Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 04/06/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 477/2022 RG promossa da in persona del Parte_1 legale rappresentante (PI ) domiciliato elettivamente in VIA P.IVA_1
ANTONIO GRAMSCI 9 ROMA dell'avv. GUZZO ARCANGELO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti, unitamente all'avv. MARTINO CLAUDIO attore in riassunzione CONTRO in persona del legale rappresentante (PI ) CP_1 P.IVA_2 domiciliata elettivamente in PIAZZA D'ITALIA 9 SASSARI presso lo studio dell'avv. CUBEDDU PIERFRANCESCO e rappresentata e difesa dagli avv.ti PIETROSANTI FABRIZIO e PAPARO TOMMASO in forza di procura in atti convenuto in riassunzione e in persona del sindaco pro-tempore (PI Controparte_2
) domiciliato elettivamente in VIA MATTEOTTI 14 NUORO P.IVA_3
o dell'avv. DENTI OLIVIERO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuto in riassunzione
All'udienza del 21.2.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'attore in riassunzione : “Piaccia all'Ecc.ma Parte_1
Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, In sede di riassunzione ex artt. 389, 392 e 394 c.p.c. a seguito dell'Ordinanza della Corte di Cassazione, sezione Prima, n. 27957 del 23 settembre 2022: - in totale riforma della sentenza n. 585/2012, emessa dal Tribunale di Nuoro, sezione Civile, nel giudizio inter partes contrassegnato con il n. 219/2009 R.G., in data 11 - 13 settembre 2012, non notificata: - condannare il e la Controparte_2 società ciascuno per quanto di spetta ente Parte_2 per l'intero, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a rimborsare al le spese ed i costi Parte_1 resisi necessari per la gestione e l'esercizio dell'impianto di depurazione al servizio del per il periodo dal 1^ gennaio 2006 al 30 Controparte_2 settembre 2006, così come quantificate dal C.T.U. dott. Ing. Persona_1
1
ovvero in subordine la diversa somma che codesta Ecc.ma Corte ritenesse di dovere liquidare anche ricorrendo ad una valutazione ex art.1226 c.c.; il tutto con l'aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo. Si chiede, in via istruttoria, che: A - venga ammessa, occorrendo, una nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio tesa ad accertare e verificare, come già avvenuto in primo grado: 1) la natura, il tipo e la consistenza delle attività (comprensive dell'impiego del personale) poste in essere dal Parte_1
al fine di garantire ed assicurare il funzionamento, la
[...] uzione degli impianti idrici e fognari comunali durante il periodo di gestione transitoria protrattosi dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006, in attesa del definitivo subentro di 2) la congruità degli Parte_2 importi esposti dal nella fattura n. 518 del 19 giugno Parte_1
2007 avente ad og osti all'uopo resisi necessari per la causale di cui al punto che precede, pari ad € 357.422,03 I.V.A. compresa. B - venga ammessa, occorrendo, nuova prova testimoniale e interrogatorio formale dei legali rappresentanti dei soggetti convenuti, sui seguenti capitoli: 1)“Vero è che a seguito della convenzione stipulata il 12 agosto 1997 e poi rinnovata nell'aprile 2000 il ha Parte_1 gestito gli impianti idrici e fognari, compresi potabilizzatori e depuratori, del;
2)"Vero che il Controparte_2 Parte_1 ha fatto luogo alla suddetta gestione - con propri mezzi e personale e con oneri economici a proprio carico - anche nel periodo di gestione transitoria compreso tra il 1° gennaio 2006 ed il 30 settembre 2006, senza tuttavia ricevere alcun compenso da parte del;
3) "Vero che i costi sostenuti dal CP_2 [...]
