Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 203
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Altro
    Nullità della sentenza di primo grado per error in procedendo

    La Corte dichiara l'estinzione del giudizio in quanto il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi, rinunciando ai giudizi pendenti.

  • Altro
    Adesione alla definizione agevolata (rottamazione-quater)

    La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente, non potendosi procedere alla declaratoria della cessazione della materia del contendere poiché non è stato prodotto l'integrale pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 203
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 203
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo