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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 05/12/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Erica Fiorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 232 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024
promossa
da
sig.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello Pastore, con studio in Milano, via Sant'Orsola 4, giusta procura allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
contro
, in persona dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv. Lorenzo Schwarz e Maura
Cravotto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento Via Brigata Acqui n.4
PARTE CONVENUTA
In punto: impugnazione delibera d.d.29.12.2023;
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti;
per parte attrice:
1 “In via principale: previa ogni opportuna declaratoria, dichiarare inesistente, nullo o comunque
annullare il verbale di assemblea 29/12/2023 di cui al doc. 5 della citazione e tutte le deliberazioni
ivi ricomprese, per tutti i motivi indicati.
In subordine: previa ogni opportuna declaratoria, dichiarare inesistente, nulla o comunque
annullare la delibera di ratifica e conferimento all'amministratore della mansione CP_2
di vice-custode a tempo indeterminato, per un emolumento annuale pari ai compensi da questi già
liquidati ed esposti nella bozza di consuntivo per la gestione 2022-2023, così come asseritamente
adottata stando a quanto rappresentato nel verbale di assemblea condominiale 29/12/2023 oggi
impugnato (doc. 5 della citazione).
In ogni caso: condannare il in Vermiglio, via CP_1 Parte_4
Circonvallazione, 35, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art 96 c.p.c. I e III
comma c.p.c. al pagamento della somma ritenuta di giustizia, con ogni ulteriore statuizione
occorrenda.
Con vittoria di compensi e spese di lite, anche in relazione al procedimento di mediazione”;
per parte convenuta:
“In via preliminare Dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di Trento, in favore del
Giudice di Pace di Cles con il favore delle spese Dichiarare il difetto di interesse ad agire degli
attori. Dichiarare comunque cessata la materia del contendere. Nel merito Ci si rimette alla
decisione del Giudice anche in ordine alle spese di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, più precisamente l'Arch. quale Parte_1
proprietario dell'immobile identificato al FG. 27 P. EDIF. 1002, P.M. 22, la Sig.ra quale Parte_3
proprietaria di dieci unità immobiliari identificate al Tavolare di Vermiglio come P.M. 331, 332,
333, 334, 335,336,337,338,339,343, nonché contitolare al 50% del diritto d'usufrutto sull'unità
2 immobiliare, identificata al Tavolare di Vermiglio come P.M. n.278, e il sig. quale titolare Parte_2
del diritto d'usufrutto al 50% sulla medesima unità immobiliare appena descritta, hanno evocato in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, il , in persona dell'amministratore p.t. CP_1 CP_1
, chiedendo venisse dichiarata nulla e/o annullata la delibera assunta in data 29.12.2023.
A sostegno dell'impugnazione, gli attori ritengono la delibera impugnata inesistente, nulla,
annullabile e/o inefficace poiché il processo verbale dell'assemblea del 29/12/2023 così come recapitato dall'amministratore ai medesimi, sarebbe difforme rispetto a ciò che è realmente accaduto durante l'adunanza, peraltro viziato per mancanza di sottoscrizione da parte del Presidente sig.ra nonché per mancata trasparenza nella determinazione del quorum costitutivo Parte_5
dell'assemblea e di quello deliberativo sul primo punto asseritamente affrontato, ed ancora, per vizio di forma e mancata contestuale approvazione del verbale da parte dei condomini presenti, così
violando l'art. 20 del regolamento condominiale e, da ultimo, annullabile la delibera in ordine alla ratifica dell'operato dell'amministratore per difetto di preventiva informativa ai condomini e perché,
il ruolo di vice-custode al quale attribuire un emolumento, sarebbe contrario a norme imperative e all'ordine pubblico.
Si costituiva il convenuto, contestando i fatti così come narrati da parte attrice, CP_1
eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di
Pace di Cles, evidenziando che l'unico punto della delibera, approvato in data 29.12.2023 aveva ad oggetto “il conferimento/ratifica di benestare all'amministratore a sostituire il custode con relativa retribuzione nei riposi settimanali, anche per periodi brevi (indicativamente 27 ore mensili), e concludendo per il rigetto di tutte le domande svolte nonché rimettendosi al giudice in ordine alla compensazione delle spese.
