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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 09/12/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1284/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Il Tribunale, nella persona del Giudice o.p. dott. Alessandro Feliziani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1284/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARBUONO Parte_1 C.F._1
RO (C.F. , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il C.F._2 difensore avv. PARBUONO RO – parte attrice opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL BUONO Controparte_1 C.F._3
NA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA B. BUOZZI N. 1 INT.3 C.F._4
53042 CHIANCIANO TERME presso il difensore avv. DEL BUONO NA – parte convenuta opposta
Motivi della Decisione e Dispositivo
1. Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, il giudicante osserva quanto segue.
La presente controversia prende origine dalla domanda di , parte attrice, la quale ha Parte_1 introdotto il presente giudizio con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, così concludendo:
“In via preliminare, ci si oppone all'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in quanto l'opposizione risulta fondata su prova scritta;
Nel merito, in via principale:
Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare non dovuta alcuna somma a favore del sig. CP_1
per le causali di cui al ricorso e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o invalido e/o
[...] inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Si costituiva l'opposto oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c., così Controparte_1 concludendo:
pagina 1 di 5 “preliminarmente: concedere, ai sensi e secondo il disposto di cui all'art. 648, comma I, C.p.c., la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, considerato che l'opposizione, oltre che palesemente infondata, non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
nel merito:
a) Rigettare l'eccezione di improcedibilità per mancato avvio ed esperimento della procedura di negoziazione assistita, poiché, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto Legge 12.09.2014, n. 132,
l'esperimento della procedura di negoziazione assistita NON è condizione di procedibilità “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”;
b) Rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto (n. 342/2024 -R.G. 884/2024);
c) Condannare parte opponente per responsabilità aggravata, ai sensi e secondo il disposto di cui all'art. 96, commi I, III e IV, C.p.c.
d) Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
All'esito del deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza riservata del
28/02/2025, il giudice istruttore rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione al 4 novembre 2025, assegnando termini per il deposito di note scritte, anche ai fini della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 24/11/2025 il giudice istruttore nuovo assegnatario del fascicolo tratteneva la causa in decisione.
2. La domanda dell'attrice opponente deve essere accolta per quanto di seguito evidenziato.
2.1. Parte opposta non ha offerto allegazioni sufficienti a comprovare la propria legittimazione rispetto alla domanda ingiuntiva proposta.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, a sostegno del presunto credito, il signor ha dichiarato di CP_1 avere effettuato due bonifici bancari da un conto corrente allo stesso intestato (n. 300585 presso Banca
Tema-Filiale Chiusi Scalo), “a titolo di prestito”, in favore della SI , ex coniuge: “il Pt_1 primo, per l'acquisto dello studio professionale di quest'ultima (che esercita l'attività di psicologa), ed il secondo per l'acquisto di un'autovettura (il 04.05.2016), intestata e ad uso esclusivo della stessa: 1) bonifico del 25.11.2024 di € 19.646,00=, causale “giroconto per stipula leasing ” Parte_1
(allegato n. 1); 2) bonifico del 02.05.2016 di € 5.000,00=, causale “acquisto auto”.
Il ricorrente opposto ha aggiunto che, poiché entrambi i “prestiti” riguardavano “l'acquisto di beni personali (per quanto riguarda lo Studio professionale, addirittura strumentale) della sig.ra ; Pt_1 pertanto, non erano per certo destinati a soddisfare i bisogni della famiglia”. pagina 2 di 5 Seguendo l'insegnamento della Suprema Corte, "La datio di una somma di danaro non vale - di per sé -
a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione" (Cassazione civile sez. II,
23/07/2025, (ud. 28/01/2025, dep. 23/07/2025), n.20964; Cass. n. 30944/2018; n. 9541/2010).