per la gestione del servizio Idrico Integrato Parte_1
30 settembre 2006 sono stati pari ad € 357.422,03 (come da fattura n. 518 del 19 giugno 2007 che si rammostra al teste), IVA compresa;
Si indicano quali testi: il dott. l'ing. Tes_1
l'ing. l'ing. , tutti Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 sede d - venga co dei soggetti appellati ex art. 210 c.p.c., ove non spontaneamente eseguita, la produzione in giudizio di tutta la documentazione attestante i pagamenti (ove realmente avvenuti) eseguiti da in favore del a Pt_2 Controparte_2 titolo di rimborso della tariffa del servizio idrico e fognario afferente alla gestione transitoria svolta dal nel periodo 1^ gennaio 2006- 30 Parte_1 settembre 2006. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del giudizio di legittimità”. Nell'interesse della convenuta in riassunzione Piaccia Pt_2 all'ecc.ma Corte di Appello, in sede di rinvio e in diversa co e rispetto al Collegio che ha reso la cassata sentenza 503/2016: a) in via principale dichiarare inammissibile e comunque respingere perché infondata in fatto e diritto la domanda del Controparte_3
[...] indicazione e documentazione dell'ammontare della tariffa fatturata e riscossa
2 pro periodo dal Parte_1 antecedentemente al passaggio di tali funzioni ad dichiarare Parte_2 dovuto il pagamento nei limiti della tariffa riscossa a misura di Pt_2 euro 131.989,00) o, al più, della tariffa fatturata da (nella misura di Pt_2 euro 201.470,00), comunque dedotti la somma di complessivi euro 52.501,71 già versati da al e l'aggio di riscossione pari al 10% Pt_2 Controparte_2 del riscosso;
c) condannare il alla Parte_1 restituzione della somma di cun pagamento (quale in narrativa indicato) al saldo, pagati in esecuzione della cassata sentenza 503/2016 della Corte di Appello di Cagliari, sezione di Sassari;
d) sotto il profilo istruttorio: 1) respingere le istanze istruttorie dell'appellante ; 2) ammettere prova testimoniale (testi i Parte_1 signori e , nonché prova per interrogatorio formale Tes_5 Testimone_6 del leg t sulla seguente circostanza: Controparte_2
“Vero o no che ha fatturato agli utenti del servizio idrico Parte_2 integrato del co relazione al periodo dal 1° gennaio al 30 CP_2 settembre 2006 il complessivo importo di euro 201.470,00, riscuotendone la minor misura di euro 131.989,00 come risulta dalla contabilità della società medesima e devolvendone euro 52.501,71 al comune di ”; 3) disporre CP_2
c.t.u. contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c. al fine di acquisire tutti i documenti comprovanti la fatturazione, la riscossione e la devoluzione al CP_2
, da parte di su mandato dell'Autorità d'ambito, della tariffa del
[...] Pt_2 io idrico inte tito dal per conto del Parte_1 [...]
nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2006; e) vinti compensi e CP_2
l presente grado e di quello innanzi alla Corte di Cassazione. Nell'interesse del convenuto in riassunzione : voglia la Controparte_2
Corte assolverlo da ogni avversa pretesa. Svolgimento del processo Con sentenza n. 585/2012, emessa in data 11.9.2012, il Tribunale di Nuoro rigettò la domanda proposta dal Parte_1 nei confronti del Controparte_4 condannare al pagamento delle spese complessivamente sostenute, pari ad euro 357.422,03 IVA compresa, per la gestione degli impianti idrici e fognari comunali nel periodo transitorio decorrente dal 10.1.2006 al 30.9.2006. In particolare, il tribunale nuorese - premesso che, in seguito alla cessazione a decorrere dall'1.1.2005 della gestione del servizio idrico integrato per il Comune di da parte del , quest'ultimo aveva provveduto alla CP_2 Parte_1 gestione tr ia sino al 30.9 ndo il nuovo gestore aveva Pt_2 effettivamente preso in carico gli impianti e iniziato la sua gestione, e premesso altresì che per i consumi del 2006, con nota in data 24.2.2006, l'Autorità d'Ambito aveva disposto che, nella gestione provvisoria della rete da parte del , la società avrebbe dovuto provvedere a fatturare Parte_1 Pt_2
e riscuotere i consumi idrici, trasferendo al la relativa quota tariffaria CP_2 riscossa dall'utenza – rigettò la domanda n ti di entrambi i convenuti, sul presupposto che, a prescindere dalla normativa applicabile - e cioè quella
3 contenuta nella disciplina normativa (art. 15 della legge n. 36/1994 e artt. 155 e 156 del d.l.vo n. 152/2006) ovvero quella relativa alla nota del 24.2.2006 - in difetto di fatturazione da parte di e di versamento delle somme Pt_2 percepite dagli utenti al comune, il credito era da ritenersi inesigibile, ravvisando nella fattispecie una ipotesi di condizione potestativa mista, perché dipendente anche da fatto del terzi (gli utenti) e non meramente potestativa, impossibile ex artt. 1354 e ss c.c., in quanto ormai l'inadempimento di era definitivo. Pt_2
La Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 503/2016, emessa in data 7.10.2016, in accoglimento dell'appello promosso dal , condannava, invece, al pagamento in favore Parte_1 Parte_1 Pt_2 dell'appellante della somma di euro 324.929,12, IVA compresa, oltre agli interessi legali e alle spese processuali. La corte di merito, ritenuto incontroverso che il aveva proceduto alla Parte_1 gestione provvisoria degli impianti fino al 30.9.2006, quando gli stessi erano stati consegnati ad escludeva l'applicazione al caso de quo delle Pt_2 norme della legge n. 36/1994 (art. 15) e del successivo d.l.vo n. 152/2006 (artt. 155 e 156), relative alla diversa ipotesi in cui il servizio fosse gestito separatamente da diversi soggetti, e riteneva che, essendo passata la fatturazione in capo al nuovo gestore unico anche nel periodo transitorio decorrente dall'1.1.2006, come da provvedimento dell'Autorità d'Ambito del 24.2.2006, il medesimo era obbligato a rimborsare direttamente al gestore provvisorio, il , quanto dal medesimo anticipato a titolo di costi per il Parte_1 servizio, tenendo anche conto della regolamentazione previgente in essere tra il ed il e cioè la convenzione stipulata tra le parti nel 1997 Parte_1 CP_2 in base alla quale l'ente locale aveva consegnato gli impianti e la loro gestione al , il quale, a sua volta, si era impegnato a procurarsi i mezzi Parte_1 necessari mediante la fatturazione del servizio agli utenti. Ad avviso della Corte di merito, invece, “nessun obbligo di pagamento è(era) individuabile a carico del , in forza della disciplina richiamata e considerato il Controparte_2 ma parte di della quota in favore del Pt_2 CP_2
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in Cassazione, affidandosi Pt_2
a due motivi contenenti plurime censure. Il Parte_1
e il si sono costituiti con distinti
[...] Controparte_2 controricorsi. La Suprema Corte, con ordinanza n. 27957/2022, emessa in data 23.9.2022, in accoglimento del primo motivo di doglianza – con cui è stata eccepita la violazione dell'art. 5 legge n. 2248/1865, dell'art. 1235 c.c. e degli artt. 1713 c.c. e 156 d.lvo n. 152/2006 - ha cassato la sentenza, ritenendo assorbito il secondo motivo relativo alla erronea qualificazione della domanda, considerato intimamente connesso alla eccepita violazione dell'art. 2043 c.c. pur proposta nell'ambito del primo motivo di cassazione. Ad avviso della Suprema Corte, “contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'Appello”, non era ravvisabile alcun obbligo “di fonte legale o convenzionale, fra la società ricorrente e il ”, Pt_2 Parte_1
4 mentre era configurabile la “violazione dell'art. 5, 1. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, per mancata applicazione del provvedimento amministrativo del Presidente dell'Autorità d'Ambito del 24 febbraio 2006 conforme a legge” - peraltro, contenente una disciplina in parte riproduttiva “di quanto già stabilito dall'art. 15 della 1. 36/1994 nonché dal successivo art. 156 del d.lgs. n. 152/2006, che si riferisce all'ipotesi di rapporti tra enti co-gestori del servizio di gestione e depurazione degli impianti idrici, cui il titolare della gestione unica è tenuto poi a ripartire le quote riscosse presso gli utenti” - e conseguentemente era configurabile anche la “falsa applicazione dell'art. 1235 c.c. da parte dei giudici di seconde cure, che hanno sostituito al Parte_2 CP_2
nelle obbligazioni di pagamento nei confronti del , in difetto di
[...] Parte_1 novazione soggettiva del relativo rapporto convenzionato”. Con riguardo al secondo motivo di censura, relativo alla erronea qualificazione della domanda, la Suprema Corte ha ritenuto la censura assorbita nel primo motivo, evidenziando, peraltro, la “palese inammissibilità dei rilievi, fondati su un'interpretazione della domanda attorea, in termini aquiliani, che non trova alcun riscontro né nella decisione impugnata (la quale inequivocabilmente fa riferimento a un'obbligazione pecuniaria), né negli atti processuali”. Il ha riassunto il giudizio davanti a questa Corte formulando le Parte_1 conclusioni sopra riportate e richiamando specificatamente i motivi di appello proposti avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 585/2012, con cui la domanda del fu respinta sia nei confronti del sia Parte_1 Controparte_2 nei confronti con specifico richiamo al “ così Pt_2 delineato dai Giudici di legittimità: 1. - obbligo del di Parte_1 proseguire, come di fatto avvenuto, pur dopo la sca ne stipulata con il di , nella gestione in economia del servizio in CP_2 CP_2 favore del mede llo specifico per il periodo dal 1^ gennaio al CP_2
30 settembre 2006 (momento in cui si è verificato il subentro nella gestione da parte di;
2.- impossibilità per il a far data dal Pt_2 Parte_1
1^gennaio 2006 di continuare (come era avvenuto sino a quel momento) a fatturare il servizio svolto all'utenza cittadina e ciò in seguito alle disposizioni dell'Autorità D'Ambito che aveva conferito ad il ruolo di mandatario Pt_2 dell'attività di fatturazione e di esazione “della tariffa nel territorio a gestione in economia del ” a partire dalla medesima data del 1^gennaio Parte_3
2006; 3. - obbligo di di corrispondere al le Parte_2 Controparte_2 somme in tal guisa ris o di gestione transit el di trasferire al gli importi ricevuti da Controparte_2 Parte_1 Pt_2
riassunzione).
[...]