3 Fissata con ordinanza ex art 171 bis cpc la prima udienza di comparizione, nei termini di legge, le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed all'udienza del 7.10.2024 i difensori si riportavano ai rispettivi atti, opponendosi alle deduzioni ed argomentazioni avversarie.
Con ordinanza riservata, il Giudice non ammetteva le prove orali formulate e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione al 6.06.2025, concedendo i termini di cui all'art. 189 c.p.c. La causa giungeva quindi in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va rigettata l'eccezione preliminare di incompetenza di codesto giudice, in favore del giudice di pace di Cles, sul presupposto argomentativo di parte convenuta che il valore della controversia sarebbe di €2.000.
E' evidente, infatti, che oggetto del giudizio è l'impugnazione della delibera assembleare assunta in data 29.12.2023 nella sua totalità e non solo in ordine alla deliberazione relativa “al conferimento/ratifica di benestare all'amministratore a sostituire il custode con relativa retribuzione nei riposi settimanali, anche per periodi brevi (indicativamente 27 ore mensili come indicati nell'allegato 04 con riferimento a quanto sopra”, bensì anche in riferimento ai presunti vizi, così
come lamentati, inerenti la mancata sottoscrizione del verbale da parte della presidente, la votazione di un nuovo e specifico ordine del giorno non indicato nella convocazione, la contrattualizzazione a tempo indeterminato di un soggetto (l'amministratore) che per prescrizioni imperative non può
svolgere tale mansione, la mancata trasparenza nella determinazione del quorum costitutivo dell'assemblea, la mancata trasparenza del quorum deliberativo inerente al primo punto dell'ordine del giorno asseritamente affrontato (approvazione del consuntivo), la mancata approvazione contestuale del verbale da parte dei condomini presenti, la mendacità di quanto riportato nel verbale dell'assemblea del 29/12/2023 così come recapitato dall'amministratore agli attori.
4 Dunque, la denunciata presenza di diverse tipologie di vizi a fondamento dell'impugnazione della delibera de quo, determina la piena ed esclusiva competenza per valore del Tribunale adito con il conseguente rigetto dell'eccezione proposta da parte convenuta.
Osservando, ora le conclusioni, così come precisate da parte attrice nella terza memoria ex art 171
ter cpc e nel foglio di precisazione delle conclusioni d.d.4.6.2025, rileva come la stessa per la prima volta, in tali sedi, abbia svolto la domanda di condanna ex art 96 co.1 cpc che risulta perciò tardiva e va dichiarata inammissibile (Cass. Civ. Sez. II ord. n. 22203 d.d. 1.8.2025).
Prima di analizzare le numerose doglianze esposte da parte attrice e al fine di contenerne l'esame per i motivi di seguito addotti, si deve evidenziare il clima, piuttosto difficile, in cui si trova il condominio, che ha dato adito a diverse cause promosse da singoli condomini nei confronti del medesimo e ove insiste un alto tasso di problematiche e di litigiosità riconducibili, a parere degli attori, alla condotta dell'attuale amministratore, il quale comprometterebbe, con il proprio operato,
il pacifico e pieno godimento dei beni e servizi comuni da parte dei condomini.
Questo clima di elevata litigiosità traspare anche dalla lettura dei verbali, ufficiale (doc.5 all. cit.) e ufficioso (doc.9 all. cit.), e in questo clima, dunque, va inserito lo svolgimento dell'assemblea qui impugnata nella quale rileva, quale unico effetto giuridico rilevante, la sola approvazione del punto
01 riferito al “conferimento/ratifica di benestare all'amministratore a sostituire il custode con relativa retribuzione nei riposi settimanali, anche per periodi brevi (indicativamente 27 ore mensili)”,
con favorevoli n.64 condomini corrispondenti a 3536,76 dcmill.mi, astenuto n.7 condomini corrispondenti a 451,62 dcmill.mi e contrari n.48 condomini corrispondenti a 2954,60 dcmill.mi.
