Articolo 6 della Legge 2 marzo 1998, n. 33
Articolo 5Articolo 7
Versione
21 marzo 1998
Art. 6. 1. La commissione puo' acquisire atti relativi ad indagini svolte da altra autorita' amministrativa o giudiziaria. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchiesta giudiziaria in corso, la commissione puo' inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorita' giudiziaria.
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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