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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n 386/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Arturo PIZZELLA Giudice relatore
Dr. Mauro CASALE Giudice ausiliario ha pronunziato in data 29.9.2025 all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter
c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 371/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv. Caterina Rotondi e Pasqualino Capozzoli come Parte_1 da procura in atti ed elettivamente domiciliato in Salerno alla Via F. Pinto n. 56;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Sabino Blasi come da procura in atti ed elettivamente domiciliato in Salerno alla Via F.P.
Volpe n. 37;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1163/2022 del Tribunale di Salerno, pubblicata il 28.6.2022
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 19.7.2018 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 innanzi al Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro al fine di ottenere il riconoscimento delle “diverse mansioni di addetto alla custodia delle strutture giudiziarie, così come dallo stesso effettivamente ed ininterrottamente svolte dal 25.11.2012, data della relativa attribuzione”, e per l'effetto sentir condannare la resistente all'erogazione delle somme spettanti a titolo di maggiorazione sul lavoro notturno svolto nella misura di Euro 2,50 all'ora così come stabilito nell'accordo sindacale del febbraio 2008, con vittoria di spese.
A sostegno della propria domanda il ricorrente deduceva: di essere stato assunto alle dipendenze della società resistente in data 01.10.1997 con contratto a tempo indeterminato e con la qualifica di addetto alle pulizie inquadrato nel 3° livello del CCNL del medesimo settore;
che in data 25.11.2012 la CP_2 resistente aveva disposto il mutamento delle mansioni del proprio dipendente da addetto alle pulizie a quelle di addetto alla custodia delle strutture giudiziarie, conservando il 3° livello contrattuale del medesimo CCNL;
che all'attualità il ricorrente risultava ancora inquadrato come addetto alle pulizie;
che da tale inquadramento derivava a carico dell'istante un danno economico correlato alla mancata corresponsione in suo favore di alcune indennità specifiche dell'addetto alla custodia di strutture giudiziarie, quali in particolare le maggiorazioni del lavoro notturno.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la società convenuta che concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Ammessa ed espletata prova testimoniale, sulla documentazione in atti il Tribunale, con la sentenza n.
1163/2022 qui impugnata, accoglieva parzialmente il ricorso e, rigettata ogni ulteriore istanza, accertava e dichiarava che “ha svolto le diverse mansioni di addetto alla custodia delle strutture Parte_1 giudiziarie dal 25.11.2015 fino alla data in cui è stato di fatto addetto alla guardiania dei bagni pubblici”, compensando le spese di lite tra le parti.
A sostegno della propria decisione il giudice di prime cure rilevava come dalle complessive risultanze della prova testimoniale espletata in giudizio emergesse benvero lo svolgimento da parte del delle Pt_1 mansioni di addetto alla custodia, aggiungendo tuttavia come dalla suddetta prova non fossero emersi
“elementi chiari ed univoci sulla effettività del lavoro notturno svolto”, sicchè non poteva riconoscersi in favore dell'istante l'erogazione delle somme richieste a tale titolo, tenuto anche conto che l'accordo sindacale che aveva previsto la corresponsione dell'indennità oraria di Euro 2,50 in favore dei custodi giudiziari non avrebbe comunque potuto trovare applicazione nei confronti del “in quanto costui Pt_1 non è stato più addetto alla custodia di strutture giudiziarie, bensì alla guardiania dei bagni pubblici”.
Con atto di appello depositato il 28.7.2022 censurava la sentenza di primo grado, Parte_1 lamentando preliminarmente un errore materiale della stessa nella parte in cui il giudice di prime cure, nell'accogliere parzialmente la domanda, aveva individuato quale data di inizio dello svolgimento delle mansioni di addetto alla custodia il 25.11.2015 anziché il 25.11.2012, e chiedendo in ragione di ciò la correzione del suddetto errore.
L'appellante sosteneva inoltre l'ingiustizia della pronuncia del Tribunale nella parte in cui venivano rigettate le domande proposte dal ricorrente con riferimento al riconoscimento delle effettive mansioni svolte per l'intero periodo dal 25.11.2012 al 30.4.2019 e dell'orario di lavoro notturno conseguentemente prestato in virtù delle turnazioni predisposte dalla resistente, tanto in funzione della richiesta corresponsione della ulteriore maggiorazione per lavoro notturno prevista nell'Accordo
Sindacale invocato dall'istante. A sostegno di tale prospettazione il deduceva che il Tribunale Pt_1 avrebbe fondato “il proprio convincimento sull'unica ed erronea circostanza emersa in fase istruttoria
e, in particolare, dalla dichiarazione rese dal teste sig. da cui è scaturita una Testimone_1 imprecisata saltuarietà dell'asserito orario di lavoro notturno svolto dal ricorrente e, ciò, contrariamente a quanto, invece, confermato da tutti gli altri testi, anche di parte resistente, in ordine alla periodicità ed alla regolarità stabilità nei turni di lavoro predisposti dall' , relativamente al Pt_2 periodo indicato dal ricorrente”. Ad avviso dell'appellante, dunque, dalla prova testimoniale espletata nel giudizio di primo grado sarebbe emerso in maniera inequivocabile l'espletamento da parte dello stesso nel periodo dal novembre 2012 all'aprile 2019 di mansioni di custodia presso le strutture giudiziarie in Salerno e, dunque, nella sua qualità di addetto al servizio di custodia ed in conseguenza della tipologia del lavoro, lo svolgimento anche di lavoro notturno, sulla base di turni prestabiliti, nel corso dell'intero periodo di lavoro suindicato.
