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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/07/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1920/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 21 giugno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.
1962/2023, pubblicata il 23 dicembre 2023,
DA
Avv. AR AT (C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c., domiciliato C.F._1
presso il proprio studio in Milano, via Fontana n. 16;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona della dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in qualità di con il patrocinio dell'avv. Momma
[...] Controparte_3
PH OR e con elezione di domicilio presso il suo studio in Torino, corso Vittorio
Emanuele II n. 71, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
E
Camera dei Deputati (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura dello Stato – Distretto di Milano e con elezione di domicilio presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia n. 1;
E
(C.F. ), in persona del suo procuratore speciale dott. Controparte_4 P.IVA_3
(munito dei poteri necessari giusta procura speciale per notar CP_5 Persona_1
del 14.5.2024, rep. n. 4726), con il patrocinio dell'avv. Alessandro Izzo e con elezione di pagina 1 di 9 domicilio presso il suo studio in Milano, via Fontana n. 14, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
- APPELLATE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_6 P.IVA_4
- APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1962/2023, pubblicata il 23 dicembre 2023, in materia di “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare”.
CONCLUSIONI:
Per Controparte_7
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in parziale riforma della sentenza impugnata,
- ritenuta la necessità, obbligatorietà e comunque legittimità della chiamata in causa di
[...]
escluderne l'estromissione dal giudizio;
Controparte_4
- compensare le spese legali tra AT e non potendo ravvisarsi Controparte_4
alcuna soccombenza tra tali soggetti;
- accertato e dichiarato il carattere abusivo, illegittimo e vessatorio della condotta dell'Agenzia, per le ragioni esposte in atti, condannare quest'ultima al risarcimento del danno cagionato a AR AT da quantificare, in via equitativa, in 30 mila euro o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
- rigettare tutte le altre domande avanzate dalle parti appellate;
- con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi.
Si rinnovano le istanze istruttorie già formulate in atti”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita,
- Previa conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Bisto Arsizio n. 1962/2023
- Contrariis reiectis
- previa ogni opportuna declaratoria;
in via principale
- Rigettare l'atto di citazione in appello ex adverso promosso in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- In ogni caso
pagina 2 di 9 - con il favore delle spese del presente giudizio da liquidarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario”.
Per Parte_1
“Voglia la Corte di Appello adita mandare esente la Camera dei Deputati da ogni sfavorevole statuizione.
Vinte le spese di lite”.
Per Controparte_4
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrarjis reiectiis, previa emissione di ogni necessaria pronunzia ed esperito ogni opportuno accertamento, così giudicare:
a. dichiarare inammissibile, ovvero rigettare nel merito, l'appello proposto dall'avv. AT;
b. condannare l'appellante alla rivalsa delle spese, anche generali, e competenze del presente grado di giudizio, con Iva e Cpa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
in data 17 maggio 2016, ha pignorato presso la Camera dei Parte_2
Deputati l'assegno vitalizio spettante all'avv. AR AT nella sua qualità di ex parlamentare in relazione a un credito di euro 79.319,30 fondato su diverse cartelle esattoriali.
L'avv. AT ha proposto opposizione all'esecuzione in relazione al suddetto pignoramento innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, eccependo: - l'invalidità della notifica delle cartelle esattoriali (non effettuata presso il suo domicilio fiscale); l'illegittimità della pretesa creditoria, in quanto già soddisfatta all'esito di precedenti azioni esecutive;
il doppio pagamento delle somme portate da due delle cartelle tra quelle poste a base del pignoramento, pari rispettivamente a euro 16.036,07 e a euro 1.076,53; - il carattere illecito, abusivo e vessatorio dell'esecuzione forzata intrapresa da Ha quindi dedotto la Parte_2
sussistenza sia di un credito restitutorio, pari a euro 17.112,60, sia di un credito risarcitorio, quantificato in euro 30.000,00.
Ottenuta la sospensione della procedura esecutiva in sede cautelare, l'avv. AT ha instaurato nei confronti di (rectius, nei confronti della società incorporante Parte_2 [...]
il giudizio di merito e ha riproposto le eccezioni e le domande già Controparte_8
formulate nel ricorso ex artt. 615 e 617 c.p.c.
