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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice
dott.ssa Giulia Sani Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.5.2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio iscritto al n. 51/2024 R.G. instaurato da
(C.F.: ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa e difesa dall'Avv. Gloriana La Cesa del Foro di Sulmona presso il cui studio in Pescasseroli (AQ) alla III^ Traversa Viale Benedetto Croce n. 5 è elettivamente domiciliata, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F.: ), nato a [...], il [...], residente ON C.F._2 in Romano di Lombardia al Viale Lombardia n. 890;
RESISTENTE CONTUMACE
e
Con l'intervento dell'Avv. Alessandra Vella, con domicilio in Sulmona (AQ) alla Via San Polo
n.64, in qualità di curatrice speciale dei minori nato a [...] il Persona_1
01.08.2012, (C.F.: ) e nato a [...] il C.F._3 Controparte_2
20.10.2013, (C.F.: ), giusta nomina conferita dal Tribunale per i Minorenni di C.F._4
L'Aquila con decreto del 2/03/2023 nel giudizio n. 243/2023 V.G. (riunito al presente giudizio)
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
1 Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 23.10.2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, così provvedere: 1.
Dichiarare decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori ed ON Per_1
2. Affidare i figli minori ed in via esclusiva alla Controparte_2 Persona_1 CP_2 madre ricorrendone i presupposti in ragione della condotta tenuta dal resistente nel tempo, oltre che recentemente, e concretatasi anche nelle forme della violenza assistita in danno dei piccoli Per_1 ed , con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre. CP_2
3. Disporre nei confronti di il divieto di dimorare nel territorio di Sulmona o, ON comunque, confermare, i provvedimenti resi con ordinanza in data 03.04.2024 e precisamente: o
Divieto di avvicinarsi per la durata di anni uno ai luoghi frequentati da ed Parte_1 in particolare al suo domicilio, al suo luogo di lavoro o ai luoghi frequentati dalla prole per attività educative ed al domicilio della famiglia di origine della donna, tenendosi in ogni caso ad una distanza di almeno 500 metri dai luoghi indicati. o Divieto di contatti fra padre/figli.
4. Disporre che la Sig.ra abbia facoltà di trasferire altrove la propria residenza e quella dei figli minori.
5. Confermare Pt_1
i provvedimenti resi in data 12.06.2024 in ordine al contributo per il mantenimento dei minori e precisamente: obbligo per di versare la somma di € 300,00 cadauno mensilmente, ON entro la prima settimana di ciascun mese, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, con decorrenza dalla proposizione della domanda.
6. Disporre che la ricorrente continui a percepire interamente il c.d. “Assegno Unico” per i figli minori.
7. Disporre che il Sig. imborsi alla Sig.ra il 50% di tutte le spese sostenute nell'interesse dei figli minori.
8. CP_1 Pt_1
Disporre che il Sig. imanga obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse CP_1 dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti. Dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio rispetto a nuove domande eccezioni e conclusioni”.
La curatrice speciale dei minori ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data
21.10.20924: “Voglia Ill.mo Tribunale di Sulmona, contrariis rejectis: 1)-dichiarare la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sui figli minori e ON Persona_1 [...]
;2)-affidare detti figli minori alla madre, , che eserciterà la CP_2 Parte_1 responsabilità genitoriale in via esclusiva;
3)-disporre nei confronti di il divieto di ON dimorare nel territorio di Sulmona oltre che il divieto di avvicinarsi alla sig.ra Parte_1
e ai suoi figli;
4)-disporre nei confronti di il divieto di comunicare
[...] ON attraverso qualsiasi mezzo con i figli minori.5)-disporre che il Sig. ersi a titolo di contributo CP_1 al mantenimento dei figli minori la somma di €.300,00 cadauno mensilmente, entro la prima settimana di ciascun mese, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis.40 e ss c.p.c., depositato in data 31.1.2024, ha Parte_1 adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., decreto provvisoriamente esecutivo afferente l'obbligo in capo al di corrispondere a titolo ON
2 di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 300,00 cadauno o altra ritenuta idonea ed adeguata alle esigenze dei minori e nell'interesse di questi ultimi e, in ogni caso, per richiedere: -
l'affidamento esclusivo dei figli minori ed , in ragione della condotta Persona_1 CP_2 tenuta dal resistente nel tempo, oltre che recentemente, e concretatasi anche nelle forme della violenza assistita in danno dei piccoli ed , con collocamento e residenza anagrafica degli Per_1 CP_2 stessi presso la propria abitazione;
-la conferma dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di
L'Aquila adottati con decreto del 2.3.2023 e 23.11.2023 e contenenti il divieto di avvicinamento di per la durata di anni uno ai luoghi frequentati da ed in ON Parte_1 particolare al suo domicilio, luogo di lavoro o ai luoghi frequentati dalla prole per attività educative e al domicilio della famiglia di origine della donna, nonché il divieto di contatti padre/figli; -la declaratoria della propria facoltà di trasferire altrove la propria residenza e quella dei figli minori;
- - il riconoscimento del proprio diritto di continuare a percepire interamente l'assegno unico per i figli minori;
- porsi l'obbligo, a carico di di versare, a titolo di contributo al ON mantenimento di ciascun figlio, la somma di € 300,00 mensili, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, con decorrenza dalla proposizione della domanda nonché l'obbligo di rimborsare alla ricorrente il 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori;
-stabilirsi l'obbligo, a carico di di corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse dei CP_1 figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti;
-infine, esperita ogni ulteriore indagine ritenuta necessaria e/o opportuna, la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale di sui figli minori ON
ed . Persona_1 CP_2
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- di aver iniziato nel 2011 una convivenza con , relazione dalla quale sono nati due ON figli, entrambi a Sulmona (AQ), , nato il 1°.
8.2012 e , nato il [...]; Per_1 CP_2
- che la famiglia aveva stabilito la propria residenza in Romano di Lombardia (BG);
- che la convivenza fin dall'inizio era stata connotata da molteplici episodi di violenza psicologica, economica, verbale, fisica da parte di acuitisi con il passare del tempo e verificatisi anche CP_1 alla presenza di alcuni familiari della donna e dei minori;
- che gli episodi di violenza si erano intensificati negli ultimi mesi del 2022, benché i conviventi avessero già deciso di porre fine alla relazione, così che la ricorrente era stata costretta a sporgere una prima denuncia presso i Carabinieri della Stazione di Romano di Lombardia in data 27.11.2022;
- che nel periodo di Natale 2022, aveva manifestato ulteriori condotte aggressive nei propri CP_1 confronti, alla presenza del fratello di lei e dei figli minori: che, in particolare, nelle giornate tra il
27.12.2022 ed il 29.12.2022, aveva posto in essere molteplici atti violenti ai propri danni, CP_1 sempre alla presenza dei figli, iniziati con insulti, denigrazioni, fino a rinchiudere sia lei che i bambini in casa, umiliandola buttandole addosso caffè, saponi, ecc., allagando volutamente la cucina per poi costringerla a pulirla, nascondendo/rompendo tutti i telefoni perché la stessa non potesse comunicare con l'esterno, fino ad arrivare a picchiarla e ad usarle violenza sessuale;
3 - che nella mattinata del 30.12.2022 le aveva manifestato la propria disponibilità ad CP_1 accompagnare lei e i bambini a Sulmona presso i parenti della ricorrente, nonché a dare il proprio consenso a che i minori fossero iscritti in una scuola locale e a pervenire ad un accordo per la regolamentazione dei diritti dei medesimi a condizione che lei non denunciasse i fatti dei giorni precedenti;
- che tuttavia, tornato in Lombardia, aveva rifiutato di prestare il consenso a che i figli fossero CP_1 iscritti in una scuola della cittadina peligna, iniziando a chiamarla continuamente, a insultarla e minacciarla fino a costringerla a bloccarlo sul proprio telefono;
- di aver depositato per tali ragioni, in data 18.1.2023, presso la Procura della Repubblica di Sulmona integrazione della precedente denuncia/querela per i fatti accaduti fra il 27 ed il 29 dicembre 2022.