Emerge, infatti, dalla semplice lettura che ogni altra questione posta nell'o.d.g. non è stata né
discussa né tantomeno approvata avendo l'assemblea, dopo accese discussioni e attriti reciproci tra alcuni condomini e l'allontanamento forzoso dell'amministratore, abbandonato la seduta assembleare con la conseguente carenza di interesse ad agire ex art 100 cpc, in capo agli attori, su ogni questione ad eccezione di quella sopra delineata.
5 L'argomentazione indubbiamente assorbente della vicenda è la circostanza fattuale, documentata e non contestata secondo cui il verbale de quo non è stato sottoscritto dalla Presidente, sig.ra
[...]
che si è risolutamente sottratta da tale incombente rifiutandosi di sottoscriverlo, come si Parte_5
legge in atto di citazione, “affermando di essere stato manoscritto in via autonoma dal segretario,
senza previo confronto con la medesima sul contenuto”.
A tal proposito, è evidente che non esiste, in particolare dopo la riforma del 2012, una disposizione normativa che istituisca e disciplini la figura del Presidente dell'assemblea né tantomeno che imponga esplicitamente ed in ogni caso la sottoscrizione del verbale da parte del Presidente stesso e del segretario dell'assemblea condominiale, da ciò derivando che la mancata sottoscrizione non implica, ex se, l'inesistenza, la nullità e/o annullabilità del processo verbale, come argomentato da parte attrice.
In astratto, dunque, si può affermare che quello del presidente dell'assemblea è un ruolo puramente facoltativo non essendo normativamente previsto nessun obbligo di nominarlo.
Se nominato in assemblea, egli ha il precipuo compito di assicurare il buon funzionamento della stessa garantendone l'ordinato svolgimento, dirigendo la discussione assicurando la possibilità a tutti i partecipanti di esprimere nel corso del dibattito la loro opinione, circostanze queste certamente non realizzatesi nell'assemblea de quo e ciò rileva sia dalla lettura del verbale “ufficiale” (doc.5 all. cit.)
che da quello “ufficioso” (doc.9 all.cit.).
Parte convenuta, peraltro, sostiene in via preliminare e quale motivo assorbente, il totale originario difetto d'interesse giuridicamente rilevante degli attori nella presente causa dal momento che il consuntivo 2022/2023 non è stato approvato essendosi l'assemblea sciolta con la conseguenza che quest'ultima non ha ratificato l'attribuzione all'amministratore della somma di € 2004,8.
Tuttavia, tale eccezione va parzialmente disattesa in punto di interesse ad agire poiché, se è vero che non è stato approvato il bilancio consuntivo, è stato, in buona sostanza approvato il punto 1 sopra citato e di ciò ne è prova lo stesso verbale dell'assemblea d.d.13.8.2024 laddove al punto 1, si legge testualmente che “la sig.ra contesta l'importo riportato alla voce K12 dell'all.4, con esso Pt_5
6 intendendosi quello approvato nell'assemblea qui impugnata e riconosciuto all'amministratore,
quale sostituto del custode, riferendo che in sede di mediazione l'amministratore, pur senza reciproco riconoscimento delle rispettive ragioni, si impegnava a restituire l'importo di €2000 circa,
al , da ciò potendo, a fortiori, ritenere l'esecuzione sostanziale del punto de quo, pur in CP_1
assenza dell'approvazione del bilancio consuntivo che avrebbe dovuto contenere tale voce, come di fatto accaduto con la successiva delibera.
Acclarato quindi l'interesse ad agire in capo agli attori, appare necessario valutare la sussistenza o meno di motivi di annullabilità sul punto, ai fini della soccombenza virtuale, che vengono ravvisati unicamente nella circostanza che l'intervenuta approvazione della singola voce riferita al compenso dovuto all'amministratore sia avvenuta pur in assenza dell'approvazione del bilancio consuntivo contenente la voce de quo, e di ciò ne è prova la successiva ratificata in sede di assemblea dd.13.8.2024
La suddetta ratifica ha comportato l'intervenuta cessazione della materia del contendere atteso che l'assemblea successivamente convocata per il giorno 13.8.2024, con il medesimo ordine del giorno dell'assemblea qui impugnata, ha regolarmente approvato il consuntivo 2022/2023, e dunque l'allegato 4 (doc.4), nel cui punto K12 sono stati riconosciuti ed approvati in favore dell'amministratore i compensi straordinari per avere vigilato nei giorni di assenza del custode nell'interesse esclusivo del , con ciò venendo meno, solo in questo momento, l'interesse CP_1
ex art 100 cpc a proseguire nell'azione svolta, atteso, altresì la mancata impugnazione della delibera de quo.
A tal riguardo, è ius receptum che “quando nel corso del giudizio di impugnazione di deliberazione condominiale, la delibera impugnata viene sostituita con altra adottata dall'assemblea avente identico contenuto, previa rimozione dell'iniziale causa di invalidità, il giudice dichiara cessata la materia del contendere (Cass. Civ. ord. 16397/2025).
Quanto, infine, al profilo delle spese di giudizio, da quanto argomentato in merito alla parziale carenza di interesse ad agire, si ritiene vi siano giusti motivi per disporre la parziale compensazione
7 delle stesse con condanna del al pagamento delle medesime nella misura del 50% da CP_1
liquidarsi come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione indeterminabile – complessità bassa con riferimento alle voci studio ed introduttiva;
P Q M
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito;
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-condanna il convenuto in persona dell'amministratore, al pagamento delle Controparte_1
spese in favore degli attori che si liquidano nella misura di € 250,00 a titolo di spese esenti ed €1450,
00 oltre spese generali ed accessori, se ed in quanto dovuti, a titolo di compenso.
Così deciso, lì Trento, 4.12.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Erica Fiorini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Erica Fiorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 232 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024
promossa
da
sig.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello Pastore, con studio in Milano, via Sant'Orsola 4, giusta procura allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
contro
, in persona dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv. Lorenzo Schwarz e Maura
Cravotto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento Via Brigata Acqui n.4
PARTE CONVENUTA
In punto: impugnazione delibera d.d.29.12.2023;
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti;
per parte attrice:
1 “In via principale: previa ogni opportuna declaratoria, dichiarare inesistente, nullo o comunque
annullare il verbale di assemblea 29/12/2023 di cui al doc. 5 della citazione e tutte le deliberazioni
ivi ricomprese, per tutti i motivi indicati.
In subordine: previa ogni opportuna declaratoria, dichiarare inesistente, nulla o comunque
annullare la delibera di ratifica e conferimento all'amministratore della mansione CP_2
di vice-custode a tempo indeterminato, per un emolumento annuale pari ai compensi da questi già
liquidati ed esposti nella bozza di consuntivo per la gestione 2022-2023, così come asseritamente
adottata stando a quanto rappresentato nel verbale di assemblea condominiale 29/12/2023 oggi
impugnato (doc. 5 della citazione).
In ogni caso: condannare il in Vermiglio, via CP_1 Parte_4
Circonvallazione, 35, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art 96 c.p.c. I e III
comma c.p.c. al pagamento della somma ritenuta di giustizia, con ogni ulteriore statuizione
occorrenda.