Il Tribunale ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti sia della Camera dei Deputati, terza pignorata nella procedura esecutiva all'origine del giudizio, sia di
[...]
terza pignorata nell'ambito di una diversa procedura esecutiva, menzionata Controparte_4 dall'avv. AT nei propri atti difensivi.
pagina 3 di 9 La Camera dei Deputati si è costituita con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, mentre è rimasta contumace. Controparte_4
Il processo è stato definito con la sentenza n. 947/2018 depositata il 24 maggio 2018, con la quale il Tribunale ha rigettato tutte le domande proposte dall'avv. AT e lo ha condannato a rifondere le spese di lite in favore di Controparte_8
L'avv. AT ha impugnato la sentenza di primo grado, instaurando il contraddittorio nei soli confronti della (nel frattempo subentrata a Controparte_1 [...]
e deducendo l'erroneità del rigetto a parte del Tribunale delle Controparte_8
domande di condanna alla restituzione delle somme pagate indebitamente e di condanna al risarcimento del danno.
La Corte d'Appello ha rigettato l'impugnazione con la sentenza n. 681/2020 depositata il 28 febbraio 2020 senza rilevare alcunché in ordine al mancato coinvolgimento nel giudizio della Camera dei Deputati e di Controparte_4
L'avv. AT ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza di secondo grado, anche in questo caso instaurando il contraddittorio esclusivamente nei confronti della
[...]
. Controparte_1
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 39508/2021 depositata il 13 dicembre 2021, ha cassato la sentenza della Corte di Appello e ha disposto il rinvio del processo al primo giudice ai sensi dell'art. 383 terzo comma c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio, statuendo, in particolare, che “si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato”.
L'avv. AT ha riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, notificando l'atto di citazione all' , alla Camera dei Deputati, a Controparte_1 [...]
e a riproponendo, nei soli confronti della Controparte_4 Controparte_6 CP_1 [...]
, le domande volte ad ottenere la restituzione della somma di euro 17.112,60 Controparte_1 sul presupposto dell'effettuazione di un pagamento doppio, e il risarcimento del danno, eventualmente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per l'illiceità e la vessatorietà delle azioni esecutive da essa intraprese.
Nel giudizio di rinvio, si sono costituiti sia l' , sia la Controparte_1
terza pignorata Camera dei Deputati, sia Controparte_4
Non si è invece costituito Controparte_6
L , in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 della riassunzione e ha chiesto l'estromissione di in quanto estranea Controparte_4
pagina 4 di 9 alla procedura esecutiva all'origine del giudizio;
nel merito, ha insistito per il rigetto delle domande dell'avv. AT.
La Camera dei Deputati ha ricostruito i pagamenti effettuati in qualità di terza pignorata in favore dei creditori dell'avv. AT e ha rilevato l'assenza di domande nei propri confronti.
a evidenziato di non essere terza pignorata nella procedura esecutiva Controparte_4 all'origine del giudizio.
Il Tribunale, con la sentenza n. 1962/2023 depositata il 23 dicembre 2023, ha dichiarato l'estromissione di ha accolto la pretesa restitutoria avanzata Controparte_4 dall'avv. AT e ha rigettato invece la domanda risarcitoria;
inoltre, ha condannato l'avv.
AT a rifondere le spese di lite in favore di e ha compensato per Controparte_4 un mezzo le spese di lite nei rapporti fra l'avv. AT e l' , Controparte_1 condannando quest'ultima a rifondere la restante quota in favore dell'avv. AT.
L'avv. AT ha impugnato (notificando l'appello a tutte le parti del processo di rinvio, ivi compresa terza pignorata in una delle procedure esecutive instaurate nei Controparte_6
suoi confronti) la sentenza n. 1962/2023 emessa dal Tribunale, articolando due motivi di appello:
- con il primo motivo, ha censurato la dichiarazione di estromissione di
[...]
e la conseguente condanna di esso appellante alla rifusione delle Controparte_4
spese in suo favore, facendo rilevare che il Tribunale, nel primo giudizio di primo grado, aveva disposto l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di
[...]
la quale aveva quindi assunto la qualità di litisconsorte processuale;
Controparte_4
- con il secondo motivo, ha censurato il rigetto della domanda risarcitoria, ribadendo l'illiceità della condotta tenuta dalla e la sussistenza Controparte_1
dei presupposti per la liquidazione del danno in via equitativa.
