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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/11/2025, n. 3135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3135 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3575/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg. 3575/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA PAOLO Parte_2 C.F._1
EMILIO, n. 34, ROMA, presso lo studio dell'avv. Dario Manna ( , che Email_1
la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(P.I. ), ora elettivamente domiciliata in VIA LARGA, n. CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
9, MILANO, presso lo studio dell'avv. Claudia Balestrazzi ( , Email_2
che la rappresenta e difende come da procura in atti
INTERVENUTA
Controparte_3
pagina 1 di 13 APPELLATA CONTUMACE
CP_4
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
«In riforma della impugnata sentenza, piaccia a questa Ecc.ma Corte di Appello di Milano così disporre:
- Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo 11894/20 del 17 Luglio 2020 -
RG 25149/20 e per l'effetto disporre la revoca, in quanto infondato in fatto ed in diritto per inesistenza originaria del credito azionato e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata.
- In via istruttoria, alla luce della documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado da questa difesa, disporre la già invocata CTU contabile atta ad accertare l'esistenza delle ragioni di credito oggi azionate dalla al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo Controparte_5
sotteso al credito medesimo, avendo specifico riguardo al saldo certificato nella CTU elaborata nel giudizio avente RG 44578/18 (Trib. Milano) e versata in atti di questo processo di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio»
Per CP_1
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis,
In via preliminare: dichiarare l'appello proposto da improcedibile e/o Parte_1 Parte_1
inammissibile.
Nel merito: rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare Parte_1
la sentenza n. 3739/2023 resa in esito al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n.
385192020 del Tribunale Civile di Milano.
Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio».
pagina 2 di 13 IN FATTO E IN DIRITTO
La società ha proposto appello contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 3739/2023, pubblicata in data 9.05.2023, con la quale - nell'ambito di una causa di opposizione proposta dalla stessa odierna appellante, contro il Parte_1
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 11894/2020, emesso in data 17.07.2020, con cui le era stato ingiunto di pagare a (poi poi ora Controparte_3 CP_4 CP_1 Controparte_2
la somma di € 491.878,35 - è stato così deciso:
«a. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 11894/2020, emesso dal
Tribunale di Milano il 17 luglio 2020 e pubblicato il 7 agosto 2020, che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
b. condanna la società e , in solido, Parte_1 Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 11.088,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
c. compensa le spese di giudizio tra la società e Parte_1 Parte_1
e la . Parte_2 CP_6 CP_4
Vicende processuali
1) Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 11894/2020, emesso in data 17.07.2020, il
Tribunale di Milano ingiungeva alla società quale debitrice principale, Parte_1
nonché a e a quali fideiussori, di pagare, in solido tra loro, alla Parte_3 Parte_4
ricorrente l'importo di euro € 491.878,35, oltre interessi e spese, quale credito Controparte_3
vantato dalla creditrice ricorrente sulla base di un finanziamento chirografario stipulato in data
3/8/2012 e garantito da ipoteca volontaria iscritta in data 11/12/2014 avente ad oggetto alcune porzioni immobiliari site in Castellamare di Stabia.
2) Gli ingiunti e proponevano Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_2
opposizione avverso tale decreto ingiuntivo chiedendone la revoca ed eccependo: - in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione o, in alternativa, di quello di negoziazione assistita;
- nel merito, la mancata prova del credito vantato dalla ricorrente atteso che la Controparte_3
procedura immobiliare esecutiva recante R.G.E. n. 45/2016, pendente dinnanzi al Tribunale di Torre
Annunziata, era stata sospesa limitatamente alla società convenuta opposta;
- la mancata prova del credito preteso dalla società stante la pendenza, dinnanzi al Controparte_3
Tribunale di Milano, del giudizio recante R.G. n. 44578/2018, giudizio introdotto in prosecuzione di quello recante R.G. n. 48645/2015, precedentemente instaurato presso il Tribunale di Roma, finalizzato a conseguire la dichiarazione di nullità del contratto di conto corrente 3901662 e dei relativi conti collegati, ivi compreso anche il finanziamento chirografario del 3 agosto 2012 (le cui rate erano state addebitate sul conto corrente citato), evidenziando anche l'opportunità di sospendere il giudizio nell'attesa dell'accertamento dell'inesistenza di alcun credito vantato da parte della società nei confronti della Controparte_3 Parte_1
- il difetto di legittimazione ad agire di laddove fosse stato accertato un credito della Controparte_3
società all'esito del giudizio recante R.G. n. 44578/2018 pendente davanti al Tribunale Parte_1
di Milano.
Gli opponenti chiedevano, altresì, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. e, in via istruttoria, l'acquisizione del fascicolo del giudizio recante
R.G.E. 45/2016 pendente davanti al Tribunale di Torre Annunziata.
3) Costituendosi in giudizio, l'istituto di credito opposto, contestando gli assunti degli opponenti, deduceva quanto segue:
- che l'onere di promuovere la procedura di mediazione obbligatoria sarebbe sorto dopo la decisione sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del titolo;
- che la procedura esecutiva immobiliare recante R.G.E. n. 45/2016 era stata promossa dalla CP_3
nei confronti della per un credito derivante da un contratto di
[...] Parte_1
mutuo fondiario dell'11 maggio 2007 e, quindi, in virtù di un titolo contrattuale diverso rispetto a quello azionato con il decreto ingiuntivo opposto;
- che la causa di ripetizione dell'indebito recante N. R.G. 44578/2018, promossa dalla
[...]
nei confronti della e pendente dinnanzi al Tribunale di Milano, Parte_1 Controparte_3
pagina 4 di 13 aveva ad oggetto rapporti ordinari di conto corrente n. 3901662 (già n. 10018/00), di conti anticipi nn.