- che successivamente a tali episodi, anche le telefonate serali con i bambini si erano trasformate in momenti di controllo sulla donna per il tramite dei minori, in occasioni per ricordare ai bambini, con toni ostili ed intimidatori, che presto sarebbe andato a prenderli per portarli con sé in Lombardia;
che tali conversazioni avevano causato tanto disagio nei minori, al punto da farli scoppiare in lacrime dopo ogni contatto telefonico, da essere stata così indotta, dopo aver chiesto invano al di CP_1 astenersi da tali atteggiamenti nel corso delle chiamate, a presentare in data 8.2.2023 un'ulteriore denuncia presso i Carabinieri di Sulmona, riferendo che i minori, in particolare , aveva crisi Per_1 di ansia terrorizzato dal fatto che il padre, nel corso nelle telefonate, gli imponeva di tornare a Romano di Lombardia;
- che con decreto del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila del 2.3.2023, a seguito del ricorso presentato dal PMM, è stato sospeso dalla responsabilità genitoriale nei confronti ON dei figli ed e l'Avv. Alessandra Vella del Foro di Sulmona è stata nominata Per_1 CP_2 curatrice speciale dei minori;
- che con provvedimento del 23.11.2023 il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, in ragione dell'istruttoria espletata, ha disposto la conferma dei provvedimenti precedentemente adottati;
- che l'agito violento di – che non ha incontrato limite neppure nella presenza dei piccoli CP_1
ed , concretando anche la fattispecie della violenza assistita – osta all'affido Per_1 CP_2 condiviso dei minori ad entrambi i genitori, dovendosi invece disporre l'affido esclusivo dei bambini alla madre;
- che parimenti alcun incontro, neppure in ambito protetto, può essere predisposto prima dell'esito di ogni opportuno accertamento e valutazione da parte dell'A.G., sulle capacità genitoriali del CP_1
e lo stato psichico dei minori;
- che, inoltre, pur ben consapevole della propria precaria situazione economica e delle CP_1 necessità dei figli, non ha mai contribuito al mantenimento della prole, né al pagamento delle spese, nonostante le reiterate richieste, e ha sempre continuato a vivere nell'abitazione familiare sulla quale la ricorrente ha un diritto di abitazione, facendo pagare a quest'ultima le relative spese;
- che on ha mai preso contatti con il Servizio Sociale Minorile lombardo;
CP_1
- di svolgere, invece, la ricorrente dal 15.1.2024 un tirocinio attivato attraverso il Centro Antiviolenza, della durata di 5 mesi e con un compenso mensile di € 600,00 lordi, oltre a sostenere le spese di
4 locazione e per i minori (e ad aver ricevuto richiesta di pagamento IMU per l'abitazione familiare ove tuttora vive il resistente);
- che a un contratto di lavoro a tempo indeterminato con entrata media mensile, per quanto CP_1 consta alla ricorrente, di circa € 1.500,00, per 14 mensilità; vive nella casa familiare di Romano di
Lombardia, sulla quale ella ha un diritto di abitazione e in costanza di convivenza risultava titolare di altri conti correnti, carte di debito/credito di cui la ricorrente non ha ulteriori notizie.
Sulla scorta del lungo tempo trascorso senza che il padre avesse provveduto in alcun modo a contribuire al mantenimento dei minori, ha chiesto provvedersi in tal senso in via d'urgenza e ha concluso nei termini sopra riportati.
2. Il ricorso è stato comunicato al PM ai sensi dell'art. 71 c.p.c.
3. Con decreto del 6.2.2024, ritenuta la necessità di disporre l'abbreviazione dei termini processuali alla metà, è stata fissata dal Giudice Istruttore l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
28.3.2024 ore 9:00, disponendone la celebrazione da remoto per motivi di opportunità.
4. Con memoria difensiva del 7.3.2024 si è costituita in giudizio l'Avv. Alessandra Vella, nella qualità di nominata curatrice speciale dei minori giusta decreto del 2.3.2023 del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, deducendo che:
-presso il TM di L'Aquila è pendente il procedimento n. 243/2023 RG, aperto su istanza del PMM a seguito della trasmissione degli atti di indagine relativi ai maltrattamenti commessi da
[...]
nei confronti di CP_1 Parte_1
-nel corso di detto procedimento i minori sono stati sentiti all'udienza del 24.5.2023, alla presenza del curatore speciale, e in tale sede hanno espresso il desiderio di non avere più contatti con il padre, essendo ancora turbati dal ricordo della sua condotta violenta;
-il Servizio Sociale di Sulmona ha trasmesso al TM le relazioni del 22.5.2023 e del 23.10.2023, ove sono illustrate le diagnosi effettuate dal servizio di NPI riguardo ai disturbi post traumatici dei minori;
-all'esito della valutazione dei minori, il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Sulmona ha consigliato, per entrambi i bambini, programmazione didattica personalizzata, psicoterapia individuale, supporto psicoeducativo familiare, supporto psicoeducativo familiare, frequentazione di attività ludico-ricreativa e/o sportiva, controlli periodici in NPI territoriale e una consulenza oculistica per AN;
-i minori hanno intrapreso altresì un percorso di psicoterapia individuale presso il Centro Antiviolenza
“La Libellula” di Sulmona, è stata attivata la Programmazione di Didattica Personalizzata, il minore pratica calcio, mentre il fratello frequenta gli scout;
Per_1 CP_2
- il nucleo è stato inserito nel programma P.I.P.P.I.
-con decreto del 22.2.2024 il TM di L'Aquila ha dichiarato la propria incompetenza ex art. 38 disp. att. c.c. disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Sulmona;
5. All'udienza del 28.3.2024, il Giudice, rilevata la tardività del perfezionamento della notifica nei confronti del resistente, ne ha disposto la rinnovazione a cura di parte ricorrente. Parte ricorrente ha altresì evidenziato l'intervenuta scadenza delle misure di protezione adottate per la durata di un anno
5 dal TM in data 2.3.2023 e confermate con provvedimento del 23.11.2023, chiedendo l'emissione di nuovi provvedimenti di analogo tenore inaudita altera parte.
6. All'esito il Giudice, con ordinanza del 4.4.2024, ritenuto che non vi fossero elementi idonei a discostarsi dalle valutazioni già svolte da parte del TM di L'Aquila con decreto del 2.3.2023 e poi confermate con provvedimento del 23.11.2023, ha prescritto a di non avvicinarsi - ON per la durata di un anno a decorrere dall'esecuzione del provvedimento - ai luoghi abitualmente frequentati da ed in particolare al suo domicilio e all'eventuale luogo di Parte_1 lavoro, dai luoghi frequentati dalla prole, e , per attività Persona_1 Controparte_2 scolastiche o educative nonché al domicilio della famiglia di origine della donna tenendosi in ogni caso a distanza di almeno 500 m dai luoghi indicati, facendo altresì divieto di prendere qualsiasi tipo di contatto con i suddetti soggetti, fissando per la conferma, modifica o revoca del provvedimento l'udienza del 18.4.2024, poi differita alla successiva udienza del 12.6.2024 per consentire a parte ricorrente la rinnovazione della notifica degli atti relativi alle misure di protezione nei confronti di parte resistente.
7. A tale udienza, rilevata la regolarità della notifica al degli atti relativi alla misura ex art. CP_1
473-bis.40 c.p.c. e la mancata costituzione del medesimo, il Giudice relatore ha confermato l'ordine di protezione di cui al provvedimento del 3.4.2024, nei termini ivi indicati;
ha altresì dichiarato la contumacia di non costituitosi né comparso all'udienza e ha proceduto ON all'interrogatorio libero di . Parte_1
All'esito ha invece ritenuto di non dover procedere all'ascolto dei minori, rilevando l'inequivoca volontà manifestata dagli stessi in sede di ascolto innanzi al TM di L'Aquila, e in considerazione della circostanza che la ripetizione dell'incombente sarebbe risultata contraria all'interesse dei medesimi, anche alla luce del rinnovato equilibrio raggiunto dai minori, come rappresentato dalla curatrice.
Ha posto in via temporanea ed urgente l'obbligo, a carico di di contribuire al ON mantenimento dei figli minori e , nella misura di complessivi € Persona_1 Controparte_2
600,00 (€ 300,00 cadauno), oltre rivalutazione Istat, da corrispondersi in favore di Parte_1 entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
[...]
