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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/03/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 11033 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MORARA MARICA
parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato ROTONDO VITTORIA
parte resistente
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in verbale di udienza in data 9.1.2025
F A T T O E DI R I T T O
pagina 1 di 3 chiedeva la modifica della sentenza n. 932/2021,emessa su Parte_1
conclusioni congiunte, e, in particolare, la revoca del contributo di mantenimento stabilito per la figlia nella misura di euro 200,00, avendo la stessa raggiunto Per_1
l'autosufficienza economica. Il ricorrente chiedeva anche il rimborso di spese straordinarie e un risarcimento per le condizioni in cui l'ex moglie aveva lasciato la casa coniugale.
Si costituiva la sig chiedendo il rigetto della domanda in quanto la CP_1
figlia aveva ottenuto solo un contratto di apprendistato professionalizzante non idoneo a garantire l'indipendenza economica ed in via riconvenzionale chiedeva un aumento del contributo di mantenimento ad euro 200,00 per i tre figli.
La domanda del ricorrente può essere parzialmente accolta.
Si osserva che la figlia è stata asssunta con contratto di apprendistato Per_1
professionalizzante della durata di tre anni da settembre 2022 a maggio
2025 con stipendio di circa 700 euro
Inoltre la stessa ha creato un nuovo nucleo familiare e si è trasferita da casa della madre.
Se è vero, come riconosciuto dalla giurisprudenza, che la sola convivenza non è sufficiente a considerare il figlio economicamente indipendente, con conseguente permanenza dell'obbligo in capo ai genitori ( Cass. civile,
Sent. n. 18076/2014), tuttavia . la madre, a prescindere dagli aiuti economici che fornisce alla figlia, ha perso la legittimazione attiva a chiedere il mantenimento per la figlia, che ormai ha creato un nuovo nucleo familiare e si è allontanata dalla casa materna.
Deve pertanto essere revocato il contributo di mantenimento paterno e decorrere dalla domanda.
Sono inammissibili,invece, in questo procedimento le domande risarcitorie.
pagina 2 di 3 La procedura di modifica delle condizioni di divorzio ha lo scopo esclusivo di adattare le condizioni stabilite nel provvedimento di divorzio alle mutate esigenze personali ed economiche delle parti o dei figli. La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ha ribadito che tale procedimento non può essere utilizzato per introdurre domande che esulano dalla sfera dei rapporti patrimoniali direttamente correlati alle condizioni di divorzio (cfr. Cass. civ., sez.
I, sent. n. 12310/2012).
La domanda riconvenzionale della madre non può essere accolta dato che vorrebbe includere nel mantenimento anche il figlio che dalle Per_2
dichiarazioni della stessa risulta aver conseguito l'indipendenza lavorativa avendo svolto già diversi lavori.
Le spese legali seguono la soccombenza e compensate per un quarto attesa la parziale soccombenza del ricorrente.
P . Q . M . definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 11033/2024, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta a parziale modifica della sentenza n. 932/2021 emessa dal Tribunale di Bologna:
1. Revoca a partire dalla domanda il contributo di mantenimento in favore della figlia . Fermo il resto. Per_1
2. Condanna a corrispondere a le Controparte_1 Parte_1
spese legali nella misura di euro 3000,00 oltre accessori di legge. Compensa per un quarto le suddette spese.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 19/02/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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