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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 203/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore SARACO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 262/2023 depositato il 08/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia - Corso Umberto I 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Vibo Valentia - Piazza S.leoluca-Compl.valentianum 89900 Vibo Valentia VV
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy - Condom. Villa Paola 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 350/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VIBO VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 15/07/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920199002873072000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140010605822000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920150008066703000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920160007221691000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920170005627334000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920170005809084000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920160006354165000 OMESS. VERSAM. 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la sentenza n.350/2022, pronunciata il 16/06/2022 e depositata il
15/07/2022, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vibo Valentia aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento n.13920199002873072000 e le cartelle di pagamento in essa contenute.
L'appellante eccepiva nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai Giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza. Nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, sui vizi della notifica e vizi propri della cartella.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate Riscossioni e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Vibo
Valentia. Entrambe chiedevano il rigetto dell'appello.
Non si costituiva la CCIAA di Vibo Valentia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio.
Il ricorrente, successivamente alla proposizione del ricorso, chiedeva alla Corte di pronunciare la cessazione della materia del contendere in quanto, con dichiarazione di adesione dell'8 aprile 2023, aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. rottamazione-quater), con riferimento alle partite creditorie iscritte a ruolo, contenute nell'intimazione e cartelle di pagamento ad essa sottese.
Il contribuente ha dimostrato di aver aderito alla definizione agevolata (“rottamazione-quater”), rinunciando ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione.
L'Agente della riscossione ha riscontrato tale dichiarazione, comunicando al contribuente l'importo complessivo da pagare per la definizione e l'importo delle rate e la data di scadenza di ognuna di esse.
Alla luce di tale situazione, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente, non potendosi procedere alla declaratoria della cessazione della materia del contendere poiché non è stato prodotto l'integrale pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata. Le spese vengono compensate per adesione del contribuente alla definizione agevolata.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore SARACO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 262/2023 depositato il 08/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia - Corso Umberto I 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Vibo Valentia - Piazza S.leoluca-Compl.valentianum 89900 Vibo Valentia VV
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy - Condom. Villa Paola 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 350/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VIBO VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 15/07/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920199002873072000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140010605822000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920150008066703000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920160007221691000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920170005627334000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920170005809084000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920160006354165000 OMESS. VERSAM. 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la sentenza n.350/2022, pronunciata il 16/06/2022 e depositata il
15/07/2022, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vibo Valentia aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento n.13920199002873072000 e le cartelle di pagamento in essa contenute.
L'appellante eccepiva nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai Giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza. Nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, sui vizi della notifica e vizi propri della cartella.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate Riscossioni e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Vibo
Valentia. Entrambe chiedevano il rigetto dell'appello.
Non si costituiva la CCIAA di Vibo Valentia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio.
Il ricorrente, successivamente alla proposizione del ricorso, chiedeva alla Corte di pronunciare la cessazione della materia del contendere in quanto, con dichiarazione di adesione dell'8 aprile 2023, aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. rottamazione-quater), con riferimento alle partite creditorie iscritte a ruolo, contenute nell'intimazione e cartelle di pagamento ad essa sottese.
Il contribuente ha dimostrato di aver aderito alla definizione agevolata (“rottamazione-quater”), rinunciando ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione.
L'Agente della riscossione ha riscontrato tale dichiarazione, comunicando al contribuente l'importo complessivo da pagare per la definizione e l'importo delle rate e la data di scadenza di ognuna di esse.
Alla luce di tale situazione, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente, non potendosi procedere alla declaratoria della cessazione della materia del contendere poiché non è stato prodotto l'integrale pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata. Le spese vengono compensate per adesione del contribuente alla definizione agevolata.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.