concludeva dunque chiedendo alla Corte, in riforma della sentenza impugnata “a) di Parte_1 confermare il parziale accoglimento della domanda così come statuito dal Giudice di primo grado, con la materiale correzione dell'errore della data ivi indicata quale decorrenza del riconoscimento delle mansioni di fatto svolte dall'appellante di addetto alla custodia delle strutture giudiziarie, da intendersi correttamente in quella del 25/11/2012; b) riconoscere in favore del sig. , l'effettivo Parte_1 svolgimento di lavoro notturno da parte dello stesso, secondo le turnazioni predisposte dall'Azienda, in relazione alla tipologia del lavoro di custodia che viene espletata da tutti i dipendenti, anche durante le ore notturne;
c) dichiarare l' , tenuta all'erogazione delle somme spettanti Controparte_3 all'appellante per il lavoro notturno dallo stesso espletato, secondo quanto previsto dal richiamato accordo del febbraio 2008 e nella misura contabilmente determinabile sulla base del riscontro delle effettive ore di lavoro notturno svolte dal dipendente e contenute nei fogli di presenza con quelle riportate nelle buste paga o, comunque, in qualsiasi altro modo ritenuto idoneo all'esatta contabilizzazione. Il tutto dalla data del 25/11/2012 alla data del 30/04/2019; d) con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, la società appellata si costituiva nel presente procedimento di appello, resistendo sulla base di articolate argomentazioni all'avversa impugnazione e chiedendo alla
Corte di disattenderla, con vittoria di spese del grado.
All'esito della camera di consiglio susseguente alla udienza del 29.9.2025 celebrata ai sensi degli artt.
127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n. 149/2022, previo deposito di note difensive di trattazione scritta ad opera delle parti, decideva la causa come da dispositivo in atti. Va innanzitutto rilevato che non risulta proposto appello incidentale da parte della società appellata nei confronti del capo della sentenza di primo grado in cui si afferma, in parziale accoglimento del ricorso, che il “ha svolto le diverse mansioni di addetto alla custodia delle strutture giudiziarie dal Pt_1
25.11.2015”. Deve dunque rilevarsi l'intervenuto consolidamento processuale del relativo dictum della sentenza di primo grado, con riferimento benvero al periodo successivo alla data di cui sopra e restando oggetto di valutazione in questa sede, nei limiti e nei termini di cui si dirà di qui a poco, il periodo anteriore.
Quanto poi alla richiesta di correzione di errore materiale proposta dall'appellante, va rilevato come nell'ambito della motivazione della sentenza di primo grado non vi siano specifici riferimenti ad un'adibizione del ricorrente alla custodia degli uffici giudiziari a partire dal 25.11.2012, atteso la coincidenza del dispositivo con il richiamo contenuto a pag. 2 della motivazione della pronuncia qui impugnata, in cui si afferma, con riferimento al , che “In data 25.11.2015 la società resistente ha Pt_1 disposto il mutamento delle mansioni del proprio dipendente da addetto alle pulizie a quelle di addetto alla custodia delle strutture giudiziarie conservando il 3 livello contrattuale del medesimo CCNL.”
Non sussiste dunque tra dispositivo e percorso logico-giuridico adottato in motivazione dal primo giudice a sostegno della propria decisione una discrasia che possa giustificare il ricorso al procedimento di correzione di errore materiale. Va anche notato al riguardo che, per quanto emerge dalle deduzioni dei difensori delle parti all'udienza dell'11.7.2025, è rimasta comunque controversa tra le parti la data iniziale relativa all'inquadramento quale custode delle strutture giudiziarie.
