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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 13/03/2024, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2767/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Rivellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2767/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. FEDI FABIO e dell'avv. MAJORANA C.F._2
ALESSANDRA; elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in VIALE AGUGGIARI 8,
VARESE
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO COTA e dall'avv. CP_1 P.IVA_1
ANDREA ZONCA;
elettivamente domiciliata nello studio dei difensori in VIA PASSALACQUA 10,
NOVARA
CONVENUTA e
C.F. ) CP_2 C.F._3
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO = accertata e dichiarata la responsabilità di e Controparte_1 del Direttore dei lavori Ing. in relazione all'esistenza di tutti i vizi, difetti e difformità CP_2 meglio individuati in dettaglio nella espletata perizia d'ufficio nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva n. 3983/2019 RG Tribunale di Varese = condannare, in solido fra loro, o, nella diversa misura emersa ad esito del presente giudizio la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e il Direttore dei Lavori Ing. al pagamento in favore degli CP_2 attori dell'importo complessivo di € 43.600,00 oltre accessori di legge ( cfr pag. 23 espletata CTU) o della diversa somma emergenda in corso di causa, somma corrispondente ai costi necessari per l'eliminazione di tutti gli anzidetti vizi, difetti e difformità = condannare altresì in solido fra loro, la società in persona del legale rappresentante pro tempore, e il Direttore dei Lavori Ing. Controparte_1
pagina 1 di 8 al pagamento in favore degli attori dell'importo pari ad Euro 3.172,00 per spese di CTU CP_2 oltre al pagamento di Euro 4.246,00 per le spese legali occorse per il procedimento di istruzione preventiva oltre ad euro 286,00 per inerente contributo unificato In via istruttoria (omissis) – per gli attori -
IN VIA PREGIUDIZIALE Accertato che le pretese risarcitorie oggetto del presente giudizio sono riferite a pretesi vizi e/o difetti e/o difformità del tutto differenti rispetto a quelli azionati con il ricorso per ATP RG n. 3983/2019, e che nel presente giudizio viene richiesto il pagamento della somma di € 43.600,00 riferita appunto a pretesi vizi e/o difetti mai contestati formalmente prima della notifica del ricorso ex art. 702 – bis, ed infine che NON è stata proposta la negoziazione assistita obbligatoria per le richieste di pagamento a qualsiasi titolo inferiore ad 50.000,00,€ DICHIARARE l'improcedibilità della domanda svolta dai ricorrenti ed assumere gli opportuni provvedimenti. IN VIA PRELIMINARE
– eccezione di prescrizione Accertare e dichiarare che l'azione relativa ai vizi e difetti lamentati nel ricorso ex art. 702 –bis è stata introdotta per la prima volta con la notifica dello stesso in data 9/11/2021 e per l'effetto dichiararla prescritta sia ai sensi dell'art. 1667 cc (APPALTO) che ai sensi dell'art. 1495cc (VENDITA) e, per l'effetto, RIGETTARE le avverse domande con CONDANNA alla rifusione delle spese di lite. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE ACCERTARE e DICHIARARE che nessun vizio e/o difetto e/o difformità è addebitabile a responsabilità della soc. e per CP_1
l'effetto RESPINGERE in quanto infondate in fatto e diritto tutte le domande proposte nei confronti della soc. . IN VIA SUBORDINATA e se del caso RICONVENZIONALE Nella denegata CP_1 ipotesi di accertamento di responsabilità in capo alla soc. allora graduarne l'entità e CP_1 limitare la condanna in misura corrispondente;
ACCERTARE e DICHIARARE l'obbligo in capo all'ing. in qualità di progettista e direttore dei lavori di tenere manlevata la soc. CP_2 CP_1
da ogni condanna risarcitoria e, per l'effetto, CONDANNARE l'ing. a manlevare la
[...] CP_2 soc. , anche ex art. 2055 c.c., da ogni condanna al risarcimento in favore delle CP_1 ricorrenti. IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE e se del caso RICONVENZIONALE Nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità in capo alla soc. allora graduarne l'entità e CP_1 limitare la condanna in misura corrispondente;
ACCERTARE e DICHIARARE l'obbligo in capo all'ing. in qualità di progettista e direttore dei lavori di tenere manlevata la soc. CP_2 CP_1
da ogni condanna risarcitoria e, per l'effetto, CONDANNARE l'ing. a manlevare la
[...] CP_2 soc. , anche ex art. 2055 c.c., dalla condanna al risarcimento in favore delle ricorrenti, CP_1 graduando la responsabilità esclusiva del progettista / direttore lavori e di conseguenza la misura della manleva. In ogni caso col favore di spese e competenze tutte di lite. Con riserva di altro dedurre nel prosieguo, come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA (Omissis) – per la convenuta -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e hanno Parte_1 Parte_2 introdotto il presente giudizio nei confronti della società e nei confronti dell'ing. Controparte_1 CP_2 esponendo quanto segue:
[...]