Ritenendo la causa matura per la decisione, ha infine fissato per la discussione della causa l'udienza cartolare del 24.10.2024 ex art. 127-ter cpc, assegnando alle parti termine fino a tale data per il deposito di note conclusive e riservando all'esito di trattenere a causa al Collegio per la decisione.
*
Decadenza dalla responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo e collocamento dei minori.
ha avanzato richiesta di affido esclusivo dei figli minori ed Parte_1 Per_1
, nonché di pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale in capo al padre dei CP_2 minori, La regolamentazione dell'affidamento dei minori secondo le modalità ON richieste dalla ricorrente rappresenta la soluzione più conforme all'interesse dei figli minori, alla luce dei fatti acclarati nel corso del giudizio.
6 La ricorrente, invero, ha dedotto che sia durante il periodo di convivenza con che ON nel periodo successivo, il resistente ha tenuto una condotta caratterizzata da episodi di violenza fisica, verbale, economica e psicologica anche alla presenza dei minori.
Tali condotte, denunciate e provate, sono state oggetto di valutazione da parte del Tribunale per i
Minorenni che, in via provvisoria, ha sospeso alla responsabilità genitoriale. La valutazione CP_1 del rischio, operata dal PMM prima e dal Giudice minorile, e riscontrabile negli atti del procedimento trasmessi all'intestato Tribunale ex art. 38 disp. att. c.c., hanno trovato conferma nelle parole dei minori e nelle relazioni dei servizi sociali.
I minori, nel corso dell'audizione innanzi al TM del 24.5.2023, hanno espresso il desiderio di non avere contatti con il padre, essendo ancora turbati dal ricordo della sua condotta violenta ed essendosi egli manifestatosi con toni inappropriati e aggressivi anche nel corso delle ultime telefonate;
gli stessi hanno altresì riferito di aver trovato una nuova serenità insieme alla madre, esprimendo disagio e tristezza nel parlare del padre.
Inoltre, come risulta anche dalle querele sporte e dalla relazione del Centro Antiviolenza “La
Libellula” di Sulmona, i minori e , oltre a non aver avuto un padre che si Per_1 CP_2 occupasse di loro, delle loro necessità e del loro benessere psicofisico, hanno vissuto in un clima di terrore e paura e di ansia, sono stati vittime di comportamenti provocatori e diseducativi da parte del padre, oltre che di violenza assistita.
In sostanza, la condotta tenuta dal padre ha fortemente condizionato la loro serenità e la loro crescita.
ha assunto un atteggiamento aggressivo, violento ed intimidatorio nei confronti ON della ex compagna anche successivamente al trasferimento della stessa presso la città di Sulmona, ove anche i rapporti con i figli sono divenuti sempre più tesi dal momento che i contenuti e i toni adottati dall'uomo nel corso delle conversazioni telefoniche hanno causato agli stessi un forte stato di disagio e agitazione;
tale circostanza è stata riferita dalla ricorrente nel corso della denuncia sporta in data 8.2.2023, in quanto la stessa ha dichiarato che “i minori, in particolare , aveva crisi di Per_1 ansia terrorizzato dal fatto che il padre, come più volte detto nelle telefonate, gli imponesse di tornare
a Romano di Lombardia”.
Il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, a seguito del ricorso presentato dal PMM, ha emesso il decreto di sospensione della responsabilità genitoriale in capo a nei confronti dei ON figli ed e ha prescritto al medesimo “di non avvicinarsi – per la durata di anni Per_1 CP_2
1 a decorrere dalla notifica del presente decreto – ai luoghi frequentati abitualmente da Parte_1
ed in particolare al suo domicilio, all'eventuale luogo di lavoro o ai luoghi frequentati
[...] dalla prole, per attività educative e al domicilio di origine della donna, tenendosi in ogni caso a distanza di almeno 500 metri dai luoghi indicati… vieta i contatti tra padre e figli”.
Il divieto di avvicinamento è stato confermato dal medesimo Tribunale, a seguito dell'istruttoria espletata e delle relazioni depositate dal Servizio Sociale di Sulmona: “visto l'esito dell'audizione del
24/5/23, nel corso della quale i minori avevano espresso il desiderio di non avere contatti con il
7 padre, essendo ancora turbati dal ricordo della sua condotta violenta ed essendo egli manifestatosi con avversità anche nel corso delle ultime telefonate -viste le relazioni del 22/5 e 23/10/23, che richiamano le diagnosi del servizio di Neuropsichiatria Infantile riguardo ai disturbi postraumatici dei minori;
-ritenuto pertanto che non vi siano sopravvenienze che giustifichino una modifica dei provvedimenti cautelari adottati…”.
Nel corso del presente giudizio, con ordinanza del 3.4.2024, confermando quanto deciso dal Tribunale per i Minorenni, è stata rinnovata la prescrizione a “di non avvicinarsi per la durata ON di un anno a decorrere dall'esecuzione del presente provvedimento - ai luoghi abitualmente frequentati da , ed in particolare al suo domicilio e all'eventuale luogo di Parte_1 lavoro, dai luoghi frequentati dalla prole, e , per attività Persona_1 Controparte_2 scolastiche o educative nonché al domicilio della famiglia di origine della donna tenendosi in ogni caso a distanza di almeno 500 m dai luoghi indicati, facendo altresì divieto di prendere qualsiasi tipo di contatto con i suddetti soggetti”.
Tuttavia, nonostante la suddetta prescrizione, in data 3.10.2024, la ricorrente ha riferito che mentre i figli minori si recavano a scuola, gli stessi hanno visto il loro padre nei pressi ON dell'abitazione; lo stesso li avrebbe anche chiamati verbalmente per avvicinarli, ma i ragazzi si sarebbero immediatamente allontanati;
ha provveduto a sporgere formale querela anche per Pt_1 questo ennesimo episodio.
Inoltre, i minori e , ascoltati in alcune occasioni dal curatore Persona_1 Controparte_2 speciale, hanno sempre ribadito di non volere avere più rapporti e contatti con il padre né fisici né telefonici, specialmente a seguito dell'ultimo episodio occorso nel mese di ottobre 2024, in quanto il comportamento del padre ha destato molta preoccupazione ed agitazione nei bambini, che sono stati costretti a cambiare nuovamente le loro abitudini di vita come quella di andare a scuola accompagnati dalla loro madre nel timore di incontrare il padre.
Alla luce delle suesposte considerazioni, sussistono i presupposti di cui all'art. 330 c.c. per la pronuncia della decadenza nei confronti di . ON
L'art. 330 c.c. prevede che il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. La decadenza – che “costituisce un provvedimento non a scopo sanzionatorio, ma a tutela del minore e finalizzato a scongiurare ulteriori condotte pregiudizievoli da parte del genitore”
(Tribunale di Modena, sentenza 20 febbraio 2024) - può essere pronunciata soltanto se dalla violazione dei doveri gravanti sui genitori sia derivato al minore un grave pregiudizio, e all'esito di un giudizio che si fondi su fatti concreti e elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 24708/2024).
Il provvedimento ablativo comporta per il genitore la sospensione dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità quando ricorra un grave pregiudizio per il figlio;
di contro, il genitore continua ad essere gravato dei compiti (primo fra tutti quello di mantenimento) il cui assolvimento non sia
8 incompatibile con gli effetti della pronuncia.
Quanto i presupposti per darsi luogo alla decadenza, la giurisprudenza di merito, minorile ed ordinaria, nonché quella di legittimità, ha costantemente ribadito che: “Il comportamento ripetutamente violento del padre nei confronti della partner, alla presenza del figlio, giustifica
l'adozione del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, avente scopo non sanzionatorio, ma a tutela del minore, e finalizzato a scongiurare ulteriori condotte pregiudizievoli da parte del genitore maltrattante” (Corte d'Appello di Milano, 25 ottobre 2023) ed ancora: “I maltrattamenti perpetrati nei confronti del coniuge in presenza dei figli implicano l'aggravante della violenza assistita. Il genitore colpevole di maltrattamenti ai danni dell'altro alla presenza dei figli, costretti ad assistere, trattandosi nei confronti di questi ultimi di violenza e sopraffazione che incideranno certamente sulla crescita, segnandone il carattere e la memoria, perde la responsabilità genitoriale” (Cass. penale 30624 del 26 luglio 2024); “Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale, in presenza dell'allegazione di fatti di violenza domestica, il giudice, ove non escluda tali fatti, al momento in cui adotta i “provvedimenti convenienti” di cui all'art. art. 333 c.c., è tenuto
a valutare la compatibilità delle misure adottate con il rischio che, nel caso concreto, si verifichino situazioni di vittimizzazione secondaria. Inoltre, la presunzione d'innocenza opera esclusivamente in sede penale e, pur dovendosi negare carattere decisivo alla sola pendenza di procedimenti penali per
l'accertamento di comportamenti penalmente censurabili, il giudice civile deve comunque procedere ad una autonoma valutazione dei predetti comportamenti” (Cass. Civ., Sez. I, Ord. 16 settembre
2024, n. 24726).
