Ordinanza collegiale 28 giugno 2023
Sentenza 11 agosto 2023
Rigetto
Sentenza 23 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23/04/2026, n. 3164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3164 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03164/2026REG.PROV.COLL.
N. 02528/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2528 del 2024, proposto da
CA CA e NO CA, rappresentati e difesi dagli avvocati Corrado De Simone e Chiara De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sabaudia, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato FA Tonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Lazio - Dip. del Territorio-Dir.Reg. Territorio e Urbanistica Area Vigilanza Urb. Ediliz. e Lotta all'Abusivismo, Regione Lazio, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sezione staccata di AT (sezione prima) n. 649/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sabaudia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 aprile 2026 il Cons. AV NT e uditi per le parti gli avvocati De Simone Chiara per gli appellanti e Tonelli FA per il Comune di Sabaudia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1. Con ricorso proposto in data 8.04.2026 i sig.ri CA CA e NO CA hanno impugnato l’ordinanza n. 1 del 2014 con cui il Comune di Sabaudia ha ordinato loro di rimuovere una parte delle serre site su terreni di loro proprietà e costruite in eccedenza per mq 4.311,00 rispetto alla superficie massima consentita dalla l. reg. n. 34 del 1996.
Avverso tale atto hanno dedotto: la nullità della notificazione del provvedimento impugnato per carenza di relata notifica; la violazione degli artt. 3 e 7 l. 241/90 nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione in merito alle ragioni che hanno portato al rigetto del contributo partecipativo fornito, in particolare la memoria con cui NO CA si dichiarava estraneo ai fatti per aver concesso in affitto a CA CA la quota del terreno di cui in causa; infine, l’eccesso di potere dell’amministrazione per non aver considerato che le serre per colture a ciclo stagionale prive di opere di fondazione rientrano nell’edilizia libera e non sono assoggettate ad alcuna forma comunicazione preventiva. Con motivi aggiunti, i ricorrenti hanno formulato tre censure integrative avverso la delibera consiliare n. 43 del 27 giugno 2011, recante il regolamento edilizio civico, e la delibera commissariale n. 31 del 6 maggio 2013, che lo ha modificato, dichiarando di averne, sino a quel momento, ignorato l’esistenza.
2. Il Tar adito, con la sentenza n. 649 del 2023 qui appellata, ha respinto il ricorso. Ha accertato la validità della notifica del provvedimento gravato; ha ribadito la natura vincolata dell’ordine di demolizione nonché il carattere reale dell’illecito con conseguente legittimazione passiva del proprietario dell’area all’ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi; ha escluso la rilevanza, ai fini del regime autorizzatorio, della distinzione tra serre dotate di fondazione e serre prive della stessa, rilevando come la disciplina amministrativa preveda per tutte un identico limite di superficie in rapporto all’estensione del fondo agricolo; ha ritenuto infondate le censure relative alla violazione dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001, osservando che l’ordinanza impugnata non contestava la mancata richiesta del permesso di costruire, ma esclusivamente il superamento della superficie massima consentita per le serre in relazione al fondo agricolo. Infine, ha dichiarato l’atto dei motivi aggiunti inammissibile per tardività.
3. Avverso tale pronuncia sono insorti i sig.ri CA CA e NO CA, con atto di appello a mezzo del quale hanno domandato l’annullamento e/o la riforma della sentenza n. n. 649/2023, adducendo cinque motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti ripropongono il tema della inquadrabilità o meno delle serre (realizzate senza opere di fondazione, con struttura in tubolare metallico e copertura in film plastico) nella previsione normativa contenuta nell’art. 6, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/01. Dunque, ribadiscono che le serre sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola non sono soggette a comunicazione di inizio lavori, stante l'abrogazione dell'art. 6, comma 3, n. 380/01, e non sono soggette al rilascio di alcun titolo abilitativo, come precisato dall’art. 6, comma 1, n. 380/01.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti si dolgono della circostanza che il Tar abbia dichiarato l’inammissibilità dei motivi aggiunti, sostenendo da un lato l’ammissibilità degli stessi e dall’altro la loro fondatezza.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso introduttivo con cui si faceva valere la nullità della notificazione del provvedimento impugnato per carenza di relata di notifica.
Con il quarto motivo di gravame gli appellanti ribadiscono il difetto di motivazione del provvedimento adottato dall’amministrazione comunale, insistendo sulla fondatezza dei motivi proposti in primo grado.
Con il quinto motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui non prende in considerazione la circostanza che trattasi di serre mobili stagionali prive di opere di fondazione, persistendo erroneamente sull’assunto del superamento del limite massimo di superficie coperta.
4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio resistendo all’appello e domandandone la reiezione.
5. All’udienza di smaltimento del 15 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
6. L’appello è infondato. I motivi di gravame si risolvono in una mera riproposizione dei motivi di ricorso in primo grado, senza mai affrontare il tema del superamento dei limiti consentiti per la realizzazione delle serre in rapporto all’estensione del fondo.
7. In relazione al primo motivo, nell’ordinanza di demolizione si dà correttamente atto che la superficie delle serre realizzate supera di m.q. 4.311,00 quella assentita (nella sostanza raddoppiando quanto ammesso), con conseguente abusività.
8. In merito poi alla qualificazione delle opere in contestazione, va fatta applicazione dell’orientamento già espresso per cui è legittima l’ordinanza di demolizione della serra costruita senza autorizzazione allorchè il manufatto presenti tutte le caratteristiche per essere qualificato come serra copertura stabile (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. IV, 28/02/2017, n. 915).
9. L’invocata attività edilizia libera riguarda (lett. e, ex art. 6 t.u. edilizia) “le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola”.
10. Nel caso di specie trattasi di serre non mobili né stagionali, ma sono ancorate al suolo in termini di destinazione permanente.
11. In proposito assume rilievo preminente sia l’ampio superamento del limite assentito, sia il carattere non stagionale né mobile di quanto realizzato. Infatti, appare confermato come l’abusivo ampliamento abbia violato il limite massimo ammesso per le stesse serre in base alla legge regionale n. 34 del 1996.
12. Le considerazioni sin qui svolte assorbono altresì i vizi riproposti col quinto ed il secondo motivo di appello, peraltro questi ultimi correttamente dichiarati tardivi in quanto le delibere del 27 giugno 2011 e del 6 maggio 2013 sono state oggetto di rituale pubblicazione sull’albo pretorio civico e che, quindi, non sia possibile far valere, a distanza di circa nove anni dai fatti di causa, la loro ignoranza al fine di ampliare l’oggetto del giudizio. Infatti, i motivi aggiunti notificato in data 23 maggio 2023 appaiono tardivi rispetto all’impugnativa dell’ordine di demolizione datato 20 gennaio 2014 e notificato in data 7 febbraio 2014.
13. In relazione al terzo motivo di appello, è corretta la sentenza impugnata laddove evidenzia il palese raggiungimento dello scopo della notifica dell’atto, debitamente conosciuto e tempestivamente impugnato.
14. In relazione al quarto motivo di appello, infine, va ribadito il principio per cui il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso neanche nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino; a maggior ragione quindi l’Amministrazione, in sede di irrogazione della sanzione demolitoria, non deve ritenersi onerata di valutare preventivamente la possibilità che l’abuso sia sanabile, anche perché la sanatoria richiede la domanda dell'interessato, la quale, se proposta, produce l'effetto di sospendere l'efficacia dell'ordine di demolizione fino a definizione della istanza di sanatoria.
15. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA ER, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
AV NT, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AV NT | FA ER |
IL SEGRETARIO