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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/09/2025, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7243/2023 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CIMPOESU IULIANA, elettivamente domiciliata in Torino, via Cernaia n. 31, presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F.: ), rappresentate e difese dall'avv. BELLINO GUALTIERO, C.F._3
elettivamente domiciliate in Torino, via San Quintino n. 25/A, presso lo studio professionale del difensore
CONVENUTE
OGGETTO: rapporto di lavoro domestico – riconoscimento di rapporto di lavoro – differenze retributive
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20/10/2023, ha allegato: Parte_1
- di avere lavorato in qualità di badante, convivente, per l'accudimento di;
dal Persona_1
15/7/2021 al 31/3/2023;
- che il rapporto di lavoro è stato costituito con, e gestito da, e Controparte_1 CP_2
figlie della badata;
[...]
- che il rapporto di lavoro, che ha trovato esecuzione presso la residenza della sita in Per_1
Nichelino via PO n. 3, non è mai stato regolarizzato dalle;
CP_1
- che l'attività di lavoro era eseguita dall'esponente dal lunedì alla domenica compresa, dalle ore 8.00 alle ore 21.00 (senza pausa di due ore al giorno e senza riposo settimanale), con disponibilità, per le occorrenze, anche in orario notturno;
attività che comprendeva sia la cura della non autosufficiente, sia la pulizia e la cura della casa di questa, sia la preparazione Per_1
dei pasti;
- che i pagamenti della retribuzione avvenivano in contanti.
La ha quindi chiesto in questa sede l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato Pt_1
avuto con le , il riconoscimento della spettanza della retribuzione prevista dal CCNL CP_1
lavoro domestico per il livello C Super, e la condanna delle convenute al pagamento di complessivi euro 23.274,86 a titolo di differenze retributive, comprensive di euro 2.943,08 a titolo di TFR.
Si sono costituite in giudizio e
contro
-deducendo ed Controparte_1 Controparte_2
eccependo:
2 - che il rapporto di lavoro oggetto di ricorso è stato instaurato con la non autosufficiente Per_1
solo con riferimento alla deambulazione (ragione per la quale aveva necessità di assistenza da parte di una badante); la ha reclutato personalmente la , concordando con la Per_1 Pt_1
stessa la retribuzione mensile di euro 1.300,00, facendosi aiutare dalle esponenti solo per le
“questioni burocratiche”;
- che le esponenti si relazionavano con la ricorrente solo per semplici indicazioni operative,
essendo gestito il rapporto di lavoro direttamente dalla Per_1
- pertanto, il loro difetto di legittimazione passiva, non essendo eredi della (in quanto Per_1
semplici chiamate, in procinto di presentare rinuncia alla successione).
Le , nel contestare il quantum debeatur esposto in ricorso, hanno quindi chiesto il CP_1
rigetto della domanda.
In corso di causa è stata infruttuosamente tentata la conciliazione della lite;
sono stati sentiti testimoni.
2.1. La domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Anzitutto, deve precisarsi che costituiscono elementi di fatto allegati dalla ricorrente e non contestati in causa dalle convenute (anche se contestabili, in concreto, da parte loro, in ragione del fatto che le stesse hanno ammesso di avere avuto contatti più o meno frequenti con la , in ordine Pt_1
problematiche operative emergenti dall'attività di cura;
è poi presumibile che le CP_1
frequentassero in modo abbastanza assiduo la casa della essendo la loro madre;
le Per_1 CP_1
quindi di sicuro conoscono le circostanze che si elencano ed avrebbero pertanto controdedurre sulle stesse) e quindi non necessitanti di prova, ai sensi dell'art. 115 co 2 cpc:
- le mansioni disbrigate dalla (badante con compiti di cura anche dell'alloggio e di Pt_1
preparazione del vitto);
- le date di inizio e di fine del rapporto e gli orari di lavoro;
- la fruizione, da parte della , di sole ferie non retribuite;
Pt_1
- lo stato di convivenza della ricorrente con la Per_1
3 - la mancata regolarizzazione del rapporto ed il versamento delle retribuzioni in contanti.