3812799 (già 443278), 8064695 e di anticipo esteri nn. 172716, 173441, 184851, 193948, 222915,
263926, 269210, 290604, 292838, 299884 e 304050 e, pertanto, rapporti diversi rispetto a quello per cui era causa;
- che, comunque, la bozza della perizia contabile espletata nel corso del predetto giudizio aveva accertato alla data del 31 dicembre 2014 un credito a favore della banca nei confronti della società correntista pari a € 427.298,40, anziché un credito della di € 648.237,33 Parte_1
che la parte opponente pretendeva di vantare sulla base di una perizia inattendibile.
La convenuta opposta chiedeva, altresì, il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed eccepiva l'inammissibilità dell'istanza di acquisizione del fascicolo della causa recante R.G.E. n. 45/2016 pendente dinnanzi al Tribunale di Torre
Annunziata, in quanto promossa dalla banca in virtù di un titolo diverso rispetto a quello contestato e dunque inconferente ai fini della decisione.
4) Il Tribunale di Milano, ritenendo non sussistenti i presupposti previsti dall'art. 649 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, né per la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., né ancora per la riunione del presente giudizio a quello recante R.G. n.
44578/2018, assegnava alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione che si concludeva con esito negativo.
5) Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., depositata in data 17.08.2022, si costituiva in giudizio la società quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla nei CP_4 Controparte_3
confronti della richiamandosi a tutto quanto richiesto, dedotto ed Parte_1
eccepito dalla società cedente3.
6) Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3739/2023 pubblicata il 9.05.2023, ha rigettato l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto sulla base dei seguenti rilievi: 3 Nelle more del giudizio, la difesa parte intervenuta ha dato atto del decesso in data 23 marzo 2022 di Parte_1 chiedendo l'interruzione del giudizio. La difesa degli attori opponenti ha dichiarato di non volersi avvalere dell'interruzione e di avere interesse alla prosecuzione del giudizio. Ritenendo insussistenti i presupposti per l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c., nonché per la rimessione della causa in istruttoria, il giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione. pagina 5 di 13 i) ha ritenuto che le censure mosse dagli opponenti, dirette ad evidenziare la mancanza di prova del credito azionato da fossero prive di pregio sotto entrambi i profili dagli stessi Controparte_3
evidenziati:
- da un lato, per il fatto che la procedura esecutiva immobiliare recante R.G. 45/2016 davanti al
Tribunale di Annunziata era stata instaurata dalla nei confronti della Controparte_3 [...]
sulla base del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario dell'11 Parte_1
maggio 2007, mentre il credito azionato nel giudizio monitorio traeva origine dal contratto di finanziamento chirografario del 3 agosto 2012, garantito da iscrizione di ipoteca volontaria avente ad oggetto sei immobili siti in Castellamare di Stabia4;
- da un altro lato, per il fatto che era, del pari, irrilevante il riferimento alla causa recante R.G. n.
44578/2018, promossa inizialmente davanti al Tribunale di Roma e poi nuovamente introdotta dinanzi al Tribunale di Milano dalla società nei confronti della Parte_1 CP_3
in quanto, in tale giudizio, la società aveva chiesto
[...] Parte_1
l'accertamento di un debito della banca nei confronti della società correntista pari a € 1.029.376,31, oltre interessi, e, in via subordinata, l'accertamento di un saldo attivo del conto corrente ordinario e dei relativi conti correnti collegati mentre, con il ricorso per decreto ingiuntivo per cui era causa,
l'opposta aveva agito per la restituzione delle somme erogate alla società Controparte_3 [...]
in virtù del contratto di finanziamento chirografario del 3 agosto 2012: ha, quindi, Parte_1
affermato che «anche a prescindere dagli accertamenti contabili espletati (cfr. docc.
5-10 di parte convenuta opposta) e dagli esiti a cui il giudice della causa R.G. 44578/2018 è pervenuto, non si rinvengono ragioni che possano incidere sul credito azionato in sede monitoria dalla Controparte_3
essendo l'oggetto delle due controversie profondamente distinto sul piano sostanziale. L'accertamento di un saldo attivo del conto corrente n. 3901662, tra le cui poste attive figura anche la somma erogata dalla banca in data 3 agosto 2012 (cfr. doc. 11 di parte convenuta opposta, pag. 201), infatti, non esclude che debba essere restituita la somma accreditata su quel conto corrente in base all'art. 2 del contratto di finanziamento chirografario, essendo pacifici sia l'erogazione dell'importo finanziato sia 4 Riportati nel NCEU al foglio 5 come segue: 1) particella 351, subalterno 109; particella 377, subalterno 109; 2) particella 351, subalterno 112; particella 377, subalterno 112; 3) particella 351, subalterno 115; particella 377, subalterno 115; 4) particella 351, subalterno 117; particella 377, subalterno 117; 5) particella 351, subalterno 118; particella 377, subalterno 118; 6) particella 351, subalterno 113; particella 377, subalterno 113 (cfr. nota di iscrizione ipotecaria prodotta come doc. 9 nel fascicolo monitorio). pagina 6 di 13 l'inadempimento della società finanziata ossia il mancato rispetto, da parte della società
[...]
delle scadenze previste dal piano di ammortamento»; Parte_1
ii) ha ritenuto, pertanto, che le parti opponenti non avessero fornito prova ex art 2697, comma 2, c.c. dei fatti modificativi o estintivi della pretesa avanzata dalla banca, avendo concentrato «le proprie eccezioni su profili di connessione con altri giudizi, che si sono rivelati del tutto irrilevanti ai fini della decisione della presente causa»;
iii) ha ritenuto, invece, assolto l'onere probatorio da parte di avendo quest'ultima Controparte_3
prodotto il contratto di finanziamento chirografario, le fideiussioni rilasciate da e Parte_1
, l'estratto conto dal 14 gennaio 2015 al 14 maggio 2019 del rapporto a sofferenza Parte_2
certificato dal notaio (doc. 1 del fascicolo monitorio) e gli estratti conto analitici del conto corrente n.