Con vittoria di compensi e spese di lite, anche in relazione al procedimento di mediazione”;
per parte convenuta:
“In via preliminare Dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di Trento, in favore del
Giudice di Pace di Cles con il favore delle spese Dichiarare il difetto di interesse ad agire degli
attori. Dichiarare comunque cessata la materia del contendere. Nel merito Ci si rimette alla
decisione del Giudice anche in ordine alle spese di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, più precisamente l'Arch. quale Parte_1
proprietario dell'immobile identificato al FG. 27 P. EDIF. 1002, P.M. 22, la Sig.ra quale Parte_3
proprietaria di dieci unità immobiliari identificate al Tavolare di Vermiglio come P.M. 331, 332,
333, 334, 335,336,337,338,339,343, nonché contitolare al 50% del diritto d'usufrutto sull'unità
2 immobiliare, identificata al Tavolare di Vermiglio come P.M. n.278, e il sig. quale titolare Parte_2
del diritto d'usufrutto al 50% sulla medesima unità immobiliare appena descritta, hanno evocato in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, il , in persona dell'amministratore p.t. CP_1 CP_1
, chiedendo venisse dichiarata nulla e/o annullata la delibera assunta in data 29.12.2023.
A sostegno dell'impugnazione, gli attori ritengono la delibera impugnata inesistente, nulla,
annullabile e/o inefficace poiché il processo verbale dell'assemblea del 29/12/2023 così come recapitato dall'amministratore ai medesimi, sarebbe difforme rispetto a ciò che è realmente accaduto durante l'adunanza, peraltro viziato per mancanza di sottoscrizione da parte del Presidente sig.ra nonché per mancata trasparenza nella determinazione del quorum costitutivo Parte_5
dell'assemblea e di quello deliberativo sul primo punto asseritamente affrontato, ed ancora, per vizio di forma e mancata contestuale approvazione del verbale da parte dei condomini presenti, così
violando l'art. 20 del regolamento condominiale e, da ultimo, annullabile la delibera in ordine alla ratifica dell'operato dell'amministratore per difetto di preventiva informativa ai condomini e perché,
il ruolo di vice-custode al quale attribuire un emolumento, sarebbe contrario a norme imperative e all'ordine pubblico.
Si costituiva il convenuto, contestando i fatti così come narrati da parte attrice, CP_1
eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di
Pace di Cles, evidenziando che l'unico punto della delibera, approvato in data 29.12.2023 aveva ad oggetto “il conferimento/ratifica di benestare all'amministratore a sostituire il custode con relativa retribuzione nei riposi settimanali, anche per periodi brevi (indicativamente 27 ore mensili), e concludendo per il rigetto di tutte le domande svolte nonché rimettendosi al giudice in ordine alla compensazione delle spese.
3 Fissata con ordinanza ex art 171 bis cpc la prima udienza di comparizione, nei termini di legge, le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed all'udienza del 7.10.2024 i difensori si riportavano ai rispettivi atti, opponendosi alle deduzioni ed argomentazioni avversarie.
Con ordinanza riservata, il Giudice non ammetteva le prove orali formulate e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione al 6.06.2025, concedendo i termini di cui all'art. 189 c.p.c. La causa giungeva quindi in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va rigettata l'eccezione preliminare di incompetenza di codesto giudice, in favore del giudice di pace di Cles, sul presupposto argomentativo di parte convenuta che il valore della controversia sarebbe di €2.000.
E' evidente, infatti, che oggetto del giudizio è l'impugnazione della delibera assembleare assunta in data 29.12.2023 nella sua totalità e non solo in ordine alla deliberazione relativa “al conferimento/ratifica di benestare all'amministratore a sostituire il custode con relativa retribuzione nei riposi settimanali, anche per periodi brevi (indicativamente 27 ore mensili come indicati nell'allegato 04 con riferimento a quanto sopra”, bensì anche in riferimento ai presunti vizi, così
come lamentati, inerenti la mancata sottoscrizione del verbale da parte della presidente, la votazione di un nuovo e specifico ordine del giorno non indicato nella convocazione, la contrattualizzazione a tempo indeterminato di un soggetto (l'amministratore) che per prescrizioni imperative non può
svolgere tale mansione, la mancata trasparenza nella determinazione del quorum costitutivo dell'assemblea, la mancata trasparenza del quorum deliberativo inerente al primo punto dell'ordine del giorno asseritamente affrontato (approvazione del consuntivo), la mancata approvazione contestuale del verbale da parte dei condomini presenti, la mendacità di quanto riportato nel verbale dell'assemblea del 29/12/2023 così come recapitato dall'amministratore agli attori.