Si deve poi precisare che non rileva in causa la mancata accettazione (anzi, la rinuncia, come documentato prima dell'odierna udienza), da parte delle convenute, dell'eredità della Per_1
posto che le stesse non sono state fatte oggetto di domanda di condanna quali eredi della badata,
ma quali datrici di lavoro, in proprio, della . Pt_1
Risultano invece elementi e in contestazione e rilevanti nella presente causa:
- la riferibilità del rapporto di lavoro dal lato datoriale, e quindi il dato soggettivo dell'esercizio del potere direttivo sulla ricorrente;
- le retribuzioni percepite dalla ricorrente (euro 1.300,00 al mese secondo le convenute, importi ben inferiori, desumibili dai conteggi allegati al ricorso, secondo la ). Pt_1
Occorre quindi esaminare i dati emersi dall'istruttoria.
Anzitutto, dal doc. 1 di parti convenute risulta che alla era stata diagnosticata sin Per_1
dall'anno 2019 una “demenza mista”, diagnosi confermata nel gennaio del 2021, ovvero circa
6 mesi prima dell'inizio del rapporto di lavoro della ricorrente. Già tale elemento pone in serio dubbio il fatto che la badata potesse avere reclutato la ricorrente come propria badante ed avesse anche gestito il rapporto, provvedendo altresì ai pagamenti delle retribuzioni.
Il teste , già medico curante della all'udienza del 25/3/2025 ha Testimone_1 Per_1
confermato tale diagnosi, e ha aggiunto:
“Dall'estate del 2021 la era allettata cronica, non era in grado di deambulare, aveva Per_1
una forma di demenza mista, vascolare e degenerativa, aveva ogni tanto anche delle situazioni
pseudo-comatose, generate da cause vascolari. La non era in condizioni di intendere e Per_1
di volere, non credo che fosse in condizioni di assumere una persona quale sua badante o anche
solo di sceglierla”.
Tali dati istruttori (peraltro compatibili con l'avanzata età della badata all'inizio del rapporto di lavoro;
quasi 91 anni al luglio del 2021) sono sufficienti per smentire in modo univoco la tesi
4 delle convenute, secondo la quale sarebbe stata la a scegliere quale sua badante la Per_1
e a concordare con questa le condizioni lavorative, ivi compresa la retribuzione mensile, Pt_1
e a gestire la direzione dell'attività lavorativa;
la non era palesemente in condizioni di Per_1
porre in essere alcuna di questa operazioni.
Si deduce da tanto, oltre che dal fatto che risulta del tutto inverosimile un intervento mecenatistico nell'arruolamento della badante e nella gestione del suo rapporto di lavoro
(gestione anche economica) da parte di soggetto terzo (soggetto peraltro non menzionato dalle convenute), che siano state in realtà le figlie della ovvero la e la Per_1 Controparte_1
a svolgere il ruolo di datrici di lavoro della (si ribadisce che non si Controparte_2 Pt_1
comprende altrimenti quale soggetto possa essersi arrogato tale ruolo). Il dato appena indicato
(la riferibilità del rapporto di lavoro alle convenute) è l'esito, quindi, di un ragionamento presuntivo;
esito del tutto univoco, preciso e concordante.
Tale esito valutativo è peraltro confermato dalla messaggistica scambiata tra la e le Pt_1
convenute (doc. 7 e 8 ricorrente), che non è interpretabile, in ragione di quanto osservato sinora,
quale mero scambio di informazioni tra le figlie della badata, semplicemente preoccupate dello stato della madre e disponibili a darle ausilio operativo, e la badante;
la messaggistica versata in atti è invece interpretabile quale strumento di direttiva e di controllo sul rapporto di lavoro.
Ciò comporta che si può accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con le convenute, come richiesto, senza che si renda necessario l'esame delle altre deposizioni assunte in causa (si osserva che peraltro il solo teste ha affermato di sapere che datrici di lavoro della Testimone_2
ricorrente fossero le convenute, ma la conoscenza è avvenuta solamente de relato actoris, con conseguente irrilevanza del dato istruttorio).