Tanto precisato, va in diritto rilevato che, sulla base di orientamento giurisprudenziale condiviso dalla
Corte (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/12/2022, n. 35736, in motivazione, ma anche Cass. civ. Sez. III
Sent., 31-03 -2007, n. 8060 e Cass. civ.14-02-1983, n. 1104), il provvedimento ex. art. 287 c.p.c., risulta diretto a porre rimedio ad un vizio meramente formale, derivante da divergenza evidente tra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, rilevabile con chiarezza dal contesto della sentenza ed agevolmente rettificabile attraverso un intervento di tipo amministrativo diretto a ripristinare la corrispondenza fra quanto da essa dichiarato e quanto doveva dichiarare.
Ciò assodato, va in ogni caso rilevato che non risulta attinto da specifiche censure e contestazioni da parte dell'appellante il passaggio della motivazione della sentenza di primo grado (cfr. pag. 2) in cui il
Tribunale ha dato atto della conservazione da parte del ricorrente del 3° livello contrattuale all'atto del
“mutamento delle mansioni del proprio dipendente da addetto alle pulizie a quelle di addetto alla custodia delle strutture giudiziarie”, sicchè deve ritenersi, per le ragioni già esposte, il consolidamento processuale del suddetto passaggio.
Tenuto conto di ciò, va rilevato che nei propri scritti difensivi e nello stesso atto di impugnazione di cui si discute il non formula specifiche richieste volte ad ottenere riconoscimento di eventuali Pt_1 differenze retributive correlate al mutamento di mansioni di cui sopra, ad eccezione benvero della esplicita richiesta di “dichiarare l' , tenuta all'erogazione delle somme Controparte_3 spettanti all'appellante per il lavoro notturno dallo stesso espletato, secondo quanto previsto dal richiamato accordo del febbraio 2008 e nella misura contabilmente determinabile sulla base del riscontro delle effettive ore di lavoro notturno svolte dal dipendente e contenute nei fogli di presenza con quelle riportate nelle buste paga o, comunque, in qualsiasi altro modo ritenuto idoneo all'esatta contabilizzazione”.
Tanto chiarito ed incentrando l'attenzione sul profilo relativo al dedotto espletamento da parte dell'istante del lavoro notturno nel periodo di cui al ricorso, va osservato quanto segue.
Va tenuto presente in termini generali che, come affermato in termini generali dalla Suprema Corte (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 16/02/2009, n. 3714), il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali, ma non decisive, ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova. Incombe dunque sul lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario concordato l'onere di fornire una prova rigorosa di tale tempo supplementare, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c.
Come ribadito da Cass. n. 4076 del 20.2.2018 in tema di lavoro straordinario ma sulla base di considerazioni di carattere generale del tutto applicabili anche alla presente fattispecie, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro ulteriore rispetto a quanto contrattualmente stabilito ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso.
In applicazione dei principi generali operanti in tema di ripartizione degli oneri probatori ex art. 2697
c.c., spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di emolumenti da parte del datore di lavoro, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, mentre sul debitore convenuto grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. In sostanza, il lavoratore che agisce in giudizio per conseguire le retribuzioni ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione, e tale principio, tuttavia, risulta applicabile alle sole voci relative alla retribuzione mensile, alla tredicesima mensilità ed al trattamento di fine rapporto, che costituisce un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito. Quanto, invece, agli importi domandati, in particolare, a titolo di ferie, festività non godute e lavoro straordinario, che costituiscono voci distinte del salario e la cui fruizione è condizionata da presupposti specifici e diversi dalla prestazione del lavoro ordinario, il lavoratore è onerato di provare la mancata fruizione delle ferie e il non godimento delle festività nonché lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale.
Considerazioni del tutto analoghe a quelle poc'anzi richiamate non possono che valere anche con riferimento al lavoro festivo nonché a quello notturno, ed invero la giurisprudenza afferma che sul lavoratore incombe l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni e periodi a tal scopo destinati, in quanto l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta
(Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007 n. 3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n.
12311; Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935).
Come emerge poi dal complessivo contenuto della pronuncia della Cass. n. 19303 del 25.9.2004, costituiscono parte integrante della ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, come tali, concorrono alla composizione della base di computo non solo dell'indennità di anzianità o del trattamento di fine rapporto ma anche di quegli istituti retributivi per la cui liquidazione la legge o la contrattazione collettiva facciano riferimento a siffatta nozione di retribuzione globale di fatto, le sole maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno che risultino non occasionali, ma continuative ed organizzate secondo regolari turni periodici.
Tanto precisato, logico corollario dei principi di cui sopra è dunque quello in base al quale il lavoratore che agisca in giudizio ai fini del riconoscimento di indennità correlate alla prestazione di attività lavorativa notturna ha l'onere di provare rigorosamente le modalità di espletamento della predetta prestazione.
