Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/05/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6593/2024 R.G. tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Marangio Massimo, Parte_1 ricorrente;
e in persona del rapp.to Controparte_1 CP_2
e difeso dal funzionario autorizzato dott.ssa Rosa Tanzarella, resistente;
oggetto: Carta elettronica ex art. 1, co. 121-123, L. n. 107/2015
Fatto e diritto Con atto depositato in data 03.06.2024, la ricorrente indicata in epigrafe, sul presupposto di aver lavorato alle dipendenze del Controparte_1 come docente in forza di un incarico di supplenza annuale o fino al termine delle
[...] attività didattiche per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, esponeva che per tali anni non le era stata riconosciuta la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di importo pari ad euro 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Precisava che, secondo la disciplina vigente, detto beneficio viene riconosciuto ai soli docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione quindi, dei docenti assunti a termine. Ritenendo la disciplina di cui alla l. n. 107/2015, art. 1, co. 121-124 e di cui al DPCM 28 novembre 2016 discriminatoria e in contrasto con il diritto comunitario, ha chiesto al giudice del lavoro di accertare e dichiarare il suo diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per gli anni di servizio non di ruolo prestati e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della complessiva somma CP_1 di € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della ricorrente;
con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando nel merito la fondatezza CP_1 delle deduzioni avversarie e concludendo per il rigetto del ricorso, anche per intervenuta prescrizione. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. La normativa di riferimento in materia di “Carta docenti” è rappresentata dall'art. 1, co. 121, L. 13 luglio 2015, n. 107 il quale prevede che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita,
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EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (cfr. CGUE, sezione VI, ord. 18 maggio 2022, c-450/21). Da ultimo, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 ex art. 363 bis c.p.c., la Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4,
2 comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” Nel caso di specie, la ricorrente ha fornito dimostrazione di aver ha ricevuto incarichi di supplenza fino al 30 giugno con contratti a tempo determinato negli anni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, dandone prova per mezzo della produzione dei relativi contratti. Inoltre, al momento della pronuncia la stessa è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, (circostanza, questa, non contestata dal convenuto). CP_1
Pertanto, ricorrono le condizioni per riconoscere al ricorrente il diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per i predetti anni di servizio precario indicati in ricorso, con conseguente condanna del convenuto all'adempimento in forma CP_1 specifica mediante l'attribuzione della Carta Docente oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
ciò con la puntualizzazione che è da disattendere l'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione scolastica convenuta, in quanto il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. è iniziato a decorrere dal 14.10.2021 (data di conferimento del primo incarico di supplenza) con
3 tempestiva e valida interruzione il 10.04.2024, data di inoltro di una diffida ad istanza della ricorrente contenente la richiesta di pagamento del beneficio. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell'amministrazione convenuta nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, - dichiara che la ricorrente ha diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura complessiva di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; condanna il , Controparte_1 in persona del all'attribuzione in favore della ricorrente del beneficio CP_2 economico suddetto, per l'importo complessivo di euro 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione;
condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 1.050,00, oltre a rimborso di contributo unificato e spese forfettarie al 15%, iva, cpa nella misura di legge. Lecce, 24 maggio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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