Nella specie, l'opposto non ha allegato alcun titolo da cui potrebbe derivare l'obbligo della vantata restituzione, né parte convenuta si è riconosciuta debitrice delle somme di cui ai bonifici oggetto di causa. Al contrario, questa ultima ha eccepito che tutti i pagamenti, in costanza di matrimonio venivano effettuati secondo le rispettive capacità professionali, senza una rigida suddivisione a seconda della tipologia di acquisto.
Si noti che lo stesso opposto ha affermato (v. comparsa conclusionale a pag. 5) che “le spese CP_1 per i bisogni della famiglia venivano sostenute quasi interamente del : il che significa che CP_1 anche l'effettuazione dei bonifici per cui è causa, in assenza di prova di un diverso titolo che legittimasse il diritto alla restituzione delle somme, rientrava nella ordinaria gestione economica familiare in uso tra i coniugi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143 c.c.
2.2. La qualificazione della natura della dazione delle somme deve essere calata nella situazione specifica in cui versavano i coniugi al momento della effettuazione dei bonifici.
Dalla documentazione versata in atti si evince che in costanza di matrimonio le parti hanno gestito promiscuamente i pagamenti relativi alle obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia e così anche per l'acquisto - per quanto di interesse in questa sede - della casa coniugale e della vettura Nissan intestata alla SI . Pt_1
a- Per quanto attiene alla casa familiare, nonostante gli acquisti siano stati formalmente effettuati dai coniugi in modo separato tra le due porzioni di immobile (abitativa da un lato e adibita a studio professionale, dall'altro), da più elementi si evince che, in realtà, l'acquisto dell'intero immobile era finalizzato alla razionalizzazione della vita familiare, creando spazi idonei a tutti i pagina 3 di 5 membri della famiglia, ivi compresa la dott.ssa , la quale, madre di tre figli minori in Pt_1 tenerissima età, aveva in tal modo la possibilità di esercitare la professione di psicologa presso la stessa casa familiare.
Di quanto sopra si ha riprova dalla disamina del contratto preliminare, depositato in atti, dal quale si evince che l'acquisto immobiliare aveva ad oggetto tutto l'immobile, posto su due piani fuori terra e un piano interrato: sotto tale profilo appare dirimente la pattuizione, prevista del preliminare, secondo cui in caso di mancata accettazione della operazione di leasing finanziario che riguardava la parte da adibire a studio, l'intero contratto si sarebbe risolto;
degno di nota appare altresì il fatto che nello stesso contratto preliminare la distinzione tra la porzione abitativa e la porzione da adibire ad ufficio viene dalle parti indicata solo nella parte relativa alla definizione del prezzo di vendita, quindi con riferimento alle modalità esecutive del pagamento del prezzo.
Di più, dalla disamina del contratto stipulato per atto pubblico avente ad oggetto la porzione abitativa, si legge che, comprensibilmente, “Il signor richiede Controparte_1
l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla legislazione vigente per l'acquisto della prima casa di abitazione”, mentre, altrettanto comprensibilmente, la SI finanziò Pt_1 parte dell'acquisto mediante una locazione finanziaria, potendo in tal modo effettuare le detrazioni previste dalla legge.
In altri termini, le parti effettuarono l'acquisto dell'intero immobile unite dal comune intento descritto nel contratto preliminare, che ha poi trovato esecuzione, quanto al pagamento del prezzo, secondo le modalità ritenute fiscalmente più idonee dalle stesse parti, di comune accordo. D'altra parte, è noto che il preliminare, pur essendo un contratto preparatorio, viene correttamente qualificato come un contratto ad efficacia obbligatoria complessa, non essendo estraneo alle prestazioni finali ed anzi, essendo finalizzato a programmare un assetto di interessi prodromico a quello che sarà compiutamente attuato con il contratto definitivo.
Fornisce ulteriore riscontro rispetto a quanto osservato, il fatto che il bonifico di euro 19.646,00 reca la seguente causale: “Bonifico a favore di , Controparte_1 [...]