L e si sono costituite nel Controparte_1 Controparte_4 presente giudizio di secondo grado, entrambe chiedendo il rigetto dell'appello.
Si è costituita anche la Camera dei Deputati, la quale si è limitata a chiedere di essere tenuta esente da qualsiasi statuizione pregiudizievole.
Non si è invece costituito, nonostante la regolare ricezione della notificazione dell'atto di citazione in appello, il quale è stato dichiarato contumace. Controparte_6
***
Il primo motivo di appello è fondato.
Il Tribunale ha ritenuto che non sia stata correttamente chiamata in Controparte_4 causa nel giudizio di rinvio, poiché “l'unico terzo pignorato nell'ambito del procedimento per
pagina 5 di 9 espropriazione presso terzi avente Rg. n. 1214/2016, in riferimento al quale l'attore ha incardinato
l'opposizione esecutiva, è la Camera dei Deputati” e “i principi espressi dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 39508-21 trovano applicazione unicamente nei confronti dei soggetti terzi ai quali risulta essere stato notificato l'atto di pignoramento opposto”.
Al riguardo, la Corte osserva che, in via di principio, la sentenza definitiva di estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda proposta contro tale soggetto e ad essa consegue, pertanto, anche la regolazione delle spese di lite (v. Cass. n. 18509/2023).
Ai fini della regolazione delle spese di lite, nella fattispecie concreta, occorre tuttavia dare rilievo alle seguenti circostanze:
- l'avv. AT non ha proposto alcuna domanda nei confronti di Controparte_4
- il coinvolgimento di nel primo processo di primo grado era stato Controparte_4
disposto dal Tribunale, che ne aveva ravvisato la qualità di litisconsorte necessario.
La citazione di el giudizio di rinvio non è dunque qualificabile come Controparte_4
una vocatio in ius, ma costituisce una mera litis denuntiatio;
pertanto, la superfluità della estensione del contraddittorio nei confronti di non è configurabile in Controparte_4
termini di carenza di legittimazione passiva – la quale presuppone che il soggetto erroneamente coinvolto nel giudizio sia destinatario di una domanda processuale – e non dà luogo a soccombenza ai fini della regolazione delle spese di causa.
Quanto evidenziato è tanto più convincente se si considera che l'estensione del contradditorio nei confronti di è stata ritenuta necessaria dal Tribunale nel primo Controparte_4 giudizio di primo grado;
l'iniziativa assunta dall'avv. AT nel giudizio di rinvio può infatti ritenersi riconducibile a tale indicazione.
Per quanto argomentato, pur essendo condivisibili le osservazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine alla applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione ai soli terzi destinatari dell'atto di pignoramento oggetto di opposizione, in riforma della sentenza impugnata, si ritiene che ricorrano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite nel rapporto fra l'avv. AT e Controparte_9
2. Il secondo motivo di appello non è fondato.
Il Tribunale ha correttamente fatto rilevare che “la sola dichiarazione positiva del terzo non impedisce al creditore di cautelarsi mediante un cumulo di procedure esecutive sino a quando non ottiene effettivamente il versamento delle somme pignorate”.
A tale proposito, va rammentato che:
pagina 6 di 9 - “il cumulo dei mezzi espropriativi è uno strumento consentito dall'ordinamento, tranne in caso di immotivato e abusivo ricorso agli strumenti processuali con finalità vessatorie del debitore e senza alcuna ragione a giustificazione della tutela del credito” (v. Cass. n.
30011/2024);
- l'abusività delle iniziative esecutive è “ravvisabile quando il sacrificio del debitore, coinvolto in plurime procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole interesse
del creditore" (Cass. n. 30011/2024).
- l'integrale soddisfazione del creditore (idonea a far venire meno l'interesse alla coltivazione delle residue procedure esecutive), si realizza esclusivamente a seguito del pagamento del terzo e nei limiti in cui esso effettivamente avvenga (v. Cass. n.
