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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 13691/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 20/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIGLIO Parte_1
ROBERTO e CECI GIROLAMO
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to SERVODIO CRISTINA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per riconoscimento dell'origine professionale della malattia denunciata e del diritto all'indennizzo spettante.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.01.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, esponendo di essere titolare di impresa artigiana edile e di aver svolto mansioni di operaio edile, muratore, dal 1980 e di aver contratto malattia di origine professionale –discopatie con ernie lombari –, denunciata all' con esito sfavorevole, a causa delle attività svolte CP_1 di realizzazione di opere in muratura, demolizioni e ristrutturazioni di appartamenti, rifacimento di tetti e balconi, lavori di finitura, opere di lattoneria, posa in opera di pavimentazione, canalizzazioni ed altro, comportanti sollevamento, trasporto e spostamento manuale di carichi pesanti, come i sacchi di cemento, paiole di calcina, impalcature di ponteggi, tufi, mattoni, materiale di risulta, martelli pneumatici ed altro, per 8 ore giornaliere;
lamentando il diniego delle prestazioni domandate in sede amministrativa, agiva in giudizio per il riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata all' per l'accertamento del danno biologico nella misura del 12% CP_1
o di altra misura ritenuta di giustizia anche non indennizzabile, per il riconoscimento del diritto all'indennizzo spettante e per la condanna dell' al pagamento del beneficio economico preteso oltre interessi CP_1
e rivalutazione e con vittoria delle spese di lite, da distrarre. Allegava documentazione e formulava istanze istruttorie.
Si costituiva la parte resistente per affermare l'infondatezza, nel CP_1 merito, delle domande, non potendo ricollegare la malattia denunciata all'origine professionale, attesa, nel caso di specie,
l'insussistenza dell'esposizione al rischio correlabile alla patologia denunciata e l'esistenza di un quadro poliartrosico diffuso precedente, con vittoria di spese di lite. Allegava documentazione.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali e con l'espletamento di una consulenza tecnica disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Ebbene il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione, dovendo ritenersi accertata l'origine professionale della patologia denunciata all' dalla parte ricorrente. CP_1
Innanzitutto, occorre dare conto delle risultanze istruttorie ed in particolare delle testimonianze raccolte nel corso del giudizio.
Ebbene, tutti i testi escussi hanno confermato, seppur per periodi limitati, sia le mansioni svolte dal ricorrente comportanti
Pag. 2 di 6 sollevamento, spostamento e trasporto manuale di carichi pesanti, e, soprattutto, lo svolgimento delle mansioni per 8 ore giornaliere, con continua, sistematica e prolungata esposizione giornaliera al rischio lavorativo (movimentazione manuale di carichi senza ausili)1.
In concreto, il lavoratore ricorrente ha assolto ampiamente l'onere probatorio sullo stesso gravante dell'idoneità in termini di elevata probabilità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso denunciato, dimostrando di aver movimentato manualmente carichi pesanti non occasionalmente ed in mancanza di ausili efficaci e di essere stato sottoposto a sollecitazioni e vibrazioni durante l'espletamento dell'attività professionale.
Non solo, dall'elaborato peritale è dato inferire un primo dato significativo: la parte ricorrente, infatti, all'esito di tutti gli accertamenti sanitari cui è stato sottoposto, è risultato affetto dalla patologia denunciata che è malattia tabellata.
Tanto conforta a fini processuali la sussistenza della presunzione della derivazione professionale della malattia riscontrata.
Non solo, la parte resistente sebbene a ciò onerata, non ha CP_1 provato la causa extralavorativa della riscontrata patologia e, soprattutto, non ha provato che detto fattore causale abbia avuto efficacia esclusiva nell'insorgenza di detta malattia.