3901662 dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, da cui risultava l'erogazione del finanziamento nella misura di € 493.750,00; iv) ha ritenuto, in conclusione, che la società opposta avesse dimostrato i fatti posti a fondamento della pretesa e avesse allegato l'inadempimento dei debitori, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez. Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010).
7) Proponendo appello avverso tale sentenza, l'appellante Controparte_7
, in persona del liquidatore e legale rappresentante , ne ha chiesto la
[...] Parte_2
riforma sulla base di un unico motivo di gravame, rubricato “violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. – corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, con il quale è stata lamentata l'erroneità della sentenza per non aver il giudice di primo grado disposto la richiesta CTU contabile.
8) Si è costituita in giudizio l'appellata in qualità di cessionaria dei crediti vantati da CP_1
(a sua volta cessionaria di , contestando l'ammissibilità e la fondatezza del CP_4 CP_3
gravame avversario. L'appellata ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità e/o, comunque,
l'inammissibilità dell'appello avverso, non avendo la società appellante prodotto in causa copia della sentenza impugnata come prescritto dall'art. 347, comma 2, c.p.c., nonché l'inammissibilità
pagina 7 di 13 dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
9) Gli appellati e non si sono costituiti nel presente grado di giudizio e, Controparte_3 CP_4
pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
10) All'udienza del 29/10/2025, la causa, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
11) Va, anzitutto, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sul rilievo che l'appellante non avrebbe proposto «un chiaro ragionamento logico – giuridico alternativo a quello seguito dal giudice».
11.1) Tale eccezione deve essere disattesa. Al riguardo, va richiamato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio aderisce pienamente, “gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis, Cass. civ. n. 7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017).
Nell'atto di appello proposto deve ritenersi che siano state sufficientemente individuate le statuizioni contestate della sentenza impugnata e che siano state esposte le argomentazioni a contrasto della valutazione del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale.
12) Sempre in via preliminare, va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata ex art. 348 bis c.p.c.
pagina 8 di 13 L'eccezione, invero, è da ritenersi superata sin dal momento in cui questa Corte, all'esito della prima udienza, ha dato corso ordinario al giudizio fissando l'udienza per la rimessione della causa.
13) Va, poi, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 347 c.p.c., sul rilievo che l'appellante non avrebbe prodotto in causa copia della sentenza impugnata come prescritto dall'art. 347, comma 2, c.p.c., risultando così inficiato il requisito della identificabilità del provvedimento oggetto di gravame.
13.1) Anche tale eccezione deve essere disattesa. Va richiamato, infatti, che il deposito della sentenza impugnata non è più richiesto a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, in seguito alla modifica dell'art. 347, comma 2, c.p.c. disposta dalla l. n. 353 del 1990, che non lo considera come adempimento formale indispensabile alla rituale costituzione in giudizio, sicché al giudice non è preclusa la decisione di merito ove il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile dagli atti di causa (Cassazione civile, 13/05/2021, n. 12751).
14) Quanto al merito, ad avviso della Corte l'appello è infondato e va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata, per i motivi di seguito indicati.
Con un unico motivo di gravame, la parte appellante ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere il giudice di primo grado disposto la CTU contabile, nonostante l'espressa richiesta dell'opponente “volta a far accertare la genesi del rapporto ed il legame con il rapporto di conto corrente oggetto dell'altro giudizio” pendente tra le stesse parti.
Al riguardo, la parte appellante ha dedotto che dalla CTU contabile espletata nella diversa causa rg
44578/18, avente ad oggetto il conto corrente n. 3901662, sarebbe emerso che il mutuo per cui è causa sarebbe stato acceso per ridurre il fido concesso sul predetto conto corrente;
che, a tal punto, sarebbe emersa “in tutta la sua consistenza la nullità integrale del mutuo opposto sotto due diversi profili”: il primo, in conseguenza della inesistenza del debito verso la da parte della CP_5 Parte_1
alla data di accensione del mutuo stesso (come sarebbe emerso solo all'esito di tale CTU con il
[...]
ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente); il secondo, per il fatto che “l'attuale giurisprudenza anche di legittimità (ex multis l'ordinanza 24699 del 2017) sanziona il mutuante con declaratoria di nullità del mutuo per difetto di causa quando emerge che l'interesse del mutuante stesso non era quello di stipulare un autonomo contratto di mutuo ma di costituire una garanzia reale in favore della
Banca, invece della garanzia fidejussoria”.
pagina 9 di 13 14.1) Tale motivo di appello deve ritenersi infondato.
Va, anzitutto, richiamato che la creditrice in sede monitoria, ha agito per far valere il Controparte_3
residuo credito da essa vantato per l'erogazione di un mutuo, avendo dato prova del titolo e del fondamento della propria pretesa con la produzione del contratto di finanziamento chirografario del
3/8/2012, delle fideiussioni rilasciate da e , dell'estratto conto Parte_1 Parte_2
certificato da notaio del rapporto a sofferenza e degli estratti conto analitici del conto corrente n.
3901662 dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, da cui risulta l'erogazione del finanziamento nella misura di € 493.750,00.
A fronte di tale analitica e completa documentazione, la parte appellante non ha allegato né ha in alcun modo offerto la prova di aver adempiuto alla propria obbligazione restitutoria, né, del resto, è stata svolta alcuna contestazione in ordine al contratto di finanziamento ed alle sue condizioni, la cui validità, piuttosto, è stata espressamente riconosciuta dall'appellante, il quale ha affermato che “il contratto di mutuo sotteso alla pretesa azionata dalla , nella sua formalità, non poteva che CP_5
essere perfetto, così come ci ha confermato il Magistrato di prime cure in sentenza”.