Nel caso che ci occupa, la dichiarazione di decadenza in capo al padre ed il conseguente affidamento in via esclusiva alla madre dei figli minori, in ragione di quanto emerso nel corso del giudizio, è fondato sull'accertamento degli effetti lesivi che i comportamenti paterni hanno causato e che potrebbero continuare a produrre in futuro in danno dei minori ed è preordinato alla esigenza prioritaria degli interessi dei figli. (Cass. Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145)
Risulta acclaroato che i minori e sono stati costretti, loro malgrado, ad assistere Per_1 CP_2
a maltrattamenti di un genitore nei confronti dell'altro, episodi che hanno sensibilmente compromesso la loro serenità e la loro crescita emotiva.
Non può ignorarsi neppure la condotta tenuta dal successivamente all'allontanamento di CP_1
e dei bambini dalla Lombardia. Invero, il resistente, come evidenziato dal Servizio Sociale, Pt_1 non ha mai preso contatti con il Servizio Sociale Minorile lombardo, mostrando assoluto disinteresse sia al recupero delle proprie competenze genitoriali (Cass. Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237), così come ha deciso di ignorare sia il presente giudizio, che le prescrizioni impartite con le misure protettive adottate da questo Tribunale, non essendosi astenuto dal violare il divieto di avvicinamento e contatti rispetto ai figli anche in tempi molto recenti.
A ciò aggiungasi che il resistente, pur essendo a conoscenza delle precarie condizioni economiche di e delle spese da lei sostenute in via esclusiva per i figli, non ha mai contributo in alcun modo Pt_1 al mantenimento degli stessi, né al pagamento di alcuna spesa straordinaria, nonostante le reiterate
9 richieste e in spregio a quanto stabilito dal Giudice Istruttore con ordinanza del 3.4.2024. Tale comportamento è aggravato oltre che dalla consapevolezza della situazione economica della ricorrente, dalla circostanza di continuare a godere, in via esclusiva, di quella che era la casa familiare.
Da ultimo è opportuno sottolineare che il resistente, successivamente all'emissione degli ordini di protezione e all'instaurazione dei procedimenti giudiziali, non ha mai mostrato la volontà di aderire ad un percorso psicoterapeutico che gli consentisse di effettuare incontri protetti e progressivamente riavvicinarsi ai figli, al contrario, mostrando completo disinteresse nei confronti dei minori.
I minori, di contro, come risulta dalla relazione di aggiornamento dei Servizi sociali e della curatrice speciali, sembrano aver ritrovato insieme alla madre, nel nuovo ambiente e lontano dal padre, una nuova serenità e un nuovo equilibrio e pertanto l'imposizione di incontri protetti con il padre risulterebbe, allo stato, senz'altro pregiudizievole per il loro benessere.
Alla luce delle suesposte considerazioni, va accolta la domanda della ricorrente di pronuncia della decadenza di dalla responsabilità genitoriale sui figli ed , con ON Per_1 CP_2 affidamento esclusivo alla stessa.
Ordini di protezione.
Per le medesime ragioni va altresì accolta la domanda di ordine di protezione di parte ricorrente e della Curatrice speciale limitatamente al divieto del i avvicinarsi per la durata di un anno a CP_1 decorrere dall'esecuzione del presente provvedimento - ai luoghi abitualmente frequentati da
[...]
ed in particolare al suo domicilio e all'eventuale luogo di lavoro, dai luoghi Parte_1 frequentati dalla prole, e , per attività scolastiche o educative Persona_1 Controparte_2 nonché al domicilio della famiglia di origine della donna tenendosi in ogni caso a distanza di almeno
500 m dai luoghi indicati, facendo altresì divieto di prendere qualsiasi tipo di contatto con i suddetti soggetti.
Non può invece trovare accoglimento la richiesta di divieto di dimora nel Comune di Sulmona, trattandosi di misura non prevista dall'art. 473-bis.70 c.p.c.
Provvedimenti di natura economica.
Per quanto concerne la contribuzione al mantenimento dei minori può essere confermato l'obbligo, a carico di di contribuire al mantenimento dei figli minori con il versamento, in ON favore di , della somma di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), come Parte_1 disposto in via provvisoria e urgente con ordinanza del 12.06.2024, nonché disporre che il resistente sia tenuto a rimborsare a il 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse dei minori, Pt_1 come dovute in applicazione del Protocollo del CNF vigente presso il Tribunale di Sulmona.
Ciò in quanto dalle risultanze documentali e dall'interrogatorio libero di parte ricorrente è emerso che vive a Sulmona, unitamente ai figli, in una abitazione condotta in locazione, pagando un canone Pt_1 mensile di € 330,00 e attualmente svolge un tirocinio presso un call center, ricavando un compenso mensile di € 600,00 circa, talvolta lavora a chiamata presso un ristorante, percepisce l'assegno unico
10 al 100% per un importo pari ad € 398,00.
Di contro parte resistente risulta avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed un'entrata mensile media, per quanto consta alla ricorrente (non avendo il rimasto contumace, offerto CP_1 una diversa rappresentazione dei fatti nel processo), di € 1.500,00 e ha la disponibilità della casa familiare, sulla quale ha un diritto di abitazione, per la quale nulla versa, tant'è che la ricorrente Pt_1 riceve avvisi di pagamento delle tasse e utenze della abitazione.
Assegno unico.
In conseguenza della dichiarata decadenza dalla responsabilità genitoriale di , deve ON darsi atto della sussistenza dei presupposti di legge affinché l'altro genitore, Parte_1 affidataria in via esclusiva dei minori, percepisca integralmente l'Assegno Unico Universale.
Spese di lite.
Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza di parte resistente, rimasta contumace, e che trattasi di domande connotate da interessi pubblicistici, le spese di lite possono essere interamente compensate e liquidate in favore di parte ricorrente ammessa al patrocinio dello
Stato nonché della curatrice speciale dei minori come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la contumacia di;
ON
-dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori ON Persona_1
e ; Controparte_2
-affida i figli minori e in via esclusiva alla madre Persona_1 Controparte_2 Parte_1
con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre;
[...]
-dispone che abbia facoltà di trasferire altrove la propria residenza e quella Parte_1 dei figli minori;
-pone il divieto, nei confronti di di non avvicinarsi per la durata di un anno a ON decorrere dall'esecuzione del presente provvedimento - ai luoghi abitualmente frequentati da
[...]
ed in particolare al suo domicilio e all'eventuale luogo di lavoro, dai luoghi Parte_1 frequentati dalla prole, e , per attività scolastiche o educative Persona_1 Controparte_2 nonché al domicilio della famiglia di origine della donna tenendosi in ogni caso a distanza di almeno
500 m dai luoghi indicati, facendo altresì divieto di prendere qualsiasi tipo di contatto con i suddetti soggetti;
-conferma l'obbligo, a carico di di versare ad a titolo di ON Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), entro la prima settimana di ciascun mese, somma da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo;
11 -dispone che provveda a rimborsare a il 70% delle spese ON Parte_1 straordinarie documentate che si renderanno necessarie per i minori, in applicazione del Protocollo del CNF vigente presso il Tribunale di Sulmona.
-dà atto della sussistenza dei presupposti di legge affinché l'Assegno Unico Universale relativo ai minori e venga percepito integralmente da Persona_1 Controparte_2 Parte_1
[...]
