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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2544 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2280/2025, avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio” e riservata per la decisione all'udienza del 16/06/2025,
TRA
( , rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. ANTUOFERMO PASQUALE – PARTE RICORRENTE –
E
– PARTE RESISTENTE – CP_1
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega che con sentenza n.
64/2024 del 10/10/2024 il Tribunale di Bari ha dichiarato la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
ponendo a suo carico l'obbligo di versarle € 600,00 CP_2
mensili a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli non eco- nomicamente autosufficienti, in ragione di € 200,00 per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Rappresenta che suo figlio è diventato economicamente Per_1
autosufficiente, avendo cominciato a svolgere attività lavorativa presso la “Cmpi” presso la sede di Bitonto e chiede, pertanto, che il
Tribunale modifichi le condizioni attualmente in vigore revocando il contributo paterno al mantenimento di suo figlio.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ul- tima non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata la sua con- tumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza di compari- zione il Presidente, sentita la sola parte ricorrente e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedi- menti provvisori ed urgenti e, non necessitando la causa d'attività istruttoria, è stata rimessa in decisione.
“SULLA SOPRAVVENIENZA DI GIUSTIFICATI MOTIVI” – L'art. 473 bis 29
c.p.c. (Modificabilità dei provvedimenti) dispone che “Qualora so- pravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi eco- nomici”. Con questa norma il legislatore prende atto che tutti i prov- vedimenti emessi nei giudizi di famiglia e che disciplinano i rap- porti personali e patrimoniali tra i coniugi e/o tra essi e la prole sono sempre emanati rebus sic stantibus, motivo per cui è prevista la loro modificabilità in ogni tempo sempreché “sopravvengano giustifi- cati motivi”, ovvero una modifica sopravvenuta e significativa, tale da alterare in modo sostanziale l'assetto previsto all'epoca
2 dell'emanazione del provvedimento del quale di chiede la revi- sione.
Inoltre, la previsione espressa della sopravvenienza dei fatti mo- dificativi esclude la rilevanza di quelli sorti in precedenza al citato impugnato, e non assume alcuna rilevanza il fatto che non siano stati ivi considerati o allegati (cfr. Cass. civ. Sez. VI-1, Ordinanza,
07/09/2020, n. 18530).
Ciò posto, e tornando all'esame della fattispecie, in assenza di elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli già valutati alla prima udienza di comparizione, possono essere confermati i provvedi- menti adottati il 16/06/2025, in quanto dalla documentazione depo- sitata in atti risulta effettivamente che il figlio Parte_2
è stato assunto presso la “ con Controparte_3
sede legale e operativa in Bitonto alla via Traiana n.92, per cui dev'essere revocato il contributo paterno al mantenimento del figlio a decorrere da mese di marzo 2025 (mese successivo al deposito del ricorso, così retroagendo la modifica al momento della domanda – cfr. Cass. Civ., ordinanza del 9/4-30/07/2015 n. 16173).
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricor- rendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giu- dizio sostenute dalla controparte, spese che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate in € 459,50 per la fase di studio, €
388,50 per la fase introduttiva ed € 850,50 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua
3 naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in 20/02/2025 da Parte_1
nei confronti di così provvede: CP_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca dal mese di marzo
2025 il contributo paterno al mantenimento di Persona_2
;
[...]
2. condanna la resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.698,50 oltre Cna,
Iva ed accessori come per legge;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 01/07/2025 nella Camera di Consiglio della
Sezione I Civile.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2280/2025, avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio” e riservata per la decisione all'udienza del 16/06/2025,
TRA
( , rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. ANTUOFERMO PASQUALE – PARTE RICORRENTE –
E
– PARTE RESISTENTE – CP_1
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega che con sentenza n.
64/2024 del 10/10/2024 il Tribunale di Bari ha dichiarato la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
ponendo a suo carico l'obbligo di versarle € 600,00 CP_2
mensili a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli non eco- nomicamente autosufficienti, in ragione di € 200,00 per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Rappresenta che suo figlio è diventato economicamente Per_1
autosufficiente, avendo cominciato a svolgere attività lavorativa presso la “Cmpi” presso la sede di Bitonto e chiede, pertanto, che il
Tribunale modifichi le condizioni attualmente in vigore revocando il contributo paterno al mantenimento di suo figlio.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ul- tima non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata la sua con- tumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza di compari- zione il Presidente, sentita la sola parte ricorrente e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedi- menti provvisori ed urgenti e, non necessitando la causa d'attività istruttoria, è stata rimessa in decisione.
“SULLA SOPRAVVENIENZA DI GIUSTIFICATI MOTIVI” – L'art. 473 bis 29
c.p.c. (Modificabilità dei provvedimenti) dispone che “Qualora so- pravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi eco- nomici”. Con questa norma il legislatore prende atto che tutti i prov- vedimenti emessi nei giudizi di famiglia e che disciplinano i rap- porti personali e patrimoniali tra i coniugi e/o tra essi e la prole sono sempre emanati rebus sic stantibus, motivo per cui è prevista la loro modificabilità in ogni tempo sempreché “sopravvengano giustifi- cati motivi”, ovvero una modifica sopravvenuta e significativa, tale da alterare in modo sostanziale l'assetto previsto all'epoca
2 dell'emanazione del provvedimento del quale di chiede la revi- sione.
Inoltre, la previsione espressa della sopravvenienza dei fatti mo- dificativi esclude la rilevanza di quelli sorti in precedenza al citato impugnato, e non assume alcuna rilevanza il fatto che non siano stati ivi considerati o allegati (cfr. Cass. civ. Sez. VI-1, Ordinanza,
07/09/2020, n. 18530).
Ciò posto, e tornando all'esame della fattispecie, in assenza di elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli già valutati alla prima udienza di comparizione, possono essere confermati i provvedi- menti adottati il 16/06/2025, in quanto dalla documentazione depo- sitata in atti risulta effettivamente che il figlio Parte_2
è stato assunto presso la “ con Controparte_3
sede legale e operativa in Bitonto alla via Traiana n.92, per cui dev'essere revocato il contributo paterno al mantenimento del figlio a decorrere da mese di marzo 2025 (mese successivo al deposito del ricorso, così retroagendo la modifica al momento della domanda – cfr. Cass. Civ., ordinanza del 9/4-30/07/2015 n. 16173).
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricor- rendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giu- dizio sostenute dalla controparte, spese che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate in € 459,50 per la fase di studio, €
388,50 per la fase introduttiva ed € 850,50 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua
3 naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in 20/02/2025 da Parte_1
nei confronti di così provvede: CP_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca dal mese di marzo
2025 il contributo paterno al mantenimento di Persona_2
;
[...]
2. condanna la resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.698,50 oltre Cna,
Iva ed accessori come per legge;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 01/07/2025 nella Camera di Consiglio della
Sezione I Civile.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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