4 Dunque, la denunciata presenza di diverse tipologie di vizi a fondamento dell'impugnazione della delibera de quo, determina la piena ed esclusiva competenza per valore del Tribunale adito con il conseguente rigetto dell'eccezione proposta da parte convenuta.
Osservando, ora le conclusioni, così come precisate da parte attrice nella terza memoria ex art 171
ter cpc e nel foglio di precisazione delle conclusioni d.d.4.6.2025, rileva come la stessa per la prima volta, in tali sedi, abbia svolto la domanda di condanna ex art 96 co.1 cpc che risulta perciò tardiva e va dichiarata inammissibile (Cass. Civ. Sez. II ord. n. 22203 d.d. 1.8.2025).
Prima di analizzare le numerose doglianze esposte da parte attrice e al fine di contenerne l'esame per i motivi di seguito addotti, si deve evidenziare il clima, piuttosto difficile, in cui si trova il condominio, che ha dato adito a diverse cause promosse da singoli condomini nei confronti del medesimo e ove insiste un alto tasso di problematiche e di litigiosità riconducibili, a parere degli attori, alla condotta dell'attuale amministratore, il quale comprometterebbe, con il proprio operato,
il pacifico e pieno godimento dei beni e servizi comuni da parte dei condomini.
Questo clima di elevata litigiosità traspare anche dalla lettura dei verbali, ufficiale (doc.5 all. cit.) e ufficioso (doc.9 all. cit.), e in questo clima, dunque, va inserito lo svolgimento dell'assemblea qui impugnata nella quale rileva, quale unico effetto giuridico rilevante, la sola approvazione del punto
01 riferito al “conferimento/ratifica di benestare all'amministratore a sostituire il custode con relativa retribuzione nei riposi settimanali, anche per periodi brevi (indicativamente 27 ore mensili)”,
con favorevoli n.64 condomini corrispondenti a 3536,76 dcmill.mi, astenuto n.7 condomini corrispondenti a 451,62 dcmill.mi e contrari n.48 condomini corrispondenti a 2954,60 dcmill.mi.
Emerge, infatti, dalla semplice lettura che ogni altra questione posta nell'o.d.g. non è stata né
discussa né tantomeno approvata avendo l'assemblea, dopo accese discussioni e attriti reciproci tra alcuni condomini e l'allontanamento forzoso dell'amministratore, abbandonato la seduta assembleare con la conseguente carenza di interesse ad agire ex art 100 cpc, in capo agli attori, su ogni questione ad eccezione di quella sopra delineata.
5 L'argomentazione indubbiamente assorbente della vicenda è la circostanza fattuale, documentata e non contestata secondo cui il verbale de quo non è stato sottoscritto dalla Presidente, sig.ra
[...]
che si è risolutamente sottratta da tale incombente rifiutandosi di sottoscriverlo, come si Parte_5
legge in atto di citazione, “affermando di essere stato manoscritto in via autonoma dal segretario,
senza previo confronto con la medesima sul contenuto”.
A tal proposito, è evidente che non esiste, in particolare dopo la riforma del 2012, una disposizione normativa che istituisca e disciplini la figura del Presidente dell'assemblea né tantomeno che imponga esplicitamente ed in ogni caso la sottoscrizione del verbale da parte del Presidente stesso e del segretario dell'assemblea condominiale, da ciò derivando che la mancata sottoscrizione non implica, ex se, l'inesistenza, la nullità e/o annullabilità del processo verbale, come argomentato da parte attrice.
In astratto, dunque, si può affermare che quello del presidente dell'assemblea è un ruolo puramente facoltativo non essendo normativamente previsto nessun obbligo di nominarlo.