Venendo dunque all'analisi della prova raccolta nel giudizio di primo grado, va intanto rimarcata la tardività ed inammissibilità di ogni documentazione non prodotta ritualmente nella precedente fase processuale, tanto alla luce della regola generale di cui all'art. 437, 2° comma, prima parte, c.p.c.
Quanto poi alla prova testimoniale espletata nel giudizio di primo grado, va senz'altro condivisa l'impostazione della pronuncia della Suprema Corte n. 1547/20 già richiamata dal Tribunale, secondo cui “in contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte e a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti. Fatto ciò, la sentenza dovrà chiarire le ragioni che hanno portato il magistrato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe.” Tenuti dunque presenti i principi giurisprudenziali fin qui esposti e procedendo dunque all'esame delle deposizioni testimoniali rese innanzi al Tribunale, va rilevato come non emerga prova affidabile e tranquillante circa l'espletamento da parte del ricorrente di prestazioni di lavoro notturno non occasionali ma continuative ed organizzate secondo regolari turni periodici, risultando al più
l'espletamento saltuario di turni di notte per i quali lo stesso ha percepito la relativa indennità.
Con riferimento a tale ultimo profilo vanno tenuti presenti i seguenti elementi: il teste Testimone_1 dipendente della resistente da oltre venti anni con mansioni di caposquadra, ha riferito che il ricorrente, con riferimento ai periodi in cui ha svolto di custode delle strutture giudiziarie di Salerno, “ha fatto saltuariamente i turni di notte perché in quel periodo il ricorrente aveva problemi di cuore e quindi cercavamo di tutelarlo facendogli fare turni di custodia diurna”.
A sia volta il teste , già dipendente della per circa 20 anni, nel premettere Testimone_2 CP_3 che “a seguito di una contestazione disciplinare avviata a seguito di un esposto presentato nei confronti del da parte di un magistrato della Procura, il sig. fu addetto alla guardiania dei bagni Pt_1 Pt_1 pubblici”, ha riferito che “Quando ha svolto per i primi anni le mansioni di custode di strutture giudiziarie il ricorrente ha svolto turni notturni e regolarmente ha percepito la relativa indennità”, precisando anche che “Successivamente un accordo sindacale ha previsto la corresponsione nei confronti dei custodi giudiziari di un'indennità pari ad Euro 2,50 all'ora ma mi sembra di ricordare che questo accordo sindacale non abbia potuto riguardare il ricorrente perché non più addetto alla custodia di strutture giudiziarie”.
A sua volta il teste , dipendente della società convenuta con funzioni di responsabile del Tes_3 personale, ha riferito sulla base delle risultanze delle buste paga che l'istante aveva svolto saltuariamente dal 2012 le mansioni di addetto alla custodia delle strutture giudiziarie, nulla riferendo in ordine allo svolgimento di lavoro notturno da parte del . Pt_1
L'unica deposizione testimoniale che, difformemente rispetto alle dichiarazioni precedenti, fa riferimento allo svolgimento da parte del di prestazioni lavorative notturne sulla base di turnazioni Pt_1 con riferimento ad attività di custode di strutture giudiziarie dal 2012 al 2019 è quella del teste Tes_4
, altro dipendente della .
[...] CP_3
Le affermazioni del , tuttavia, oltre a non trovare adeguati riscontri nel contenuto delle altre Tes_4 testimonianze rese nel precedente grado di giudizio, non appaiono particolarmente persuasive con riferimento, in particolare, all'ulteriore profilo delle doglianze fatte dal in sua presenza in merito Pt_1 alla mancata percezione da parte dell'istante nel periodo dal 2012 al 2019 dell'indennità di cui all'accordo sindacale citato in precedenza, doglianze che risulterebbero tuttavia formalizzate dal ricorrente soltanto a partire dal settembre 2017 (cfr. documentazione di cui al foliario della produzione di primo grado del ), apparendo invero anomalo che un dipendente attenda cinque anni prima di Pt_1 richiedere il pagamento di spettanze per prestazioni lavorative già svolte per un periodo considerevole e mai retribuite.
Né ulteriori elementi univoci a sostegno della prospettazione del ricorrente emergono dalla documentazione in atti, atteso che il prospetto orario di servizio di cui al n. 4 del suddetto foliario, oltre a non recare segni di univoca provenienza da parte del datore di lavoro, far riferimento a pochi giorni del solo anno 2018.
In conclusione, non risulta dunque fornita dal ricorrente nel presente giudizio prova rigorosa, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c. dello svolgimento di lavoro notturno nei termini descritti in ricorso.
Deve dunque confermarsi, all'esito delle precisazioni di cui sopra, la sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Atteso il contenuto della presente pronuncia, deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 28.7.2022 da Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n.