”. Occorre sottolineare che il bonifico viene Controparte_2 effettuato anche in favore dello stesso emittente, in quanto, come risultato in corso di causa, il conto corrente sul quale sono state accreditate le somme risultava cointestato ad entrambe le parti: ogni ulteriore giustificazione sul punto offerta dall'opposto risultando priva di rilievo, si deve prendere atto che, in mancanza di un diverso titolo, non allegato in atti, il bonifico di cui sopra risulta privo di alcun titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. pagina 4 di 5 b- Analoghe osservazioni devono essere fatte per il bonifico di euro 5.000,00 effettuato dall'opposto in data 2/05/2016 con la causale: “Bonifico a favore di Parte_1
ACQUISTO AUTO”, dal momento che è del tutto presumibile che detta autovettura, seppure formalmente intestata alla SI , sia stata in realtà utilizzata dalla famiglia, come si Pt_1 evince dal Telepass intestato all'opposto su detta vettura (circostanza non contestata) e da alcuni appunti tratti dall'agenda della SI (parimenti non contestati), dai quali si Pt_1 evince che il fece fronte, almeno in una occasione, anche alla manutenzione CP_1 dell'autovettura. D'altra parte, appare ragionevole che la famiglia, in attesa del terzo figlio, si dotasse di un'autovettura idonea al trasporto della numerosa famiglia, in sicurezza.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 (scaglione da 5.201 a 26.000, importi medi, tenuto conto del contesto di esecuzione dei bonifici oggetto di causa), vengono poste a carico del convenuto opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 342/2024 nel procedimento avente R.G. n. 884/2024, emesso dal Tribunale di Siena in data 10 maggio 2024;
2. condanna parte convenuta opposta al pagamento delle spese processuali in favore di parte opponente, che liquida in euro 5.077,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/14, oltre
IVA e CPA, oltre euro 145,50 per contributo unificato ed ulteriori occorrende e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge.
Siena, 9 dicembre 2025
Il Giudice o.p. dott. Alessandro Feliziani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Il Tribunale, nella persona del Giudice o.p. dott. Alessandro Feliziani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1284/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARBUONO Parte_1 C.F._1
RO (C.F. , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il C.F._2 difensore avv. PARBUONO RO – parte attrice opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL BUONO Controparte_1 C.F._3
NA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA B. BUOZZI N. 1 INT.3 C.F._4
53042 CHIANCIANO TERME presso il difensore avv. DEL BUONO NA – parte convenuta opposta
Motivi della Decisione e Dispositivo
1. Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, il giudicante osserva quanto segue.
La presente controversia prende origine dalla domanda di , parte attrice, la quale ha Parte_1 introdotto il presente giudizio con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, così concludendo:
“In via preliminare, ci si oppone all'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in quanto l'opposizione risulta fondata su prova scritta;
Nel merito, in via principale:
Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare non dovuta alcuna somma a favore del sig. CP_1
per le causali di cui al ricorso e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o invalido e/o
[...] inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Si costituiva l'opposto oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c., così Controparte_1 concludendo:
pagina 1 di 5 “preliminarmente: concedere, ai sensi e secondo il disposto di cui all'art. 648, comma I, C.p.c., la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, considerato che l'opposizione, oltre che palesemente infondata, non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
nel merito:
a) Rigettare l'eccezione di improcedibilità per mancato avvio ed esperimento della procedura di negoziazione assistita, poiché, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto Legge 12.09.2014, n. 132,
l'esperimento della procedura di negoziazione assistita NON è condizione di procedibilità “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”;
b) Rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto (n. 342/2024 -R.G. 884/2024);
c) Condannare parte opponente per responsabilità aggravata, ai sensi e secondo il disposto di cui all'art. 96, commi I, III e IV, C.p.c.
d) Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
All'esito del deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza riservata del
28/02/2025, il giudice istruttore rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione al 4 novembre 2025, assegnando termini per il deposito di note scritte, anche ai fini della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 24/11/2025 il giudice istruttore nuovo assegnatario del fascicolo tratteneva la causa in decisione.