Se nominato in assemblea, egli ha il precipuo compito di assicurare il buon funzionamento della stessa garantendone l'ordinato svolgimento, dirigendo la discussione assicurando la possibilità a tutti i partecipanti di esprimere nel corso del dibattito la loro opinione, circostanze queste certamente non realizzatesi nell'assemblea de quo e ciò rileva sia dalla lettura del verbale “ufficiale” (doc.5 all. cit.)
che da quello “ufficioso” (doc.9 all.cit.).
Parte convenuta, peraltro, sostiene in via preliminare e quale motivo assorbente, il totale originario difetto d'interesse giuridicamente rilevante degli attori nella presente causa dal momento che il consuntivo 2022/2023 non è stato approvato essendosi l'assemblea sciolta con la conseguenza che quest'ultima non ha ratificato l'attribuzione all'amministratore della somma di € 2004,8.
Tuttavia, tale eccezione va parzialmente disattesa in punto di interesse ad agire poiché, se è vero che non è stato approvato il bilancio consuntivo, è stato, in buona sostanza approvato il punto 1 sopra citato e di ciò ne è prova lo stesso verbale dell'assemblea d.d.13.8.2024 laddove al punto 1, si legge testualmente che “la sig.ra contesta l'importo riportato alla voce K12 dell'all.4, con esso Pt_5
6 intendendosi quello approvato nell'assemblea qui impugnata e riconosciuto all'amministratore,
quale sostituto del custode, riferendo che in sede di mediazione l'amministratore, pur senza reciproco riconoscimento delle rispettive ragioni, si impegnava a restituire l'importo di €2000 circa,
al , da ciò potendo, a fortiori, ritenere l'esecuzione sostanziale del punto de quo, pur in CP_1
assenza dell'approvazione del bilancio consuntivo che avrebbe dovuto contenere tale voce, come di fatto accaduto con la successiva delibera.
Acclarato quindi l'interesse ad agire in capo agli attori, appare necessario valutare la sussistenza o meno di motivi di annullabilità sul punto, ai fini della soccombenza virtuale, che vengono ravvisati unicamente nella circostanza che l'intervenuta approvazione della singola voce riferita al compenso dovuto all'amministratore sia avvenuta pur in assenza dell'approvazione del bilancio consuntivo contenente la voce de quo, e di ciò ne è prova la successiva ratificata in sede di assemblea dd.13.8.2024
La suddetta ratifica ha comportato l'intervenuta cessazione della materia del contendere atteso che l'assemblea successivamente convocata per il giorno 13.8.2024, con il medesimo ordine del giorno dell'assemblea qui impugnata, ha regolarmente approvato il consuntivo 2022/2023, e dunque l'allegato 4 (doc.4), nel cui punto K12 sono stati riconosciuti ed approvati in favore dell'amministratore i compensi straordinari per avere vigilato nei giorni di assenza del custode nell'interesse esclusivo del , con ciò venendo meno, solo in questo momento, l'interesse CP_1
ex art 100 cpc a proseguire nell'azione svolta, atteso, altresì la mancata impugnazione della delibera de quo.
A tal riguardo, è ius receptum che “quando nel corso del giudizio di impugnazione di deliberazione condominiale, la delibera impugnata viene sostituita con altra adottata dall'assemblea avente identico contenuto, previa rimozione dell'iniziale causa di invalidità, il giudice dichiara cessata la materia del contendere (Cass. Civ. ord. 16397/2025).
Quanto, infine, al profilo delle spese di giudizio, da quanto argomentato in merito alla parziale carenza di interesse ad agire, si ritiene vi siano giusti motivi per disporre la parziale compensazione
7 delle stesse con condanna del al pagamento delle medesime nella misura del 50% da CP_1
liquidarsi come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione indeterminabile – complessità bassa con riferimento alle voci studio ed introduttiva;
P Q M
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito;
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-condanna il convenuto in persona dell'amministratore, al pagamento delle Controparte_1
spese in favore degli attori che si liquidano nella misura di € 250,00 a titolo di spese esenti ed €1450,
00 oltre spese generali ed accessori, se ed in quanto dovuti, a titolo di compenso.
Così deciso, lì Trento, 4.12.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Erica Fiorini
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