18123/2023 e Cass. n. 8151/2020, entrambe richiamate da Cass. n. 30011/2024).
Nella fattispecie concreta, l'atto di pignoramento oggetto di opposizione è stato notificato all'avv.
AT il 17 maggio 2016, allorché, in relazione al medesimo credito, la terza pignorata Banco
Popolare S.p.a. aveva già reso dichiarazione positiva (in data 23 marzo 2016), ma le somme pignorate non erano ancora state versate all' ; il pagamento risulta Controparte_1 infatti avvenuto il 25 agosto 2016.
Pertanto, la notificazione dell'atto di pignoramento del 17 maggio 2016 non si configura come abusiva.
Nella medesima prospettiva, non si ritiene di poter valorizzare il fatto – accertato dalla sentenza impugnata la quale, sul punto, è passata in giudicato - che per due delle cartelle azionate, all'epoca della notificazione del pignoramento oggetto di opposizione, l' aveva già Controparte_1 ottenuto: - il pagamento a seguito di un precedente pignoramento presso Controparte_4
del marzo 2015; - la dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. di a seguito di un Controparte_6
ulteriore pignoramento del 23 marzo 2016.
La valutazione di abusività dell'iniziativa esecutiva deve infatti essere effettuata avendo riguardo al complessivo credito azionato, mentre duplicazioni quali quella in esame, evidentemente frutto di errore, non esaurendo il credito posto in esecuzione, non hanno di per sé comportato un aggravio per il debitore in termini di spese correlate alla procedura esecutiva.
Infine, per mera completezza, va affermata la condivisibilità anche delle considerazioni del
Tribunale in ordine alla mancanza della allegazione e della prova, da parte dell'avv. AT, del pregiudizio sofferto.
La liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare (v. Cass. n.2831/2021).
pagina 7 di 9 Nella fattispecie di causa, l'avv. AT ha allegato per la prima volta nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., quindi oltre la maturazione delle c.d. preclusioni assertive, che le somme depositate sul proprio conto corrente, ove non fossero state pignorate, sarebbero state investite “a interessi ultralegali”.
La suddetta allegazione, oltre a essere tardiva, non risulta neppure attinente al pignoramento oggetto di opposizione, che riguarda l'assegno vitalizio spettante all'avv. AT nella sua qualità di ex parlamentare e non gli importi depositati dal medesimo sul proprio conto corrente bancario.
***
Le spese di lite sono regolate separatamente, avendo riguardo a ciascuno dei rapporti processuali dedotti in causa, e nel rispetto del criterio della soccombenza.
è quindi tenuta a rifondere in favore dell'avv. AR Controparte_4
AT le spese del presente grado, le quali sono liquidate applicando i parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 1.100,00 e euro 5.200,00 per le fasi di studio/introduttiva e decisionale e gli importi minimi del medesimo scaglione per l'ulteriore fase di mera trattazione.
L'avv. AR AT è invece tenuto a rifondere in favore di Controparte_10
le spese del presente grado, le quali sono liquidate applicando i parametri medi
[...]
previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.001,00 e euro
250.000,00 per le fasi di studio/introduttiva e decisionale e gli importi minimi del medesimo scaglione per l'ulteriore fase di mera trattazione.
Infine, nei rapporti tra l'avv. Marcelo AT a la Camera dei Deputati, nei confronti della quale non sono state proposte domande neppure in grado di appello, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. Controparte_7
1962/2023, pubblicata il 23 dicembre 2023, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa integralmente le spese di lite del giudizio di rinvio nei rapporti fra l'avv. AR AT e Controparte_4
[...]
2) conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
3) condanna a rifondere in favore dell'avv. AR AT le spese Controparte_4
del presente giudizio di appello, liquidate in euro 2.419,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
pagina 8 di 9 4) condanna l'avv. AR AT a rifondere in favore di Controparte_10
le spese del giudizio di appello, liquidate in euro 12.154,00 per compensi,
[...]
oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
spese da distrarsi in favore dell'avv. Momma PH OR, che si è dichiarata antistataria.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 27 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Roberto Aponte
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 21 giugno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.
