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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 14495/2024 V.G. promossa con ricorso depositato il 6/12/2024
da
, con l'Avv. TUROLLA ALESSANDRO Parte_1
e
DE LORENZI LILIANA, con l'Avv. ALBERTIN LUCIA
e con l'intervento del P.M.
oggetto: modifica congiunta delle condizioni di separazione
motivi della decisione
Con ricorso depositato il 6.12.2024 le parti, premettendo che:
-il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale alle condizioni riportate nel verbale di comparizione del 16.04.2009;
-le condizioni di separazione, al punto 4, prevedevano a carico del Sig.
il versamento entro i primi 5 giorni di ogni mese a favore Parte_1 2
della moglie di un assegno mensile di euro 400,00, rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT. Tale obbligo era dalle parti temporalmente limitato sino al 31.12.2024;
-le condizioni economiche delle parti determinavano i coniugi a ritenere equo eliminare la scadenza dell'obbligo del versamento dell'assegno di cui sopra,
mantenendo la corresponsione del contributo di mantenimento alla moglie a carico del marito;
- le ulteriori condizioni, stabilite ai punti 1, 2, 3 e 5 della separazione, sono ormai superate;
pertanto, chiedevano:
“Nel merito
Accogliere la presente istanza di revisione e, conformemente alle richieste dei
ricorrenti ed in modifica del punto 4 del verbale di separazione personale in data
16.04.2009 nel procedimento RG 13454/2008, disporre quanto segue:
“Il Sig. continuerà a corrispondere alla Sig.ra LI De Lorenzi, Parte_1
quale contributo al mantenimento della medesima, un assegno mensile di euro 400,00,
che si impegna a versare entro i primi 5 giorni di ogni mese e che verrà rivalutato di
anno in anno secondo gli indici ISTAT.”
In ogni caso Spese e compensi integralmente compensati tra le parti”.
Il Collegio, rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti è privo di profili di illegittimità;
P.Q.M.
così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
a modifica delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Padova
con Decreto di omologa del 21.04.2009, prende atto dell'accordo contenuto nel ricorso congiunto depositato in data 6.12.2024. Padova, 28.1.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
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