Tutto ciò premesso, come correttamente rilevato dal Tribunale di Milano, la circostanza che tra le parti possano esservi altri giudizi relativi ad altri rapporti di natura bancaria è del tutto inconferente rispetto all'esistenza della pretesa creditoria azionata in questa sede.
Deve, infatti, condividersi la valutazione con cui il Tribunale ha ritenuto che «anche a prescindere dagli accertamenti contabili espletati (cfr. docc.
5-10 di parte convenuta opposta) e dagli esiti a cui il giudice della causa R.G. 44578/2018 è pervenuto, non si rinvengono ragioni che possano incidere sul credito azionato in sede monitoria dalla essendo l'oggetto delle due controversie Controparte_3
profondamente distinto sul piano sostanziale. L'accertamento di un saldo attivo del conto corrente n.
3901662, tra le cui poste attive figura anche la somma erogata dalla banca in data 3 agosto 2012 (cfr. doc. 11 di parte convenuta opposta, pag. 201), infatti, non esclude che debba essere restituita la somma accreditata su quel conto corrente in base all'art. 2 del contratto di finanziamento chirografario, essendo pacifici sia l'erogazione dell'importo finanziato sia l'inadempimento della società finanziata ossia il mancato rispetto, da parte della società delle Parte_1
le scadenze previste dal piano di ammortamento».
pagina 10 di 13 Tale valutazione espressa nella sentenza impugnata merita di essere confermata, né, con specifico riferimento al contratto di finanziamento per cui è causa, pare concludente l'allegazione di parte appellante secondo cui «i motivi della sua origine, lo scopo, l'effettiva esigenza di sottoscriverlo, nonostante l'azienda non avesse debiti verso la Banca alla stessa data, invece andavano ricercati, e la prova, così come voluta dal Giudice secondo quanto disposto dall'art. 2697 comma 2, attesa la natura delle doglianze, era di difficilissima configurazione, se non impossibile, ma accertabile secondo la disposizione di una CTU contabile, comparativa rispetto alla CTU già emessa, che quindi veniva invocata»: al riguardo, da un lato, va ribadito che l'accertamento delle contrapposte pretese vantate in altra causa pendente tra le parti, con riferimento al rapporto di conto corrente, non ha alcuna incidenza sull'obbligo restitutorio azionato nella presente causa in conseguenza di un finanziamento pacificamente erogato;
da un altro lato, va, inoltre, esclusa la necessità di una CTU al fine di determinare il residuo credito vantato dalla creditrice sulla base del titolo azionato nella presente causa, trattandosi di profili in alcun modo contestati dalla parte appellante.
Priva di pregio appare, infine, la doglianza, genericamente svolta da parte appellante, secondo cui il mutuo per cui è causa sarebbe sorto “per volere della a parziale riduzione del complessivo fido CP_5
concesso (fatto palesemente illegale) anche perché finalizzato all'aumento delle garanzie pretese dalla in ordine alla erogazione già concordata”, potendosi, al riguardo, richiamare che la CP_5
Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto la validità del contratto di mutuo solutorio “il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (Cass. SS.UU. 05/03/2025, n. 5841).
In definitiva, non avendo l'appellante mosso alcuna specifica contestazione sul contratto di mutuo e sulla misura del residuo credito a tale titolo azionato in causa, va escluso che ricorrano i presupposti per disporre la richiesta CTU.
Va, invero, richiamato il consolidato insegnamento giurisprudenziale sull'inammissibilità di una CTU ove non sia stato assolto dalla parte interessata l'onere di allegazione e prova di essa incombente,
pagina 11 di 13 dovendosi ribadire che «la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 8498/25)».
15) Per le considerazioni svolte l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza la parte appellante va condannata a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M.
10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa, tenuto conto del valore della controversia introdotta in appello (€
260.001,00 - € 520.000,00) e con esclusione dei compensi riferibili alla fase di istruttoria-trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio.
Nel caso in esame sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna dell'appellante, ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c., al pagamento di una somma che appare equo determinare in misura pari alla metà dell'ammontare liquidato a titolo di spese di lite.
Deve, infatti, ritenersi che l'odierna appellante abbia agito in giudizio senza la normale prudenza, ove si consideri che l'appellante ha inteso coltivare, anche nel presente grado di appello, un'iniziativa giudiziaria palesemente infondata ed unicamente diretta ad una generica richiesta di una consulenza tecnica meramente esplorativa nella totale assenza di allegazioni e questioni controverse che ne potessero giustificare l'espletamento.
La parte appellante, ai sensi dell'art. 96, 4° comma, c.p.c., va, inoltre, condannata al pagamento, in favore della , della somma di euro 1.000,00. Controparte_8
Infine, sussistono, per parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n.