2. La domanda dell'attrice opponente deve essere accolta per quanto di seguito evidenziato.
2.1. Parte opposta non ha offerto allegazioni sufficienti a comprovare la propria legittimazione rispetto alla domanda ingiuntiva proposta.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, a sostegno del presunto credito, il signor ha dichiarato di CP_1 avere effettuato due bonifici bancari da un conto corrente allo stesso intestato (n. 300585 presso Banca
Tema-Filiale Chiusi Scalo), “a titolo di prestito”, in favore della SI , ex coniuge: “il Pt_1 primo, per l'acquisto dello studio professionale di quest'ultima (che esercita l'attività di psicologa), ed il secondo per l'acquisto di un'autovettura (il 04.05.2016), intestata e ad uso esclusivo della stessa: 1) bonifico del 25.11.2024 di € 19.646,00=, causale “giroconto per stipula leasing ” Parte_1
(allegato n. 1); 2) bonifico del 02.05.2016 di € 5.000,00=, causale “acquisto auto”.
Il ricorrente opposto ha aggiunto che, poiché entrambi i “prestiti” riguardavano “l'acquisto di beni personali (per quanto riguarda lo Studio professionale, addirittura strumentale) della sig.ra ; Pt_1 pertanto, non erano per certo destinati a soddisfare i bisogni della famiglia”. pagina 2 di 5 Seguendo l'insegnamento della Suprema Corte, "La datio di una somma di danaro non vale - di per sé -
a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione" (Cassazione civile sez. II,
23/07/2025, (ud. 28/01/2025, dep. 23/07/2025), n.20964; Cass. n. 30944/2018; n. 9541/2010).
Nella specie, l'opposto non ha allegato alcun titolo da cui potrebbe derivare l'obbligo della vantata restituzione, né parte convenuta si è riconosciuta debitrice delle somme di cui ai bonifici oggetto di causa. Al contrario, questa ultima ha eccepito che tutti i pagamenti, in costanza di matrimonio venivano effettuati secondo le rispettive capacità professionali, senza una rigida suddivisione a seconda della tipologia di acquisto.
Si noti che lo stesso opposto ha affermato (v. comparsa conclusionale a pag. 5) che “le spese CP_1 per i bisogni della famiglia venivano sostenute quasi interamente del : il che significa che CP_1 anche l'effettuazione dei bonifici per cui è causa, in assenza di prova di un diverso titolo che legittimasse il diritto alla restituzione delle somme, rientrava nella ordinaria gestione economica familiare in uso tra i coniugi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143 c.c.
2.2. La qualificazione della natura della dazione delle somme deve essere calata nella situazione specifica in cui versavano i coniugi al momento della effettuazione dei bonifici.
Dalla documentazione versata in atti si evince che in costanza di matrimonio le parti hanno gestito promiscuamente i pagamenti relativi alle obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia e così anche per l'acquisto - per quanto di interesse in questa sede - della casa coniugale e della vettura Nissan intestata alla SI . Pt_1
a- Per quanto attiene alla casa familiare, nonostante gli acquisti siano stati formalmente effettuati dai coniugi in modo separato tra le due porzioni di immobile (abitativa da un lato e adibita a studio professionale, dall'altro), da più elementi si evince che, in realtà, l'acquisto dell'intero immobile era finalizzato alla razionalizzazione della vita familiare, creando spazi idonei a tutti i pagina 3 di 5 membri della famiglia, ivi compresa la dott.ssa , la quale, madre di tre figli minori in Pt_1 tenerissima età, aveva in tal modo la possibilità di esercitare la professione di psicologa presso la stessa casa familiare.