Passando all'esame dell'altra problematica di fatto oggetto di contestazione, ovvero la retribuzione riconosciuta alla , deve rilevarsi che le convenute hanno affermato soltanto Pt_1
che la retribuzione concordata era pari ad euro 1.300,00, ma non hanno offerto prova del fatto
5 che tale importo sia stato effettivamente versato con cadenza mensile (con conseguente superfluità dello svolgimento di ulteriore attività istruttoria). Pertanto, deve considerarsi il solo dato del percepito indicato nei conteggi depositati dalla ricorrente (che peraltro indicano sì una retribuzione di euro 1.300,00, ma solo per gli ultimi 3 mesi di rapporto).
2.2. Ciò appurato, deve ulteriormente osservarsi che:
- la retribuzione spettante alla ricorrente è da determinarsi, in assenza di regolarizzazione del rapporto e di contratto individuale con richiamo a Contrattazione Collettiva prescelta, sulla base dell'art. 36 della Costituzione (retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e sufficiente ad assicurare una vita dignitosa); non potendosi considerare adeguata e sufficiente la retribuzione indicata nei conteggi, per lo più inferiore ad euro 1.000,00 mensili
(quantomeno per il primo anno e mezzo di rapporto) a fronte di prestazioni lavorative rese per più di 12 ore al giorno;
- deve quindi applicarsi al rapporto di lavoro, stante la non adeguatezza della retribuzione corrisposta e le mansioni concretamente disbrigate (le quali, come si è detto, sono non contestate a pacifiche), la retribuzione prevista dal CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico (doc. 12 ricorrente) per il livello C Super, ovvero per il livello contrattuale applicabile all'”Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”; mansioni sovrapponibili a quelle della ricorrente in corso di rapporto;
- applicando detto livello di retribuzione, la ricorrente ha proposto conteggi di quanto dovutole,
che portano alla complessiva somma di euro 23.274,86, comprensiva di euro 2.943,08 a titolo di TFR;
i conteggi allegati al ricorso non sono però stati specificamente contestati dalle convenute, che hanno formulato eccezioni meramente di stile ed apodittiche;
tali conteggi possono pertanto essere usati per la determinazione del quantum debeatur.
In conclusione, deve emettersi condanna in conformità alla domanda della Sovago.
6 3. In punto spese di lite, deve osservarsi che non vi sono motivi per discostarsi dalla regola generale della soccombenza. Le convenute devono essere quindi condannate alla rifusione delle spese processuali nei confronti della procuratrice della ricorrente, che si è dichiarata antistataria,
con liquidazione in dispositivo.
4. Essendo emersa fattispecie di lavoro irregolare, con pagamento di retribuzione in contanti
(dato, come si è già osservato, non oggetto di contestazione da parte delle convenute), la presente sentenza, unitamente agli atti e documenti del processo, deve essere trasmessa all' ed all'Ispettorato Territoriale del Lavoro. CP_3
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- accerta e dichiara che tra e e è sussistito Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato dal 15/7/2021 al 31/3/2023, con diritto di a percepire la retribuzione prevista dal CCNL sulla disciplina del Parte_1
rapporto di lavoro domestico per il livello contrattuale C Super;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento, in favore Controparte_2 Controparte_1
di di complessivi euro 23.274,86, a titolo di differenze retributive, di cui euro Parte_1
2.943,08, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
- visti gli artt. 91, 93 cpc, condanna e alla rifusione, in Controparte_2 Controparte_1
favore della procuratrice di parte ricorrente, antistataria, delle spese del presente giudizio;
spese liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre a CPA ed euro 2,00 per marca da bollo;
7 - dispone che la presente sentenza, unitamente agli atti e documenti del processo, sia trasmessa all' ed all'Ispettorato Territoriale del Lavoro CP_3
Torino, 19 settembre 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7243/2023 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CIMPOESU IULIANA, elettivamente domiciliata in Torino, via Cernaia n. 31, presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F.: ), rappresentate e difese dall'avv. BELLINO GUALTIERO, C.F._3
elettivamente domiciliate in Torino, via San Quintino n. 25/A, presso lo studio professionale del difensore
CONVENUTE
OGGETTO: rapporto di lavoro domestico – riconoscimento di rapporto di lavoro – differenze retributive
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20/10/2023, ha allegato: Parte_1
- di avere lavorato in qualità di badante, convivente, per l'accudimento di;
dal Persona_1
15/7/2021 al 31/3/2023;
- che il rapporto di lavoro è stato costituito con, e gestito da, e Controparte_1 CP_2
figlie della badata;
[...]