115/02.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
conferma l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano N. 3739/2023 pronunciata in data 9/05/2023;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore Parte_1
dell'appellata (già delle spese del presente grado di giudizio che liquida Controparte_2 CP_1
in € 14.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) condanna l'appellante al pagamento in favore Parte_1
dell'appellata ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., dell'importo di euro 7.000,00; Controparte_2
4) condanna l'appellante al pagamento, in favore della Parte_1
, ai sensi dell'art. 96, 4° comma, c.p.c., dell'importo di euro 1.000,00; Controparte_8
5) dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Milano, il 29.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Domenico Bonaretti
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In qualità di socio accomandatario illimitatamente responsabile e garante a prima richiesta. 2 In qualità di garante a prima richiesta. pagina 3 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg. 3575/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA PAOLO Parte_2 C.F._1
EMILIO, n. 34, ROMA, presso lo studio dell'avv. Dario Manna ( , che Email_1
la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(P.I. ), ora elettivamente domiciliata in VIA LARGA, n. CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
9, MILANO, presso lo studio dell'avv. Claudia Balestrazzi ( , Email_2
che la rappresenta e difende come da procura in atti
INTERVENUTA
Controparte_3
pagina 1 di 13 APPELLATA CONTUMACE
CP_4
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
«In riforma della impugnata sentenza, piaccia a questa Ecc.ma Corte di Appello di Milano così disporre:
- Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo 11894/20 del 17 Luglio 2020 -
RG 25149/20 e per l'effetto disporre la revoca, in quanto infondato in fatto ed in diritto per inesistenza originaria del credito azionato e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata.
- In via istruttoria, alla luce della documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado da questa difesa, disporre la già invocata CTU contabile atta ad accertare l'esistenza delle ragioni di credito oggi azionate dalla al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo Controparte_5
sotteso al credito medesimo, avendo specifico riguardo al saldo certificato nella CTU elaborata nel giudizio avente RG 44578/18 (Trib. Milano) e versata in atti di questo processo di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio»
Per CP_1
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis,
In via preliminare: dichiarare l'appello proposto da improcedibile e/o Parte_1 Parte_1
inammissibile.
Nel merito: rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare Parte_1
la sentenza n. 3739/2023 resa in esito al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n.
385192020 del Tribunale Civile di Milano.
Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio».
pagina 2 di 13 IN FATTO E IN DIRITTO
La società ha proposto appello contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 3739/2023, pubblicata in data 9.05.2023, con la quale - nell'ambito di una causa di opposizione proposta dalla stessa odierna appellante, contro il Parte_1
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 11894/2020, emesso in data 17.07.2020, con cui le era stato ingiunto di pagare a (poi poi ora Controparte_3 CP_4 CP_1 Controparte_2
la somma di € 491.878,35 - è stato così deciso:
«a. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 11894/2020, emesso dal
Tribunale di Milano il 17 luglio 2020 e pubblicato il 7 agosto 2020, che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
b. condanna la società e , in solido, Parte_1 Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 11.088,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
c. compensa le spese di giudizio tra la società e Parte_1 Parte_1
e la . Parte_2 CP_6 CP_4
Vicende processuali
1) Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 11894/2020, emesso in data 17.07.2020, il
Tribunale di Milano ingiungeva alla società quale debitrice principale, Parte_1
nonché a e a quali fideiussori, di pagare, in solido tra loro, alla Parte_3 Parte_4
ricorrente l'importo di euro € 491.878,35, oltre interessi e spese, quale credito Controparte_3
vantato dalla creditrice ricorrente sulla base di un finanziamento chirografario stipulato in data
3/8/2012 e garantito da ipoteca volontaria iscritta in data 11/12/2014 avente ad oggetto alcune porzioni immobiliari site in Castellamare di Stabia.
2) Gli ingiunti e proponevano Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_2
opposizione avverso tale decreto ingiuntivo chiedendone la revoca ed eccependo: - in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione o, in alternativa, di quello di negoziazione assistita;
- nel merito, la mancata prova del credito vantato dalla ricorrente atteso che la Controparte_3
procedura immobiliare esecutiva recante R.G.E. n. 45/2016, pendente dinnanzi al Tribunale di Torre
Annunziata, era stata sospesa limitatamente alla società convenuta opposta;
- la mancata prova del credito preteso dalla società stante la pendenza, dinnanzi al Controparte_3
Tribunale di Milano, del giudizio recante R.G. n. 44578/2018, giudizio introdotto in prosecuzione di quello recante R.G. n. 48645/2015, precedentemente instaurato presso il Tribunale di Roma, finalizzato a conseguire la dichiarazione di nullità del contratto di conto corrente 3901662 e dei relativi conti collegati, ivi compreso anche il finanziamento chirografario del 3 agosto 2012 (le cui rate erano state addebitate sul conto corrente citato), evidenziando anche l'opportunità di sospendere il giudizio nell'attesa dell'accertamento dell'inesistenza di alcun credito vantato da parte della società nei confronti della Controparte_3 Parte_1
- il difetto di legittimazione ad agire di laddove fosse stato accertato un credito della Controparte_3
società all'esito del giudizio recante R.G. n. 44578/2018 pendente davanti al Tribunale Parte_1
di Milano.
Gli opponenti chiedevano, altresì, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. e, in via istruttoria, l'acquisizione del fascicolo del giudizio recante
R.G.E. 45/2016 pendente davanti al Tribunale di Torre Annunziata.
3) Costituendosi in giudizio, l'istituto di credito opposto, contestando gli assunti degli opponenti, deduceva quanto segue:
- che l'onere di promuovere la procedura di mediazione obbligatoria sarebbe sorto dopo la decisione sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del titolo;
- che la procedura esecutiva immobiliare recante R.G.E. n. 45/2016 era stata promossa dalla CP_3
nei confronti della per un credito derivante da un contratto di
[...] Parte_1
mutuo fondiario dell'11 maggio 2007 e, quindi, in virtù di un titolo contrattuale diverso rispetto a quello azionato con il decreto ingiuntivo opposto;
- che la causa di ripetizione dell'indebito recante N. R.G. 44578/2018, promossa dalla
[...]
nei confronti della e pendente dinnanzi al Tribunale di Milano, Parte_1 Controparte_3
pagina 4 di 13 aveva ad oggetto rapporti ordinari di conto corrente n. 3901662 (già n. 10018/00), di conti anticipi nn.
