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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/04/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1398/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
07/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. LA SPINA CRISTINA e l'avv. DOTTA MATTEO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. LA SPINA CRISTINA e l'avv. DOTTA MATTEO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 4.4.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (nata a [...] il Parte_1
28/07/1980) e (nato a [...] il [...]), matrimonio Parte_2
contratto il 11/07/2009 e trascritto al n. 23, Parte II, Serie A, Anno 2009 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VENEZIA alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare i coniugi separati autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto, ciascuno presso la rispettiva abitazione di proprietà esclusiva (la signora n VI Veneto (TV), Via dei Tolot n. 15, il sig. in VI Pt_1 Pt_2
Veneto (TV), Via Feltre n. 41);
3) i figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e Per_1 Per_2 Persona_3
residenza presso l'abitazione materna in 31029 VI Veneto (TV), Via dei Tolot n. 15
4) I genitori si impegnano a stabilire in via preventiva e congiuntamente tra loro, tutte le decisioni di particolare importanza che dovessero interessare i figli, sempre nel rispetto dei desideri, interessi e aspirazioni di questi ultimi. Nel contempo ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle scelte di ordinaria amministrazione durante i tempi in cui i minori saranno di volta in volta presso l'uno o l'altro collocati - ciò ai sensi e per gli effetti dell'ultima parte del 3° comma dell'art. 337 – ter del c.c.;
5) Salvo diverso miglior accordo preso preventivamente dai genitori, i figli trascorreranno il loro tempo con i genitori con le
2 seguenti tempistiche e modalità:
- e staranno con il padre, a fine settimana alternati, dalle ore 10 del sabato alle ore 16.00 della Per_1 Per_2 Per_3
domenica;
- infrasettimanalmente, durante il periodo scolastico, tutte le settimane, il padre il lunedì prenderà i figli al termine della scuola e li terrà con sé sino al mercoledì mattina successivo sino a quando li riporterà a scuola per l'inizio delle lezioni;
durante il periodo delle vacanze scolastiche, il padre prenderà i figli con sé dalle ore 8.00 del lunedì mattina sino alle ore 8
.00 del mercoledì mattina;
-nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie e di fine anno, e trascorreranno una settimana Per_1 Per_2 Per_3
con la mamma presso la casa natale di quest'ultima a Borno (BS); trascorreranno inoltre ad anni alterni il giorno di Natale
e quello di Capodanno con ciascun genitore, fermi restando per le restanti giornate le modalità previste per il periodo di frequentazione scolastica;
- e trascorreranno le vacanze pasquali ad anni alterni con il padre e la madre;
Persona_4 Per_3
- durante il periodo delle vacanze estive, e trascorreranno tre settimane consecutive con la madre Persona_4 Per_3
presso la casa natale di quest'ultima a Borno (BS); ciascun genitore inoltre trascorrerà due settimane anche non consecutive di vacanza con i figli;
con riferimento ai periodi di vacanza predetti, i genitori si impegnano a comunicarsi entro il giorno 15 del mese di aprile il periodo prescelto;
6) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti.
7) tenuto conto della capacità economica delle parti nonchè dei tempi e delle modalità di collocamento di Per_1 Per_2
e il sig. verserà alla sig.ra sul conto corrente alla stessa intestato, entro il giorno 10 di ciascun mese, Per_3 Pt_2 Pt_1
per il mantenimento dei figli, la somma mensile di € 136,00 per ciascun figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
8) Le spese straordinarie riguardanti e attenendosi a tutto quanto indicato nel protocollo del Persona_4 Per_3
Tribunale di Treviso 01.12.2016, verranno sostenute al 50% da ciascun genitore;
le fatture per le spese verranno intestate ai figli e verranno portate in detrazione dai genitori proporzionalmente alla quota di partecipazione alla spesa.
9) la signora percepirà inoltre mensilmente in via esclusiva l'intero ammontare degli assegni unici universali in favore Pt_1
3 dei figli;
10) I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio del passaporto per i figli.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 04/04/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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