Articolo 67 della Legge 23 dicembre 1976, n. 897
Articolo 66Articolo 68
Versione
25 gennaio 1977
Art. 67.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese impegna-
te per la competenza propria dell'esercizio
1975 (articolo 63)............................ L. 757.067.916.748 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 65)............. " 243.969.357.596
------------------ Residui passivi al 31 dicembre 1975... L. 1.001.037.274.344 ==================
Entrata in vigore il 25 gennaio 1977