In tale quadro fattuale-giuridico, secondo l'attore in riassunzione, tenuto conto che il propose fin da subito la domanda di rimborso delle spese Parte_1 sostenute nel periodo di gestione transitoria sia nei confronti del CP_2
sia nei confronti del gestore la Corte di appello
[...] Pt_2 rinvio, è chiamata ad accertare “il diverso grado ed il diverso titolo di responsabilità dei soggetti appellati, le cui condotte sin qui descritte, pacificamente accertate in punto di fatto e non più contestabili in sede di
5 riassunzione, hanno singolarmente e nel loro complesso determinato la violazione del diritto (anche esso ritenuto pacifico dalla Corte di Cassazione) del di conseguire il rimborso delle spese sostenute nel periodo di Parte_1 gestione transitoria”, dal momento che se è vero che “ - secondo Pt_2 quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza di rinvio n. 27957/2022 - non è debitore contrattuale del , è Parte_1 altrettanto vero che le sue colpevoli omissioni, che hanno violato sia la legge, che lo specifico provvedimento dell'Autorità D'Ambito, abbiano leso (in via esclusiva o concorrente con il comportamento del lo deciderà Controparte_2 codesta Corte in sede di rinvio) il diritto del il rimborso Parte_1 delle somme sostenute per la gestione nella fase transitoria” e “con l'ulteriore precisazione che il non ha mai qualificato la domanda svolta nei Parte_1 confronti di come da inadempimento contrattuale, nella Pt_2 consapevolezza ssistenza di un titolo contrattuale”. Si è costituita chiedendo il rigetto delle domande riproposte dal Pt_2
nei s nti, peraltro inammissibili in relazione al diverso titolo Parte_1 fondante la pretesa, e, in subordine, il riconoscimento solo di quanto fatturato, tenuto conto di quanto versato nelle more al CP_2
Ai sensi dell'art. 389 cpc, ha inoltre richiesto la restituzione della Pt_2 somma di euro 411.749,45, oltre interessi, corrispondente a quanto corrisposto al in forza della sentenza della corte di appello n. Parte_1
503/2016, oggetto della ordinanza di cassazione. Solo il 3.10.2024 si è costituito il , limitandosi a concludere Controparte_2 nel senso di essere assolto da ogni avversa pretesa senza alcuna ulteriore argomentazione. La causa, istruita documentalmente e assunta in decisione all'udienza dell'11.10.2024, dopo essere stata rimessa sul ruolo, previo invito delle parti ad interloquire ex art. 101 cpc sul giudicato interno di rigetto della domanda di pagamento proposta dal nei confronti del e per la modifica Parte_1 CP_2 della composizione del collegio, è stata, quindi, di nuovo trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione
- Della decisione della Corte di cassazione n. 27957/2022. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7091/22) “In ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa”. Tanto premesso, nel caso di specie, con l'ordinanza della Suprema Corte n. 27957/2022, in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti del Pt_2
6 e del avverso la Parte_1 Controparte_2 sentenza n. 503/2016 della Corte di Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, è stato definitivamente accertato che:
- è “fatto pacifico e non contestato in causa che il
[...]
ha stipulato con il Comune di Torpè (NU) in data Parte_1 nvenzione per la conduzione della rete idrica e fognaria nel proprio territorio per il periodo di cinque anni, poi esteso a quindici per delibera della giunta del 6 aprile 2000”;
- “in base a quanto stabilito nelle delibere di conferimento dell'incarico, il avrebbe coperto i costi della gestione, senza alcun Parte_1 esborso da parte del ma tramite la fatturazione Controparte_2 all'utenza cittadina in base alle tariffe approvate dal medesimo CP_2 in apposito regolamento”;
- “a seguito dell'emanazione delle Leggi regionali n. 29 del 17 ottobre 1997 e n. 15 del 7 Maggio 1999, con cui si è disposta l'istituzione dell'Autorità d'Ambito della Sardegna e l'introduzione del Servizio Idrico Integrato, d'ora in avanti S.I.I., la gestione da parte del Parte_1
dell'intera rete idrica e fo
[...] ex lege a far data dal 10 gennaio 2005”;
- “tale attività è, però, proseguita in via transitoria sino al 1° Gennaio 2006, data a partire dalla quale, si sarebbe dovuta realizzare la piena operatività del S.I.I nonché il trasferimento di gestione degli impianti idrici in capo ad;
Parte_2
- “il suddetto abbia(ha) continuato ad occuparsi della gestione Parte_1 transitoria d nti idrici sino al subentro da parte del nuovo gestore d'ambito de S.I.I. regionale Abbanoa s.p.a., avvenuto soltanto in data 30 settembre 2006 con la presa in consegna degli impianti idrici relativi al territorio comunale giusta delibera consiliare n. 34 del 30 settembre 2006”;
- “durante tale periodo transitorio, intercorrente tra l'affidamento del S.I.I. ad (1° gennaio 2006) e la sua presa in consegna degli Parte_2 impianti fognari del (30 settembre 2006), mentre il Controparte_2
conservava la gestione delle reti idriche e fognarie, Parte_1 la società summenzionata avrebbe dovuto provvedere a fatturare i consumi, trasferendo al la relativa quota tariffaria riscossa CP_2 all'utenza. Ciò in forza d edimento del Presidente dell'Autorità d'Ambito del 24 febbraio 2006 n. 588 secondo cui "… La responsabilità gestionale degli impianti è trasferita ad con decorrenza Parte_2 dalla data fissata nel verbale di consegna. [..] In relazione alle problematiche emerse per l'applicazione delle tariffe, si precisa che alla fatturazione dei consumi rilevati per l'anno 2006 provvederà Pt_2
Gestore Unico affidatario del Sistema Idrico Integrato
[...]