- con contratto di vendita stipulato in data 14 maggio 2018 i ricorrenti acquistarono da Controparte_1 un'abitazione unifamiliare con area giardino situata in Bodio Lomnago Via degli Onizzoni costituito da un alloggio due piani (terreno e primo), realizzato dalla stessa società affidandone la direzione dei lavori all'ing. CP_2
- sin dai primi mesi successivi alla consegna dell'immobile i ricorrenti si avvedevano di una serie di vizi, difformità e difetti prontamente denunciati che riguardavano in particolare l'impianto termoidraulico;
l'impianto elettrico;
la struttura del tetto;
impianto di sicurezza e finiture locale garage;
pagina 2 di 8 difetti di esecuzione nel bagno, malfunzionamento delle porte tagliafuoco e difetti nelle finiture;
- con ricorso depositato in data 27.12.2019 e proposto nei confronti dei medesimi convenuti, ai sensi degli artt. 696 bis e 696 c.p.c., i ricorrenti avevano introdotto il procedimento di accertamento tecnico preventivo (n. 3983/19 RG, Tr. Varese) volto alla verifica dei vizi lamentati e alla determinazione esatta del proprio credito (sia in termini di diminuzione del valore del bene compravenduto o in termini di diminuzione del valore dell'opera, che in termini di interventi necessari ai fini della sua regolarizzazione) in funzione preventiva ed ai fini della composizione della lite;
- il procedimento di ATP si concludeva con il deposito della CTU redatta dall'ing.
[...] il quale dopo aver descritto lo stato dell'immobile accertava: la sussistenza di Persona_1 difformità urbanistico-edilizie legate alla realizzazione di un bagno in sostituzione del locale tecnico previsto nelle planimetrie catastali;
mancata coibentazione di alcune porzioni di chiusura perimetrale esterna;
errori nella posa delle lattonerie in copertura e assenza di linea vita;
altri vizi riconducibili alla porta REI ed alla mancata coibentazione delle tubature in rame dell'impianto di riscaldamento;
- il CTU, mediante allegato computo metrico per i singoli lavori da realizzare, stimava che la rimozione dei vizi avrebbe comportato un esborso complessivo di € 43600.
Ciò premesso i ricorrenti hanno ravvisato la responsabilità solidale della società costruttrice/venditrice e del direttore dei lavori chiedendo la condanna dei medesimi al pagamento della somma di € 43600 oltre accessori di legge, pari ai costi necessari per l'eliminazione di tutti i vizi, difetti e conformità che interessano l'immobile acquistato, così come stimati dal CTU ing. all'esito Per_1 del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Con la propria comparsa di costituzione ha eccepito: l'improcedibilità della domanda Controparte_1 in quanto non preceduta dalla negoziazione assistita;
la prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1667 c.c. e ai sensi dell'art. 1495 c.c. in quanto relativa a vizi difetti contestati per la prima volta con l'introduzione del presente giudizio;
l'inssussitenza della responsabilità della società convenuta per alcuno dei vizi o difetti lamentati e, nel caso di positivo accertamento, ha chiesto di accertare l'esclusiva responsabilità dell'ing. e di essere da quest'ultimo integralmente manlevata in CP_2 caso di condanna anche parziale.