1962/2023, pubblicata il 23 dicembre 2023,
DA
Avv. AR AT (C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c., domiciliato C.F._1
presso il proprio studio in Milano, via Fontana n. 16;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona della dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in qualità di con il patrocinio dell'avv. Momma
[...] Controparte_3
PH OR e con elezione di domicilio presso il suo studio in Torino, corso Vittorio
Emanuele II n. 71, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
E
Camera dei Deputati (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura dello Stato – Distretto di Milano e con elezione di domicilio presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia n. 1;
E
(C.F. ), in persona del suo procuratore speciale dott. Controparte_4 P.IVA_3
(munito dei poteri necessari giusta procura speciale per notar CP_5 Persona_1
del 14.5.2024, rep. n. 4726), con il patrocinio dell'avv. Alessandro Izzo e con elezione di pagina 1 di 9 domicilio presso il suo studio in Milano, via Fontana n. 14, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
- APPELLATE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_6 P.IVA_4
- APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1962/2023, pubblicata il 23 dicembre 2023, in materia di “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare”.
CONCLUSIONI:
Per Controparte_7
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in parziale riforma della sentenza impugnata,
- ritenuta la necessità, obbligatorietà e comunque legittimità della chiamata in causa di
[...]
escluderne l'estromissione dal giudizio;
Controparte_4
- compensare le spese legali tra AT e non potendo ravvisarsi Controparte_4
alcuna soccombenza tra tali soggetti;
- accertato e dichiarato il carattere abusivo, illegittimo e vessatorio della condotta dell'Agenzia, per le ragioni esposte in atti, condannare quest'ultima al risarcimento del danno cagionato a AR AT da quantificare, in via equitativa, in 30 mila euro o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
- rigettare tutte le altre domande avanzate dalle parti appellate;
- con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi.
Si rinnovano le istanze istruttorie già formulate in atti”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita,
- Previa conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Bisto Arsizio n. 1962/2023
- Contrariis reiectis
- previa ogni opportuna declaratoria;
in via principale
- Rigettare l'atto di citazione in appello ex adverso promosso in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- In ogni caso
pagina 2 di 9 - con il favore delle spese del presente giudizio da liquidarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario”.
Per Parte_1
“Voglia la Corte di Appello adita mandare esente la Camera dei Deputati da ogni sfavorevole statuizione.
Vinte le spese di lite”.
Per Controparte_4
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrarjis reiectiis, previa emissione di ogni necessaria pronunzia ed esperito ogni opportuno accertamento, così giudicare:
a. dichiarare inammissibile, ovvero rigettare nel merito, l'appello proposto dall'avv. AT;
b. condannare l'appellante alla rivalsa delle spese, anche generali, e competenze del presente grado di giudizio, con Iva e Cpa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
in data 17 maggio 2016, ha pignorato presso la Camera dei Parte_2
Deputati l'assegno vitalizio spettante all'avv. AR AT nella sua qualità di ex parlamentare in relazione a un credito di euro 79.319,30 fondato su diverse cartelle esattoriali.
L'avv. AT ha proposto opposizione all'esecuzione in relazione al suddetto pignoramento innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, eccependo: - l'invalidità della notifica delle cartelle esattoriali (non effettuata presso il suo domicilio fiscale); l'illegittimità della pretesa creditoria, in quanto già soddisfatta all'esito di precedenti azioni esecutive;
il doppio pagamento delle somme portate da due delle cartelle tra quelle poste a base del pignoramento, pari rispettivamente a euro 16.036,07 e a euro 1.076,53; - il carattere illecito, abusivo e vessatorio dell'esecuzione forzata intrapresa da Ha quindi dedotto la Parte_2
sussistenza sia di un credito restitutorio, pari a euro 17.112,60, sia di un credito risarcitorio, quantificato in euro 30.000,00.
Ottenuta la sospensione della procedura esecutiva in sede cautelare, l'avv. AT ha instaurato nei confronti di (rectius, nei confronti della società incorporante Parte_2 [...]
il giudizio di merito e ha riproposto le eccezioni e le domande già Controparte_8
formulate nel ricorso ex artt. 615 e 617 c.p.c.