- che il rapporto di lavoro, che ha trovato esecuzione presso la residenza della sita in Per_1
Nichelino via PO n. 3, non è mai stato regolarizzato dalle;
CP_1
- che l'attività di lavoro era eseguita dall'esponente dal lunedì alla domenica compresa, dalle ore 8.00 alle ore 21.00 (senza pausa di due ore al giorno e senza riposo settimanale), con disponibilità, per le occorrenze, anche in orario notturno;
attività che comprendeva sia la cura della non autosufficiente, sia la pulizia e la cura della casa di questa, sia la preparazione Per_1
dei pasti;
- che i pagamenti della retribuzione avvenivano in contanti.
La ha quindi chiesto in questa sede l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato Pt_1
avuto con le , il riconoscimento della spettanza della retribuzione prevista dal CCNL CP_1
lavoro domestico per il livello C Super, e la condanna delle convenute al pagamento di complessivi euro 23.274,86 a titolo di differenze retributive, comprensive di euro 2.943,08 a titolo di TFR.
Si sono costituite in giudizio e
contro
-deducendo ed Controparte_1 Controparte_2
eccependo:
2 - che il rapporto di lavoro oggetto di ricorso è stato instaurato con la non autosufficiente Per_1
solo con riferimento alla deambulazione (ragione per la quale aveva necessità di assistenza da parte di una badante); la ha reclutato personalmente la , concordando con la Per_1 Pt_1
stessa la retribuzione mensile di euro 1.300,00, facendosi aiutare dalle esponenti solo per le
“questioni burocratiche”;
- che le esponenti si relazionavano con la ricorrente solo per semplici indicazioni operative,
essendo gestito il rapporto di lavoro direttamente dalla Per_1
- pertanto, il loro difetto di legittimazione passiva, non essendo eredi della (in quanto Per_1
semplici chiamate, in procinto di presentare rinuncia alla successione).
Le , nel contestare il quantum debeatur esposto in ricorso, hanno quindi chiesto il CP_1
rigetto della domanda.
In corso di causa è stata infruttuosamente tentata la conciliazione della lite;
sono stati sentiti testimoni.
2.1. La domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Anzitutto, deve precisarsi che costituiscono elementi di fatto allegati dalla ricorrente e non contestati in causa dalle convenute (anche se contestabili, in concreto, da parte loro, in ragione del fatto che le stesse hanno ammesso di avere avuto contatti più o meno frequenti con la , in ordine Pt_1
problematiche operative emergenti dall'attività di cura;
è poi presumibile che le CP_1
frequentassero in modo abbastanza assiduo la casa della essendo la loro madre;
le Per_1 CP_1
quindi di sicuro conoscono le circostanze che si elencano ed avrebbero pertanto controdedurre sulle stesse) e quindi non necessitanti di prova, ai sensi dell'art. 115 co 2 cpc:
- le mansioni disbrigate dalla (badante con compiti di cura anche dell'alloggio e di Pt_1
preparazione del vitto);
- le date di inizio e di fine del rapporto e gli orari di lavoro;
- la fruizione, da parte della , di sole ferie non retribuite;
Pt_1
- lo stato di convivenza della ricorrente con la Per_1
3 - la mancata regolarizzazione del rapporto ed il versamento delle retribuzioni in contanti.
