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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 570/2022 depositato il 10/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 83/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 22/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14T 7528 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha interposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari n. 83/2022, che aveva rigettato il ricorso proposto contro l'avviso di accertamento del Comune di
Cagliari n. 14T7528, avente ad oggetto maggiori somme dovute a titolo di Tasi per l'anno d'imposta 2014.
In primo grado, era stato dedotto, tra l'altro, che la redita catastale dell'appartamento di proprietà del ricorrente era mutata dopo che, in data 1.12.2014, vi era stato un riordino di tutto il condominio con assegnazione delle pertinenze, prima indivise;
nel contempo, egli aveva regolarmente denunciato una redistribuzione degli spazi interni all'abitazione, con una conseguente variazione in aumento della rendita catastale, ma dal 1° dicembre 2014. Di contro, l'Ufficio avrebbe applicato erroneamente le variazioni non a far data dal 2015, ma anche per l'anno in corso, il 2014.
Il ricorso era stato rigettato dal giudice di prime cure, sull'assunto che la rendita catastale sarebbe stata variata non su iniziativa del contribuente ma a seguito di sollecitazione del Comune del 6 agosto 2014 (nota n. 183608), ai sensi del comma 336 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, con la conseguenza che, a norma del successivo comma 337, produrrebbe effetto fiscale non dall'anno seguente, ma a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale. Nel caso in esame, nella nota del Comune era stato precisato che l'aggiornamento catastale per l'immobile avrebbe dovuto essere presentato entro il 31 gennaio 2001, sicché la rendita catastale derivante dall'aggiornamento (anche se iscritta in catasto nel 2014), avrebbe dovuto avere effetto dal 1° gennaio 2002.
Interponendo il messo di gravame, il contribuente ha dedotto che la variazione catastale non avrebbe fatto seguito ad una richiesta del Comune, ma sarebbe stata generata “da due variazioni eseguite casualmente nella medesima pratica: la prima, in esecuzione alla richiesta dell'Ufficio con l'accatastamento autonomo del posto auto, la seconda avvenuta in base alla nuova disposizione dell'immobile che ha generato un incremento dei vani dal 6,5 al 7,5, dell'appartamento adibito ad abitazione principale”.
Infatti, il 14.8.2014 egli avrebbe ricevuto la notifica della richiesta n. 183608 del 6.8.2014, con la quale veniva invitato dal Comune ad aggiornare i valori catastali dell'immobile, ritenuti irregolari perché includevano nella consistenza il posto auto, da accatastare autonomamente. Analoga richiesta era stata notificata anche a diversi altri condomini del palazzo, sicché era stato incaricato un professionista;
approfittando dell'occasione, egli avrebbe chiesto allo stesso professionista di adeguare i valori catastali dell'appartamento per i lavori interni svolti in quello stesso anno 2014, che avevano portato ad una diversa distribuzione degli spazi interni e ad un aumento dei vani. Pertanto, le variazioni catastali da lui compiute sarebbero state due, la prima per il posto auto (in ottemperanza alla richiesta del Comune), la seconda per l'incremento dei vani (di sua iniziativa); nonostante lo scorporo del posto auto, da accatastare autonomamente, la rendita sarebbe così aumentata, per la diversa distribuzione degli spazi interni. Essendo l'aumento della rendita catastale legato ad un'iniziativa del contribuente, non alla comunicazione del 6.8.2014 (limitata allo scorporo con accatastamento del posto auto), la variazione avrebbe dovuto avere effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua annotazione negli atti catastali, ovverosia dal 2015, ai sensi dell'art. 74 della legge n.
342/2000.
Per queste ragioni, l'appellante ha concluso per la riforma della sentenza di primo grado e per l'annullamento dell'atto impugnato, col favore delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio.
Il Comune di Cagliari, costituendosi in giudizio, ha auspicato la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza di prime cure, con vittoria di spese e compensi, deducendo che, con la comunicazione del 6.8.2014, sarebbe stato contestato l'irregolare accatastamento dell'immobile “nel suo complesso, in quanto includeva sia l'abitazione, sia il posto auto”. Solo a seguito dell'invito, l'appellante avrebbe provveduto a regolarizzare non solo il posto auto, come ammesso, ma anche l'abitazione, atteso che non vi aveva ancora ottemperato nonostante avesse effettuato i lavori nel 2000 (e non nel 2014) subito dopo l'acquisto dell'appartamento, come si desumerebbe dalla DOCFA presentata dal professionista incaricato in data 27.11.2014 (all. 6), dove l'ultimazione dei lavori viene datata al 1° giugno 2000; peraltro, nel 2014 non risulterebbe presentata alcuna dichiarazione di inizio lavori.