[...] Controparte_3
1163/2022 del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello di;
Parte_1 condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.458,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva
e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore di parte appellata;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 29.9.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Arturo PIZZELLA Giudice relatore
Dr. Mauro CASALE Giudice ausiliario ha pronunziato in data 29.9.2025 all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter
c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 371/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv. Caterina Rotondi e Pasqualino Capozzoli come Parte_1 da procura in atti ed elettivamente domiciliato in Salerno alla Via F. Pinto n. 56;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Sabino Blasi come da procura in atti ed elettivamente domiciliato in Salerno alla Via F.P.
Volpe n. 37;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1163/2022 del Tribunale di Salerno, pubblicata il 28.6.2022
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 19.7.2018 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 innanzi al Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro al fine di ottenere il riconoscimento delle “diverse mansioni di addetto alla custodia delle strutture giudiziarie, così come dallo stesso effettivamente ed ininterrottamente svolte dal 25.11.2012, data della relativa attribuzione”, e per l'effetto sentir condannare la resistente all'erogazione delle somme spettanti a titolo di maggiorazione sul lavoro notturno svolto nella misura di Euro 2,50 all'ora così come stabilito nell'accordo sindacale del febbraio 2008, con vittoria di spese.
A sostegno della propria domanda il ricorrente deduceva: di essere stato assunto alle dipendenze della società resistente in data 01.10.1997 con contratto a tempo indeterminato e con la qualifica di addetto alle pulizie inquadrato nel 3° livello del CCNL del medesimo settore;
che in data 25.11.2012 la CP_2 resistente aveva disposto il mutamento delle mansioni del proprio dipendente da addetto alle pulizie a quelle di addetto alla custodia delle strutture giudiziarie, conservando il 3° livello contrattuale del medesimo CCNL;
che all'attualità il ricorrente risultava ancora inquadrato come addetto alle pulizie;
che da tale inquadramento derivava a carico dell'istante un danno economico correlato alla mancata corresponsione in suo favore di alcune indennità specifiche dell'addetto alla custodia di strutture giudiziarie, quali in particolare le maggiorazioni del lavoro notturno.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la società convenuta che concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Ammessa ed espletata prova testimoniale, sulla documentazione in atti il Tribunale, con la sentenza n.
1163/2022 qui impugnata, accoglieva parzialmente il ricorso e, rigettata ogni ulteriore istanza, accertava e dichiarava che “ha svolto le diverse mansioni di addetto alla custodia delle strutture Parte_1 giudiziarie dal 25.11.2015 fino alla data in cui è stato di fatto addetto alla guardiania dei bagni pubblici”, compensando le spese di lite tra le parti.
A sostegno della propria decisione il giudice di prime cure rilevava come dalle complessive risultanze della prova testimoniale espletata in giudizio emergesse benvero lo svolgimento da parte del delle Pt_1 mansioni di addetto alla custodia, aggiungendo tuttavia come dalla suddetta prova non fossero emersi
“elementi chiari ed univoci sulla effettività del lavoro notturno svolto”, sicchè non poteva riconoscersi in favore dell'istante l'erogazione delle somme richieste a tale titolo, tenuto anche conto che l'accordo sindacale che aveva previsto la corresponsione dell'indennità oraria di Euro 2,50 in favore dei custodi giudiziari non avrebbe comunque potuto trovare applicazione nei confronti del “in quanto costui Pt_1 non è stato più addetto alla custodia di strutture giudiziarie, bensì alla guardiania dei bagni pubblici”.
Con atto di appello depositato il 28.7.2022 censurava la sentenza di primo grado, Parte_1 lamentando preliminarmente un errore materiale della stessa nella parte in cui il giudice di prime cure, nell'accogliere parzialmente la domanda, aveva individuato quale data di inizio dello svolgimento delle mansioni di addetto alla custodia il 25.11.2015 anziché il 25.11.2012, e chiedendo in ragione di ciò la correzione del suddetto errore.
L'appellante sosteneva inoltre l'ingiustizia della pronuncia del Tribunale nella parte in cui venivano rigettate le domande proposte dal ricorrente con riferimento al riconoscimento delle effettive mansioni svolte per l'intero periodo dal 25.11.2012 al 30.4.2019 e dell'orario di lavoro notturno conseguentemente prestato in virtù delle turnazioni predisposte dalla resistente, tanto in funzione della richiesta corresponsione della ulteriore maggiorazione per lavoro notturno prevista nell'Accordo
Sindacale invocato dall'istante. A sostegno di tale prospettazione il deduceva che il Tribunale Pt_1 avrebbe fondato “il proprio convincimento sull'unica ed erronea circostanza emersa in fase istruttoria
e, in particolare, dalla dichiarazione rese dal teste sig. da cui è scaturita una Testimone_1 imprecisata saltuarietà dell'asserito orario di lavoro notturno svolto dal ricorrente e, ciò, contrariamente a quanto, invece, confermato da tutti gli altri testi, anche di parte resistente, in ordine alla periodicità ed alla regolarità stabilità nei turni di lavoro predisposti dall' , relativamente al Pt_2 periodo indicato dal ricorrente”. Ad avviso dell'appellante, dunque, dalla prova testimoniale espletata nel giudizio di primo grado sarebbe emerso in maniera inequivocabile l'espletamento da parte dello stesso nel periodo dal novembre 2012 all'aprile 2019 di mansioni di custodia presso le strutture giudiziarie in Salerno e, dunque, nella sua qualità di addetto al servizio di custodia ed in conseguenza della tipologia del lavoro, lo svolgimento anche di lavoro notturno, sulla base di turni prestabiliti, nel corso dell'intero periodo di lavoro suindicato.