e che, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio e la data di Pt_1
e della gestione a tutti gli effetti da parte di Parte_2 sarà trasferita al Comune la quota di tariffa spettante”;
7 - dunque, “a far data dal 1° gennaio 2006, si sia(era) verificata una gestione separata, da un lato, dell'attività di manutenzione provvisoria degli impianti, rimasta in capo al , e, dall'altro, Parte_1 dell'attività di fatturazione ed esazione del corrispettivo del servizio, in capo ad nuovo gestore d'ambito, con obbligo di Parte_2 trasferime egli importi incassati dall'utenza relativi alla CP_2 quota spettante dal medesimo”. Alla luce di tali accertamenti fattuali - che costituiscono il presupposto della pronuncia e, pertanto, formano oggetto di giudicato implicito interno - la Suprema Corte ha concluso affermando che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, “nessun obbligo di trasferimento era..previsto da parte di nei confronti del ”, Parte_2 Parte_1 riscontrando, innanzi tutto, la “violazione dell'art. 5, 1. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, per mancata applicazione del provvedimento amministrativo del Presidente dell'Autorità d'Ambito del 24 febbraio 2006 conforme a legge”, peraltro contenente una disciplina in parte riproduttiva “di quanto già stabilito dall'art. 15 della l. 36/1994 nonché dal successivo art. 156 del d.lgs. n. 152/2006, che si riferisce all'ipotesi di rapporti tra enti co-gestori del servizio di gestione e depurazione degli impianti idrici, cui il titolare della gestione unica è tenuto poi a ripartire le quote riscosse presso gli utenti”. Conseguentemente, secondo la Corte di cassazione, “ in quanto mandatario gestore Parte_2 del S.I.I. d'ambito, incaricata dall'autorità d'ambito dell'attività di fatturazione nonché esazione della tariffa nel territorio a gestione in economia del
[...]
come indicato dal provvedimento dell'Autorità d'Ambito CP_2 nato, doveva corrispondere a quest'ultimo le somme riscosse” ed “il ritardo nell'avviamento dell'attività di fatturazione dei consumi relativi al periodo transitorio da parte di e il conseguente slittamento Parte_2 temporale del trasferimento al di quanto riscosso presso gli Controparte_2 utenti, non ha inciso in alcun m ne, facente capo ad Pt_2 di versare quanto dovuto al solo con insussistenza di Controparte_5 qualsiasi rapporto, di fonte legale o a società ricorrente e il
”. Parte_1
Secondo la Corte di legittimità, tali argomentazioni hanno trovato ulteriore conferma nel fatto che:
- “una volta terminato il periodo di gestione provvisoria, il suddetto ha sottoscritto con un protocollo di intesa del 3 Parte_1 Parte_2
Ottobre, poi trasferito nel contratto del 27 ottobre, che, preso atto del subentro in data 30 settembre 2006 di nella gestione del Parte_2
S.I.I. nel territorio di alcuni comuni, compreso il Comune di , nei CP_2 quali aveva sino ad allora operato il , pre che Parte_1 quest'ultimo avrebbe proseguito nell'interesse di le Parte_2 attività di conduzione e manutenzione ordinaria e fognarie, sino ad allora svolte nell'interesse delle singole amministrazioni locali, con obbligo di di riconoscere e rimborsare al Parte_2
i relativi costi sostenuti e documentati per l'esecuzione delle Parte_1
8 prestazioni convenute. Ciò senza alcun cenno all'esistenza di alcun rapporto pregresso tra e il , relativo Parte_2 Parte_1 al periodo di gestione p
- “per le prestazioni effettuate nel periodo transitorio dal Parte_1
venne — come emerge, senza alcuna contestazione, dal tenore
[...] rso - emessa fattura nei confronti del ed in Controparte_2 questi termini venne principalmente formulata la domanda introduttiva”. Di conseguenza, la Suprema Corte ha riscontrato anche “una falsa applicazione dell'art. 1235 c.c. da parte dei giudici di seconde cure, che hanno sostituito al nelle obbligazioni di pagamento nei Parte_2 Controparte_2 confronti del , in difetto di novazione soggettiva del relativo rapporto Parte_1 convenzionato”, posto che “Il trasferimento dell'attività di fatturazione ed esazione dei consumi dal ad , che Parte_1 Parte_2 caratterizza il periodo decor gen fatti, integrato alcun mutamento soggettivo del rapporto, atteso che al predetto trasferimento delle attività di fatturazione ed esazione non si è accompagnata la cessazione della gestione in economia del servizio nel territorio comunale. A riprova di ciò, risulta che il abbia eseguito nel periodo dal Parte_1
1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006 la prestazione nell'interesse del ". Controparte_2
a doglianza di violazione dell'art. 2043 c.c. dedotta nell'ambito del primo motivo, la Cassazione ha ritenuto la questione “intimamente connessa al secondo motivo, con cui merita di essere esaminata congiuntamente”, evidenziando, peraltro, che la stessa era caratterizzata da
“una palese inammissibilità dei rilievi, fondati su un'interpretazione della domanda attorea, in termini aquiliani, che non trova alcun riscontro né nella decisione impugnata (la quale inequivocabilmente fa riferimento a un'obbligazione pecuniaria), né negli atti processuali”.