-rigetta le ulteriori domande;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di consiglio del 10.12.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice
dott.ssa Giulia Sani Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.5.2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio iscritto al n. 51/2024 R.G. instaurato da
(C.F.: ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa e difesa dall'Avv. Gloriana La Cesa del Foro di Sulmona presso il cui studio in Pescasseroli (AQ) alla III^ Traversa Viale Benedetto Croce n. 5 è elettivamente domiciliata, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F.: ), nato a [...], il [...], residente ON C.F._2 in Romano di Lombardia al Viale Lombardia n. 890;
RESISTENTE CONTUMACE
e
Con l'intervento dell'Avv. Alessandra Vella, con domicilio in Sulmona (AQ) alla Via San Polo
n.64, in qualità di curatrice speciale dei minori nato a [...] il Persona_1
01.08.2012, (C.F.: ) e nato a [...] il C.F._3 Controparte_2
20.10.2013, (C.F.: ), giusta nomina conferita dal Tribunale per i Minorenni di C.F._4
L'Aquila con decreto del 2/03/2023 nel giudizio n. 243/2023 V.G. (riunito al presente giudizio)
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
1 Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 23.10.2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, così provvedere: 1.
Dichiarare decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori ed ON Per_1
2. Affidare i figli minori ed in via esclusiva alla Controparte_2 Persona_1 CP_2 madre ricorrendone i presupposti in ragione della condotta tenuta dal resistente nel tempo, oltre che recentemente, e concretatasi anche nelle forme della violenza assistita in danno dei piccoli Per_1 ed , con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre. CP_2
3. Disporre nei confronti di il divieto di dimorare nel territorio di Sulmona o, ON comunque, confermare, i provvedimenti resi con ordinanza in data 03.04.2024 e precisamente: o
Divieto di avvicinarsi per la durata di anni uno ai luoghi frequentati da ed Parte_1 in particolare al suo domicilio, al suo luogo di lavoro o ai luoghi frequentati dalla prole per attività educative ed al domicilio della famiglia di origine della donna, tenendosi in ogni caso ad una distanza di almeno 500 metri dai luoghi indicati. o Divieto di contatti fra padre/figli.
4. Disporre che la Sig.ra abbia facoltà di trasferire altrove la propria residenza e quella dei figli minori.
5. Confermare Pt_1
i provvedimenti resi in data 12.06.2024 in ordine al contributo per il mantenimento dei minori e precisamente: obbligo per di versare la somma di € 300,00 cadauno mensilmente, ON entro la prima settimana di ciascun mese, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, con decorrenza dalla proposizione della domanda.
6. Disporre che la ricorrente continui a percepire interamente il c.d. “Assegno Unico” per i figli minori.
7. Disporre che il Sig. imborsi alla Sig.ra il 50% di tutte le spese sostenute nell'interesse dei figli minori.
8. CP_1 Pt_1
Disporre che il Sig. imanga obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse CP_1 dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti. Dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio rispetto a nuove domande eccezioni e conclusioni”.
La curatrice speciale dei minori ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data
21.10.20924: “Voglia Ill.mo Tribunale di Sulmona, contrariis rejectis: 1)-dichiarare la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sui figli minori e ON Persona_1 [...]
;2)-affidare detti figli minori alla madre, , che eserciterà la CP_2 Parte_1 responsabilità genitoriale in via esclusiva;
3)-disporre nei confronti di il divieto di ON dimorare nel territorio di Sulmona oltre che il divieto di avvicinarsi alla sig.ra Parte_1
e ai suoi figli;
4)-disporre nei confronti di il divieto di comunicare
[...] ON attraverso qualsiasi mezzo con i figli minori.5)-disporre che il Sig. ersi a titolo di contributo CP_1 al mantenimento dei figli minori la somma di €.300,00 cadauno mensilmente, entro la prima settimana di ciascun mese, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis.40 e ss c.p.c., depositato in data 31.1.2024, ha Parte_1 adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., decreto provvisoriamente esecutivo afferente l'obbligo in capo al di corrispondere a titolo ON
2 di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 300,00 cadauno o altra ritenuta idonea ed adeguata alle esigenze dei minori e nell'interesse di questi ultimi e, in ogni caso, per richiedere: -
l'affidamento esclusivo dei figli minori ed , in ragione della condotta Persona_1 CP_2 tenuta dal resistente nel tempo, oltre che recentemente, e concretatasi anche nelle forme della violenza assistita in danno dei piccoli ed , con collocamento e residenza anagrafica degli Per_1 CP_2 stessi presso la propria abitazione;
-la conferma dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di
L'Aquila adottati con decreto del 2.3.2023 e 23.11.2023 e contenenti il divieto di avvicinamento di per la durata di anni uno ai luoghi frequentati da ed in ON Parte_1 particolare al suo domicilio, luogo di lavoro o ai luoghi frequentati dalla prole per attività educative e al domicilio della famiglia di origine della donna, nonché il divieto di contatti padre/figli; -la declaratoria della propria facoltà di trasferire altrove la propria residenza e quella dei figli minori;
- - il riconoscimento del proprio diritto di continuare a percepire interamente l'assegno unico per i figli minori;
- porsi l'obbligo, a carico di di versare, a titolo di contributo al ON mantenimento di ciascun figlio, la somma di € 300,00 mensili, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, con decorrenza dalla proposizione della domanda nonché l'obbligo di rimborsare alla ricorrente il 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori;
-stabilirsi l'obbligo, a carico di di corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse dei CP_1 figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti;
-infine, esperita ogni ulteriore indagine ritenuta necessaria e/o opportuna, la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale di sui figli minori ON
ed . Persona_1 CP_2
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- di aver iniziato nel 2011 una convivenza con , relazione dalla quale sono nati due ON figli, entrambi a Sulmona (AQ), , nato il 1°.
8.2012 e , nato il [...]; Per_1 CP_2
- che la famiglia aveva stabilito la propria residenza in Romano di Lombardia (BG);
- che la convivenza fin dall'inizio era stata connotata da molteplici episodi di violenza psicologica, economica, verbale, fisica da parte di acuitisi con il passare del tempo e verificatisi anche CP_1 alla presenza di alcuni familiari della donna e dei minori;
- che gli episodi di violenza si erano intensificati negli ultimi mesi del 2022, benché i conviventi avessero già deciso di porre fine alla relazione, così che la ricorrente era stata costretta a sporgere una prima denuncia presso i Carabinieri della Stazione di Romano di Lombardia in data 27.11.2022;
- che nel periodo di Natale 2022, aveva manifestato ulteriori condotte aggressive nei propri CP_1 confronti, alla presenza del fratello di lei e dei figli minori: che, in particolare, nelle giornate tra il
27.12.2022 ed il 29.12.2022, aveva posto in essere molteplici atti violenti ai propri danni, CP_1 sempre alla presenza dei figli, iniziati con insulti, denigrazioni, fino a rinchiudere sia lei che i bambini in casa, umiliandola buttandole addosso caffè, saponi, ecc., allagando volutamente la cucina per poi costringerla a pulirla, nascondendo/rompendo tutti i telefoni perché la stessa non potesse comunicare con l'esterno, fino ad arrivare a picchiarla e ad usarle violenza sessuale;
3 - che nella mattinata del 30.12.2022 le aveva manifestato la propria disponibilità ad CP_1 accompagnare lei e i bambini a Sulmona presso i parenti della ricorrente, nonché a dare il proprio consenso a che i minori fossero iscritti in una scuola locale e a pervenire ad un accordo per la regolamentazione dei diritti dei medesimi a condizione che lei non denunciasse i fatti dei giorni precedenti;
- che tuttavia, tornato in Lombardia, aveva rifiutato di prestare il consenso a che i figli fossero CP_1 iscritti in una scuola della cittadina peligna, iniziando a chiamarla continuamente, a insultarla e minacciarla fino a costringerla a bloccarlo sul proprio telefono;
- di aver depositato per tali ragioni, in data 18.1.2023, presso la Procura della Repubblica di Sulmona integrazione della precedente denuncia/querela per i fatti accaduti fra il 27 ed il 29 dicembre 2022.
- che successivamente a tali episodi, anche le telefonate serali con i bambini si erano trasformate in momenti di controllo sulla donna per il tramite dei minori, in occasioni per ricordare ai bambini, con toni ostili ed intimidatori, che presto sarebbe andato a prenderli per portarli con sé in Lombardia;
che tali conversazioni avevano causato tanto disagio nei minori, al punto da farli scoppiare in lacrime dopo ogni contatto telefonico, da essere stata così indotta, dopo aver chiesto invano al di CP_1 astenersi da tali atteggiamenti nel corso delle chiamate, a presentare in data 8.2.2023 un'ulteriore denuncia presso i Carabinieri di Sulmona, riferendo che i minori, in particolare , aveva crisi Per_1 di ansia terrorizzato dal fatto che il padre, nel corso nelle telefonate, gli imponeva di tornare a Romano di Lombardia;
- che con decreto del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila del 2.3.2023, a seguito del ricorso presentato dal PMM, è stato sospeso dalla responsabilità genitoriale nei confronti ON dei figli ed e l'Avv. Alessandra Vella del Foro di Sulmona è stata nominata Per_1 CP_2 curatrice speciale dei minori;
- che con provvedimento del 23.11.2023 il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, in ragione dell'istruttoria espletata, ha disposto la conferma dei provvedimenti precedentemente adottati;
- che l'agito violento di – che non ha incontrato limite neppure nella presenza dei piccoli CP_1
ed , concretando anche la fattispecie della violenza assistita – osta all'affido Per_1 CP_2 condiviso dei minori ad entrambi i genitori, dovendosi invece disporre l'affido esclusivo dei bambini alla madre;
- che parimenti alcun incontro, neppure in ambito protetto, può essere predisposto prima dell'esito di ogni opportuno accertamento e valutazione da parte dell'A.G., sulle capacità genitoriali del CP_1
e lo stato psichico dei minori;
- che, inoltre, pur ben consapevole della propria precaria situazione economica e delle CP_1 necessità dei figli, non ha mai contribuito al mantenimento della prole, né al pagamento delle spese, nonostante le reiterate richieste, e ha sempre continuato a vivere nell'abitazione familiare sulla quale la ricorrente ha un diritto di abitazione, facendo pagare a quest'ultima le relative spese;
- che on ha mai preso contatti con il Servizio Sociale Minorile lombardo;
CP_1
- di svolgere, invece, la ricorrente dal 15.1.2024 un tirocinio attivato attraverso il Centro Antiviolenza, della durata di 5 mesi e con un compenso mensile di € 600,00 lordi, oltre a sostenere le spese di
4 locazione e per i minori (e ad aver ricevuto richiesta di pagamento IMU per l'abitazione familiare ove tuttora vive il resistente);
- che a un contratto di lavoro a tempo indeterminato con entrata media mensile, per quanto CP_1 consta alla ricorrente, di circa € 1.500,00, per 14 mensilità; vive nella casa familiare di Romano di
Lombardia, sulla quale ella ha un diritto di abitazione e in costanza di convivenza risultava titolare di altri conti correnti, carte di debito/credito di cui la ricorrente non ha ulteriori notizie.
Sulla scorta del lungo tempo trascorso senza che il padre avesse provveduto in alcun modo a contribuire al mantenimento dei minori, ha chiesto provvedersi in tal senso in via d'urgenza e ha concluso nei termini sopra riportati.
2. Il ricorso è stato comunicato al PM ai sensi dell'art. 71 c.p.c.
3. Con decreto del 6.2.2024, ritenuta la necessità di disporre l'abbreviazione dei termini processuali alla metà, è stata fissata dal Giudice Istruttore l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
28.3.2024 ore 9:00, disponendone la celebrazione da remoto per motivi di opportunità.
4. Con memoria difensiva del 7.3.2024 si è costituita in giudizio l'Avv. Alessandra Vella, nella qualità di nominata curatrice speciale dei minori giusta decreto del 2.3.2023 del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, deducendo che:
-presso il TM di L'Aquila è pendente il procedimento n. 243/2023 RG, aperto su istanza del PMM a seguito della trasmissione degli atti di indagine relativi ai maltrattamenti commessi da
[...]
nei confronti di CP_1 Parte_1
-nel corso di detto procedimento i minori sono stati sentiti all'udienza del 24.5.2023, alla presenza del curatore speciale, e in tale sede hanno espresso il desiderio di non avere più contatti con il padre, essendo ancora turbati dal ricordo della sua condotta violenta;
-il Servizio Sociale di Sulmona ha trasmesso al TM le relazioni del 22.5.2023 e del 23.10.2023, ove sono illustrate le diagnosi effettuate dal servizio di NPI riguardo ai disturbi post traumatici dei minori;
-all'esito della valutazione dei minori, il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Sulmona ha consigliato, per entrambi i bambini, programmazione didattica personalizzata, psicoterapia individuale, supporto psicoeducativo familiare, supporto psicoeducativo familiare, frequentazione di attività ludico-ricreativa e/o sportiva, controlli periodici in NPI territoriale e una consulenza oculistica per AN;
-i minori hanno intrapreso altresì un percorso di psicoterapia individuale presso il Centro Antiviolenza
“La Libellula” di Sulmona, è stata attivata la Programmazione di Didattica Personalizzata, il minore pratica calcio, mentre il fratello frequenta gli scout;
Per_1 CP_2
- il nucleo è stato inserito nel programma P.I.P.P.I.
-con decreto del 22.2.2024 il TM di L'Aquila ha dichiarato la propria incompetenza ex art. 38 disp. att. c.c. disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Sulmona;
5. All'udienza del 28.3.2024, il Giudice, rilevata la tardività del perfezionamento della notifica nei confronti del resistente, ne ha disposto la rinnovazione a cura di parte ricorrente. Parte ricorrente ha altresì evidenziato l'intervenuta scadenza delle misure di protezione adottate per la durata di un anno
5 dal TM in data 2.3.2023 e confermate con provvedimento del 23.11.2023, chiedendo l'emissione di nuovi provvedimenti di analogo tenore inaudita altera parte.
6. All'esito il Giudice, con ordinanza del 4.4.2024, ritenuto che non vi fossero elementi idonei a discostarsi dalle valutazioni già svolte da parte del TM di L'Aquila con decreto del 2.3.2023 e poi confermate con provvedimento del 23.11.2023, ha prescritto a di non avvicinarsi - ON per la durata di un anno a decorrere dall'esecuzione del provvedimento - ai luoghi abitualmente frequentati da ed in particolare al suo domicilio e all'eventuale luogo di Parte_1 lavoro, dai luoghi frequentati dalla prole, e , per attività Persona_1 Controparte_2 scolastiche o educative nonché al domicilio della famiglia di origine della donna tenendosi in ogni caso a distanza di almeno 500 m dai luoghi indicati, facendo altresì divieto di prendere qualsiasi tipo di contatto con i suddetti soggetti, fissando per la conferma, modifica o revoca del provvedimento l'udienza del 18.4.2024, poi differita alla successiva udienza del 12.6.2024 per consentire a parte ricorrente la rinnovazione della notifica degli atti relativi alle misure di protezione nei confronti di parte resistente.
7. A tale udienza, rilevata la regolarità della notifica al degli atti relativi alla misura ex art. CP_1
473-bis.40 c.p.c. e la mancata costituzione del medesimo, il Giudice relatore ha confermato l'ordine di protezione di cui al provvedimento del 3.4.2024, nei termini ivi indicati;
ha altresì dichiarato la contumacia di non costituitosi né comparso all'udienza e ha proceduto ON all'interrogatorio libero di . Parte_1
All'esito ha invece ritenuto di non dover procedere all'ascolto dei minori, rilevando l'inequivoca volontà manifestata dagli stessi in sede di ascolto innanzi al TM di L'Aquila, e in considerazione della circostanza che la ripetizione dell'incombente sarebbe risultata contraria all'interesse dei medesimi, anche alla luce del rinnovato equilibrio raggiunto dai minori, come rappresentato dalla curatrice.
Ha posto in via temporanea ed urgente l'obbligo, a carico di di contribuire al ON mantenimento dei figli minori e , nella misura di complessivi € Persona_1 Controparte_2
600,00 (€ 300,00 cadauno), oltre rivalutazione Istat, da corrispondersi in favore di Parte_1 entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
[...]
