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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10843 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice EL RA, all'esito dell'udienza del 27 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 10225/2025 + 11082/2025 R.G. promossa da:
in persona del l.r.p.t., parte ricorrente con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Raoul Barsanti
contro
:
, residente in [...], contumace CP_1
e
, residente in [...], contumace Controparte_2
OGGETTO: restituzione somme
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi, depositati il 190.3.2025 e il 25.03.2025, adiva il Parte_1 Parte_1
Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al rimborso spese sostenute per la formazione dei convenuti, nonché all'indennità di preavviso per dimissioni rassegnate dai convenuti senza giusta causa;
per l'effetto chiedeva di condannare CP_1 al pagamento in favore della ricorrente di € 9.086,51, a titolo di rimborso spese sostenute per la
[...] sua formazione oltre all'indennità sostitutiva del preavviso;
altresì chiedeva di condannare
[...]
al pagamento in favore della ricorrente di € 8.587,58 a titolo di rimborso spese Controparte_2 sostenute per la sua formazione oltre all'indennità sostitutiva del preavviso.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo, con il favore delle spese di lite.
Deduceva di aver assunto in data 11.10.2021 con contratto di apprendistato CP_1 professionalizzante volto al conseguimento della figura professionale di Capo Stazione;
di aver assunto in data 10.07.2023 con contratto di apprendistato professionalizzante volte al Controparte_2
pagina 1 di 4 conseguimento di Operatore Specializzato Manutenzione Infrastrutture;
che i predetti contratti prevedevano ciascuno una durata di 36 mesi e che “nel caso di dimissioni prive di giusta causa o di giustificato motivo, fermo restando, in quest'ultimo caso, il rispetto dei termini di preavviso, Le sarà trattenuta una somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata (1/26 dell'importo mensile) di formazione erogata fino al momento del recesso”; di aver impartito alla convenuta 58 ore di CP_1 formazione professionale;
di aver impartito al convenuto 69 giorni di formazione professionale;
CP_2 che dal libretto formativo di ciascun convenuto, risultava la partecipazione agli eventi formativi, come analiticamente precisati nei ricorsi;
che aveva rassegnato le dimissioni il 10.05.2023 con CP_1 effetto dall'11.05.2023; che aveva rassegnato le dimissioni il 13.02.2024 con Controparte_2 effetto dal 15.02.2024; di aver loro richiesto, con rispettive lettere del 03.08.2023 e del 30.05.2024,
l'indennità di mancato preavviso e il rimborso spese di formazione;
di essere rimasta creditrice per detti titoli di € 9.06,51 nei confronti della sig.ra e di € 8.587,58 nei confronti del sig. . Svolte CP_1 CP_2 considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda. ed non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati CP_1 Controparte_2 contumaci.
Indi veniva disposta la riunione dei procedimenti per parziale connessione oggettiva e soggettiva.
All'esito dell'udienza del 27 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento perché fondato.
I contratti di apprendistato sottoscritti dalle parti prevedevano espressamente che “durante il periodo formativo le parti potranno recedere dal contratto solo per giusta causa o giustificato motivo, fermo restando, in quest'ultimo caso, il rispetto dei termini di preavviso…” e che “…nel caso di dimissioni prive di giusta causa o giustificato motivo, fermo restando, in quest'ultimo caso, il rispetto dei termini di preavviso, Le sarà trattenuta una somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata (1/26 dell'importo mensile) di formazione erogata fino al momento del recesso, calcolata sulle voci di cui ai precedenti punti A) Retribuzione fissa (comprensiva di 13^ e 14^ mensilità) e B) Retribuzione variabile…”.
Tale clausola comporta che, salvo il rispetto dei termini di preavviso, in caso di dimissioni prive di giusta causa, il lavoratore è tenuto al rimborso di una somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata di formazione erogata.
Giova rilevare che tale previsione appare legittima atteso che, ferma la disciplina contrattuale delle condizioni del contratto di apprendistato fissate dal legislatore, nessun limite è posto dall'ordinamento alla autonomia privata relativamente alla facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato attribuita pagina 2 di 4 al lavoratore. Si è infatti in presenza di una clausola di durata minima correlata ad un diritto potestativo disponibile per cui il datore di lavoro che lamenti il mancato rispetto del periodo minimo di durata può chiedere al lavoratore il risarcimento del danno. La meritevolezza dell'interesse del datore di lavoro rispetto a siffatta clausola è rinvenibile nel dispendio economico sopportato dalla azienda per la formazione di un proprio dipendente al fine di destinarlo allo svolgimento delle mansioni e fruendo di una formazione dedicata.
Peraltro, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito tale patto deve ritenersi legittimo quando da parte dell'imprenditore sia stato sostenuto un reale costo finalizzato alla formazione del lavoratore per poter beneficiare per un periodo di tempo minimo ritenuto congruo, del bagaglio di conoscenze acquisito dal lavoratore.
