Ordinanza collegiale 24 dicembre 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 13/03/2026, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01232/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02087/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2087 del 2025, proposto da
LA AT, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Naso, Mikelangelo Di Lella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Per l’ottemperanza
alla sentenza n. 413/2024 emessa dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15/10/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il dott. FA NA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 413/2024, pubblicata in data 15/10/2024, il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero resistente ad attribuire alla ricorrente il beneficio economico “carta docenti” per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per l’importo di € 500,00 per anno.
Quanto alle spese, ha condannato il Ministero a rifonderle, liquidandole “in complessivi € 1.030,00 per competenze professionali, spese generali 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge; compensi distratti in favore dell’avv. Di Lella Mikelangelo e dell’avv. Naso Domenico, antistatari”.
La sig.ra LA AT agisce per l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe, al fine di conseguire il rilascio della carta docente per gli anni indicati.
Nel contempo, gli avvocati Mikelangelo Di Lella e Domenico Naso agiscono anche in proprio, in quanto procuratori antistatari nel giudizio civile, per l’ottemperanza alla sentenza indicata, al fine di conseguire il pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza n. 4262/2025, depositata in data 24.12.2025, il Tribunale ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. di una possibile causa di parziale inammissibilità del ricorso, in quanto dalla relata depositata in giudizio, relativa alla notificazione del titolo esecutivo ed effettuata ai fini dell’esecuzione della sentenza ai sensi dell’art. 14 del d.l. 1996 n. 669, emergeva che essa era stata eseguita solo dall’avv. Domenico Naso nell’interesse della parte rappresentata e “per sé medesimo”, mentre non risultava che la notificazione del titolo esecutivo fosse stata effettuata in nome per conto dell’avv. Mikelangelo Di Lella, sicché in relazione alla sua posizione non era possibile verificare il decorso del termine di 120 giorni, di cui al citato art. 14.
A seguito del deposito dell’indicata ordinanza, con memoria del 19.01.2026 entrambi i difensori della sig.ra AT hanno dichiarato di avere “ottenuto il pieno soddisfo di quanto riconosciuto in sentenza in merito alle spese di lite” e di rinunciare alla relativa pretesa.
La dichiarazione resa non soddisfa i requisiti di cui all’art. 84 c.p.a. atteso che non risulta notificata alle altre parti almeno 10 giorni prima dell’udienza. Nondimeno, essa esprime chiaramente la soddisfazione della pretesa vantata in proprio dai difensori, sicché in parte qua deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il ricorso è fondato in relazione alle pretese avanzate da AT LA.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente anche in proprio ad opera del difensore - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Ne deriva che al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti alla ricorrente.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Si precisa sin d’ora che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
In considerazione del tempo effettivamente trascorso dalla notificazione della sentenza e dal suo passaggio in giudicato, nonché dell’entità delle somme pretese risulta manifestamente iniqua la condanna dell’amministrazione a corrispondere una penalità di mora, pure richiesta dalla ricorrente e dal difensore in proprio.
In definitiva, il ricorso è fondato in relazione alla domanda proposta da AT LA, mentre deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda proposta in proprio dai difensori.
Il fatto che il ricorso proposto non consentisse ab origine la verifica del rispetto del termine di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, in relazione alla posizione di uno dei difensori in proprio per le spese di lite, ha reso necessaria l’adozione dell’ordinanza n. 4262/2025, con conseguente dilatazione dei tempi di definizione del giudizio e ciò evidenzia un comportamento processuale che giustifica la compensazione delle spese di lite, fatta salva la refusione del contributo unificato a carico del Ministero dell’istruzione e del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande proposte in proprio dagli avvocati Di Lella Mikelangelo e Naso Domenico;
2) accoglie il ricorso nel resto e accerta l’inottemperanza alla sentenza di condanna indicata in epigrafe e ordina al Ministero resistente di provvedere al pagamento nel rispetto del termine indicato in motivazione;
3) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
4) compensa tra le parti le spese di lite; contributo unificato a carico del Ministero dell’istruzione e del merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI GO, Presidente
FA NA, Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA NA | RI GO |
IL SEGRETARIO