- Della domanda nei confronti di Pt_2
Orbene, in forza di tali accertamenti g tuali, va, quindi, innanzi tutto rigettata la domanda riproposta dal nei confronti di per il Parte_1 Pt_2 pagamento dei costi sostenuti nella gestione transitoria per il periodo gennaio- settembre 2006, in difetto di qualsiasi obbligo legale o convenzionale dell'ente gestore di trasferire direttamente al le somme fatturate e percepite Parte_1 dagli utenti per il servizio idrico e , di qualsiasi obbligo, legale e convenzionale, di di remunerare tali costi direttamente al . Pt_2 Parte_1
Inoltre, come inci nte affermato dalla stessa Corte di legit è ammissibile un mutamento della originaria pretesa fondata su di un titolo convenzionale in termini di responsabilità extracontrattuale, posto che
“un'interpretazione della domanda attorea, in termini aquiliani, .. non trova alcun riscontro né nella decisione impugnata (la quale inequivocabilmente fa riferimento a un'obbligazione pecuniaria), né negli atti processuali”. Pertanto, a differenza di quanto dedotto nell'atto in riassunzione, questa Corte non può accertare una eventuale responsabilità extracontrattuale di Pt_2
9 nell'avere contribuito a determinare la violazione del diritto del a Parte_1 percepire il corrispettivo dovuto, sul presupposto che “il non ha mai Parte_1 qualificato la domanda svolta nei confronti di co empimento Pt_2 contrattuale, nella consapevolezza della insussistenza di un titolo contrattuale” (vedi atto in riassunzione), posto che tale diversa qualificazione non può essere invocata ora per la prima volta nel giudizio di rinvio ed in contrasto non solo con quanto emerge nelle sentenze emesse in corso di giudizio ma altresì con gli stessi atti processuali, laddove l'obbligazione fatta valere in giudizio dal
è sempre stata configurata come obbligazione pecuniaria derivante Parte_1 pimento delle controparti all'obbligo di pagare in favore del i costi sostenuti per l'esercizio della gestione provvisoria. Parte_1
Sul punto, giova peraltro rilevare quanto evidenziato in modo specifico nella sentenza n. 25892/23, emessa dalla Suprema Corte in una controversia analoga, vertente tra la medesima ricorrente il ed un altro Pt_2 Parte_1
, decisa sempre e contestualmente da questa Controparte_6
e anch'essa ad oggetto il rimborso degli oneri sostenuti dal per assicurare il funzionamento degl'impianti idrici e Parte_1 fognari comu e il periodo di proroga della gestione in economia degli stessi da parte dei Comuni. La Suprema Corte - rigettando il terzo motivo di impugnazione, sostanzialmente analogo al secondo motivo proposto nel presente giudizio e qui ritenuto assorbito nell'accoglimento del primo, con la precisazione sopra riportata dell'insussistenza di alcun riscontro ad una domanda attorea in termini aquilani – ha escluso che il avesse agito “in via cumulativa o Parte_1 alternativa rispetto alla respons ntrattuale del , anche CP_2 facendo valere una responsabilità “extracontrattuale dell' non Pt_2 risultando a tal fine sufficiente il mero accenno alla lesione del antato dall'attore, il quale, oltre ad aver fatto valere nei confronti dei convenuti obbligazioni derivanti dal medesimo titolo, costituito dal provvedimento dell'Autorità d'ambito, aveva concluso per la condanna di entrambi al rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la gestione del servizio, senza fare alcun riferimento al risarcimento di un danno. E' noto d'altronde che, ai fini della configurabilità di una responsabilità aquiliana per lesione di un diritto di credito, non è sufficiente che il comportamento del terzo estraneo al rapporto obbligatorio abbia ostacolato o reso più difficile l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore, ma è necessario che la prestazione da quest'ultimo dovuta sia divenuta impossibile e il creditore non sia in grado di procurarsene una uguale o equipollente, restando in tal modo impedito il soddisfacimento del suo diritto (cfr. Cass., Sez. Un., 24/06/1972, n. 2135; Cass., Sez. I, 13/06/1978, n. 2938): tale impossibilità nella specie non è stata in alcun modo dedotta, essendosi l'attore limitato ad alludere genericamente al pregiudizio arrecato alle sue ragioni dal comportamento dell' ritenuto comunque Pt_2 configurabile come inadempimento di un'obbligazione posta a suo carico non solo nei confronti del ma anche nei confronti del ”. CP_2 Parte_1
10 Ed invero, anche nel presente giudizio il agì in primo grado nei Parte_1 confronti di negli stessi termini riportati nella sentenza suddetta, Pt_2 senza alcun precisazione in ordine a fatti costitutivi fondanti una eventuale responsabilità extracontrattuale del gestore unico (“Il
[...]