3812799 (già 443278), 8064695 e di anticipo esteri nn. 172716, 173441, 184851, 193948, 222915,
263926, 269210, 290604, 292838, 299884 e 304050 e, pertanto, rapporti diversi rispetto a quello per cui era causa;
- che, comunque, la bozza della perizia contabile espletata nel corso del predetto giudizio aveva accertato alla data del 31 dicembre 2014 un credito a favore della banca nei confronti della società correntista pari a € 427.298,40, anziché un credito della di € 648.237,33 Parte_1
che la parte opponente pretendeva di vantare sulla base di una perizia inattendibile.
La convenuta opposta chiedeva, altresì, il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed eccepiva l'inammissibilità dell'istanza di acquisizione del fascicolo della causa recante R.G.E. n. 45/2016 pendente dinnanzi al Tribunale di Torre
Annunziata, in quanto promossa dalla banca in virtù di un titolo diverso rispetto a quello contestato e dunque inconferente ai fini della decisione.
4) Il Tribunale di Milano, ritenendo non sussistenti i presupposti previsti dall'art. 649 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, né per la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., né ancora per la riunione del presente giudizio a quello recante R.G. n.
44578/2018, assegnava alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione che si concludeva con esito negativo.
5) Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., depositata in data 17.08.2022, si costituiva in giudizio la società quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla nei CP_4 Controparte_3
confronti della richiamandosi a tutto quanto richiesto, dedotto ed Parte_1
eccepito dalla società cedente3.
6) Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3739/2023 pubblicata il 9.05.2023, ha rigettato l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto sulla base dei seguenti rilievi: 3 Nelle more del giudizio, la difesa parte intervenuta ha dato atto del decesso in data 23 marzo 2022 di Parte_1 chiedendo l'interruzione del giudizio. La difesa degli attori opponenti ha dichiarato di non volersi avvalere dell'interruzione e di avere interesse alla prosecuzione del giudizio. Ritenendo insussistenti i presupposti per l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c., nonché per la rimessione della causa in istruttoria, il giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione. pagina 5 di 13 i) ha ritenuto che le censure mosse dagli opponenti, dirette ad evidenziare la mancanza di prova del credito azionato da fossero prive di pregio sotto entrambi i profili dagli stessi Controparte_3
evidenziati:
- da un lato, per il fatto che la procedura esecutiva immobiliare recante R.G. 45/2016 davanti al
Tribunale di Annunziata era stata instaurata dalla nei confronti della Controparte_3 [...]
sulla base del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario dell'11 Parte_1
maggio 2007, mentre il credito azionato nel giudizio monitorio traeva origine dal contratto di finanziamento chirografario del 3 agosto 2012, garantito da iscrizione di ipoteca volontaria avente ad oggetto sei immobili siti in Castellamare di Stabia4;
- da un altro lato, per il fatto che era, del pari, irrilevante il riferimento alla causa recante R.G. n.
44578/2018, promossa inizialmente davanti al Tribunale di Roma e poi nuovamente introdotta dinanzi al Tribunale di Milano dalla società nei confronti della Parte_1 CP_3
in quanto, in tale giudizio, la società aveva chiesto
[...] Parte_1
l'accertamento di un debito della banca nei confronti della società correntista pari a € 1.029.376,31, oltre interessi, e, in via subordinata, l'accertamento di un saldo attivo del conto corrente ordinario e dei relativi conti correnti collegati mentre, con il ricorso per decreto ingiuntivo per cui era causa,
l'opposta aveva agito per la restituzione delle somme erogate alla società Controparte_3 [...]
in virtù del contratto di finanziamento chirografario del 3 agosto 2012: ha, quindi, Parte_1
affermato che «anche a prescindere dagli accertamenti contabili espletati (cfr. docc.
5-10 di parte convenuta opposta) e dagli esiti a cui il giudice della causa R.G. 44578/2018 è pervenuto, non si rinvengono ragioni che possano incidere sul credito azionato in sede monitoria dalla Controparte_3
essendo l'oggetto delle due controversie profondamente distinto sul piano sostanziale. L'accertamento di un saldo attivo del conto corrente n. 3901662, tra le cui poste attive figura anche la somma erogata dalla banca in data 3 agosto 2012 (cfr. doc. 11 di parte convenuta opposta, pag. 201), infatti, non esclude che debba essere restituita la somma accreditata su quel conto corrente in base all'art. 2 del contratto di finanziamento chirografario, essendo pacifici sia l'erogazione dell'importo finanziato sia 4 Riportati nel NCEU al foglio 5 come segue: 1) particella 351, subalterno 109; particella 377, subalterno 109; 2) particella 351, subalterno 112; particella 377, subalterno 112; 3) particella 351, subalterno 115; particella 377, subalterno 115; 4) particella 351, subalterno 117; particella 377, subalterno 117; 5) particella 351, subalterno 118; particella 377, subalterno 118; 6) particella 351, subalterno 113; particella 377, subalterno 113 (cfr. nota di iscrizione ipotecaria prodotta come doc. 9 nel fascicolo monitorio). pagina 6 di 13 l'inadempimento della società finanziata ossia il mancato rispetto, da parte della società
[...]
delle scadenze previste dal piano di ammortamento»; Parte_1
ii) ha ritenuto, pertanto, che le parti opponenti non avessero fornito prova ex art 2697, comma 2, c.c. dei fatti modificativi o estintivi della pretesa avanzata dalla banca, avendo concentrato «le proprie eccezioni su profili di connessione con altri giudizi, che si sono rivelati del tutto irrilevanti ai fini della decisione della presente causa»;
iii) ha ritenuto, invece, assolto l'onere probatorio da parte di avendo quest'ultima Controparte_3
prodotto il contratto di finanziamento chirografario, le fideiussioni rilasciate da e Parte_1
, l'estratto conto dal 14 gennaio 2015 al 14 maggio 2019 del rapporto a sofferenza Parte_2
certificato dal notaio (doc. 1 del fascicolo monitorio) e gli estratti conto analitici del conto corrente n.