Pertanto, l'appellante, in occasione dell'accatastamento del posto auto, avrebbe davvero approfittato della circostanza per adeguare anche i dati catastali dell'abitazione, ma per lavori effettuati nel 2000, non nel
2014. Ne conseguirebbe l'inapplicabilità dell'invocato art. 74 della legge n. 342/2000, in virtù della disposizione derogatoria di cui ai commi 336 e 337 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004.
All'udienza di discussione, il Comune di Cagliari si è riportato alle conclusioni ed alle argomentazioni enucleate nella memoria di costituzione;
nessun altro è comparso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato, in quanto, come statuito da recente giurisprudenza sui ricorsi proposti dallo stesso contribuente per altre annualità, “l'impulso del Comune riguardava la necessità di provvedere a tutte le variazioni catastali necessarie e ricomprende quindi anche quella relativa all'abitazione”, sicché legittimamente è stata data “valenza retroattiva anche a tale variazione” (Corte di Giustizia Trib. di II Grado della Sardegna, sent. n. 642/2025).
La richiesta del Comune aveva correttamente ad oggetto sia le variazioni conseguenti al posto auto, sia quelle attinenti all'aumento dei vani, in quanto i lavori erano stati effettuati non nel 2014, ma nel 2000, subito dopo l'acquisto dell'appartamento, come si desume dalla DOCFA presentata dal professionista incaricato in data 27.11.2014 (all. 6), dove l'ultimazione dei lavori viene datata per l'appunto al 1° giugno 2000; peraltro, nel 2014 non risulta presentata alcuna dichiarazione di inizio lavori, sicché si deve ritenere che la ristrutturazione sia stata eseguita nel 2000 e che la variazione catastale sia stata effettuata su sollecito del
Comune e non su iniziativa del contribuente.
Pertanto, non è applicabile l'art. 74 della legge n. 342/2000, in virtù della disposizione derogatoria di cui ai commi 336 e 337 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, che retrodata l'effetto fiscale al 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, nel caso in esame al 1° gennaio 2002 (essendo precisato nella nota del 6.8.2014 che l'aggiornamento catastale per l'immobile avrebbe dovuto essere presentato entro il 31 gennaio 2001).
Ne conseguono la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, per questo grado di giudizio, in considerazione del valore della causa e della concreta entità delle questioni affrontate, in complessivi euro 600,00
(seicento/00), oltre al 15% per spese generali.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Cagliari, per questo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 600,00 (seicento/00), oltre al 15% per spese generali.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 570/2022 depositato il 10/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 83/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 22/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14T 7528 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha interposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari n. 83/2022, che aveva rigettato il ricorso proposto contro l'avviso di accertamento del Comune di
Cagliari n. 14T7528, avente ad oggetto maggiori somme dovute a titolo di Tasi per l'anno d'imposta 2014.
In primo grado, era stato dedotto, tra l'altro, che la redita catastale dell'appartamento di proprietà del ricorrente era mutata dopo che, in data 1.12.2014, vi era stato un riordino di tutto il condominio con assegnazione delle pertinenze, prima indivise;
nel contempo, egli aveva regolarmente denunciato una redistribuzione degli spazi interni all'abitazione, con una conseguente variazione in aumento della rendita catastale, ma dal 1° dicembre 2014. Di contro, l'Ufficio avrebbe applicato erroneamente le variazioni non a far data dal 2015, ma anche per l'anno in corso, il 2014.
Il ricorso era stato rigettato dal giudice di prime cure, sull'assunto che la rendita catastale sarebbe stata variata non su iniziativa del contribuente ma a seguito di sollecitazione del Comune del 6 agosto 2014 (nota n. 183608), ai sensi del comma 336 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, con la conseguenza che, a norma del successivo comma 337, produrrebbe effetto fiscale non dall'anno seguente, ma a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale. Nel caso in esame, nella nota del Comune era stato precisato che l'aggiornamento catastale per l'immobile avrebbe dovuto essere presentato entro il 31 gennaio 2001, sicché la rendita catastale derivante dall'aggiornamento (anche se iscritta in catasto nel 2014), avrebbe dovuto avere effetto dal 1° gennaio 2002.
Interponendo il messo di gravame, il contribuente ha dedotto che la variazione catastale non avrebbe fatto seguito ad una richiesta del Comune, ma sarebbe stata generata “da due variazioni eseguite casualmente nella medesima pratica: la prima, in esecuzione alla richiesta dell'Ufficio con l'accatastamento autonomo del posto auto, la seconda avvenuta in base alla nuova disposizione dell'immobile che ha generato un incremento dei vani dal 6,5 al 7,5, dell'appartamento adibito ad abitazione principale”.