Ritenendo la causa matura per la decisione, ha infine fissato per la discussione della causa l'udienza cartolare del 24.10.2024 ex art. 127-ter cpc, assegnando alle parti termine fino a tale data per il deposito di note conclusive e riservando all'esito di trattenere a causa al Collegio per la decisione.
*
Decadenza dalla responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo e collocamento dei minori.
ha avanzato richiesta di affido esclusivo dei figli minori ed Parte_1 Per_1
, nonché di pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale in capo al padre dei CP_2 minori, La regolamentazione dell'affidamento dei minori secondo le modalità ON richieste dalla ricorrente rappresenta la soluzione più conforme all'interesse dei figli minori, alla luce dei fatti acclarati nel corso del giudizio.
6 La ricorrente, invero, ha dedotto che sia durante il periodo di convivenza con che ON nel periodo successivo, il resistente ha tenuto una condotta caratterizzata da episodi di violenza fisica, verbale, economica e psicologica anche alla presenza dei minori.
Tali condotte, denunciate e provate, sono state oggetto di valutazione da parte del Tribunale per i
Minorenni che, in via provvisoria, ha sospeso alla responsabilità genitoriale. La valutazione CP_1 del rischio, operata dal PMM prima e dal Giudice minorile, e riscontrabile negli atti del procedimento trasmessi all'intestato Tribunale ex art. 38 disp. att. c.c., hanno trovato conferma nelle parole dei minori e nelle relazioni dei servizi sociali.
I minori, nel corso dell'audizione innanzi al TM del 24.5.2023, hanno espresso il desiderio di non avere contatti con il padre, essendo ancora turbati dal ricordo della sua condotta violenta ed essendosi egli manifestatosi con toni inappropriati e aggressivi anche nel corso delle ultime telefonate;
gli stessi hanno altresì riferito di aver trovato una nuova serenità insieme alla madre, esprimendo disagio e tristezza nel parlare del padre.
Inoltre, come risulta anche dalle querele sporte e dalla relazione del Centro Antiviolenza “La
Libellula” di Sulmona, i minori e , oltre a non aver avuto un padre che si Per_1 CP_2 occupasse di loro, delle loro necessità e del loro benessere psicofisico, hanno vissuto in un clima di terrore e paura e di ansia, sono stati vittime di comportamenti provocatori e diseducativi da parte del padre, oltre che di violenza assistita.
In sostanza, la condotta tenuta dal padre ha fortemente condizionato la loro serenità e la loro crescita.
ha assunto un atteggiamento aggressivo, violento ed intimidatorio nei confronti ON della ex compagna anche successivamente al trasferimento della stessa presso la città di Sulmona, ove anche i rapporti con i figli sono divenuti sempre più tesi dal momento che i contenuti e i toni adottati dall'uomo nel corso delle conversazioni telefoniche hanno causato agli stessi un forte stato di disagio e agitazione;
tale circostanza è stata riferita dalla ricorrente nel corso della denuncia sporta in data 8.2.2023, in quanto la stessa ha dichiarato che “i minori, in particolare , aveva crisi di Per_1 ansia terrorizzato dal fatto che il padre, come più volte detto nelle telefonate, gli imponesse di tornare
a Romano di Lombardia”.
Il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, a seguito del ricorso presentato dal PMM, ha emesso il decreto di sospensione della responsabilità genitoriale in capo a nei confronti dei ON figli ed e ha prescritto al medesimo “di non avvicinarsi – per la durata di anni Per_1 CP_2
1 a decorrere dalla notifica del presente decreto – ai luoghi frequentati abitualmente da Parte_1
ed in particolare al suo domicilio, all'eventuale luogo di lavoro o ai luoghi frequentati
[...] dalla prole, per attività educative e al domicilio di origine della donna, tenendosi in ogni caso a distanza di almeno 500 metri dai luoghi indicati… vieta i contatti tra padre e figli”.
Il divieto di avvicinamento è stato confermato dal medesimo Tribunale, a seguito dell'istruttoria espletata e delle relazioni depositate dal Servizio Sociale di Sulmona: “visto l'esito dell'audizione del
24/5/23, nel corso della quale i minori avevano espresso il desiderio di non avere contatti con il
7 padre, essendo ancora turbati dal ricordo della sua condotta violenta ed essendo egli manifestatosi con avversità anche nel corso delle ultime telefonate -viste le relazioni del 22/5 e 23/10/23, che richiamano le diagnosi del servizio di Neuropsichiatria Infantile riguardo ai disturbi postraumatici dei minori;
-ritenuto pertanto che non vi siano sopravvenienze che giustifichino una modifica dei provvedimenti cautelari adottati…”.
Nel corso del presente giudizio, con ordinanza del 3.4.2024, confermando quanto deciso dal Tribunale per i Minorenni, è stata rinnovata la prescrizione a “di non avvicinarsi per la durata ON di un anno a decorrere dall'esecuzione del presente provvedimento - ai luoghi abitualmente frequentati da , ed in particolare al suo domicilio e all'eventuale luogo di Parte_1 lavoro, dai luoghi frequentati dalla prole, e , per attività Persona_1 Controparte_2 scolastiche o educative nonché al domicilio della famiglia di origine della donna tenendosi in ogni caso a distanza di almeno 500 m dai luoghi indicati, facendo altresì divieto di prendere qualsiasi tipo di contatto con i suddetti soggetti”.
Tuttavia, nonostante la suddetta prescrizione, in data 3.10.2024, la ricorrente ha riferito che mentre i figli minori si recavano a scuola, gli stessi hanno visto il loro padre nei pressi ON dell'abitazione; lo stesso li avrebbe anche chiamati verbalmente per avvicinarli, ma i ragazzi si sarebbero immediatamente allontanati;
ha provveduto a sporgere formale querela anche per Pt_1 questo ennesimo episodio.
Inoltre, i minori e , ascoltati in alcune occasioni dal curatore Persona_1 Controparte_2 speciale, hanno sempre ribadito di non volere avere più rapporti e contatti con il padre né fisici né telefonici, specialmente a seguito dell'ultimo episodio occorso nel mese di ottobre 2024, in quanto il comportamento del padre ha destato molta preoccupazione ed agitazione nei bambini, che sono stati costretti a cambiare nuovamente le loro abitudini di vita come quella di andare a scuola accompagnati dalla loro madre nel timore di incontrare il padre.
Alla luce delle suesposte considerazioni, sussistono i presupposti di cui all'art. 330 c.c. per la pronuncia della decadenza nei confronti di . ON
L'art. 330 c.c. prevede che il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. La decadenza – che “costituisce un provvedimento non a scopo sanzionatorio, ma a tutela del minore e finalizzato a scongiurare ulteriori condotte pregiudizievoli da parte del genitore”
(Tribunale di Modena, sentenza 20 febbraio 2024) - può essere pronunciata soltanto se dalla violazione dei doveri gravanti sui genitori sia derivato al minore un grave pregiudizio, e all'esito di un giudizio che si fondi su fatti concreti e elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 24708/2024).
Il provvedimento ablativo comporta per il genitore la sospensione dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità quando ricorra un grave pregiudizio per il figlio;
di contro, il genitore continua ad essere gravato dei compiti (primo fra tutti quello di mantenimento) il cui assolvimento non sia
8 incompatibile con gli effetti della pronuncia.
Quanto i presupposti per darsi luogo alla decadenza, la giurisprudenza di merito, minorile ed ordinaria, nonché quella di legittimità, ha costantemente ribadito che: “Il comportamento ripetutamente violento del padre nei confronti della partner, alla presenza del figlio, giustifica
l'adozione del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, avente scopo non sanzionatorio, ma a tutela del minore, e finalizzato a scongiurare ulteriori condotte pregiudizievoli da parte del genitore maltrattante” (Corte d'Appello di Milano, 25 ottobre 2023) ed ancora: “I maltrattamenti perpetrati nei confronti del coniuge in presenza dei figli implicano l'aggravante della violenza assistita. Il genitore colpevole di maltrattamenti ai danni dell'altro alla presenza dei figli, costretti ad assistere, trattandosi nei confronti di questi ultimi di violenza e sopraffazione che incideranno certamente sulla crescita, segnandone il carattere e la memoria, perde la responsabilità genitoriale” (Cass. penale 30624 del 26 luglio 2024); “Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale, in presenza dell'allegazione di fatti di violenza domestica, il giudice, ove non escluda tali fatti, al momento in cui adotta i “provvedimenti convenienti” di cui all'art. art. 333 c.c., è tenuto
a valutare la compatibilità delle misure adottate con il rischio che, nel caso concreto, si verifichino situazioni di vittimizzazione secondaria. Inoltre, la presunzione d'innocenza opera esclusivamente in sede penale e, pur dovendosi negare carattere decisivo alla sola pendenza di procedimenti penali per
l'accertamento di comportamenti penalmente censurabili, il giudice civile deve comunque procedere ad una autonoma valutazione dei predetti comportamenti” (Cass. Civ., Sez. I, Ord. 16 settembre
2024, n. 24726).
