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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/10/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3190/2024 RG
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Valeria Marchese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3190/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...], in Controparte_1 proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale del minore:
, nato in [...] il [...], Controparte_2 unitamente al padre , entrambi residente a [...](SP, Persona_1
Brasile), Rua Professor Artur Ramos n° 515;
, nata in [...] il [...], residente a Controparte_3
San Paolo (SP, Brasile), Rua Jean Sibelius n° 30;
, nato in [...] il [...], residente Parte_1
a San Paolo (SP, Brasile), Rua Professor Artur Ramos n° 515,
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. Alfiero Costantini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Velletri alla Via V. Marandola n°
5, giusta procura allegata in calce al ricorso autenticata, tradotta e apostillata
- ricorrenti-
1 contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_4
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
- resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 20.12.2024 e ritualmente notificato,
i ricorrenti, anche nella suesposta qualità, convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure CP_4 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Per_2
, figlio di e di nato il
[...] Persona_3 Persona_4
15.08.1883 a Polistena (RC).
Il nativo italiano era emigrato in Brasile ove si era unito in matrimonio il 29.05.1912 con generando il figlio , nato il Controparte_5 Persona_5
30.09.1915.
aveva contratto matrimonio, il 26.12.1943, con e dalla Persona_5 CP_6 loro unione era nata la figlia , in data 06.03.1945. Persona_6
aveva sposato, il 22.05.1965, generando la Persona_6 Controparte_7 figlia nata il [...], odierna ricorrente. Controparte_1
Infine, dall'unione matrimoniale celebrata il 02.10.1998 tra Controparte_1
e erano nati i figli: , il Persona_1 Persona_7
15.12.1999; , il 10.08.2001 e Parte_1 Controparte_2
, il 28.11.2007, odierni ricorrenti.
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per Controparte_4 esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_4 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si è costituito in
2 giudizio l'11 febbraio 2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata.
In particolare, l'Avvocatura resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso in ragione della mancanza di un'istanza di cittadinanza e, dunque, dell'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione.
Inoltre, ha eccepito l'infondatezza del ricorso, in quanto non è chiaramente dedotta e provata la trasmissione per linea di sangue della cittadinanza italiana.
Il Pubblico Ministero, in data 22.01.2025, nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
Con il deposito telematico delle note di trattazione scritta del 1° settembre 2025, la difesa dei ricorrenti, in risposta all'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura, ha argomentato come il diritto alla cittadinanza sia tutelabile
“immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa”, senza che possa configurarsi una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, “vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario”.
Inoltre, relativamente all'interesse ad agire, ha specificato che il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile e l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato “equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale”.
Richiamando giurisprudenza di merito, la difesa ha affermato che la sussistenza dell'interesse ad agire deve considerarsi esistente anche in assenza di prova del tentativo di prenotazione del turno per la presentazione dell'istanza, con particolare riguardo ai
Consolati italiani siti in Brasile, e Venezuela. CP_5
Il Giudice ha, dunque, riservato il deposito della sentenza.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso
3 il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
In punto di diritto, occorre verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Si osserva ancora che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per via paterna dei ricorrenti da avo italiano con un passaggio in linea materna, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione
“nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
4 A tal proposito, occorre precisare che la prima donna coinvolta nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore dei ricorrenti sia stata , nata il Persona_6
6.03.1945, discendente in linea retta di secondo grado del nativo italiano Per_2
ed è indubbio che ella abbia trasmesso il diritto “iure sanguinis” alla
[...] figlia nata il [...], ovvero in epoca post – Controparte_1 costituzionale.
Ne deriva che, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata Controparte_4 in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza della ricorrente venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche
– ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Pertanto, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto
5 che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che i ricorrenti, seguendo le indicazioni riportate sul sito web istituzionale del competente , hanno tentato di inoltrare richiesta Parte_2 di cittadinanza iure sanguinis utilizzando il sistema della c.d. prenotami-online
WhatsApp”, versando agli atti il documento contenente le istruzioni (cfr..all. 11, Pagina web del con modalità di prenotazione). Parte_2
La difesa ha dedotto come i ricorrenti abbiano tentato invano di prenotare un appuntamento presso la competente autorità diplomatica per il riconoscimento della cittadinanza, ossia il Consolato Italiano di San Paolo, attraverso il servizio reso disponibile sul portale “Prenot@mi”, seguendo la procedura dettagliatamente indicata sul sito web del consolato (cfr. allegato 016, “Domande di cittadinanza JureSanguinis: iscrizioni in LISTA –Procedura su portale Prenot@mi”, del 20.11.2024).