concludeva dunque chiedendo alla Corte, in riforma della sentenza impugnata “a) di Parte_1 confermare il parziale accoglimento della domanda così come statuito dal Giudice di primo grado, con la materiale correzione dell'errore della data ivi indicata quale decorrenza del riconoscimento delle mansioni di fatto svolte dall'appellante di addetto alla custodia delle strutture giudiziarie, da intendersi correttamente in quella del 25/11/2012; b) riconoscere in favore del sig. , l'effettivo Parte_1 svolgimento di lavoro notturno da parte dello stesso, secondo le turnazioni predisposte dall'Azienda, in relazione alla tipologia del lavoro di custodia che viene espletata da tutti i dipendenti, anche durante le ore notturne;
c) dichiarare l' , tenuta all'erogazione delle somme spettanti Controparte_3 all'appellante per il lavoro notturno dallo stesso espletato, secondo quanto previsto dal richiamato accordo del febbraio 2008 e nella misura contabilmente determinabile sulla base del riscontro delle effettive ore di lavoro notturno svolte dal dipendente e contenute nei fogli di presenza con quelle riportate nelle buste paga o, comunque, in qualsiasi altro modo ritenuto idoneo all'esatta contabilizzazione. Il tutto dalla data del 25/11/2012 alla data del 30/04/2019; d) con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, la società appellata si costituiva nel presente procedimento di appello, resistendo sulla base di articolate argomentazioni all'avversa impugnazione e chiedendo alla
Corte di disattenderla, con vittoria di spese del grado.
All'esito della camera di consiglio susseguente alla udienza del 29.9.2025 celebrata ai sensi degli artt.
127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n. 149/2022, previo deposito di note difensive di trattazione scritta ad opera delle parti, decideva la causa come da dispositivo in atti. Va innanzitutto rilevato che non risulta proposto appello incidentale da parte della società appellata nei confronti del capo della sentenza di primo grado in cui si afferma, in parziale accoglimento del ricorso, che il “ha svolto le diverse mansioni di addetto alla custodia delle strutture giudiziarie dal Pt_1
25.11.2015”. Deve dunque rilevarsi l'intervenuto consolidamento processuale del relativo dictum della sentenza di primo grado, con riferimento benvero al periodo successivo alla data di cui sopra e restando oggetto di valutazione in questa sede, nei limiti e nei termini di cui si dirà di qui a poco, il periodo anteriore.
Quanto poi alla richiesta di correzione di errore materiale proposta dall'appellante, va rilevato come nell'ambito della motivazione della sentenza di primo grado non vi siano specifici riferimenti ad un'adibizione del ricorrente alla custodia degli uffici giudiziari a partire dal 25.11.2012, atteso la coincidenza del dispositivo con il richiamo contenuto a pag. 2 della motivazione della pronuncia qui impugnata, in cui si afferma, con riferimento al , che “In data 25.11.2015 la società resistente ha Pt_1 disposto il mutamento delle mansioni del proprio dipendente da addetto alle pulizie a quelle di addetto alla custodia delle strutture giudiziarie conservando il 3 livello contrattuale del medesimo CCNL.”
Non sussiste dunque tra dispositivo e percorso logico-giuridico adottato in motivazione dal primo giudice a sostegno della propria decisione una discrasia che possa giustificare il ricorso al procedimento di correzione di errore materiale. Va anche notato al riguardo che, per quanto emerge dalle deduzioni dei difensori delle parti all'udienza dell'11.7.2025, è rimasta comunque controversa tra le parti la data iniziale relativa all'inquadramento quale custode delle strutture giudiziarie.
