TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/11/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1109/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1109/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LABATE Parte_1 C.F._1
CLAUDIA, elettivamente domiciliato in Corso Giovanni XXIII, 80 47921 Rimini presso il difensore avv. LABATE CLAUDIA
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMADUZZI RI CP_1 C.F._2
PIA, elettivamente domiciliato in VIA PANI 5 47900 RIMINI presso il difensore avv. AMADUZZI
RI PIA
RESISTENTE/I
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 23 ottobre 2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 09/06/2023, , nata a [...] il [...], premesso che Parte_1 dall'unione non coniugale con nato a [...] il [...], era nata la figlia CP_1
(a Rimini il 30/09/2022) e che nella coppia erano sorti contrasti per i quali non era più Per_1 possibile proseguire una serena convivenza, domandava che venissero regolamentati il regime di affidamento, i rapporti genitori-figlia e il mantenimento del minore alle condizioni ivi indicate.
Si costituiva in giudizio il resistente, formulando condizioni difformi rispetto a quelle della controparte.
Le parti comparivano all'udienza del 09/11/2023 davanti al Giudice delegato per la trattazione del procedimento, che esperiva il tentativo di conciliazione con esito negativo. Con separata ordinanza il
Giudice adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “1. affida la figlia minore a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
2. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia per tre pomeriggi infrasettimanali, da concordare con la madre sulla base dei rispettivi impegni, dall'uscita dal lavoro fino alle ore 20.30, nonché per due sabati (o domeniche) al mese, possibilmente non consecutivi, dalle ore 10.00 per alcune ore da aumentare gradualmente, fino ad arrivare a trascorrere con il padre tutto il pomeriggio fino a ora di cena;
la minore, inoltre, durante le vacanze natalizie e pasquali trascorrerà con il padre metà dei giorni di festa con le stesse modalità previste per il fine settimana;
3. pone a carico di un assegno mensile di euro 250,00 a titolo di CP_1 contributo al mantenimento della figlia, con decorrenza dalla pronuncia della presente ordinanza, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da disciplinare secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Bologna”, incaricando il Servizio Sociale di prendere in carico la situazione della minore e suggerire le migliori modalità di frequentazione con il padre.
Depositata la relazione del Servizio Sociale, all'udienza del 23/10/2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano l'accoglimento delle condizioni di cui alla nota congiunta depositata in pari data. Preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381: “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che pagina 2 di 4 l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
Tutto ciò premesso, rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dalle parti, conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico, così trascritte:
“Disporre che la minore sia affidata alla madre e al padre nella forma della Persona_2 responsabilità condivisa, che abbia con la madre la collocazione prevalente, anche ai fini anagrafici.
Disporre che l'ordinaria amministrazione sarà disgiunta mentre sulle questioni di maggiore interesse relative alla salute, residenza, istruzione e svago i genitori assumeranno di concerto ogni relativa decisione.
Stabilire che il padre possa sentire la figlia liberamente e vederla e tenerla con sé, allo stato, secondo le seguenti modalità: Settimana a): tre giorni: il lunedì, mercoledì e venerdì fino a dopo cena;
Settimana b): quattro giorni: lunedì, mercoledì e venerdì con pernottamento fino a sabato sera dopo cena.
Quanto alle vacanze estive, darsi atto che la madre potrà trascorrere con la minore un periodo di 2 settimane anche non consecutive, durante tale periodo potrà allontanarsi da Rimini per una vacanza, ed uguale periodo di 2 settimane potrà trascorrere il padre con la minore, con pernottamenti a seconda delle abitudini che andrà a consolidare nel periodo in questione. Per_1
I genitori seguiranno il criterio della alternanza per le principali festività di Natale, Capodanno,
Pasqua, compleanni, continuando a seguire, allo stato, il regime ordinario per i restanti giorni di vacanza. Durante le vacanze invernali potrà allontanarsi per un ulteriore periodo di una Per_1 settimana di vacanza con la madre. Il padre potrà sempre recuperare le visite mancate.
Darsi atto che le parti rimandano la determinazione di ulteriori periodi di permanenza della bambina con il padre, nelle festività, vacanze e fine settimana, ad accordi che saranno presi in relazione alla evoluzione della situazione .
Darsi atto che le parti prestano reciproco assenso a qualche viaggio della bambina con ciascun genitore, concordandone termini e modalità, recuperando ciascuno il tempo eventualmente sottratto all'altro, in relazione al regime ordinario.
Stabilire che versi alla signora la somma di euro 253,50, decorrente da CP_1 Parte_1 novembre 2025, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, oltre alla metà delle spese straordinarie previamente concordate.
pagina 3 di 4 Darsi atto che presta il consenso alla divisione delle spese straordinarie già concordate CP_1 per i corsi di musica, inglese ed attività sportive.