Nel concreto la clausola penale prevista, nella valutazione della complessiva economia del rapporto non risulta eccessivamente onerosa per i convenuti, considerato l'onere di formazione di RFI relativo alle loro posizioni lavorative, quali quelle di Capo Stazione e Operatore specializzato manutenzione infrastrutture, che richiedono specifiche abilitazioni e/o lunghi periodi di formazione. Nei casi in scrutinio la ricorrente, che ha documentato la formazione erogata, non si è sostanzialmente mai potuta avvalere del contributo lavorativo effettivo dei due convenuti, che sono stati impegnati interamente nella formazione. Gli importi pattuiti non appaiono non possono quindi ritenersi eccessivamente gravosi per i convenuti, i quali, conformemente agli obblighi assunti, sono tenuti al pagamento delle giornate di formazione secondo le previsioni del contratto individuale di lavoro.
Nonostante le richieste e diffide al relativo rimborso, loro inviate dalla ricorrente, i convenuti nulla hanno provato in ordine all'avvenuto pagamento, preferendo rimanere contumaci.
I convenuti sono altresì tenuti al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, risultando per tabulas che hanno rassegnato le dimissioni senza invocare la giusta causa e senza rispettare i termini di preavviso.
Pertanto in accoglimento del ricorso deve essere condannata al pagamento in favore CP_1 della ricorrente della complessiva somma di € 9.086,51 a titolo di Parte_1 rimborso spese sostenute per la sua formazione oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Altresì deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente di € Controparte_2
8.587,58 a titolo di rimborso spese sostenute per la sua formazione oltre all'indennità sostitutiva del preavviso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- CONDANNA PAGAMENTO IN FAVORE DI Controparte_3 [...]
DI € 9.086,51 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE Parte_1
SOSTENUTE PER LA SUA FORMAZIONE E INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL
PREAVVISO, OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI DAL
DOVUTO AL SALDO;
- CONDANNA AL PAGAMENTO IN FAVORE DI Controparte_2
DI € 8.587,58 A TITOLO DI RIMBORSO Parte_1
SPESE SOSTENUTE PER LA SUA FORMAZIONE E INDENNITA' SOSTITUTIVA
DEL PREAVVISO, OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI
DAL DOVUTO AL SODDISFO.
CONDANNA I CONVENUTI A RIFONDERE ALLA RICORRENTE LE SPESE DI LITE,
CHE LIQUIDA PER CIASCUNO DI ESSI IN € 1.500,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO,
OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA, CPA E RIMBORSO C.U. DI €
118,50.
Roma, 27 ottobre 2025
La Giudice
EL RA
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice EL RA, all'esito dell'udienza del 27 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 10225/2025 + 11082/2025 R.G. promossa da:
in persona del l.r.p.t., parte ricorrente con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Raoul Barsanti
contro
:
, residente in [...], contumace CP_1
e
, residente in [...], contumace Controparte_2
OGGETTO: restituzione somme
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi, depositati il 190.3.2025 e il 25.03.2025, adiva il Parte_1 Parte_1
Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al rimborso spese sostenute per la formazione dei convenuti, nonché all'indennità di preavviso per dimissioni rassegnate dai convenuti senza giusta causa;
per l'effetto chiedeva di condannare CP_1 al pagamento in favore della ricorrente di € 9.086,51, a titolo di rimborso spese sostenute per la
[...] sua formazione oltre all'indennità sostitutiva del preavviso;
altresì chiedeva di condannare
[...]
al pagamento in favore della ricorrente di € 8.587,58 a titolo di rimborso spese Controparte_2 sostenute per la sua formazione oltre all'indennità sostitutiva del preavviso.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo, con il favore delle spese di lite.
Deduceva di aver assunto in data 11.10.2021 con contratto di apprendistato CP_1 professionalizzante volto al conseguimento della figura professionale di Capo Stazione;
di aver assunto in data 10.07.2023 con contratto di apprendistato professionalizzante volte al Controparte_2
pagina 1 di 4 conseguimento di Operatore Specializzato Manutenzione Infrastrutture;
che i predetti contratti prevedevano ciascuno una durata di 36 mesi e che “nel caso di dimissioni prive di giusta causa o di giustificato motivo, fermo restando, in quest'ultimo caso, il rispetto dei termini di preavviso, Le sarà trattenuta una somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata (1/26 dell'importo mensile) di formazione erogata fino al momento del recesso”; di aver impartito alla convenuta 58 ore di CP_1 formazione professionale;
di aver impartito al convenuto 69 giorni di formazione professionale;
CP_2 che dal libretto formativo di ciascun convenuto, risultava la partecipazione agli eventi formativi, come analiticamente precisati nei ricorsi;
che aveva rassegnato le dimissioni il 10.05.2023 con CP_1 effetto dall'11.05.2023; che aveva rassegnato le dimissioni il 13.02.2024 con Controparte_2 effetto dal 15.02.2024; di aver loro richiesto, con rispettive lettere del 03.08.2023 e del 30.05.2024,
l'indennità di mancato preavviso e il rimborso spese di formazione;
di essere rimasta creditrice per detti titoli di € 9.06,51 nei confronti della sig.ra e di € 8.587,58 nei confronti del sig. . Svolte CP_1 CP_2 considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda. ed non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati CP_1 Controparte_2 contumaci.
