Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/06/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.319/2024
VERBALE DI UDIENZA del 10/06/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. SCRIVA DOMENICA che si riporta al ricorso e alle conclusioni già rassegnate, chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione.
Per l'avv. Valeria Condò per delega dell'avv. ADORNATO CP_1
DARIO che si riporta alla propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al N. 319 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenica Scriva, Parte_1
giusta procura in atti;
E
in Controparte_2
persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso o dagli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Angela Laganà, Dario
Cosimo Adornato ( ), , , CodiceFiscale_1 CP_3 Controparte_4
in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino resistente
All'udienza del 10 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 14, 25
assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: riconoscimento del diritto di percepire la pensione di vecchiaia prima
del raggiungimento dell'età pensionabile ai sensi dell'art. 1, comma 8° del
d.lgs. 30.12.1992, n. 503.
Con ricorso depositato in data 2 febbraio 2024, il sig. , Parte_1 operario agricolo sin dal 1980, esponeva di aver presentato all' , in data CP_1
17.11.2023 domanda volta a ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di
CP_ vecchiaia ai sensi dell'art. 1 c. 8 L. 503/92, possedendone i requisiti e che l' con provvedimento del 31.12.2023, accertata la non sussistenza del grado di invalidità pari all'80%, aveva respinto la domanda.
Avverso la reiezione della domanda il ricorrente proponeva, in data 26.01.2024 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale, rimasto senza esito.
Pag. 2 di 5 Ritenendo illegittimo il diniego, conveniva in giudizio l' per sentire CP_1
dichiarare il proprio diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata, possedendone tutti i requisiti.
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda. CP_1
Ammessa la CTU, veniva conferito l'incarico alla dott. ssa che, in Persona_2 data 8 aprile 2025, provvedeva a depositare l'elaborato peritale.
All'udienza odierna la causa è decisa.
Preliminarmente, il ricorso è ammissibile e procedibile, attesa la rituale presentazione della domanda e del ricorso amministrativo, come comprovato dalla documentazione in atti.
Nel merito, il ricorso può essere accolto nei termini che seguono.
Va premesso che in materia di pensione di vecchiaia per effetto dell'art.1 d.l.
n.78\2010 conv. nella l.n.122\2010 “Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella a allegata”; è, tuttavia, previsto al co.8 che
“l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.”. Dalla lettera di tale ultima disposizione si evince che la deroga ivi prevista ha effetto esclusivamente sulla misura dell'età pensionabile in ragione della condizione di invalidità nella misura rilevante ex lege” non rimanendo preclusa l'applicazione del sistema delle cc.dd. finestre disciplinato dall'art. 1 l.n.247\2007 che al co.5 prevede:” In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al co.4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, è stabilito quanto segue …”.
La norma richiamata nel distinguere il momento della maturazione dei requisiti per la configurabilità del diritto alla pensione di vecchiaia dal momento della maturazione del diritto alla decorrenza fissato in base al sistema delle finestre opera specifico riferimento “al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti
Pag. 3 di 5 dagli specifici ordinamenti” in tal modo generalizzando la posticipazione della decorrenza del trattamento alle diverse tipologie di pensione di vecchiaia, compresa la vecchiaia agevolata per effetto della condizione di invalidità. Tale interpretazione è conforme al seguente principio sancito dalla Suprema Corte: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n.
503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 1, comma 5, della l. n.
247 del 2007 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia al 1° gennaio dell'anno successivo, in difetto di una disposizione specifica di esclusione, nell'ambito del regime in questione, di detta pensione anticipata, la cui regolamentazione consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia.” (Cass. sez. Lav. Ord.n.1931\2021).
Ciò posto, il C.T.U. dott.ssa ha accertato le patologie, dettagliatamente Per_2
descritte nella relazione, da cui è affetto la ricorrente. IL CTU ha concluso affermando:
“Il quadro patologico nella sua espressività clinica era sufficiente nel complesso a determinare una invalidità pari o superiore all'80% al momento della domanda amministrativa”
L' accertamento del consulente, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato contestato sotto alcun aspetto e avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, non essendo in questa sede in contestazione la sussistenza, in capo alla ricorrente, degli altri requisiti previsti dalla legge ( nel prospetto verifica del diritto allegato da risulta che il perfezionamento dei CP_1
requisiti anagrafico e contributivo risale al 17.03.2022), , il ricorso deve essere accolto nei termini di cui al dispositivo con decorrenza del diritto “trascorsi dodici
Pag. 4 di 5 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, secondo quanto dispone l'art. 12 comma 1 lett. a) dl. 78/2010, con accessori di legge nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede: dichiara il diritto di a percepire la pensione di vecchiaia Parte_1 quale “invalido in misura pari o superiore all'80 %” , con decorrenza dalla data di perfezionamento del requisito – 17 novembre 2023- e “trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti”, secondo quanto dispone l'art. 12 comma 1 lett. a) d.l. 78/10 e, per l'effetto, condanna l' in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con accessori di legge nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991; condanna l' convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente CP_2
giudizio, che liquida, secondo le tabelle vigenti, (cause previdenza, scaglione da
5.201,00 a 26.000, in 1.865,00 oltre spese forfettarie 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., liquidate come da CP_1
separato decreto.
Palmi, lì 10 giugno 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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