In particolare, la società convenuta ha eccepito che il CTU non ha verificato nessuno dei vizi che erano stati indicati dai ricorrenti nel ricorso per ATP: ha escluso malfunzionamenti o la scorretta installazione dell'impianto termotecnico e dell'impianto elettrico, non ha verificato alcuna infiltrazione dal tetto, non ha ravvisato vizi o difetti alle finiture;
ha ritenuto sufficiente per la porta tagliafuoco una mera registrazione che rientra nella attività di manutenzione ordinaria;
non ha verificato alcun difetto nel bagno principale dell'abitazione. Tutti gli altri vizi o difetti rilevati dal CTU, stimando un costo per la relativa eliminazione di € 43600, non erano mai stati contestati dalla parte ricorrente ma oggetto di indagine autonoma dal CTU, con conseguente nullità della relazione tecnica, e per i quali comunque i ricorrenti sono incorsi nella prescrizione biennale prevista dall'art. 1667 c.c. in materia di appalto o nella prescrizione annuale prevista dall'art. 1495 c.c. in materia di vendita. In via subordinata la società ha proposto azione di regresso nei confronti dell'ing. fondata sull'art. 2055 Controparte_1 CP_2
c.c., in base al quale se più soggetti sono responsabili di un unico evento dannoso, tutti sono obbligati in solido al risarcimento del danno nei confronti del danneggiato.
All'esito della prima udienza di trattazione il giudice ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha assegnato il termine di 30 giorni per notificare a quest'ultimo la comparsa di CP_2 costituzione contenente la domanda riconvenzionale, nonché termine alle parti di 15 giorni per avviare la procedura di negoziazione assistita.
pagina 3 di 8 Alla successiva udienza, preso atto della avvenuta notificazione della comparsa di risposta all'ing.
in considerazione della natura delle difese di parte convenuta è stata disposta la conversione del CP_2 rito da sommario a ordinario;
concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI, ritenute non rilevanti le prove testimoniali dedotte dalle parti, acquisti gli atti e la relazione tecnica conclusiva del procedimento preliminare di ATP (n. 3983/2019 RRG), è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni nella quale le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.
* * *
Superata l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda, stante la documentazione del mancato accordo delle parti all'esito dell'adesione alla procedura di negoziazione assistita, la domanda proposta dai ricorrenti è fondata nei termini che seguono.
Come anticipato, in qualità di venditrice, e in CP_1 Parte_1 Parte_2 qualità di acquirenti, mediante atto pubblico in data 14 maggio 2018 stipularono un contratto di vendita immobiliare avente ad oggetto la proprietà del fabbricato abitativo unifamiliare sito in Bodio Lomnago in via Onizzoni, costituito da un'abitazione di nuova costruzione sviluppata su due piani con relativa autorimessa.
Mediante lettera raccomandata ricevuta in data 11 gennaio 2019 gli acquirenti denunciarono alla società venditrice e al direttore dei lavori la sussistenza di diversi vizi del bene immobile compravenduto, chiedendone la relativa eliminazione, costituiti in particolare dal malfunzionamento dell'impianto termotecnico, in quanto inadatto a garantire un'adeguata temperatura in tutti gli ambienti della casa;
l'infiltrazione dall'alto di acqua in concomitanza delle piogge più intense a causa della insufficiente tenuta stagna del tetto;
il malfunzionamento dell'impianto elettrico;
il malfunzionamento della porta principale di ingresso;
finiture mancanti e di scarsa qualità; inadeguata chiusura della porta del locale garage;
incapacità dell'impianto termoidraulico di erogare acqua calda e un fenomeno di allagamento nel bagno principale (doc. 4 allegato al ricorso per accertamento tecnico preventivo).