ritiene tuttavia di dovere evocare nel presente Parte_1
, gestore unico..in ragione del fatto che ad Controparte_7 essa spettava l'obbligo di fare luogo a decorrere dal 1 gennaio 2006 alla fatturazione all'utenza del Servizio Idrico Integrato. poi Parte_4 dovuto riversare al parte degli importi incassati…onde Controparte_2 consentire al medesi isfare il credito consortile. E' assai probabile che la società non abbia fatto luogo ai propri impegni, Pt_2 determinando quindi l'insolvenza del oggi convenuto”: vedi atto di CP_2 citazione introduttivo del presente giudizio, ed anche memoria ex art. 183 n. 1 cpc: “Sarà ovviamente codesto on.le Tribunale ad accertare se fosse o meno conforme a legge lo stabilire che nel periodo di transizione. riversasse Pt_2 la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione e di zazione ai singoli Comuni, ivi compreso quello di , affinchè questi poi la trasferissero CP_2 al vvero se fosse obblig la via del pagamento diretto di Parte_1 al ). Pt_2 Parte_1
Alla luce di quanto sopra argomentato, è altresì del tutto irrilevante accertare nel presente giudizio se nelle more abbia o meno versato al Pt_2 [...]
quanto fatturato nel periodo relativo alla gestione transitoria del CP_2
a parte del . Peraltro, è appena il caso di rilevare che tale Parte_1 circostanza risulta dedotta da per la prima volta nel giudizio di rinvio Pt_2
e risulta documentata da prod cc. 13 e ss) inammissibilmente allegate in atti nonostante siano antecedenti (anni 2014-2017) in gran parte anche alla definizione del giudizio di appello (Cass. n. 27736/22: “Nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", é preclusa l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore”). Infine, è altresì irrilevante quanto eccepito da in ordine al quantum, Pt_2 posto che la pretesa azionata nei suoi confronti è risultata infondata ab origine nell'an.
- Della domanda di restituzione ex art. 389 cpc. Conseguentemente, in accoglimento della domanda proposta da ai Pt_2 sensi dell'art. 389 cpc – secondo cui “Le domande di restit di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata” – il attore va dichiarato Parte_1 tenuto a restituire ad la somma co di euro 411.749,45 Pt_2
(come da docc. 20-23), oltre interessi legali dalla data di ogni singolo esborso
11 come documentato (vedi Cass. n. 30658/17), versata da in forza Pt_2 della sentenza della corte di appello riformata in sede di legittimità. A fronte del chiaro disposto letterale della suddetta norma, è, quindi, priva di pregio l'eccezione di inammissibilità della domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c., avanzata dal , sul presupposto, specificato nella comparsa Parte_1 conclusionale, che “ domanda avrebbe dovuto essere notificata personalmente al così come statuito dall'art. 144 disp. Parte_1 att. c.p.c.”, posto ito dalla Suprema Corte (vedi per tutte Cass. n. 1779/2007), “In caso di cassazione con rinvio, le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione possono proporsi al giudice di rinvio competente non solo introducendo con atto di citazione un nuovo, distinto giudizio(questo sì ai sensi dell'art. 144 citato), ma possono anche legittimamente essere inserite nell'atto di riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, oppure possono essere proposte con la comparsa di risposta depositata dal convenuto nello stesso giudizio riassunto dalla controparte, atteso che la comparsa di risposta è mezzo di proposizione delle domande nei confronti di chi abbia citato altri in giudizio, mezzo a tal fine speculare della citazione, che non necessita di notifica alla parte destinataria di quelle domande, avendone questa conoscenza in forza della sua stessa partecipazione al giudizio che ha introdotto”.
