetto stesso, inizia a beneficiare di risparmi energetici, anche qualora questi non siano misurabili; a titolo esemplificativo essa può coincidere con la prima data di entrata in esercizio commerciale o con la data di collaudo per impianti termici o elettrici, oppure con la data di installazione o vendita della prima unità fisica di riferimento ”. (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2020, n. 2808).
Correttamente, dunque, il GS, in mancanza di prova certa sul fatto che, al momento della presentazione della PPPM, non fossero già iniziati risparmi dovuti alla consegna (e sostituzione) delle lampade, avvenuta il 18.06.2015, ha negato alla ricorrente la VC richiesta, ritenendo non fosse stato provato un requisito essenziale per il rilascio della VC medesima, ovvero che la data di prima attivazione del progetto fosse successiva alla presentazione del progetto stesso.
4. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto
5. Le spese possono essere compensate, tenuto conto di tutte le circostanze.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR LL, Presidente FF
Nino Dello Preite, Primo Referendario
SS EF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS EF | UR LL |
IL SEGRETARIO