Tanto precisato, va in diritto rilevato che, sulla base di orientamento giurisprudenziale condiviso dalla
Corte (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/12/2022, n. 35736, in motivazione, ma anche Cass. civ. Sez. III
Sent., 31-03 -2007, n. 8060 e Cass. civ.14-02-1983, n. 1104), il provvedimento ex. art. 287 c.p.c., risulta diretto a porre rimedio ad un vizio meramente formale, derivante da divergenza evidente tra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, rilevabile con chiarezza dal contesto della sentenza ed agevolmente rettificabile attraverso un intervento di tipo amministrativo diretto a ripristinare la corrispondenza fra quanto da essa dichiarato e quanto doveva dichiarare.
Ciò assodato, va in ogni caso rilevato che non risulta attinto da specifiche censure e contestazioni da parte dell'appellante il passaggio della motivazione della sentenza di primo grado (cfr. pag. 2) in cui il
Tribunale ha dato atto della conservazione da parte del ricorrente del 3° livello contrattuale all'atto del
“mutamento delle mansioni del proprio dipendente da addetto alle pulizie a quelle di addetto alla custodia delle strutture giudiziarie”, sicchè deve ritenersi, per le ragioni già esposte, il consolidamento processuale del suddetto passaggio.
Tenuto conto di ciò, va rilevato che nei propri scritti difensivi e nello stesso atto di impugnazione di cui si discute il non formula specifiche richieste volte ad ottenere riconoscimento di eventuali Pt_1 differenze retributive correlate al mutamento di mansioni di cui sopra, ad eccezione benvero della esplicita richiesta di “dichiarare l' , tenuta all'erogazione delle somme Controparte_3 spettanti all'appellante per il lavoro notturno dallo stesso espletato, secondo quanto previsto dal richiamato accordo del febbraio 2008 e nella misura contabilmente determinabile sulla base del riscontro delle effettive ore di lavoro notturno svolte dal dipendente e contenute nei fogli di presenza con quelle riportate nelle buste paga o, comunque, in qualsiasi altro modo ritenuto idoneo all'esatta contabilizzazione”.
Tanto chiarito ed incentrando l'attenzione sul profilo relativo al dedotto espletamento da parte dell'istante del lavoro notturno nel periodo di cui al ricorso, va osservato quanto segue.
Va tenuto presente in termini generali che, come affermato in termini generali dalla Suprema Corte (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 16/02/2009, n. 3714), il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali, ma non decisive, ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova. Incombe dunque sul lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario concordato l'onere di fornire una prova rigorosa di tale tempo supplementare, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c.
Come ribadito da Cass. n. 4076 del 20.2.2018 in tema di lavoro straordinario ma sulla base di considerazioni di carattere generale del tutto applicabili anche alla presente fattispecie, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro ulteriore rispetto a quanto contrattualmente stabilito ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso.
In applicazione dei principi generali operanti in tema di ripartizione degli oneri probatori ex art. 2697
c.c., spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di emolumenti da parte del datore di lavoro, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, mentre sul debitore convenuto grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. In sostanza, il lavoratore che agisce in giudizio per conseguire le retribuzioni ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione, e tale principio, tuttavia, risulta applicabile alle sole voci relative alla retribuzione mensile, alla tredicesima mensilità ed al trattamento di fine rapporto, che costituisce un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito. Quanto, invece, agli importi domandati, in particolare, a titolo di ferie, festività non godute e lavoro straordinario, che costituiscono voci distinte del salario e la cui fruizione è condizionata da presupposti specifici e diversi dalla prestazione del lavoro ordinario, il lavoratore è onerato di provare la mancata fruizione delle ferie e il non godimento delle festività nonché lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale.
Considerazioni del tutto analoghe a quelle poc'anzi richiamate non possono che valere anche con riferimento al lavoro festivo nonché a quello notturno, ed invero la giurisprudenza afferma che sul lavoratore incombe l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni e periodi a tal scopo destinati, in quanto l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta
(Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007 n. 3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n.
12311; Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935).
Come emerge poi dal complessivo contenuto della pronuncia della Cass. n. 19303 del 25.9.2004, costituiscono parte integrante della ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, come tali, concorrono alla composizione della base di computo non solo dell'indennità di anzianità o del trattamento di fine rapporto ma anche di quegli istituti retributivi per la cui liquidazione la legge o la contrattazione collettiva facciano riferimento a siffatta nozione di retribuzione globale di fatto, le sole maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno che risultino non occasionali, ma continuative ed organizzate secondo regolari turni periodici.
Tanto precisato, logico corollario dei principi di cui sopra è dunque quello in base al quale il lavoratore che agisca in giudizio ai fini del riconoscimento di indennità correlate alla prestazione di attività lavorativa notturna ha l'onere di provare rigorosamente le modalità di espletamento della predetta prestazione.
Venendo dunque all'analisi della prova raccolta nel giudizio di primo grado, va intanto rimarcata la tardività ed inammissibilità di ogni documentazione non prodotta ritualmente nella precedente fase processuale, tanto alla luce della regola generale di cui all'art. 437, 2° comma, prima parte, c.p.c.