Rispetto a questi vizi non è decorsa la prescrizione annuale di cui all'art. 1495 comma terzo c.c., considerando che, dopo la prima interruzione del termine avvenuta mediante la predetta comunicazione della lettera formale di contestazione e messa in mora (art. 1219 c.c. e 2945 co. 1 c.c.), nel dicembre dello stesso anno (2019) è stato introdotto il giudizio di ATP volto all'accertamento dei vizi contestati e successivamente nel novembre del 2021 (anno del deposito della CTU avvenuto nel mese di marzo) è stato introdotto il presente giudizio di merito.
Occorre verificare allora se e in quale misura questi vizi siano stati constatati dalla consulenza tecnica d'ufficio, di natura percipiente in quanto avente ad oggetto “elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone” (Cass. 1190/2015). Anche in ragione della natura della CTU, occorre precisare che la tempestività dell'azione ai fini della decorrenza della prescrizione è rispettata per il semplice fatto che la messa in mora prima e l'azione giudiziale poi abbiano descritto dei vizi dell'immobile per come questi si sono manifestati all'acquirente. Non rientra invece nell'onere dell'acquirente anche la descrizione esatta della causa di questi vizi;
pertanto, se il CTU nel procedere alla verifica del difetto o del vizio denunciato dall'acquirente ne riconduce la causa ad un fenomeno diverso da quello indicato dalla parte ciò non vuol dire che il CTU abbia accertato un vizio diverso da quello lamentato, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di validità della CTU e di prescrizione dell'azione.
In altri termini, una volta ricevuto l'incarico di accertare la sussistenza di determinate manifestazioni patologiche o disfunzionali del bene compravenduto, il CTU autonomamente deve verificare le cause di tali vizi ed anzi tale autonomia di indagine fa parte del compito del consulente. Quindi se la parte ricorrente nel caso di specie aveva lamentato una disfunzione nella regolamentazione della temperatura pagina 4 di 8 interna all'abitazione con conseguente mancato rispetto degli standard energetici previsti, nel senso che pur impostandosi il termostato a una determinata temperatura l'impianto termico non era capace di mantenerla uniformemente nell'abitazione, il fatto che il CTU abbia ritenuto che il motivo di tale disfunzione consistesse in una insufficiente coibentazione perimetrale non vuol dire che abbia accertato un vizio diverso da quello dedotto dalla parte ma ha solo riconosciuto una causa diversa del vizio lamentato dalla parte.
Ed in effetti il CTU ha verificato che in realtà il difetto lamentato dagli attori, ossia l'impossibilità di impostare una determinata temperatura interna ed il conseguente mancato rispetto degli standard di contenimento energetico, non è riconducibile all'impianto termoregolatore quanto alla conduttività termica delle pareti ed in particolare ad un errore esecutivo costituito dalla “mancata coibentazione di alcune porzioni di chiusura perimetrale esterna con la diffusa presenza di ponti termici” al quale può porsi rimedio solo attraverso la realizzazione di un isolamento esterno a cappotto adeguato.
Sono state accertate dal CTU anche le cause dei fenomeni di infiltrazione di acqua dal tetto, anch'essa come visto prontamente denunciata al venditore con lettera di messa in mora Anche in tal caso, pur non ravvisando un'errata o insufficiente impermeabilizzazione del tetto come invece lamentato dai ricorrenti, il CTU ha segnalato alcuni errori progettuali ed esecutivi nella realizzazione del sistema della copertura ed in particolare nella areazione non conforme della camera di ventilazione sotto tegola, la quale in caso di precipitazione particolarmente intense può fungere da vaso di raccolta delle acque meteoriche che non si riescono a smaltire e che poi finiscono per infiltrarsi all'intradosso della copertura. Ristabilire il corretto sistema di smaltimento dell'acqua piovana richiede, secondo il
CTU, la demolizione di tutti i canali di gronda esistenti e la realizzazione di un nuovo canale posto a protezione della camera di ventilazione del tetto.