Spese legali compensate”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: prende atto delle condizioni di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1109/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LABATE Parte_1 C.F._1
CLAUDIA, elettivamente domiciliato in Corso Giovanni XXIII, 80 47921 Rimini presso il difensore avv. LABATE CLAUDIA
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMADUZZI RI CP_1 C.F._2
PIA, elettivamente domiciliato in VIA PANI 5 47900 RIMINI presso il difensore avv. AMADUZZI
RI PIA
RESISTENTE/I
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 23 ottobre 2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 09/06/2023, , nata a [...] il [...], premesso che Parte_1 dall'unione non coniugale con nato a [...] il [...], era nata la figlia CP_1
(a Rimini il 30/09/2022) e che nella coppia erano sorti contrasti per i quali non era più Per_1 possibile proseguire una serena convivenza, domandava che venissero regolamentati il regime di affidamento, i rapporti genitori-figlia e il mantenimento del minore alle condizioni ivi indicate.
Si costituiva in giudizio il resistente, formulando condizioni difformi rispetto a quelle della controparte.
Le parti comparivano all'udienza del 09/11/2023 davanti al Giudice delegato per la trattazione del procedimento, che esperiva il tentativo di conciliazione con esito negativo. Con separata ordinanza il
Giudice adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “1. affida la figlia minore a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
2. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia per tre pomeriggi infrasettimanali, da concordare con la madre sulla base dei rispettivi impegni, dall'uscita dal lavoro fino alle ore 20.30, nonché per due sabati (o domeniche) al mese, possibilmente non consecutivi, dalle ore 10.00 per alcune ore da aumentare gradualmente, fino ad arrivare a trascorrere con il padre tutto il pomeriggio fino a ora di cena;
la minore, inoltre, durante le vacanze natalizie e pasquali trascorrerà con il padre metà dei giorni di festa con le stesse modalità previste per il fine settimana;
3. pone a carico di un assegno mensile di euro 250,00 a titolo di CP_1 contributo al mantenimento della figlia, con decorrenza dalla pronuncia della presente ordinanza, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da disciplinare secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Bologna”, incaricando il Servizio Sociale di prendere in carico la situazione della minore e suggerire le migliori modalità di frequentazione con il padre.
Depositata la relazione del Servizio Sociale, all'udienza del 23/10/2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano l'accoglimento delle condizioni di cui alla nota congiunta depositata in pari data. Preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381: “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che pagina 2 di 4 l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
Tutto ciò premesso, rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dalle parti, conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico, così trascritte:
“Disporre che la minore sia affidata alla madre e al padre nella forma della Persona_2 responsabilità condivisa, che abbia con la madre la collocazione prevalente, anche ai fini anagrafici.
Disporre che l'ordinaria amministrazione sarà disgiunta mentre sulle questioni di maggiore interesse relative alla salute, residenza, istruzione e svago i genitori assumeranno di concerto ogni relativa decisione.
Stabilire che il padre possa sentire la figlia liberamente e vederla e tenerla con sé, allo stato, secondo le seguenti modalità: Settimana a): tre giorni: il lunedì, mercoledì e venerdì fino a dopo cena;
Settimana b): quattro giorni: lunedì, mercoledì e venerdì con pernottamento fino a sabato sera dopo cena.
Quanto alle vacanze estive, darsi atto che la madre potrà trascorrere con la minore un periodo di 2 settimane anche non consecutive, durante tale periodo potrà allontanarsi da Rimini per una vacanza, ed uguale periodo di 2 settimane potrà trascorrere il padre con la minore, con pernottamenti a seconda delle abitudini che andrà a consolidare nel periodo in questione. Per_1
I genitori seguiranno il criterio della alternanza per le principali festività di Natale, Capodanno,
Pasqua, compleanni, continuando a seguire, allo stato, il regime ordinario per i restanti giorni di vacanza. Durante le vacanze invernali potrà allontanarsi per un ulteriore periodo di una Per_1 settimana di vacanza con la madre. Il padre potrà sempre recuperare le visite mancate.
Darsi atto che le parti rimandano la determinazione di ulteriori periodi di permanenza della bambina con il padre, nelle festività, vacanze e fine settimana, ad accordi che saranno presi in relazione alla evoluzione della situazione .
Darsi atto che le parti prestano reciproco assenso a qualche viaggio della bambina con ciascun genitore, concordandone termini e modalità, recuperando ciascuno il tempo eventualmente sottratto all'altro, in relazione al regime ordinario.
Stabilire che versi alla signora la somma di euro 253,50, decorrente da CP_1 Parte_1 novembre 2025, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, oltre alla metà delle spese straordinarie previamente concordate.
pagina 3 di 4 Darsi atto che presta il consenso alla divisione delle spese straordinarie già concordate CP_1 per i corsi di musica, inglese ed attività sportive.
Spese legali compensate”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: prende atto delle condizioni di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4