- Della domanda nei confronti del . Controparte_2
In relazione alla domanda proposta dal fronti del Parte_1 CP_2
, la Corte ha rilevato d'ufficio la questione del giudicato interno sul rigetto
[...] tessa pronunciato in sede di appello e non oggetto di impugnazione da parte del in sede di legittimità, dove è stato esperito ricorso Parte_1 esclusivam parte di avverso la sentenza di condanna Pt_2 pronunciata nei suoi confronti da questa Corte. Orbene, ritiene la Corte che tale giudicato di rigetto non sia ravvisabile, trattandosi di una ipotesi di cause tra loro dipendenti per la natura propria della situazione giuridica controversa, unica in relazione ad entrambi i soggetti chiamati in causa dal , e rispetto ai quali era Parte_1 Pt_2 CP_2 invece necessario stabilire unicamente l'effettivo obbligato (cfr Cass. n. 15624/2002: “qualora esista un rapporto di dipendenza fra due o più cause, o per la natura propria della situazione giuridica controversa o per effetto delle domande insieme proposte, di talché la decisione dell'una funge da presupposto logico della decisione dell'altra, è necessaria la prosecuzione unitaria di esse anche in sede di gravame, una volta che siano state iniziate e decise in primo grado in unico processo, ad evitare la possibilità di giudicati contrastanti sul medesimo oggetto nei confronti di quei soggetti che siano stati parti in causa nello stesso giudizio in primo grado,: tale litisconsorzio processuale, mantenuto fermo in appello ed in cassazione, opera anche in sede di rinvio”). Del resto, se sul rigetto della domanda proposta nei confronti del Parte_1 fosse sceso il giudicato, la Cassazione, accolto il ricorso proposto da e Pt_2
12 negato che questa era l'effettivo soggetto passivo del rapporto convenzionale, non avrebbe dovuto neppure rimettere le parti al giudice del rinvio rinvio. Al contrario, da quanto argomentato nella pronuncia della Suprema Corte e sopra riportato, rispetto all'unico rapporto dedotto in giudizio e derivante dalla normativa speciale citata, il è risultato il solo ed effettivo obbligato nei CP_2 confronti del precedente g ui avrebbe, pertanto, dovuto pagare le spese ed i costi sopportati per la gestione provvisoria, posto che “Il trasferimento dell'attività di fatturazione ed esazione dei consumi dal
[...]
ad , che caratterizza il periodo decorrente a partire Parte_1 Parte_2 nnai atti, integrato alcun mutamento soggettivo del rapporto, atteso che al predetto trasferimento delle attività di fatturazione ed esazione non si è accompagnata la cessazione della gestione in economia del servizio nel territorio comunale. A riprova di ciò, risulta che il Parte_1
abbia eseguito nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 set
[...] la prestazione nell'interesse del e che “per le prestazioni Controparte_2 effettuate nel periodo transitori venne — come Parte_1 emerge, senza alcuna contestazione, dal tenore del ricorso - emessa fattura nei confronti del , ed in questi termini venne principalmente Controparte_2 formulata la domanda introduttiva” (vedi ordinanza n. 27957). Pertanto, il quale unico obbligato nei rapporti diretti con il , CP_2 Parte_1 va condann are in suo favore le spese ed i costi sostenuti.
- Del quantum. In ordine al quantum della pretesa, è preliminarmente opportuno evidenziare come il non abbia avanzato alcuna specifica contestazione sugli stessi, CP_2 limitandosi ad eccepire che gli incassi ottenuti da non gli erano mai Pt_2 stati versati. Inoltre, la somma pretesa, pari ad euro 324.929,12, comprensiva di IVA, quale importo relativo ai costi sostenuti dal per la gestione del servizio in Parte_1 fase transitoria, è stata debitamente documentata mediante:
- la fattura n. 518/2007 (vedi doc. n. 20 fascicolo ), emessa Parte_1 direttamente nei confronti del;
Controparte_2
- la prova testimoniale espletata in fase di gravame ed avente per oggetto la conferma della riferibilità dei costi contenuti nella citata fattura a quelli necessari per la gestione del servizio idrico nel periodo transitorio;
- ed, infine, una c.t.u. svolta dall'ing. che accertò, nel giudizio di Per_1 primo grado, la congruità degli importi pretesi dal rispetto ai Parte_1 consumi. Trattandosi di debito di valuta, sono dovuti gli interessi in misura legale dalla domanda al saldo.
Stante la complessità e controvertibilità delle questioni trattate - aventi per oggetto l'interpretazione di una disciplina caratterizzata da norme squisitamente tecniche, di non facile comprensione ed accavallatesi nel tempo, tanto che anche in sede di legittimità la questione ha avuto soluzioni
13 parzialmente diverse in ordine all'effettiva normativa applicabile al caso de quo
- nonché il mancato versamento tempestivo al da parte del gestore CP_2 delle somme versate dagli utenti per il servizio con cui l'ente locale avrebbe dovuto pagare le spese ed i costi sostenuti dal , sussistono Parte_1 giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite di tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) rigetta le domande proposte dal nei confronti di Parte_1
Pt_2
2) dichiara tenuto il a restituire ad la somma Parte_1 Pt_2 complessiva di euro 411.749,45, oltre interessi legali dalla data di ogni singolo esborso come documentato e fino al saldo;
3) condanna il a pagare in favore del Controparte_2 Parte_1
, per usa, la somma di euro 32
[...] compresa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) compensa tra le parti le spese di lite di tutte le fasi del giudizio. Così deciso in Sassari, 30/5/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
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