Di quanto sopra si ha riprova dalla disamina del contratto preliminare, depositato in atti, dal quale si evince che l'acquisto immobiliare aveva ad oggetto tutto l'immobile, posto su due piani fuori terra e un piano interrato: sotto tale profilo appare dirimente la pattuizione, prevista del preliminare, secondo cui in caso di mancata accettazione della operazione di leasing finanziario che riguardava la parte da adibire a studio, l'intero contratto si sarebbe risolto;
degno di nota appare altresì il fatto che nello stesso contratto preliminare la distinzione tra la porzione abitativa e la porzione da adibire ad ufficio viene dalle parti indicata solo nella parte relativa alla definizione del prezzo di vendita, quindi con riferimento alle modalità esecutive del pagamento del prezzo.
Di più, dalla disamina del contratto stipulato per atto pubblico avente ad oggetto la porzione abitativa, si legge che, comprensibilmente, “Il signor richiede Controparte_1
l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla legislazione vigente per l'acquisto della prima casa di abitazione”, mentre, altrettanto comprensibilmente, la SI finanziò Pt_1 parte dell'acquisto mediante una locazione finanziaria, potendo in tal modo effettuare le detrazioni previste dalla legge.
In altri termini, le parti effettuarono l'acquisto dell'intero immobile unite dal comune intento descritto nel contratto preliminare, che ha poi trovato esecuzione, quanto al pagamento del prezzo, secondo le modalità ritenute fiscalmente più idonee dalle stesse parti, di comune accordo. D'altra parte, è noto che il preliminare, pur essendo un contratto preparatorio, viene correttamente qualificato come un contratto ad efficacia obbligatoria complessa, non essendo estraneo alle prestazioni finali ed anzi, essendo finalizzato a programmare un assetto di interessi prodromico a quello che sarà compiutamente attuato con il contratto definitivo.
Fornisce ulteriore riscontro rispetto a quanto osservato, il fatto che il bonifico di euro 19.646,00 reca la seguente causale: “Bonifico a favore di , Controparte_1 [...]
”. Occorre sottolineare che il bonifico viene Controparte_2 effettuato anche in favore dello stesso emittente, in quanto, come risultato in corso di causa, il conto corrente sul quale sono state accreditate le somme risultava cointestato ad entrambe le parti: ogni ulteriore giustificazione sul punto offerta dall'opposto risultando priva di rilievo, si deve prendere atto che, in mancanza di un diverso titolo, non allegato in atti, il bonifico di cui sopra risulta privo di alcun titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. pagina 4 di 5 b- Analoghe osservazioni devono essere fatte per il bonifico di euro 5.000,00 effettuato dall'opposto in data 2/05/2016 con la causale: “Bonifico a favore di Parte_1
ACQUISTO AUTO”, dal momento che è del tutto presumibile che detta autovettura, seppure formalmente intestata alla SI , sia stata in realtà utilizzata dalla famiglia, come si Pt_1 evince dal Telepass intestato all'opposto su detta vettura (circostanza non contestata) e da alcuni appunti tratti dall'agenda della SI (parimenti non contestati), dai quali si Pt_1 evince che il fece fronte, almeno in una occasione, anche alla manutenzione CP_1 dell'autovettura. D'altra parte, appare ragionevole che la famiglia, in attesa del terzo figlio, si dotasse di un'autovettura idonea al trasporto della numerosa famiglia, in sicurezza.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 (scaglione da 5.201 a 26.000, importi medi, tenuto conto del contesto di esecuzione dei bonifici oggetto di causa), vengono poste a carico del convenuto opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 342/2024 nel procedimento avente R.G. n. 884/2024, emesso dal Tribunale di Siena in data 10 maggio 2024;
2. condanna parte convenuta opposta al pagamento delle spese processuali in favore di parte opponente, che liquida in euro 5.077,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/14, oltre
IVA e CPA, oltre euro 145,50 per contributo unificato ed ulteriori occorrende e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge.
Siena, 9 dicembre 2025
Il Giudice o.p. dott. Alessandro Feliziani
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