Tuttavia, in occasione di ciascun accesso (precisamente avvenuto nelle date del 30 settembre 2024, 22 ottobre 2024, 11 novembre 2024, 9, 13 e 14 dicembre 2024) il sistema ha restituito un messaggio automatico indicante l'esaurimento dei posti disponibili per il servizio richiesto nel mese in corso e l'invito a controllare il mese successivo, come provato dai fermi immagine depositati unitamente al ricorso.
Pertanto, la difesa ha denunciato che, non essendovi altre modalità consentite per presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza all'infuori del sistema
“Prenot@mi, sarebbe, sostanzialmente, preclusa la possibilità agli utenti/richiedenti di presentare la domanda con conseguente “soppressione del diritto dell'utenza di rivolgersi direttamente al in ragione della obbligatorietà della procedura di Parte_2 prenotazione tramite piattaforma”.
Inoltre, la difesa ha estrapolato dal sito web del consolato Generale d'Italia a San Paolo, un avviso risalente al 17 marzo 2024 (cfr. allegato “avviso marzo 2024”), nel quale l'autorità ha dato avviso all'utenza che il calendario per gli appuntamenti sarebbe stato reso prenotabile solo in seguito all'esaurimento delle richieste dei “candidati” dell'anno
6 2015.
Nell'avviso, l'autorità consolare ha informato che nei mesi successivi, i richiedenti i cui nominativi figuravano nella graduatoria per gli anni 2016/2017, avrebbero potuto
“confermare il proprio interesse a proseguire il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis registrandosi sul Portale Prenot@mi”.
Dal contenuto delle comunicazioni si evince in maniera chiara e incontrovertibile che nel marzo 2024, quindi solo pochi mesi prima del deposito del ricorso dei ricorrenti e dei loro tentativi di accesso alla piattaforma all'uopo predisposta, il era in Parte_2 procinto di convocare coloro i quali avevano presentato istanza nel biennio 2016/2017, con tempi di attesa per l'evasione della domanda di circa 7-8 anni.
Detta circostanza è stata confermata da una nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 30.01.2023 (cfr. allegato 018) e indirizzata alle sedi periferiche dell'Avvocatura dello stato, nella quale viene confermata la mole enorme di domande presentate ogni anno alle autorità consolari argentine e brasiliane.
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del Consolato
Italiano in San Paolo del Brasile, non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che evidentemente e stando alle recenti comunicazioni
(risalenti al 2024), sarebbero stati certamente superiori a 730 giorni.
Da tale inerzia del Consolato italiano competente deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre- costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che
“sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle
7 disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr.
Cass. SU n. 25317/2022: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio, l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
8 Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dall'antenato cittadino con un passaggio in via materna post-costituzione e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa senza interruzione fino agli odierni ricorrenti.
Pertanto, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano , figlio di Persona_2 Per_3
e di nato il [...] a [...], il quale è
[...] Persona_4 deceduto senza mai aver acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione e senza avere mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della giustizia e pubblica sicurezza - Segreteria nazionale della giustizia – Ufficio della immigrazione in data 08.11.2024 con il n.000.748.601.034/2024, secondo il quale non risulta nessun atto di naturalizzazione che si riferisca alla persona di “ o o Persona_2 Persona_2 Per_8
o o o o
[...] Persona_9 Persona_10 Persona_11 Per_12
figlio di e di nato in [...] il
[...] Persona_4 Persona_3
15/08/1883”.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite. Sul punto, si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
– accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti
[...]
, nata in [...] il [...]; Controparte_1 [...]
, nato in [...] il [...], entrambi residente Controparte_2
a San Paolo (SP, Brasile), Rua Professor Artur Ramos n° 515; Controparte_3
, nata in [...] il [...], residente a [...](SP, Brasile),
[...]