Indi veniva disposta la riunione dei procedimenti per parziale connessione oggettiva e soggettiva.
All'esito dell'udienza del 27 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento perché fondato.
I contratti di apprendistato sottoscritti dalle parti prevedevano espressamente che “durante il periodo formativo le parti potranno recedere dal contratto solo per giusta causa o giustificato motivo, fermo restando, in quest'ultimo caso, il rispetto dei termini di preavviso…” e che “…nel caso di dimissioni prive di giusta causa o giustificato motivo, fermo restando, in quest'ultimo caso, il rispetto dei termini di preavviso, Le sarà trattenuta una somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata (1/26 dell'importo mensile) di formazione erogata fino al momento del recesso, calcolata sulle voci di cui ai precedenti punti A) Retribuzione fissa (comprensiva di 13^ e 14^ mensilità) e B) Retribuzione variabile…”.
Tale clausola comporta che, salvo il rispetto dei termini di preavviso, in caso di dimissioni prive di giusta causa, il lavoratore è tenuto al rimborso di una somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata di formazione erogata.
Giova rilevare che tale previsione appare legittima atteso che, ferma la disciplina contrattuale delle condizioni del contratto di apprendistato fissate dal legislatore, nessun limite è posto dall'ordinamento alla autonomia privata relativamente alla facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato attribuita pagina 2 di 4 al lavoratore. Si è infatti in presenza di una clausola di durata minima correlata ad un diritto potestativo disponibile per cui il datore di lavoro che lamenti il mancato rispetto del periodo minimo di durata può chiedere al lavoratore il risarcimento del danno. La meritevolezza dell'interesse del datore di lavoro rispetto a siffatta clausola è rinvenibile nel dispendio economico sopportato dalla azienda per la formazione di un proprio dipendente al fine di destinarlo allo svolgimento delle mansioni e fruendo di una formazione dedicata.
Peraltro, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito tale patto deve ritenersi legittimo quando da parte dell'imprenditore sia stato sostenuto un reale costo finalizzato alla formazione del lavoratore per poter beneficiare per un periodo di tempo minimo ritenuto congruo, del bagaglio di conoscenze acquisito dal lavoratore.
Nel concreto la clausola penale prevista, nella valutazione della complessiva economia del rapporto non risulta eccessivamente onerosa per i convenuti, considerato l'onere di formazione di RFI relativo alle loro posizioni lavorative, quali quelle di Capo Stazione e Operatore specializzato manutenzione infrastrutture, che richiedono specifiche abilitazioni e/o lunghi periodi di formazione. Nei casi in scrutinio la ricorrente, che ha documentato la formazione erogata, non si è sostanzialmente mai potuta avvalere del contributo lavorativo effettivo dei due convenuti, che sono stati impegnati interamente nella formazione. Gli importi pattuiti non appaiono non possono quindi ritenersi eccessivamente gravosi per i convenuti, i quali, conformemente agli obblighi assunti, sono tenuti al pagamento delle giornate di formazione secondo le previsioni del contratto individuale di lavoro.
Nonostante le richieste e diffide al relativo rimborso, loro inviate dalla ricorrente, i convenuti nulla hanno provato in ordine all'avvenuto pagamento, preferendo rimanere contumaci.
I convenuti sono altresì tenuti al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, risultando per tabulas che hanno rassegnato le dimissioni senza invocare la giusta causa e senza rispettare i termini di preavviso.
Pertanto in accoglimento del ricorso deve essere condannata al pagamento in favore CP_1 della ricorrente della complessiva somma di € 9.086,51 a titolo di Parte_1 rimborso spese sostenute per la sua formazione oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Altresì deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente di € Controparte_2
8.587,58 a titolo di rimborso spese sostenute per la sua formazione oltre all'indennità sostitutiva del preavviso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- CONDANNA PAGAMENTO IN FAVORE DI Controparte_3 [...]
DI € 9.086,51 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE Parte_1
SOSTENUTE PER LA SUA FORMAZIONE E INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL
PREAVVISO, OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI DAL
DOVUTO AL SALDO;
- CONDANNA AL PAGAMENTO IN FAVORE DI Controparte_2
DI € 8.587,58 A TITOLO DI RIMBORSO Parte_1
SPESE SOSTENUTE PER LA SUA FORMAZIONE E INDENNITA' SOSTITUTIVA
DEL PREAVVISO, OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI
DAL DOVUTO AL SODDISFO.
CONDANNA I CONVENUTI A RIFONDERE ALLA RICORRENTE LE SPESE DI LITE,
CHE LIQUIDA PER CIASCUNO DI ESSI IN € 1.500,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO,
OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA, CPA E RIMBORSO C.U. DI €
118,50.
Roma, 27 ottobre 2025
La Giudice
EL RA
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