Sempre tra le tipologie di vizi che sono stati oggetto del ricorso per accertamento tecnico preventivo, la relazione tecnica ha rilevato la necessità del ripristino alla porta REI (porta tagliafuoco) ed in particolare della sistemazione delle molle presenti nei cardini e registrazione. Sul punto si condivide quanto rilevato dalla difesa della convenuta, per cui la semplice regolazione della molla non possa dirsi dovuta ad un vizio della sua installazione quanto alla sua usura, per il cui rimedio lo stesso CTU ha ritenuto sufficiente un collaudo da parte di un operaio specializzato (costo stimato € 150).
Quanto agli ulteriori vizi e difformità riconosciuti dal CTU, l'eccezione sollevata dalla parte convenuta deve invece ritenersi fondata. Trattasi infatti di vizi sostanzialmente diversi da quelli contestati dall'acquirente e rilevati dal CTU in via del tutto autonoma: l'assenza della posa della “linea vita” sul tetto e la coibentazione delle tubature in rame esistenti nell'impianto termico (foto tredici allegata alla CTU) costituiscono dei vizi che sono stati rilevati per la prima volta dal CTU e non sono assimilabili in alcun modo ai vizi lamentati dalla parte acquirente dapprima con la messa in mora e successivamente con l'introduzione del giudizio di ATP. Ne consegue pertanto che in relazione a questi vizi è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da con riferimento all'art. 1495 c.c. CP_1 (inevitabile riferimento normativo essendo la compravendita l'unico rapporto contrattuale intercorso tra ricorrenti e , considerato che queste difformità sono emerse per la prima volta in seguito Controparte_1 dalla relazione definitiva depositata in data 10.3.2021 a conclusione del procedimento di ATP, a fronte di un contratto di compravendita stipulato nel maggio del 2018.
Una trattazione a parte merita invece la riscontrata presenza di una “difformità urbanistica”: in assenza di siffatta questione da parte dei ricorrenti, i sopralluoghi peritali hanno evidenziato una difformità tra lo stato di fatto e la rappresentazione catastale, poiché il “volume tecnico” indicato nella planimetria del piano terra risulta adibito a bagno. Sul punto la parte convenuta ha correttamente eccepito che dello stato di fatto dell'immobile gli acquirenti erano consapevoli avendo sottoscritto le pagina 5 di 8 singole planimetrie allegate al contratto di compravendita immobiliare che descrivevano la destinazione d'uso di ciascun locale. Se pertanto vi era una difformità tra lo stato di fatto e quanto dichiarato nel contratto, essa costituiva una difformità apparente, di cui il compratore evidentemente al momento del trasferimento dell'immobile doveva avere conoscenza, avendo per l'appunto preso visione della descrizione catastale ed avendo ricevuto la dichiarazione del venditore della conformità dello stato di fatto alle planimetrie catastali (requisito di validità del contratto di vendita). In siffatto caso pertanto, trattandosi di cosa gravata da oneri apparenti di cui il compratore era a conoscenza, la garanzia di cui all'art. 1489 c.c. non è destinata ad operare.
Assai verosimile è inoltre l'ulteriore difesa di la quale sostiene che al momento della Controparte_1 stipulazione dell'atto pubblico di compravendita lo stato di fatto era pienamente conforme alle planimetrie depositate presso gli uffici tecnici, come attestato dalle parti nel contratto, e che solo successivamente il compratore ha apportato delle variazioni cambiando la destinazione del locale al piano terra da volume tecnico a bagno, con ciò che ne consegue in termini di variazione dei volumi edificabili.
Tutti gli ulteriori vizi lamentati dagli attori (allagamento bagno, mancanza finiture, malfunzionamento dell'impianto elettrico, inadeguatezza dell'impianto di termoregolazione dell'acqua e inadeguatezza della chiusura del garage) non sono stati rilevati dal CTU ed anzi da questi esclusi.