Rua Jean Sibelius n° 30; , nato in Parte_1
Brasile il 10.08.2001, residente a [...](SP, Brasile), Rua Professor Artur Ramos
n° 515, il diritto alla cittadinanza italiana, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile Controparte_8 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 20.10.25 La giudice
Dott. ssa Valeria Marchese
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Valeria Marchese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3190/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...], in Controparte_1 proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale del minore:
, nato in [...] il [...], Controparte_2 unitamente al padre , entrambi residente a [...](SP, Persona_1
Brasile), Rua Professor Artur Ramos n° 515;
, nata in [...] il [...], residente a Controparte_3
San Paolo (SP, Brasile), Rua Jean Sibelius n° 30;
, nato in [...] il [...], residente Parte_1
a San Paolo (SP, Brasile), Rua Professor Artur Ramos n° 515,
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. Alfiero Costantini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Velletri alla Via V. Marandola n°
5, giusta procura allegata in calce al ricorso autenticata, tradotta e apostillata
- ricorrenti-
1 contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_4
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
- resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 20.12.2024 e ritualmente notificato,
i ricorrenti, anche nella suesposta qualità, convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure CP_4 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Per_2
, figlio di e di nato il
[...] Persona_3 Persona_4
15.08.1883 a Polistena (RC).
Il nativo italiano era emigrato in Brasile ove si era unito in matrimonio il 29.05.1912 con generando il figlio , nato il Controparte_5 Persona_5
30.09.1915.
aveva contratto matrimonio, il 26.12.1943, con e dalla Persona_5 CP_6 loro unione era nata la figlia , in data 06.03.1945. Persona_6
aveva sposato, il 22.05.1965, generando la Persona_6 Controparte_7 figlia nata il [...], odierna ricorrente. Controparte_1
Infine, dall'unione matrimoniale celebrata il 02.10.1998 tra Controparte_1
e erano nati i figli: , il Persona_1 Persona_7
15.12.1999; , il 10.08.2001 e Parte_1 Controparte_2
, il 28.11.2007, odierni ricorrenti.
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per Controparte_4 esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_4 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si è costituito in
2 giudizio l'11 febbraio 2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata.
In particolare, l'Avvocatura resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso in ragione della mancanza di un'istanza di cittadinanza e, dunque, dell'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione.
Inoltre, ha eccepito l'infondatezza del ricorso, in quanto non è chiaramente dedotta e provata la trasmissione per linea di sangue della cittadinanza italiana.
Il Pubblico Ministero, in data 22.01.2025, nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
Con il deposito telematico delle note di trattazione scritta del 1° settembre 2025, la difesa dei ricorrenti, in risposta all'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura, ha argomentato come il diritto alla cittadinanza sia tutelabile
“immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa”, senza che possa configurarsi una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, “vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario”.
Inoltre, relativamente all'interesse ad agire, ha specificato che il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile e l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato “equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale”.
Richiamando giurisprudenza di merito, la difesa ha affermato che la sussistenza dell'interesse ad agire deve considerarsi esistente anche in assenza di prova del tentativo di prenotazione del turno per la presentazione dell'istanza, con particolare riguardo ai
Consolati italiani siti in Brasile, e Venezuela. CP_5
Il Giudice ha, dunque, riservato il deposito della sentenza.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso
3 il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
In punto di diritto, occorre verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Si osserva ancora che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per via paterna dei ricorrenti da avo italiano con un passaggio in linea materna, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione
“nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
4 A tal proposito, occorre precisare che la prima donna coinvolta nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore dei ricorrenti sia stata , nata il Persona_6
6.03.1945, discendente in linea retta di secondo grado del nativo italiano Per_2
ed è indubbio che ella abbia trasmesso il diritto “iure sanguinis” alla
[...] figlia nata il [...], ovvero in epoca post – Controparte_1 costituzionale.
Ne deriva che, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata Controparte_4 in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza della ricorrente venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche
– ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Pertanto, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto
5 che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che i ricorrenti, seguendo le indicazioni riportate sul sito web istituzionale del competente , hanno tentato di inoltrare richiesta Parte_2 di cittadinanza iure sanguinis utilizzando il sistema della c.d. prenotami-online
WhatsApp”, versando agli atti il documento contenente le istruzioni (cfr..all. 11, Pagina web del con modalità di prenotazione). Parte_2
La difesa ha dedotto come i ricorrenti abbiano tentato invano di prenotare un appuntamento presso la competente autorità diplomatica per il riconoscimento della cittadinanza, ossia il Consolato Italiano di San Paolo, attraverso il servizio reso disponibile sul portale “Prenot@mi”, seguendo la procedura dettagliatamente indicata sul sito web del consolato (cfr. allegato 016, “Domande di cittadinanza JureSanguinis: iscrizioni in LISTA –Procedura su portale Prenot@mi”, del 20.11.2024).
