Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO IL GIUDICE dott.ssa M. Fontana quale giudice del lavoro letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di previdenza e assistenza obbligatoria iscritta al n. 13230/'23 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappta e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Oreste Parte_1
Cardillo e Manuela Malagoli, presso il cui studio in Napoli alla via Santa Lucia n. 29, elett.te domicilia E
in persona del leg. rapp.te p.t. elettivamente domiciliato in Napoli, alla CP_1 via A. De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. A. di Stefano, giusta procura generale alle liti conferita per atto notarile
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 11.7.2023, la ricorrente in epigrafe deduceva: di aver percepito indennità di disoccupazione negli anni 2011 e 2012; che l'istitto aveva rilevato l'esistenza di indebiti per i periodi 1/11/20211- 31/2/2011 e 1°/01/2012 - 31/12/2012; di aver proposto ricorso amministrativo. Eccepiva la prescrizione delle poste e contestava la ripetibilità degli importi per difetto di dolo del percipiente. Si costituiva l' . Deduceva che l'indebito CP_1 conseguiva al disconoscimento del rapporto di lavoro in conseguenza di accessi ispettivi, avvenuti in data 6/11/2014 e 30.11.2024.
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a titolo di per i periodi 1/11/20211- 31/2/2011 e 1°/01/2012 - CP_3 Pt_2
31/12/2012. Trattasi cioè di stabilire se il dies a quo debba individuarsi nel momento in cui le indennità di disoccupazione sono state effettivamente versate dall' alla CP_1 lavoratrice o se in quello in cui l' ha disposto la cancellazione delle CP_2 giornate lavorative in agricoltura, determinando il venir meno del titolo della prestazione. In altri termini, si discute se, ai fini del decorso prescrizionale, possa ritenersi giuridica l'asserita impossibilità dell di esercitare il diritto alla ripetizione CP_1 dell'indennità di disoccupazione prima del 30.12.2014 (epoca del primo accesso ispettivo presso il datore di lavoro , o se, invece, si sia al cospetto CP_4 di un'impossibilità di mero fatto, irrilevante al menzionato fine. E' bene prendere le mosse dalla consolidata regola, consacrata nella pronuncia della Cassazione n. 10828/15 (richiamata sia dal primo giudice che dall'appellante), e più volte ribadita in sede di legittimità (cfr sentenza n.
22072/18, ordinanza n. 14426/19, ordinanza n. 20642/19), secondo cui
“L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”. Non è inutile dire che, in applicazione di tale principio, negli arresti sopra menzionati la Suprema Corte ha cassato la sentenza di appello che aveva fatto decorrere la prescrizione decennale del diritto alla restituzione dei contributi versati indebitamente dalla data del provvedimento con cui l' aveva CP_1 annullato la posizione assicurativa del lavoratore, anziché da quelle di ciascuno dei diversi versamenti contributivi, assegnando rilievo, quale impedimento di diritto invece che di fatto, alla mancata consapevolezza della natura subordinata o meno del rapporto di lavoro (Cass 10828/15), così come ha ritenuto irrilevante, ai fini del decorso della prescrizione per l'azione di annullamento del licenziamento illegittimo, la dedotta impossibilità per il lavoratore di acquisire la documentazione a tal fine necessaria, se non all'esito del procedimento penale promosso nei suoi confronti (Cass n. 22702/18).
2 Del pari, in un caso di trattamento di integrazione salariale ex art 8, commi 4 e 5, del d.l. n 86 del 1988, conv con modif in l. 160/88, la Cassazione ha affermato che il credito restitutorio dell sorge quando l' ha erogato il CP_1 CP_2 trattamento non dovuto, momento da cui decorre di conseguenza la prescrizione decennale, mentre è irrilevante, a tal fine, quello diverso e successivo in cui l'istituto venga a conoscenza della natura indebita dell'erogazione effettuata (Cass 14426/19), significando, altresì, che l'ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni non impedisce il decorso della prescrizione, non essendovi alcun ostacolo per il creditore a formulare nei confronti del debitore ammesso alla detta procedura, istanze, solleciti ed atti cautelativi di costituzione in mora (Cass n 20642/19). Ebbene, nel caso di specie, in occasione della visita ispettiva compiuta presso l'azienda in data 30.12.2014, l' ha accertato il fatto generatore del suo diritto CP_1
a ottenere la restituzione delle somme erogate a parte ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione per periodi sopra indicati ed ha rilevato l'asserito indebito con comunicazioni del 16.2.2023. E' irrilevante che prima del dicembre 2014 l' ignorasse le ragioni generatrici CP_1 del suo diritto alla ripetizione, ragioni che, peraltro, ebbe modo di riscontrare grazie all'iniziativa che esso stesso decise di intraprendere, ponendo in essere il
30.12.2014 l'accertamento ispettivo sull'azienda asserita datrice CP_4 di lavoro della . Pt_1
Se, cioè, è innegabile che spetti al titolare del diritto attivarsi per esercitarlo così come per escludere dubbi sulla sua eventuale sussistenza, non vi è chi non veda che, nel caso di specie, spettava all' intraprendere le azioni necessarie allo CP_1 scopo, quale, appunto le verifiche circa la effettiva ricorrenza dei presupposti di legittimità dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, di talchè nessun impedimento di tipo giuridico può dirsi avesse l per porre in essere CP_1
l'accertamento, tanto evidentemente rimesso al suo potere, quanto assolutamente necessario. Né rileva che esso sia avvenuto a dicembre 2014 e, men che meno, che l' CP_1 non avesse un limite legale temporale all'esercizio del potere di cancellazione. Non vi è chi non veda che l' che abbia erogato le prestazioni indennitarie CP_2 ha interesse ad attivare i debiti controlli sull'espletamento delle giornate lavorative rese in agricoltura (presupposto per l'erogazione della prestazione di disoccupazione) e non può non caricare su di sé l'onere di farlo nel tempo utile a evitare – nel caso in cui le giornate non ricorrano - che dal momento del pagamento decorra la prescrizione del diritto a ripetere le somme indebitamente già pagate, poiché, diversamente ragionando, e ritenendo che la prescrizione corra dal momento in cui l decida di annullare le giornate, CP_2 risulterebbe rimesso al piacimento dell' di stabilire il dies a quo CP_2
3 prescrizionale, in violazione dei principi normativi dettati in tema di prescrizione. Nella specie, dunque, alla data della comunicazione dell' del febbraio CP_1
2023, risultava decorso il termine prescrizionale decennale, decorrente data del pagamento delle provvidenze, avvenuto negli anni 2011 e 2012. Alla luce di quanto esposto, in accoglimento della domanda attorea, devono dichiararsi non dovute all le poste di cui alle note del 16.2.2023 di cui CP_1 all'allegato 1 della produzione di parte ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) dichiara non dovuti gli importi di euro 3.427.20 e di euro
2.353,60 di cui alle note del 16.2.2023; CP_1
b) Condanna parte resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.350,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli, 24.2.2025 Il Giudice del lavoro dr Manuela Fontana
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