Pertanto, deve ritenersi accertata l'origine professionale della patologia di cui è risultato affetto il ricorrente, attesa l'evidenza riscontrata nel corso del giudizio e, soprattutto, in sede di operazioni peritali, della sua significativa esposizione al rischio correlato alle mansioni svolte di operaio edile, tenuto conto della movimentazione
Pag. 3 di 6 manuale non occasionale di carichi in assenza di ausili efficaci, da ritenersi fattori idonei a provocare la malattia denunciata2.
Nella relazione peritale il CTU ha riconosciuto un danno biologico complessivo pari al 6% tenuto conto degli esiti permanenti derivati.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU hanno una valenza scientifica oggettiva e devono essere condivise, anche per la percentuale invalidante riscontrata.
Pertanto, va dichiarata l'origine professionale della malattia denunciata dalla parte ricorrente all' in data 30.01.20233 e, di CP_1
conseguenza, deve essere condannato l'istituto resistente al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennizzo in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) D.L.vo n. 38/2000, atteso che la menomazione riscontrata dal CTU è risultata complessivamente pari al 6%, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione ai sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/1991 con decorrenza dalla denuncia della malattia in sede amministrativa4.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, 2 Cfr. Cass. n. 2523/2020 così massimata: nella parte in cui chiarisce: “In caso di malattie tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione legale del nesso causale, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un CP_ criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Incombe, invece, sull l'onere di fornire una prova idonea a vincere tale presunzione.”. 3 Cfr. doc. in all.ti parte resistente.
Pag. 4 di 6 andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che la parte ricorrente è affetta da malattia di origine professionale con postumi invalidanti permanenti complessivi nella misura del 6% e, per l'effetto, condanna
l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennizzo in capitale spettante per inabilità permanente nella misura del 6% oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dal
30.01.2023 sino al soddisfo;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
1.310,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva,
Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M.
147/2022, da distrarre;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU CP_1 liquidate come da separato provvedimento.
Bari,20/01/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 5 di 6 Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. deposizione dei testi e in verbale di udienza istruttoria del Testimone_1 Testimone_2
17.06.2024. 4 Cfr. Cass. 22.05.2008, n. 13213.
Sezione Lavoro
N.R.G. 13691/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 20/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIGLIO Parte_1
ROBERTO e CECI GIROLAMO
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to SERVODIO CRISTINA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per riconoscimento dell'origine professionale della malattia denunciata e del diritto all'indennizzo spettante.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.01.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, esponendo di essere titolare di impresa artigiana edile e di aver svolto mansioni di operaio edile, muratore, dal 1980 e di aver contratto malattia di origine professionale –discopatie con ernie lombari –, denunciata all' con esito sfavorevole, a causa delle attività svolte CP_1 di realizzazione di opere in muratura, demolizioni e ristrutturazioni di appartamenti, rifacimento di tetti e balconi, lavori di finitura, opere di lattoneria, posa in opera di pavimentazione, canalizzazioni ed altro, comportanti sollevamento, trasporto e spostamento manuale di carichi pesanti, come i sacchi di cemento, paiole di calcina, impalcature di ponteggi, tufi, mattoni, materiale di risulta, martelli pneumatici ed altro, per 8 ore giornaliere;
lamentando il diniego delle prestazioni domandate in sede amministrativa, agiva in giudizio per il riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata all' per l'accertamento del danno biologico nella misura del 12% CP_1
o di altra misura ritenuta di giustizia anche non indennizzabile, per il riconoscimento del diritto all'indennizzo spettante e per la condanna dell' al pagamento del beneficio economico preteso oltre interessi CP_1
e rivalutazione e con vittoria delle spese di lite, da distrarre. Allegava documentazione e formulava istanze istruttorie.
Si costituiva la parte resistente per affermare l'infondatezza, nel CP_1 merito, delle domande, non potendo ricollegare la malattia denunciata all'origine professionale, attesa, nel caso di specie,
l'insussistenza dell'esposizione al rischio correlabile alla patologia denunciata e l'esistenza di un quadro poliartrosico diffuso precedente, con vittoria di spese di lite. Allegava documentazione.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali e con l'espletamento di una consulenza tecnica disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Ebbene il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione, dovendo ritenersi accertata l'origine professionale della patologia denunciata all' dalla parte ricorrente. CP_1
Innanzitutto, occorre dare conto delle risultanze istruttorie ed in particolare delle testimonianze raccolte nel corso del giudizio.