Si deve poi precisare che non rileva in causa la mancata accettazione (anzi, la rinuncia, come documentato prima dell'odierna udienza), da parte delle convenute, dell'eredità della Per_1
posto che le stesse non sono state fatte oggetto di domanda di condanna quali eredi della badata,
ma quali datrici di lavoro, in proprio, della . Pt_1
Risultano invece elementi e in contestazione e rilevanti nella presente causa:
- la riferibilità del rapporto di lavoro dal lato datoriale, e quindi il dato soggettivo dell'esercizio del potere direttivo sulla ricorrente;
- le retribuzioni percepite dalla ricorrente (euro 1.300,00 al mese secondo le convenute, importi ben inferiori, desumibili dai conteggi allegati al ricorso, secondo la ). Pt_1
Occorre quindi esaminare i dati emersi dall'istruttoria.
Anzitutto, dal doc. 1 di parti convenute risulta che alla era stata diagnosticata sin Per_1
dall'anno 2019 una “demenza mista”, diagnosi confermata nel gennaio del 2021, ovvero circa
6 mesi prima dell'inizio del rapporto di lavoro della ricorrente. Già tale elemento pone in serio dubbio il fatto che la badata potesse avere reclutato la ricorrente come propria badante ed avesse anche gestito il rapporto, provvedendo altresì ai pagamenti delle retribuzioni.
Il teste , già medico curante della all'udienza del 25/3/2025 ha Testimone_1 Per_1
confermato tale diagnosi, e ha aggiunto:
“Dall'estate del 2021 la era allettata cronica, non era in grado di deambulare, aveva Per_1
una forma di demenza mista, vascolare e degenerativa, aveva ogni tanto anche delle situazioni
pseudo-comatose, generate da cause vascolari. La non era in condizioni di intendere e Per_1
di volere, non credo che fosse in condizioni di assumere una persona quale sua badante o anche
solo di sceglierla”.
Tali dati istruttori (peraltro compatibili con l'avanzata età della badata all'inizio del rapporto di lavoro;
quasi 91 anni al luglio del 2021) sono sufficienti per smentire in modo univoco la tesi
4 delle convenute, secondo la quale sarebbe stata la a scegliere quale sua badante la Per_1
e a concordare con questa le condizioni lavorative, ivi compresa la retribuzione mensile, Pt_1
e a gestire la direzione dell'attività lavorativa;
la non era palesemente in condizioni di Per_1
porre in essere alcuna di questa operazioni.
Si deduce da tanto, oltre che dal fatto che risulta del tutto inverosimile un intervento mecenatistico nell'arruolamento della badante e nella gestione del suo rapporto di lavoro
(gestione anche economica) da parte di soggetto terzo (soggetto peraltro non menzionato dalle convenute), che siano state in realtà le figlie della ovvero la e la Per_1 Controparte_1
a svolgere il ruolo di datrici di lavoro della (si ribadisce che non si Controparte_2 Pt_1
comprende altrimenti quale soggetto possa essersi arrogato tale ruolo). Il dato appena indicato
(la riferibilità del rapporto di lavoro alle convenute) è l'esito, quindi, di un ragionamento presuntivo;
esito del tutto univoco, preciso e concordante.
Tale esito valutativo è peraltro confermato dalla messaggistica scambiata tra la e le Pt_1
convenute (doc. 7 e 8 ricorrente), che non è interpretabile, in ragione di quanto osservato sinora,
quale mero scambio di informazioni tra le figlie della badata, semplicemente preoccupate dello stato della madre e disponibili a darle ausilio operativo, e la badante;
la messaggistica versata in atti è invece interpretabile quale strumento di direttiva e di controllo sul rapporto di lavoro.
Ciò comporta che si può accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con le convenute, come richiesto, senza che si renda necessario l'esame delle altre deposizioni assunte in causa (si osserva che peraltro il solo teste ha affermato di sapere che datrici di lavoro della Testimone_2
ricorrente fossero le convenute, ma la conoscenza è avvenuta solamente de relato actoris, con conseguente irrilevanza del dato istruttorio).