Quanto poi alla prova testimoniale espletata nel giudizio di primo grado, va senz'altro condivisa l'impostazione della pronuncia della Suprema Corte n. 1547/20 già richiamata dal Tribunale, secondo cui “in contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte e a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti. Fatto ciò, la sentenza dovrà chiarire le ragioni che hanno portato il magistrato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe.” Tenuti dunque presenti i principi giurisprudenziali fin qui esposti e procedendo dunque all'esame delle deposizioni testimoniali rese innanzi al Tribunale, va rilevato come non emerga prova affidabile e tranquillante circa l'espletamento da parte del ricorrente di prestazioni di lavoro notturno non occasionali ma continuative ed organizzate secondo regolari turni periodici, risultando al più
l'espletamento saltuario di turni di notte per i quali lo stesso ha percepito la relativa indennità.
Con riferimento a tale ultimo profilo vanno tenuti presenti i seguenti elementi: il teste Testimone_1 dipendente della resistente da oltre venti anni con mansioni di caposquadra, ha riferito che il ricorrente, con riferimento ai periodi in cui ha svolto di custode delle strutture giudiziarie di Salerno, “ha fatto saltuariamente i turni di notte perché in quel periodo il ricorrente aveva problemi di cuore e quindi cercavamo di tutelarlo facendogli fare turni di custodia diurna”.
A sia volta il teste , già dipendente della per circa 20 anni, nel premettere Testimone_2 CP_3 che “a seguito di una contestazione disciplinare avviata a seguito di un esposto presentato nei confronti del da parte di un magistrato della Procura, il sig. fu addetto alla guardiania dei bagni Pt_1 Pt_1 pubblici”, ha riferito che “Quando ha svolto per i primi anni le mansioni di custode di strutture giudiziarie il ricorrente ha svolto turni notturni e regolarmente ha percepito la relativa indennità”, precisando anche che “Successivamente un accordo sindacale ha previsto la corresponsione nei confronti dei custodi giudiziari di un'indennità pari ad Euro 2,50 all'ora ma mi sembra di ricordare che questo accordo sindacale non abbia potuto riguardare il ricorrente perché non più addetto alla custodia di strutture giudiziarie”.
A sua volta il teste , dipendente della società convenuta con funzioni di responsabile del Tes_3 personale, ha riferito sulla base delle risultanze delle buste paga che l'istante aveva svolto saltuariamente dal 2012 le mansioni di addetto alla custodia delle strutture giudiziarie, nulla riferendo in ordine allo svolgimento di lavoro notturno da parte del . Pt_1
L'unica deposizione testimoniale che, difformemente rispetto alle dichiarazioni precedenti, fa riferimento allo svolgimento da parte del di prestazioni lavorative notturne sulla base di turnazioni Pt_1 con riferimento ad attività di custode di strutture giudiziarie dal 2012 al 2019 è quella del teste Tes_4
, altro dipendente della .
[...] CP_3
Le affermazioni del , tuttavia, oltre a non trovare adeguati riscontri nel contenuto delle altre Tes_4 testimonianze rese nel precedente grado di giudizio, non appaiono particolarmente persuasive con riferimento, in particolare, all'ulteriore profilo delle doglianze fatte dal in sua presenza in merito Pt_1 alla mancata percezione da parte dell'istante nel periodo dal 2012 al 2019 dell'indennità di cui all'accordo sindacale citato in precedenza, doglianze che risulterebbero tuttavia formalizzate dal ricorrente soltanto a partire dal settembre 2017 (cfr. documentazione di cui al foliario della produzione di primo grado del ), apparendo invero anomalo che un dipendente attenda cinque anni prima di Pt_1 richiedere il pagamento di spettanze per prestazioni lavorative già svolte per un periodo considerevole e mai retribuite.
Né ulteriori elementi univoci a sostegno della prospettazione del ricorrente emergono dalla documentazione in atti, atteso che il prospetto orario di servizio di cui al n. 4 del suddetto foliario, oltre a non recare segni di univoca provenienza da parte del datore di lavoro, far riferimento a pochi giorni del solo anno 2018.
In conclusione, non risulta dunque fornita dal ricorrente nel presente giudizio prova rigorosa, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c. dello svolgimento di lavoro notturno nei termini descritti in ricorso.
Deve dunque confermarsi, all'esito delle precisazioni di cui sopra, la sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Atteso il contenuto della presente pronuncia, deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 28.7.2022 da Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n.
[...] Controparte_3
1163/2022 del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello di;
Parte_1 condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.458,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva
e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore di parte appellata;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 29.9.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)