Ebbene, tutti i testi escussi hanno confermato, seppur per periodi limitati, sia le mansioni svolte dal ricorrente comportanti
Pag. 2 di 6 sollevamento, spostamento e trasporto manuale di carichi pesanti, e, soprattutto, lo svolgimento delle mansioni per 8 ore giornaliere, con continua, sistematica e prolungata esposizione giornaliera al rischio lavorativo (movimentazione manuale di carichi senza ausili)1.
In concreto, il lavoratore ricorrente ha assolto ampiamente l'onere probatorio sullo stesso gravante dell'idoneità in termini di elevata probabilità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso denunciato, dimostrando di aver movimentato manualmente carichi pesanti non occasionalmente ed in mancanza di ausili efficaci e di essere stato sottoposto a sollecitazioni e vibrazioni durante l'espletamento dell'attività professionale.
Non solo, dall'elaborato peritale è dato inferire un primo dato significativo: la parte ricorrente, infatti, all'esito di tutti gli accertamenti sanitari cui è stato sottoposto, è risultato affetto dalla patologia denunciata che è malattia tabellata.
Tanto conforta a fini processuali la sussistenza della presunzione della derivazione professionale della malattia riscontrata.
Non solo, la parte resistente sebbene a ciò onerata, non ha CP_1 provato la causa extralavorativa della riscontrata patologia e, soprattutto, non ha provato che detto fattore causale abbia avuto efficacia esclusiva nell'insorgenza di detta malattia.
Pertanto, deve ritenersi accertata l'origine professionale della patologia di cui è risultato affetto il ricorrente, attesa l'evidenza riscontrata nel corso del giudizio e, soprattutto, in sede di operazioni peritali, della sua significativa esposizione al rischio correlato alle mansioni svolte di operaio edile, tenuto conto della movimentazione
Pag. 3 di 6 manuale non occasionale di carichi in assenza di ausili efficaci, da ritenersi fattori idonei a provocare la malattia denunciata2.
Nella relazione peritale il CTU ha riconosciuto un danno biologico complessivo pari al 6% tenuto conto degli esiti permanenti derivati.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU hanno una valenza scientifica oggettiva e devono essere condivise, anche per la percentuale invalidante riscontrata.
Pertanto, va dichiarata l'origine professionale della malattia denunciata dalla parte ricorrente all' in data 30.01.20233 e, di CP_1
conseguenza, deve essere condannato l'istituto resistente al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennizzo in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) D.L.vo n. 38/2000, atteso che la menomazione riscontrata dal CTU è risultata complessivamente pari al 6%, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione ai sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/1991 con decorrenza dalla denuncia della malattia in sede amministrativa4.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, 2 Cfr. Cass. n. 2523/2020 così massimata: nella parte in cui chiarisce: “In caso di malattie tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione legale del nesso causale, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un CP_ criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Incombe, invece, sull l'onere di fornire una prova idonea a vincere tale presunzione.”. 3 Cfr. doc. in all.ti parte resistente.
Pag. 4 di 6 andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che la parte ricorrente è affetta da malattia di origine professionale con postumi invalidanti permanenti complessivi nella misura del 6% e, per l'effetto, condanna
l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennizzo in capitale spettante per inabilità permanente nella misura del 6% oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dal
30.01.2023 sino al soddisfo;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
1.310,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva,
Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M.
147/2022, da distrarre;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU CP_1 liquidate come da separato provvedimento.
Bari,20/01/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 5 di 6 Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. deposizione dei testi e in verbale di udienza istruttoria del Testimone_1 Testimone_2
17.06.2024. 4 Cfr. Cass. 22.05.2008, n. 13213.