Passando all'esame dell'altra problematica di fatto oggetto di contestazione, ovvero la retribuzione riconosciuta alla , deve rilevarsi che le convenute hanno affermato soltanto Pt_1
che la retribuzione concordata era pari ad euro 1.300,00, ma non hanno offerto prova del fatto
5 che tale importo sia stato effettivamente versato con cadenza mensile (con conseguente superfluità dello svolgimento di ulteriore attività istruttoria). Pertanto, deve considerarsi il solo dato del percepito indicato nei conteggi depositati dalla ricorrente (che peraltro indicano sì una retribuzione di euro 1.300,00, ma solo per gli ultimi 3 mesi di rapporto).
2.2. Ciò appurato, deve ulteriormente osservarsi che:
- la retribuzione spettante alla ricorrente è da determinarsi, in assenza di regolarizzazione del rapporto e di contratto individuale con richiamo a Contrattazione Collettiva prescelta, sulla base dell'art. 36 della Costituzione (retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e sufficiente ad assicurare una vita dignitosa); non potendosi considerare adeguata e sufficiente la retribuzione indicata nei conteggi, per lo più inferiore ad euro 1.000,00 mensili
(quantomeno per il primo anno e mezzo di rapporto) a fronte di prestazioni lavorative rese per più di 12 ore al giorno;
- deve quindi applicarsi al rapporto di lavoro, stante la non adeguatezza della retribuzione corrisposta e le mansioni concretamente disbrigate (le quali, come si è detto, sono non contestate a pacifiche), la retribuzione prevista dal CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico (doc. 12 ricorrente) per il livello C Super, ovvero per il livello contrattuale applicabile all'”Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”; mansioni sovrapponibili a quelle della ricorrente in corso di rapporto;
- applicando detto livello di retribuzione, la ricorrente ha proposto conteggi di quanto dovutole,
che portano alla complessiva somma di euro 23.274,86, comprensiva di euro 2.943,08 a titolo di TFR;
i conteggi allegati al ricorso non sono però stati specificamente contestati dalle convenute, che hanno formulato eccezioni meramente di stile ed apodittiche;
tali conteggi possono pertanto essere usati per la determinazione del quantum debeatur.
In conclusione, deve emettersi condanna in conformità alla domanda della Sovago.
6 3. In punto spese di lite, deve osservarsi che non vi sono motivi per discostarsi dalla regola generale della soccombenza. Le convenute devono essere quindi condannate alla rifusione delle spese processuali nei confronti della procuratrice della ricorrente, che si è dichiarata antistataria,
con liquidazione in dispositivo.
4. Essendo emersa fattispecie di lavoro irregolare, con pagamento di retribuzione in contanti
(dato, come si è già osservato, non oggetto di contestazione da parte delle convenute), la presente sentenza, unitamente agli atti e documenti del processo, deve essere trasmessa all' ed all'Ispettorato Territoriale del Lavoro. CP_3
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- accerta e dichiara che tra e e è sussistito Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato dal 15/7/2021 al 31/3/2023, con diritto di a percepire la retribuzione prevista dal CCNL sulla disciplina del Parte_1
rapporto di lavoro domestico per il livello contrattuale C Super;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento, in favore Controparte_2 Controparte_1
di di complessivi euro 23.274,86, a titolo di differenze retributive, di cui euro Parte_1
2.943,08, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
- visti gli artt. 91, 93 cpc, condanna e alla rifusione, in Controparte_2 Controparte_1
favore della procuratrice di parte ricorrente, antistataria, delle spese del presente giudizio;
spese liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre a CPA ed euro 2,00 per marca da bollo;
7 - dispone che la presente sentenza, unitamente agli atti e documenti del processo, sia trasmessa all' ed all'Ispettorato Territoriale del Lavoro CP_3
Torino, 19 settembre 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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