Considerato quindi che la domanda introduttiva del presente giudizio ha chiesto il risarcimento del danno quantificato sulla base delle spese preventivate dal CTU per l'eliminazione dei vizi riscontrati dallo stesso CTU (€ 43600), la domanda deve essere accolta limitatamente a quelle spese che sono state preventivate dal consulente per la realizzazione delle opere di coibentazione delle pareti (€ 19274,53) e per la sistemazione della copertura (€ 3531,28 che non comprendono le spese di € 4000 per la fornitura e posa linea vita che per quanto detto non possono essere poste a carico della società venditrice), così come ricavabili dal computo metrico aggiornato allegato alla relazione definitiva.
Alla somma complessiva di € 22805,81 si devono aggiungere gli interessi al tasso legale dal giorno della messa in mora (11.1.2019) fino al saldo. Tale condanna deve essere emessa nei confronti della sola convenuta quale effetto della garanzia del venditore prevista dall'art. 1495 c.c. Controparte_1
(responsabilità contrattuale derivante dalla compravendita immobiliare).
La domanda proposta dai ricorrenti e nei confronti dell'ing. deve essere Parte_1 Pt_2 CP_2 invece rigettata, in quanto i vizi riconosciuti non possono essere considerati di gravità tale da fondare la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 1669 c.c., non versandosi in ipotesi di vizi che incidono sulla staticità dell'edificio o che ne compromettono, come evidentemente fino ad ora non hanno fatto, l'utilizzo dell'immobile da parte degli attori per lo scopo convenuto (abitazione).
Come noto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che i gravi difetti della costruzione non si identificano con quei fenomeni che influiscono sulla stabilità dell'edificio, poiché, in tal caso, finirebbero con l'identificarsi con l'ipotesi del "pericolo di rovina"; possono invece consistere in tutte quelle alterazioni che, pur riguardando direttamente anche solo una parte dell'opera, incidono sulla sua funzionalità globale, menomandone in modo apprezzabile il godimento, sì da renderla inidonea a fornire l'utilità cui è destinata (si veda Cass. civ. Sez. II, 19/02/2007, n. 3752; principio ribadito ad esempio da Corte di Cass. Sez. 2, ord. n. 24230 del 04/10/2018).
Nel caso in esame l'inadeguatezza della temperatura interna è stata descritta dai ricorrenti non come una limitazione dell'abitabilità dell'immobile quanto una mancata corrispondenza dell'impianto di riscaldamento ai valori di progetto;
lo stesso CTU, che ha escluso la sussistenza di una carenza o malfunzionamento dell'impianto termotecnico, ha descritto la problematica in termini di rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico negli edifici a causa di alcuni pagina 6 di 8 “ponti termici” (punti della parete in corrispondenza dei quali l'isolamento termico si dimostra meno efficiente), dal che non emerge una situazione di carenza tale da menomare l'abitabilità dell'immobile.
Analogamente, il CTU non ha verificato direttamente un problema di infiltrazione di acqua dal tetto, pur avendo svolto appositi sopralluoghi in concomitanza delle precipitazioni, ma ha ravvisato un possibile problema di raccolta di umidità derivante dalla realizzazione sottotetto della camera di ventilazione, il che, ad avviso dello scrivente, porta nuovamente ad escludere la sussistenza di gravi difetti che incidono concretamente e in maniera duratura sul godimento dell'immobile da parte degli acquirenti ai sensi dell'art. 1669 c.c.
In via subordinata all'ipotesi di accoglimento della domanda principale nei propri confronti, ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti di riconducendone i Controparte_1 CP_2 presupposti all'art. 2055 c.c., in base al quale se più soggetti sono responsabili di un unico evento dannoso, tutti sono obbligati in solido al risarcimento del danno nei confronti del danneggiato sulla base della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze dannose che ne sono derivate.