Nel caso che ci occupa, la dichiarazione di decadenza in capo al padre ed il conseguente affidamento in via esclusiva alla madre dei figli minori, in ragione di quanto emerso nel corso del giudizio, è fondato sull'accertamento degli effetti lesivi che i comportamenti paterni hanno causato e che potrebbero continuare a produrre in futuro in danno dei minori ed è preordinato alla esigenza prioritaria degli interessi dei figli. (Cass. Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145)
Risulta acclaroato che i minori e sono stati costretti, loro malgrado, ad assistere Per_1 CP_2
a maltrattamenti di un genitore nei confronti dell'altro, episodi che hanno sensibilmente compromesso la loro serenità e la loro crescita emotiva.
Non può ignorarsi neppure la condotta tenuta dal successivamente all'allontanamento di CP_1
e dei bambini dalla Lombardia. Invero, il resistente, come evidenziato dal Servizio Sociale, Pt_1 non ha mai preso contatti con il Servizio Sociale Minorile lombardo, mostrando assoluto disinteresse sia al recupero delle proprie competenze genitoriali (Cass. Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237), così come ha deciso di ignorare sia il presente giudizio, che le prescrizioni impartite con le misure protettive adottate da questo Tribunale, non essendosi astenuto dal violare il divieto di avvicinamento e contatti rispetto ai figli anche in tempi molto recenti.
A ciò aggiungasi che il resistente, pur essendo a conoscenza delle precarie condizioni economiche di e delle spese da lei sostenute in via esclusiva per i figli, non ha mai contributo in alcun modo Pt_1 al mantenimento degli stessi, né al pagamento di alcuna spesa straordinaria, nonostante le reiterate
9 richieste e in spregio a quanto stabilito dal Giudice Istruttore con ordinanza del 3.4.2024. Tale comportamento è aggravato oltre che dalla consapevolezza della situazione economica della ricorrente, dalla circostanza di continuare a godere, in via esclusiva, di quella che era la casa familiare.
Da ultimo è opportuno sottolineare che il resistente, successivamente all'emissione degli ordini di protezione e all'instaurazione dei procedimenti giudiziali, non ha mai mostrato la volontà di aderire ad un percorso psicoterapeutico che gli consentisse di effettuare incontri protetti e progressivamente riavvicinarsi ai figli, al contrario, mostrando completo disinteresse nei confronti dei minori.
I minori, di contro, come risulta dalla relazione di aggiornamento dei Servizi sociali e della curatrice speciali, sembrano aver ritrovato insieme alla madre, nel nuovo ambiente e lontano dal padre, una nuova serenità e un nuovo equilibrio e pertanto l'imposizione di incontri protetti con il padre risulterebbe, allo stato, senz'altro pregiudizievole per il loro benessere.
Alla luce delle suesposte considerazioni, va accolta la domanda della ricorrente di pronuncia della decadenza di dalla responsabilità genitoriale sui figli ed , con ON Per_1 CP_2 affidamento esclusivo alla stessa.
Ordini di protezione.
Per le medesime ragioni va altresì accolta la domanda di ordine di protezione di parte ricorrente e della Curatrice speciale limitatamente al divieto del i avvicinarsi per la durata di un anno a CP_1 decorrere dall'esecuzione del presente provvedimento - ai luoghi abitualmente frequentati da
[...]
ed in particolare al suo domicilio e all'eventuale luogo di lavoro, dai luoghi Parte_1 frequentati dalla prole, e , per attività scolastiche o educative Persona_1 Controparte_2 nonché al domicilio della famiglia di origine della donna tenendosi in ogni caso a distanza di almeno
500 m dai luoghi indicati, facendo altresì divieto di prendere qualsiasi tipo di contatto con i suddetti soggetti.
Non può invece trovare accoglimento la richiesta di divieto di dimora nel Comune di Sulmona, trattandosi di misura non prevista dall'art. 473-bis.70 c.p.c.
Provvedimenti di natura economica.
Per quanto concerne la contribuzione al mantenimento dei minori può essere confermato l'obbligo, a carico di di contribuire al mantenimento dei figli minori con il versamento, in ON favore di , della somma di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), come Parte_1 disposto in via provvisoria e urgente con ordinanza del 12.06.2024, nonché disporre che il resistente sia tenuto a rimborsare a il 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse dei minori, Pt_1 come dovute in applicazione del Protocollo del CNF vigente presso il Tribunale di Sulmona.
Ciò in quanto dalle risultanze documentali e dall'interrogatorio libero di parte ricorrente è emerso che vive a Sulmona, unitamente ai figli, in una abitazione condotta in locazione, pagando un canone Pt_1 mensile di € 330,00 e attualmente svolge un tirocinio presso un call center, ricavando un compenso mensile di € 600,00 circa, talvolta lavora a chiamata presso un ristorante, percepisce l'assegno unico
10 al 100% per un importo pari ad € 398,00.
Di contro parte resistente risulta avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed un'entrata mensile media, per quanto consta alla ricorrente (non avendo il rimasto contumace, offerto CP_1 una diversa rappresentazione dei fatti nel processo), di € 1.500,00 e ha la disponibilità della casa familiare, sulla quale ha un diritto di abitazione, per la quale nulla versa, tant'è che la ricorrente Pt_1 riceve avvisi di pagamento delle tasse e utenze della abitazione.
Assegno unico.
In conseguenza della dichiarata decadenza dalla responsabilità genitoriale di , deve ON darsi atto della sussistenza dei presupposti di legge affinché l'altro genitore, Parte_1 affidataria in via esclusiva dei minori, percepisca integralmente l'Assegno Unico Universale.
Spese di lite.
Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza di parte resistente, rimasta contumace, e che trattasi di domande connotate da interessi pubblicistici, le spese di lite possono essere interamente compensate e liquidate in favore di parte ricorrente ammessa al patrocinio dello
Stato nonché della curatrice speciale dei minori come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la contumacia di;
ON
-dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori ON Persona_1
e ; Controparte_2
-affida i figli minori e in via esclusiva alla madre Persona_1 Controparte_2 Parte_1
con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre;
[...]
-dispone che abbia facoltà di trasferire altrove la propria residenza e quella Parte_1 dei figli minori;
-pone il divieto, nei confronti di di non avvicinarsi per la durata di un anno a ON decorrere dall'esecuzione del presente provvedimento - ai luoghi abitualmente frequentati da
[...]
ed in particolare al suo domicilio e all'eventuale luogo di lavoro, dai luoghi Parte_1 frequentati dalla prole, e , per attività scolastiche o educative Persona_1 Controparte_2 nonché al domicilio della famiglia di origine della donna tenendosi in ogni caso a distanza di almeno
500 m dai luoghi indicati, facendo altresì divieto di prendere qualsiasi tipo di contatto con i suddetti soggetti;
-conferma l'obbligo, a carico di di versare ad a titolo di ON Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), entro la prima settimana di ciascun mese, somma da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo;
11 -dispone che provveda a rimborsare a il 70% delle spese ON Parte_1 straordinarie documentate che si renderanno necessarie per i minori, in applicazione del Protocollo del CNF vigente presso il Tribunale di Sulmona.
-dà atto della sussistenza dei presupposti di legge affinché l'Assegno Unico Universale relativo ai minori e venga percepito integralmente da Persona_1 Controparte_2 Parte_1
[...]
-rigetta le ulteriori domande;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di consiglio del 10.12.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
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