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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/03/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA così composta:
dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice
dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore/est.
dott. Alessandro Guagliardi Esperto
dott. Francesco Paese Esperto riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 268/2024 R.G. vertente
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , rappresentate e difese dagli Avv.ti Carlo e Giuseppe d'Ippolito; C.F._2
ricorrenti
E
(C.F.: rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marino Controparte_1 C.F._3
Reda e Barbara Erminia Bianco;
resistente
OGGETTO: Contratti agrari.
CONCLUSIONI: rese in data 19 marzo 2025, come da verbale d'udienza da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le istanti, proprietarie del fondo denominato “Spineto” in agro di Aprigliano (CS) Contrada
Spineto, in catasto Comune di Aprigliano foglio 55 p.lle 225\228\306, premesso di avere concesso in affitto a il fondo in questione, in forza di contratto sottoscritto il 26/11/2014, Controparte_1
pagina 1 di 4 per la durata di anni tre (con decorrenza dall'1.11.14) e per il canone annuo di € 9.000,00, e che la stessa subentrava nel contratto di affitto originariamente stipulato con il Sig. il Parte_3
21\3\18, della durata di cinque anni e al canone annuale di € 9.000,00, giusto disposto della sentenza n.400\2021 del 17\2\21 emessa dall'intestato Tribunale, lamentavano l'omesso pagamento dei canoni di locazione con riguardo ad entrambi i contratti, chiedendo la declaratoria di risoluzione del contratto di affitto, il rilascio del terreno nonché la condanna al pagamento delle morosità maturate, oltre l'indennità di occupazione dalla scadenza fino all'effettivo rilascio.
resisteva alla domanda;
evidenziava che l'omesso pagamento dei canoni del Controparte_1
primo contratto menzionato dai ricorrenti era conseguente alla mancata materiale disponibilità dello stesso, essendo stata soccombente nel procedimento di reintegra possessoria azionato da e avente ad oggetto i fondi in questione;
con riguardo, invece, al contratto Parte_3
sottoscritto il 21\3\18, eccepiva l'inadempimento delle locatrice, le quali non avevano consentito la materiale apprensione dei fondi, in esecuzione spontanea alla pronuncia del Tribunale di Cosenza che, accolte le ragioni dalla stessa azionate e fondate sul diritto di prelazione, aveva disposto il subingresso nel contratto originariamente stipulato dalle istanti con . Parte_3
Espletate le prove orali e concesse le note conclusive, la causa veniva decisa all'udienza del
19.03.2025, pronunciando sentenza.
************************
Preliminarmente deve osservarsi che all'udienza del 16.10.2024 le istanti (la sig.ra
[...]
per mezzo del suo procuratore, sig. come da Parte_1 Controparte_2
procura notarile, rep. N. 76796 del 20/05/2022, per notar di Catania, esibita in udienza) Per_1 dichiaravano di rinunciare alla domanda di pagamento dei canoni, all'esito del tentativo di conciliazione disposto dal Tribunale.
Inoltre, difetta di interesse l'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento del contratto stipulato il 26.11.2014 e scaduto il 31.10.2017, poiché è pacifico che in forza della sentenza n.400\2021 del 17\2\21 emessa dall'intestato Tribunale la resistente è subentrata, quale nuovo conduttore, nel contratto del 21.03.18 e la domanda di rilascio non può che correlarsi a tale ultimo contratto, avendo il primo esaurito i propri effetti al riguardo.
In relazione, dunque, al contratto sottoscritto il 21\3\18 (originariamente intervenuto con Pt_3
) a fronte della domanda di risoluzione per omesso pagamento dei canoni pattuiti, la
[...]
pagina 2 di 4 resistente ha eccepito l'inadempimento delle locatrici, le quali non avevano immesso la stessa nella materiale apprensione dei fondi, nonostante il subingresso disposto dal Tribunale di Cosenza con sentenza del 17\2\21.
Sul punto, deve osservarsi che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. 826/2015).
Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione formulata dalla resistente, parte ricorrente non ha provato di avere consegnato il fondo in questione alla conduttrice, circostanza peraltro, nemmeno dedotta nell'atto introduttivo, in cui si deduceva unicamente del subentro della resistente nel contratto originariamente stipulato con il sig. . L'istanza istruttoria formulata sul Parte_3
punto da parte ricorrente nel corso della prima udienza, a prescindere dai profili di ammissibilità in rito, si appalesa generica nella sua formulazione e non idonea, perciò, a provocare la confessione in ordine alla circostanza relativa alla detenzione materiale del fondo in epoca successiva alla pronuncia del Tribunale con cui è stato disposto il subentro.
Del resto, dagli atti risulta che la resistente diffidava in data 10.04.2021 le resistenti a consegnare il fondo, in ottemperanza alla sentenza n. 400/21 sopra menzionata, a nulla valendo che il teste indicato dalla non abbia confermato la specifica circostanza relativa alla chiusura del Pt_3 cancello, in ragione del rilevo che assume l'onere non assolto dalla parte locatrice circa la consegna dei terreni.
La documentazione prodotta in udienza (specie il ricorso promosso dalla per Pt_3
l'accertamento del diritto alla prelazione agraria) nulla aggiunge alle suddette considerazioni, essendo le argomentazioni difensive ivi contenute circoscritte a fatti precedenti la vicenda negoziale del 21\3\18.
pagina 3 di 4 Considerato, pertanto, che deve ritenersi legittima la sospensione del pagamento del canone qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore (Cass. n.
13387/2011; conf. Cass. n. 261/2008 e Cass. n. 11783/2017), nella specie, di consegna al conduttore della cosa locata (art. 1575 c.c., n. 1), l'eccezione ex art 1460 c.c. va accolta con conseguente rigetto della domanda di risoluzione.
La domanda di rilascio, siccome avente come presupposto l'accertamento del grave inadempimento della conduttrice, e, dunque, la declaratoria di risoluzione del contratto, disattesa per le ragioni sopra esposte, deve, pertanto, rigettarsi.
Appare conforme a giustizia compensare le spese processuali nella misura di ½ tenuto conto del contegno processuale assunto dalle ricorrenti, ponendo la residua metà a carico di queste ultime in ragione della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, così decide:
- rigetta le domande proposte nel ricorso introduttivo del giudizio;
- compensa le spese processuali nella misura di ½ e condanna le ricorrenti al pagamento della residua metà in favore della resistente, che liquida in € 1.904,50 per onorari, oltre il rimborso delle spese generali, IVA e CPA. da distrarsi in favore dei procuratori istanti ex art 93 c.p.c..
Cosenza, 19.03.2025
Il Giudice rel. e est.
Dott. Antonio Giovanni Provazza
Il Presidente
Dott. Andrea Palma
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