Tuttavia, in occasione di ciascun accesso (precisamente avvenuto nelle date del 30 settembre 2024, 22 ottobre 2024, 11 novembre 2024, 9, 13 e 14 dicembre 2024) il sistema ha restituito un messaggio automatico indicante l'esaurimento dei posti disponibili per il servizio richiesto nel mese in corso e l'invito a controllare il mese successivo, come provato dai fermi immagine depositati unitamente al ricorso.
Pertanto, la difesa ha denunciato che, non essendovi altre modalità consentite per presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza all'infuori del sistema
“Prenot@mi, sarebbe, sostanzialmente, preclusa la possibilità agli utenti/richiedenti di presentare la domanda con conseguente “soppressione del diritto dell'utenza di rivolgersi direttamente al in ragione della obbligatorietà della procedura di Parte_2 prenotazione tramite piattaforma”.
Inoltre, la difesa ha estrapolato dal sito web del consolato Generale d'Italia a San Paolo, un avviso risalente al 17 marzo 2024 (cfr. allegato “avviso marzo 2024”), nel quale l'autorità ha dato avviso all'utenza che il calendario per gli appuntamenti sarebbe stato reso prenotabile solo in seguito all'esaurimento delle richieste dei “candidati” dell'anno
6 2015.
Nell'avviso, l'autorità consolare ha informato che nei mesi successivi, i richiedenti i cui nominativi figuravano nella graduatoria per gli anni 2016/2017, avrebbero potuto
“confermare il proprio interesse a proseguire il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis registrandosi sul Portale Prenot@mi”.
Dal contenuto delle comunicazioni si evince in maniera chiara e incontrovertibile che nel marzo 2024, quindi solo pochi mesi prima del deposito del ricorso dei ricorrenti e dei loro tentativi di accesso alla piattaforma all'uopo predisposta, il era in Parte_2 procinto di convocare coloro i quali avevano presentato istanza nel biennio 2016/2017, con tempi di attesa per l'evasione della domanda di circa 7-8 anni.
Detta circostanza è stata confermata da una nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 30.01.2023 (cfr. allegato 018) e indirizzata alle sedi periferiche dell'Avvocatura dello stato, nella quale viene confermata la mole enorme di domande presentate ogni anno alle autorità consolari argentine e brasiliane.
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del Consolato
Italiano in San Paolo del Brasile, non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che evidentemente e stando alle recenti comunicazioni
(risalenti al 2024), sarebbero stati certamente superiori a 730 giorni.
Da tale inerzia del Consolato italiano competente deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre- costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che
“sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle
7 disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr.
Cass. SU n. 25317/2022: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio, l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
8 Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dall'antenato cittadino con un passaggio in via materna post-costituzione e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa senza interruzione fino agli odierni ricorrenti.
Pertanto, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano , figlio di Persona_2 Per_3
e di nato il [...] a [...], il quale è
[...] Persona_4 deceduto senza mai aver acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione e senza avere mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della giustizia e pubblica sicurezza - Segreteria nazionale della giustizia – Ufficio della immigrazione in data 08.11.2024 con il n.000.748.601.034/2024, secondo il quale non risulta nessun atto di naturalizzazione che si riferisca alla persona di “ o o Persona_2 Persona_2 Per_8
o o o o
[...] Persona_9 Persona_10 Persona_11 Per_12
figlio di e di nato in [...] il
[...] Persona_4 Persona_3
15/08/1883”.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite. Sul punto, si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
– accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti
[...]
, nata in [...] il [...]; Controparte_1 [...]
, nato in [...] il [...], entrambi residente Controparte_2
a San Paolo (SP, Brasile), Rua Professor Artur Ramos n° 515; Controparte_3
, nata in [...] il [...], residente a [...](SP, Brasile),
[...]
Rua Jean Sibelius n° 30; , nato in Parte_1
Brasile il 10.08.2001, residente a [...](SP, Brasile), Rua Professor Artur Ramos
n° 515, il diritto alla cittadinanza italiana, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile Controparte_8 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 20.10.25 La giudice
Dott. ssa Valeria Marchese
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