3901662 dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, da cui risultava l'erogazione del finanziamento nella misura di € 493.750,00; iv) ha ritenuto, in conclusione, che la società opposta avesse dimostrato i fatti posti a fondamento della pretesa e avesse allegato l'inadempimento dei debitori, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez. Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010).
7) Proponendo appello avverso tale sentenza, l'appellante Controparte_7
, in persona del liquidatore e legale rappresentante , ne ha chiesto la
[...] Parte_2
riforma sulla base di un unico motivo di gravame, rubricato “violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. – corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, con il quale è stata lamentata l'erroneità della sentenza per non aver il giudice di primo grado disposto la richiesta CTU contabile.
8) Si è costituita in giudizio l'appellata in qualità di cessionaria dei crediti vantati da CP_1
(a sua volta cessionaria di , contestando l'ammissibilità e la fondatezza del CP_4 CP_3
gravame avversario. L'appellata ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità e/o, comunque,
l'inammissibilità dell'appello avverso, non avendo la società appellante prodotto in causa copia della sentenza impugnata come prescritto dall'art. 347, comma 2, c.p.c., nonché l'inammissibilità
pagina 7 di 13 dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
9) Gli appellati e non si sono costituiti nel presente grado di giudizio e, Controparte_3 CP_4
pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
10) All'udienza del 29/10/2025, la causa, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
11) Va, anzitutto, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sul rilievo che l'appellante non avrebbe proposto «un chiaro ragionamento logico – giuridico alternativo a quello seguito dal giudice».
11.1) Tale eccezione deve essere disattesa. Al riguardo, va richiamato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio aderisce pienamente, “gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis, Cass. civ. n. 7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017).
Nell'atto di appello proposto deve ritenersi che siano state sufficientemente individuate le statuizioni contestate della sentenza impugnata e che siano state esposte le argomentazioni a contrasto della valutazione del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale.
12) Sempre in via preliminare, va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata ex art. 348 bis c.p.c.
pagina 8 di 13 L'eccezione, invero, è da ritenersi superata sin dal momento in cui questa Corte, all'esito della prima udienza, ha dato corso ordinario al giudizio fissando l'udienza per la rimessione della causa.
13) Va, poi, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 347 c.p.c., sul rilievo che l'appellante non avrebbe prodotto in causa copia della sentenza impugnata come prescritto dall'art. 347, comma 2, c.p.c., risultando così inficiato il requisito della identificabilità del provvedimento oggetto di gravame.
13.1) Anche tale eccezione deve essere disattesa. Va richiamato, infatti, che il deposito della sentenza impugnata non è più richiesto a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, in seguito alla modifica dell'art. 347, comma 2, c.p.c. disposta dalla l. n. 353 del 1990, che non lo considera come adempimento formale indispensabile alla rituale costituzione in giudizio, sicché al giudice non è preclusa la decisione di merito ove il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile dagli atti di causa (Cassazione civile, 13/05/2021, n. 12751).
14) Quanto al merito, ad avviso della Corte l'appello è infondato e va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata, per i motivi di seguito indicati.
Con un unico motivo di gravame, la parte appellante ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere il giudice di primo grado disposto la CTU contabile, nonostante l'espressa richiesta dell'opponente “volta a far accertare la genesi del rapporto ed il legame con il rapporto di conto corrente oggetto dell'altro giudizio” pendente tra le stesse parti.
Al riguardo, la parte appellante ha dedotto che dalla CTU contabile espletata nella diversa causa rg
44578/18, avente ad oggetto il conto corrente n. 3901662, sarebbe emerso che il mutuo per cui è causa sarebbe stato acceso per ridurre il fido concesso sul predetto conto corrente;
che, a tal punto, sarebbe emersa “in tutta la sua consistenza la nullità integrale del mutuo opposto sotto due diversi profili”: il primo, in conseguenza della inesistenza del debito verso la da parte della CP_5 Parte_1
alla data di accensione del mutuo stesso (come sarebbe emerso solo all'esito di tale CTU con il
[...]
ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente); il secondo, per il fatto che “l'attuale giurisprudenza anche di legittimità (ex multis l'ordinanza 24699 del 2017) sanziona il mutuante con declaratoria di nullità del mutuo per difetto di causa quando emerge che l'interesse del mutuante stesso non era quello di stipulare un autonomo contratto di mutuo ma di costituire una garanzia reale in favore della
Banca, invece della garanzia fidejussoria”.
pagina 9 di 13 14.1) Tale motivo di appello deve ritenersi infondato.
Va, anzitutto, richiamato che la creditrice in sede monitoria, ha agito per far valere il Controparte_3
residuo credito da essa vantato per l'erogazione di un mutuo, avendo dato prova del titolo e del fondamento della propria pretesa con la produzione del contratto di finanziamento chirografario del
3/8/2012, delle fideiussioni rilasciate da e , dell'estratto conto Parte_1 Parte_2
certificato da notaio del rapporto a sofferenza e degli estratti conto analitici del conto corrente n.
3901662 dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, da cui risulta l'erogazione del finanziamento nella misura di € 493.750,00.
A fronte di tale analitica e completa documentazione, la parte appellante non ha allegato né ha in alcun modo offerto la prova di aver adempiuto alla propria obbligazione restitutoria, né, del resto, è stata svolta alcuna contestazione in ordine al contratto di finanziamento ed alle sue condizioni, la cui validità, piuttosto, è stata espressamente riconosciuta dall'appellante, il quale ha affermato che “il contratto di mutuo sotteso alla pretesa azionata dalla , nella sua formalità, non poteva che CP_5
essere perfetto, così come ci ha confermato il Magistrato di prime cure in sentenza”.