Infatti, il 14.8.2014 egli avrebbe ricevuto la notifica della richiesta n. 183608 del 6.8.2014, con la quale veniva invitato dal Comune ad aggiornare i valori catastali dell'immobile, ritenuti irregolari perché includevano nella consistenza il posto auto, da accatastare autonomamente. Analoga richiesta era stata notificata anche a diversi altri condomini del palazzo, sicché era stato incaricato un professionista;
approfittando dell'occasione, egli avrebbe chiesto allo stesso professionista di adeguare i valori catastali dell'appartamento per i lavori interni svolti in quello stesso anno 2014, che avevano portato ad una diversa distribuzione degli spazi interni e ad un aumento dei vani. Pertanto, le variazioni catastali da lui compiute sarebbero state due, la prima per il posto auto (in ottemperanza alla richiesta del Comune), la seconda per l'incremento dei vani (di sua iniziativa); nonostante lo scorporo del posto auto, da accatastare autonomamente, la rendita sarebbe così aumentata, per la diversa distribuzione degli spazi interni. Essendo l'aumento della rendita catastale legato ad un'iniziativa del contribuente, non alla comunicazione del 6.8.2014 (limitata allo scorporo con accatastamento del posto auto), la variazione avrebbe dovuto avere effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua annotazione negli atti catastali, ovverosia dal 2015, ai sensi dell'art. 74 della legge n.
342/2000.
Per queste ragioni, l'appellante ha concluso per la riforma della sentenza di primo grado e per l'annullamento dell'atto impugnato, col favore delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio.
Il Comune di Cagliari, costituendosi in giudizio, ha auspicato la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza di prime cure, con vittoria di spese e compensi, deducendo che, con la comunicazione del 6.8.2014, sarebbe stato contestato l'irregolare accatastamento dell'immobile “nel suo complesso, in quanto includeva sia l'abitazione, sia il posto auto”. Solo a seguito dell'invito, l'appellante avrebbe provveduto a regolarizzare non solo il posto auto, come ammesso, ma anche l'abitazione, atteso che non vi aveva ancora ottemperato nonostante avesse effettuato i lavori nel 2000 (e non nel 2014) subito dopo l'acquisto dell'appartamento, come si desumerebbe dalla DOCFA presentata dal professionista incaricato in data 27.11.2014 (all. 6), dove l'ultimazione dei lavori viene datata al 1° giugno 2000; peraltro, nel 2014 non risulterebbe presentata alcuna dichiarazione di inizio lavori.
Pertanto, l'appellante, in occasione dell'accatastamento del posto auto, avrebbe davvero approfittato della circostanza per adeguare anche i dati catastali dell'abitazione, ma per lavori effettuati nel 2000, non nel
2014. Ne conseguirebbe l'inapplicabilità dell'invocato art. 74 della legge n. 342/2000, in virtù della disposizione derogatoria di cui ai commi 336 e 337 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004.
All'udienza di discussione, il Comune di Cagliari si è riportato alle conclusioni ed alle argomentazioni enucleate nella memoria di costituzione;
nessun altro è comparso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato, in quanto, come statuito da recente giurisprudenza sui ricorsi proposti dallo stesso contribuente per altre annualità, “l'impulso del Comune riguardava la necessità di provvedere a tutte le variazioni catastali necessarie e ricomprende quindi anche quella relativa all'abitazione”, sicché legittimamente è stata data “valenza retroattiva anche a tale variazione” (Corte di Giustizia Trib. di II Grado della Sardegna, sent. n. 642/2025).
La richiesta del Comune aveva correttamente ad oggetto sia le variazioni conseguenti al posto auto, sia quelle attinenti all'aumento dei vani, in quanto i lavori erano stati effettuati non nel 2014, ma nel 2000, subito dopo l'acquisto dell'appartamento, come si desume dalla DOCFA presentata dal professionista incaricato in data 27.11.2014 (all. 6), dove l'ultimazione dei lavori viene datata per l'appunto al 1° giugno 2000; peraltro, nel 2014 non risulta presentata alcuna dichiarazione di inizio lavori, sicché si deve ritenere che la ristrutturazione sia stata eseguita nel 2000 e che la variazione catastale sia stata effettuata su sollecito del
Comune e non su iniziativa del contribuente.
Pertanto, non è applicabile l'art. 74 della legge n. 342/2000, in virtù della disposizione derogatoria di cui ai commi 336 e 337 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, che retrodata l'effetto fiscale al 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, nel caso in esame al 1° gennaio 2002 (essendo precisato nella nota del 6.8.2014 che l'aggiornamento catastale per l'immobile avrebbe dovuto essere presentato entro il 31 gennaio 2001).
Ne conseguono la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, per questo grado di giudizio, in considerazione del valore della causa e della concreta entità delle questioni affrontate, in complessivi euro 600,00
(seicento/00), oltre al 15% per spese generali.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Cagliari, per questo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 600,00 (seicento/00), oltre al 15% per spese generali.