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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/06/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1514 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 vertente:
TRA
, nato il [...] a [...]/SP (Brasile); Parte_1
nato il [...] a [...]/PR (Brasile); Parte_2
, nato il [...] a [...]/PR (Brasile); Parte_3
, nato il [...] a [...]/SP (Brasile); Controparte_1
, nata il [...] a [...]/SP (Brasile); Parte_4
nata il [...] a [...]/SP (Brasile); Parte_5
, nata il [...] a [...]/SP (Brasile); Parte_6
nato il [...] a [...]/SP (Brasile); Parte_7 tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. Antonella Castellone del Foro di Napoli presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giuste procure in atti;
- RICORRENTI -
E
(c.f. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in
Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 9 aprile 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il loro status di Controparte_2
1 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano , figlio di Persona_1
e di nato il [...] nel Comune di Cervicati, provincia di Cosenza Persona_2 Persona_3
(all.to n. 2), il quale non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come comprovato dal Certificato
Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della
Giustizia, Dipartimento Stranieri (all.to n. 3) e trasmettendola validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, in data 9.04.1910 a França/SP (Brasile), , denominato anche Persona_4
contraeva matrimonio con come da certificato di matrimonio (all.to Persona_5 Controparte_3
n. 4).
Dalla loro unione coniugale nascevano il 19.02.1918 a Franca/SP (Brasile) (all.to n. Persona_6
5), il 24.10.1928 a Brodowski/SP (Brasile) (all.to n. 6) e il 07.08.1934 a Franca/SP Parte_1
(Brasile) (all.to n. 7). Persona_7
1.In data 31.08.1947 a Franca/SP (Brasile) contraeva matrimonio con Persona_6 [...]
(all.to n.8). Persona_8
Dalla loro unione nasceva il 9.08.1948 a Franca/SP (Brasile) (all.to n. 9), la Parte_8
quale in data 28.12.1963 a Tatuapè/SP (Brasile) contraeva matrimonio con Persona_9
(all.to n. 10).
[...]
1.1 Dalla loro unione nascevano il 20.01.1966 a Franca/SP (Brasile) (all.to Parte_6
n. 12), il 07.11.1968 a Franca/SP (Brasile) (all.to n. 13) e il Parte_5
3.12.1988 a San Paolo/SP (Brasile) il quale contraeva matrimonio Parte_7
con (all.to n. 14). Persona_10
1.2 In data 23.01.1986 a San Paolo/SP (Brasile) contraeva matrimonio con Parte_6
(all.to n. 15). Persona_11
1.3 In data 21.01.1993 a San Paolo/SP (Brasile) contraeva matrimonio Parte_5
con (all.to n. 16). Persona_12
2. In data 17.08.1974 a San Paolo/SP (Brasile) contraeva matrimonio con Parte_1 Controparte_4
(all.to n. 17).
Dalla loro unione nascevano il 26.12.1968 a San Paolo/SP (Brasile) (all.to n. 18) e il Parte_1
28.12.1974 (all.to n. 19). Per_13 Parte_9
2.1 In data 9.05.1987 a San Paolo/SP (Brasile) contraeva matrimonio con Parte_1
(all.to n. 20). Dalla loro unione coniugale nasceva il 23.07.1987 a San Persona_14
Paolo/SP (Brasile) IE XA TA (all.to n. 21).
2.2 Dall'unione naturale tra e nasceva il Parte_10 Persona_15
07.06.1995 a Santo Andrè/SP (Brasile) (all.to n. 22). Parte_4
2 3. In data 15.12.1960 a San Paolo/SP (Brasile) contraeva matrimonio con Persona_7 Persona_16
(all.to n. 23). Dalla loro unione coniugale nasceva il 28.01.1963 a Tatuapè/SP (Brasile)
[...] [...]
(all.to n. 24). Parte_3
3.1 Dall'unione coniugale di e nasceva il Parte_3 Parte_3 Persona_17
04.07.1991 a Foz do Iguaçu/PR (Brasile) (all.to n. 25) la quale in data 04.04.2022 a Persona_18
Colombo/PR (Brasile) contraeva matrimonio con (all.to n. 26). Persona_19
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di cittadinanza, Controparte_2 rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite. All'esito, il Tribunale ha riservato la decisione.
Il P.M. in sede ha espresso contrario all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 9 aprile 2025, svolta in presenza tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, la scrivente ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio 2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario del Comune di Cervicati, provincia di
Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
3 La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di
[...]
, unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti. Persona_1
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU.
24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo
(la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Pt_11
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei Pt_12 siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
Inoltre, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati.
Va, però, esaminata un'ulteriore criticità.
4 Come detto, l'avo italiano trasmetteva la cittadinanza ai figli nato il [...], Persona_6 Pt_1
nato il [...] e nata il [...]
[...] Persona_7
Con riferimento alla posizione di , occorre mettere in evidenza che tale circostanza, sulla base Persona_7 della legge del tempo, avrebbe dovuto determinare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (sia perché prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero).
Tuttavia, con la nota sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima
Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_2 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti.
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 21.05.2025
La Giudice dott.ssa Chiara Fiamingo
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