Tutto ciò premesso, come correttamente rilevato dal Tribunale di Milano, la circostanza che tra le parti possano esservi altri giudizi relativi ad altri rapporti di natura bancaria è del tutto inconferente rispetto all'esistenza della pretesa creditoria azionata in questa sede.
Deve, infatti, condividersi la valutazione con cui il Tribunale ha ritenuto che «anche a prescindere dagli accertamenti contabili espletati (cfr. docc.
5-10 di parte convenuta opposta) e dagli esiti a cui il giudice della causa R.G. 44578/2018 è pervenuto, non si rinvengono ragioni che possano incidere sul credito azionato in sede monitoria dalla essendo l'oggetto delle due controversie Controparte_3
profondamente distinto sul piano sostanziale. L'accertamento di un saldo attivo del conto corrente n.
3901662, tra le cui poste attive figura anche la somma erogata dalla banca in data 3 agosto 2012 (cfr. doc. 11 di parte convenuta opposta, pag. 201), infatti, non esclude che debba essere restituita la somma accreditata su quel conto corrente in base all'art. 2 del contratto di finanziamento chirografario, essendo pacifici sia l'erogazione dell'importo finanziato sia l'inadempimento della società finanziata ossia il mancato rispetto, da parte della società delle Parte_1
le scadenze previste dal piano di ammortamento».
pagina 10 di 13 Tale valutazione espressa nella sentenza impugnata merita di essere confermata, né, con specifico riferimento al contratto di finanziamento per cui è causa, pare concludente l'allegazione di parte appellante secondo cui «i motivi della sua origine, lo scopo, l'effettiva esigenza di sottoscriverlo, nonostante l'azienda non avesse debiti verso la Banca alla stessa data, invece andavano ricercati, e la prova, così come voluta dal Giudice secondo quanto disposto dall'art. 2697 comma 2, attesa la natura delle doglianze, era di difficilissima configurazione, se non impossibile, ma accertabile secondo la disposizione di una CTU contabile, comparativa rispetto alla CTU già emessa, che quindi veniva invocata»: al riguardo, da un lato, va ribadito che l'accertamento delle contrapposte pretese vantate in altra causa pendente tra le parti, con riferimento al rapporto di conto corrente, non ha alcuna incidenza sull'obbligo restitutorio azionato nella presente causa in conseguenza di un finanziamento pacificamente erogato;
da un altro lato, va, inoltre, esclusa la necessità di una CTU al fine di determinare il residuo credito vantato dalla creditrice sulla base del titolo azionato nella presente causa, trattandosi di profili in alcun modo contestati dalla parte appellante.
Priva di pregio appare, infine, la doglianza, genericamente svolta da parte appellante, secondo cui il mutuo per cui è causa sarebbe sorto “per volere della a parziale riduzione del complessivo fido CP_5
concesso (fatto palesemente illegale) anche perché finalizzato all'aumento delle garanzie pretese dalla in ordine alla erogazione già concordata”, potendosi, al riguardo, richiamare che la CP_5
Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto la validità del contratto di mutuo solutorio “il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (Cass. SS.UU. 05/03/2025, n. 5841).
In definitiva, non avendo l'appellante mosso alcuna specifica contestazione sul contratto di mutuo e sulla misura del residuo credito a tale titolo azionato in causa, va escluso che ricorrano i presupposti per disporre la richiesta CTU.
Va, invero, richiamato il consolidato insegnamento giurisprudenziale sull'inammissibilità di una CTU ove non sia stato assolto dalla parte interessata l'onere di allegazione e prova di essa incombente,
pagina 11 di 13 dovendosi ribadire che «la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 8498/25)».
15) Per le considerazioni svolte l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza la parte appellante va condannata a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M.
10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa, tenuto conto del valore della controversia introdotta in appello (€
260.001,00 - € 520.000,00) e con esclusione dei compensi riferibili alla fase di istruttoria-trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio.
Nel caso in esame sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna dell'appellante, ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c., al pagamento di una somma che appare equo determinare in misura pari alla metà dell'ammontare liquidato a titolo di spese di lite.
Deve, infatti, ritenersi che l'odierna appellante abbia agito in giudizio senza la normale prudenza, ove si consideri che l'appellante ha inteso coltivare, anche nel presente grado di appello, un'iniziativa giudiziaria palesemente infondata ed unicamente diretta ad una generica richiesta di una consulenza tecnica meramente esplorativa nella totale assenza di allegazioni e questioni controverse che ne potessero giustificare l'espletamento.
La parte appellante, ai sensi dell'art. 96, 4° comma, c.p.c., va, inoltre, condannata al pagamento, in favore della , della somma di euro 1.000,00. Controparte_8
Infine, sussistono, per parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n.
115/02.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
conferma l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano N. 3739/2023 pronunciata in data 9/05/2023;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore Parte_1
dell'appellata (già delle spese del presente grado di giudizio che liquida Controparte_2 CP_1
in € 14.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) condanna l'appellante al pagamento in favore Parte_1
dell'appellata ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., dell'importo di euro 7.000,00; Controparte_2
4) condanna l'appellante al pagamento, in favore della Parte_1
, ai sensi dell'art. 96, 4° comma, c.p.c., dell'importo di euro 1.000,00; Controparte_8
5) dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Milano, il 29.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Domenico Bonaretti
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In qualità di socio accomandatario illimitatamente responsabile e garante a prima richiesta. 2 In qualità di garante a prima richiesta. pagina 3 di 13