Il Tribunale ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti sia della Camera dei Deputati, terza pignorata nella procedura esecutiva all'origine del giudizio, sia di
[...]
terza pignorata nell'ambito di una diversa procedura esecutiva, menzionata Controparte_4 dall'avv. AT nei propri atti difensivi.
pagina 3 di 9 La Camera dei Deputati si è costituita con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, mentre è rimasta contumace. Controparte_4
Il processo è stato definito con la sentenza n. 947/2018 depositata il 24 maggio 2018, con la quale il Tribunale ha rigettato tutte le domande proposte dall'avv. AT e lo ha condannato a rifondere le spese di lite in favore di Controparte_8
L'avv. AT ha impugnato la sentenza di primo grado, instaurando il contraddittorio nei soli confronti della (nel frattempo subentrata a Controparte_1 [...]
e deducendo l'erroneità del rigetto a parte del Tribunale delle Controparte_8
domande di condanna alla restituzione delle somme pagate indebitamente e di condanna al risarcimento del danno.
La Corte d'Appello ha rigettato l'impugnazione con la sentenza n. 681/2020 depositata il 28 febbraio 2020 senza rilevare alcunché in ordine al mancato coinvolgimento nel giudizio della Camera dei Deputati e di Controparte_4
L'avv. AT ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza di secondo grado, anche in questo caso instaurando il contraddittorio esclusivamente nei confronti della
[...]
. Controparte_1
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 39508/2021 depositata il 13 dicembre 2021, ha cassato la sentenza della Corte di Appello e ha disposto il rinvio del processo al primo giudice ai sensi dell'art. 383 terzo comma c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio, statuendo, in particolare, che “si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato”.
L'avv. AT ha riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, notificando l'atto di citazione all' , alla Camera dei Deputati, a Controparte_1 [...]
e a riproponendo, nei soli confronti della Controparte_4 Controparte_6 CP_1 [...]
, le domande volte ad ottenere la restituzione della somma di euro 17.112,60 Controparte_1 sul presupposto dell'effettuazione di un pagamento doppio, e il risarcimento del danno, eventualmente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per l'illiceità e la vessatorietà delle azioni esecutive da essa intraprese.
Nel giudizio di rinvio, si sono costituiti sia l' , sia la Controparte_1
terza pignorata Camera dei Deputati, sia Controparte_4
Non si è invece costituito Controparte_6
L , in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 della riassunzione e ha chiesto l'estromissione di in quanto estranea Controparte_4
pagina 4 di 9 alla procedura esecutiva all'origine del giudizio;
nel merito, ha insistito per il rigetto delle domande dell'avv. AT.
La Camera dei Deputati ha ricostruito i pagamenti effettuati in qualità di terza pignorata in favore dei creditori dell'avv. AT e ha rilevato l'assenza di domande nei propri confronti.
a evidenziato di non essere terza pignorata nella procedura esecutiva Controparte_4 all'origine del giudizio.
Il Tribunale, con la sentenza n. 1962/2023 depositata il 23 dicembre 2023, ha dichiarato l'estromissione di ha accolto la pretesa restitutoria avanzata Controparte_4 dall'avv. AT e ha rigettato invece la domanda risarcitoria;
inoltre, ha condannato l'avv.
AT a rifondere le spese di lite in favore di e ha compensato per Controparte_4 un mezzo le spese di lite nei rapporti fra l'avv. AT e l' , Controparte_1 condannando quest'ultima a rifondere la restante quota in favore dell'avv. AT.
L'avv. AT ha impugnato (notificando l'appello a tutte le parti del processo di rinvio, ivi compresa terza pignorata in una delle procedure esecutive instaurate nei Controparte_6
suoi confronti) la sentenza n. 1962/2023 emessa dal Tribunale, articolando due motivi di appello:
- con il primo motivo, ha censurato la dichiarazione di estromissione di
[...]
e la conseguente condanna di esso appellante alla rifusione delle Controparte_4
spese in suo favore, facendo rilevare che il Tribunale, nel primo giudizio di primo grado, aveva disposto l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di
[...]
la quale aveva quindi assunto la qualità di litisconsorte processuale;
Controparte_4
- con il secondo motivo, ha censurato il rigetto della domanda risarcitoria, ribadendo l'illiceità della condotta tenuta dalla e la sussistenza Controparte_1
dei presupposti per la liquidazione del danno in via equitativa.
