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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 963/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RUBERTO CARMELO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3339/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520250001698313 CANONE Società_1 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Nominativo_1 prende atto della cessata materia del contendere, depositata in atti da AdER e AdE, e chiede la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, la Sig.ra Ricorrente_1, in atti generalizzata, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, Commercialista in Messina, agiva contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale 1 di Torino – Società_2, contro l'Agenzia Entrate e contro l'Agenzia Entrate/ ON di Messina, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520250001698313, notificatale il 12 febbraio 2025, avente ad oggetto il mancato pagamento del canone TV dell'anno 2019 dell'importo di euro 416,43.
La ricorrente, oltre ad eccepire la prescrizione quinquennale del credito indicato, precisava che già in data
27.12.2011 aveva inviato la disdetta dell'abbonamento speciale con raccomandata n. 14463411881-0
(allegata agli atti) e che il televisore era stato trasferito nella propria abitazione, con regolare corresponsione del canone ordinario.
Infine eccepiva anche la mancata sottoscrizione dei ruoli emessi dagli enti impositori, con conseguente nullità della cartella impugnata.
***
Si Costituivano in giudizio le parti convenute.
L'Agenzia delle Entrate di Torino comunicava che, a seguito della documentazione prodotta nell'odierno giudizio, ha “ritenuto di poter sgravare la cartella di pagamento n. 29520250001698313 relativa all'anno di imposta 2019 inerente al canone speciale TV n. 470226”, chiedendo la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, cui si associava la ON di Messina.
L'Agenzia delle Entrate di Messina chiedeva invece la propria estromissione dal giudizio ritenendo di esserne stata erroneamente citata, non essendo di propria competenza l'iscrizione a ruolo sottesa alla cartella impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che effettivamente l'Agenzia delle Entrate di Messina è estranea al presente giudizio, dal quale va quindi estromessa per la ragione da essa rappresentata, il contenuto dell'atto di costituzione delle altre due Agenzie delle Entrate, quella di Torino e quella della ON messinese, condiviso dal ricorrente all'odierna udienza, determina necessariamente l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
***
Per quanto concerne le spese, esse seguono la sostanziale soccombenza, poiché le parti convenute che anno chiesto la detta declaratoria erano o avrebbero già dovuto, o comunque potuto, essere a conoscenza della succitata disdetta del canone risalente addirittura al 2011.
P.Q.M.
Il Giudice, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. 546/1992 e condanna l'Agenzia delle Entrate di Torino e l'Agenzia delle
Entrate/ON di Messina, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
150,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore del Difensore antistatario che ne ha fatto rituale richiesta.
Così deciso a Messina il 9 febbraio 2026.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RUBERTO CARMELO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3339/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520250001698313 CANONE Società_1 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Nominativo_1 prende atto della cessata materia del contendere, depositata in atti da AdER e AdE, e chiede la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, la Sig.ra Ricorrente_1, in atti generalizzata, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, Commercialista in Messina, agiva contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale 1 di Torino – Società_2, contro l'Agenzia Entrate e contro l'Agenzia Entrate/ ON di Messina, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520250001698313, notificatale il 12 febbraio 2025, avente ad oggetto il mancato pagamento del canone TV dell'anno 2019 dell'importo di euro 416,43.
La ricorrente, oltre ad eccepire la prescrizione quinquennale del credito indicato, precisava che già in data
27.12.2011 aveva inviato la disdetta dell'abbonamento speciale con raccomandata n. 14463411881-0
(allegata agli atti) e che il televisore era stato trasferito nella propria abitazione, con regolare corresponsione del canone ordinario.
Infine eccepiva anche la mancata sottoscrizione dei ruoli emessi dagli enti impositori, con conseguente nullità della cartella impugnata.
***
Si Costituivano in giudizio le parti convenute.
L'Agenzia delle Entrate di Torino comunicava che, a seguito della documentazione prodotta nell'odierno giudizio, ha “ritenuto di poter sgravare la cartella di pagamento n. 29520250001698313 relativa all'anno di imposta 2019 inerente al canone speciale TV n. 470226”, chiedendo la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, cui si associava la ON di Messina.
L'Agenzia delle Entrate di Messina chiedeva invece la propria estromissione dal giudizio ritenendo di esserne stata erroneamente citata, non essendo di propria competenza l'iscrizione a ruolo sottesa alla cartella impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che effettivamente l'Agenzia delle Entrate di Messina è estranea al presente giudizio, dal quale va quindi estromessa per la ragione da essa rappresentata, il contenuto dell'atto di costituzione delle altre due Agenzie delle Entrate, quella di Torino e quella della ON messinese, condiviso dal ricorrente all'odierna udienza, determina necessariamente l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
***
Per quanto concerne le spese, esse seguono la sostanziale soccombenza, poiché le parti convenute che anno chiesto la detta declaratoria erano o avrebbero già dovuto, o comunque potuto, essere a conoscenza della succitata disdetta del canone risalente addirittura al 2011.
P.Q.M.
Il Giudice, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. 546/1992 e condanna l'Agenzia delle Entrate di Torino e l'Agenzia delle
Entrate/ON di Messina, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
150,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore del Difensore antistatario che ne ha fatto rituale richiesta.
Così deciso a Messina il 9 febbraio 2026.