L e si sono costituite nel Controparte_1 Controparte_4 presente giudizio di secondo grado, entrambe chiedendo il rigetto dell'appello.
Si è costituita anche la Camera dei Deputati, la quale si è limitata a chiedere di essere tenuta esente da qualsiasi statuizione pregiudizievole.
Non si è invece costituito, nonostante la regolare ricezione della notificazione dell'atto di citazione in appello, il quale è stato dichiarato contumace. Controparte_6
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Il primo motivo di appello è fondato.
Il Tribunale ha ritenuto che non sia stata correttamente chiamata in Controparte_4 causa nel giudizio di rinvio, poiché “l'unico terzo pignorato nell'ambito del procedimento per
pagina 5 di 9 espropriazione presso terzi avente Rg. n. 1214/2016, in riferimento al quale l'attore ha incardinato
l'opposizione esecutiva, è la Camera dei Deputati” e “i principi espressi dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 39508-21 trovano applicazione unicamente nei confronti dei soggetti terzi ai quali risulta essere stato notificato l'atto di pignoramento opposto”.
Al riguardo, la Corte osserva che, in via di principio, la sentenza definitiva di estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda proposta contro tale soggetto e ad essa consegue, pertanto, anche la regolazione delle spese di lite (v. Cass. n. 18509/2023).
Ai fini della regolazione delle spese di lite, nella fattispecie concreta, occorre tuttavia dare rilievo alle seguenti circostanze:
- l'avv. AT non ha proposto alcuna domanda nei confronti di Controparte_4
- il coinvolgimento di nel primo processo di primo grado era stato Controparte_4
disposto dal Tribunale, che ne aveva ravvisato la qualità di litisconsorte necessario.
La citazione di el giudizio di rinvio non è dunque qualificabile come Controparte_4
una vocatio in ius, ma costituisce una mera litis denuntiatio;
pertanto, la superfluità della estensione del contraddittorio nei confronti di non è configurabile in Controparte_4
termini di carenza di legittimazione passiva – la quale presuppone che il soggetto erroneamente coinvolto nel giudizio sia destinatario di una domanda processuale – e non dà luogo a soccombenza ai fini della regolazione delle spese di causa.
Quanto evidenziato è tanto più convincente se si considera che l'estensione del contradditorio nei confronti di è stata ritenuta necessaria dal Tribunale nel primo Controparte_4 giudizio di primo grado;
l'iniziativa assunta dall'avv. AT nel giudizio di rinvio può infatti ritenersi riconducibile a tale indicazione.
Per quanto argomentato, pur essendo condivisibili le osservazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine alla applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione ai soli terzi destinatari dell'atto di pignoramento oggetto di opposizione, in riforma della sentenza impugnata, si ritiene che ricorrano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite nel rapporto fra l'avv. AT e Controparte_9
2. Il secondo motivo di appello non è fondato.
Il Tribunale ha correttamente fatto rilevare che “la sola dichiarazione positiva del terzo non impedisce al creditore di cautelarsi mediante un cumulo di procedure esecutive sino a quando non ottiene effettivamente il versamento delle somme pignorate”.
A tale proposito, va rammentato che:
pagina 6 di 9 - “il cumulo dei mezzi espropriativi è uno strumento consentito dall'ordinamento, tranne in caso di immotivato e abusivo ricorso agli strumenti processuali con finalità vessatorie del debitore e senza alcuna ragione a giustificazione della tutela del credito” (v. Cass. n.
30011/2024);
- l'abusività delle iniziative esecutive è “ravvisabile quando il sacrificio del debitore, coinvolto in plurime procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole interesse
del creditore" (Cass. n. 30011/2024).
- l'integrale soddisfazione del creditore (idonea a far venire meno l'interesse alla coltivazione delle residue procedure esecutive), si realizza esclusivamente a seguito del pagamento del terzo e nei limiti in cui esso effettivamente avvenga (v. Cass. n.
18123/2023 e Cass. n. 8151/2020, entrambe richiamate da Cass. n. 30011/2024).
Nella fattispecie concreta, l'atto di pignoramento oggetto di opposizione è stato notificato all'avv.
AT il 17 maggio 2016, allorché, in relazione al medesimo credito, la terza pignorata Banco
Popolare S.p.a. aveva già reso dichiarazione positiva (in data 23 marzo 2016), ma le somme pignorate non erano ancora state versate all' ; il pagamento risulta Controparte_1 infatti avvenuto il 25 agosto 2016.
Pertanto, la notificazione dell'atto di pignoramento del 17 maggio 2016 non si configura come abusiva.
Nella medesima prospettiva, non si ritiene di poter valorizzare il fatto – accertato dalla sentenza impugnata la quale, sul punto, è passata in giudicato - che per due delle cartelle azionate, all'epoca della notificazione del pignoramento oggetto di opposizione, l' aveva già Controparte_1 ottenuto: - il pagamento a seguito di un precedente pignoramento presso Controparte_4
del marzo 2015; - la dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. di a seguito di un Controparte_6
ulteriore pignoramento del 23 marzo 2016.
La valutazione di abusività dell'iniziativa esecutiva deve infatti essere effettuata avendo riguardo al complessivo credito azionato, mentre duplicazioni quali quella in esame, evidentemente frutto di errore, non esaurendo il credito posto in esecuzione, non hanno di per sé comportato un aggravio per il debitore in termini di spese correlate alla procedura esecutiva.
Infine, per mera completezza, va affermata la condivisibilità anche delle considerazioni del
Tribunale in ordine alla mancanza della allegazione e della prova, da parte dell'avv. AT, del pregiudizio sofferto.
La liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare (v. Cass. n.2831/2021).
pagina 7 di 9 Nella fattispecie di causa, l'avv. AT ha allegato per la prima volta nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., quindi oltre la maturazione delle c.d. preclusioni assertive, che le somme depositate sul proprio conto corrente, ove non fossero state pignorate, sarebbero state investite “a interessi ultralegali”.
La suddetta allegazione, oltre a essere tardiva, non risulta neppure attinente al pignoramento oggetto di opposizione, che riguarda l'assegno vitalizio spettante all'avv. AT nella sua qualità di ex parlamentare e non gli importi depositati dal medesimo sul proprio conto corrente bancario.
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Le spese di lite sono regolate separatamente, avendo riguardo a ciascuno dei rapporti processuali dedotti in causa, e nel rispetto del criterio della soccombenza.
è quindi tenuta a rifondere in favore dell'avv. AR Controparte_4
AT le spese del presente grado, le quali sono liquidate applicando i parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 1.100,00 e euro 5.200,00 per le fasi di studio/introduttiva e decisionale e gli importi minimi del medesimo scaglione per l'ulteriore fase di mera trattazione.
L'avv. AR AT è invece tenuto a rifondere in favore di Controparte_10
le spese del presente grado, le quali sono liquidate applicando i parametri medi
[...]
previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.001,00 e euro
250.000,00 per le fasi di studio/introduttiva e decisionale e gli importi minimi del medesimo scaglione per l'ulteriore fase di mera trattazione.
Infine, nei rapporti tra l'avv. Marcelo AT a la Camera dei Deputati, nei confronti della quale non sono state proposte domande neppure in grado di appello, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. Controparte_7
1962/2023, pubblicata il 23 dicembre 2023, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa integralmente le spese di lite del giudizio di rinvio nei rapporti fra l'avv. AR AT e Controparte_4
[...]
2) conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
3) condanna a rifondere in favore dell'avv. AR AT le spese Controparte_4
del presente giudizio di appello, liquidate in euro 2.419,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
pagina 8 di 9 4) condanna l'avv. AR AT a rifondere in favore di Controparte_10
le spese del giudizio di appello, liquidate in euro 12.154,00 per compensi,
[...]
oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
spese da distrarsi in favore dell'avv. Momma PH OR, che si è dichiarata antistataria.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 27 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Roberto Aponte
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