Nel caso in esame, non essendo configurabile una responsabilità dell'ing. verso gli attori CP_2 ai sensi dell'art. 1669 c.c., non può essere configurabile la responsabilità solidale invocata ai sensi dell'art. 2055 c.c. che possa giustificare un'azione di regresso di nei confronti dell'ing. Controparte_1
L'azione di verso il proprio direttore dei lavori è quindi di natura contrattuale, da far CP_2 CP_1 valere in un giudizio autonomo sulla base della specifica allegazione di un inadempimento da parte del convenuto del rapporto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti.
Quanto alle spese del giudizio le stesse devono essere poste a carico della società convenuta facendo riferimento ai parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 per le varie fasi del giudizio calcolate in relazione all'importo oggetto della condanna.
Quanto alle spese per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, in considerazione dell'esito della CTU e del fatto che quest'ultima abbia riconosciuto solo alcuni dei vizi dedotti dai ricorrenti e abbia rilevato vizi in parte diversi e ulteriori rispetto quelli dedotti, le spese legali sostenute dai ricorrenti sono compensate per la quota del 50% e poste per la restante parte a carico di CP_1
Le spese della CTU liquidate come da apposito decreto devono essere poste a carico di entrambe
[...] le parti nella misura della metà per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti e Parte_1 Parte_2 nei confronti di condanna la società convenuta a corrispondere ai ricorrenti, in solido Controparte_1 tra loro, la somma di € 22805,81 oltre interessi al tasso legale dalla data del 11.1.2019 fino al saldo;
- rigetta la domanda proposta dai ricorrenti nei confronti di CP_2
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Controparte_1 CP_2
- condanna a rimborsare ai ricorrenti, in solido tra loro, le spese di lite per il presente Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 286 per spese esenti, € 5077,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- previa parziale compensazione della quota del 50%, condanna altresì a rimborsare agli Controparte_1 attori, in solido tra loro, il restante 50% delle spese di lite per il giudizio di accertamento tecnico preventivo (RG 3983/19 T. Varese) e pertanto al pagamento di € 143, 00 per spese esenti, € 1028,00
pagina 7 di 8 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
pone altresì a carico delle parti, nella misura della metà ciascuna, le spese della CTU come liquidate nel predetto procedimento con decreto del
21.7.2022.
Varese, 13 marzo 2024
Il giudice
Fabio Rivellini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Rivellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2767/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. FEDI FABIO e dell'avv. MAJORANA C.F._2
ALESSANDRA; elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in VIALE AGUGGIARI 8,
VARESE
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO COTA e dall'avv. CP_1 P.IVA_1
ANDREA ZONCA;
elettivamente domiciliata nello studio dei difensori in VIA PASSALACQUA 10,
NOVARA
CONVENUTA e
C.F. ) CP_2 C.F._3
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO = accertata e dichiarata la responsabilità di e Controparte_1 del Direttore dei lavori Ing. in relazione all'esistenza di tutti i vizi, difetti e difformità CP_2 meglio individuati in dettaglio nella espletata perizia d'ufficio nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva n. 3983/2019 RG Tribunale di Varese = condannare, in solido fra loro, o, nella diversa misura emersa ad esito del presente giudizio la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e il Direttore dei Lavori Ing. al pagamento in favore degli CP_2 attori dell'importo complessivo di € 43.600,00 oltre accessori di legge ( cfr pag. 23 espletata CTU) o della diversa somma emergenda in corso di causa, somma corrispondente ai costi necessari per l'eliminazione di tutti gli anzidetti vizi, difetti e difformità = condannare altresì in solido fra loro, la società in persona del legale rappresentante pro tempore, e il Direttore dei Lavori Ing. Controparte_1
pagina 1 di 8 al pagamento in favore degli attori dell'importo pari ad Euro 3.172,00 per spese di CTU CP_2 oltre al pagamento di Euro 4.246,00 per le spese legali occorse per il procedimento di istruzione preventiva oltre ad euro 286,00 per inerente contributo unificato In via istruttoria (omissis) – per gli attori -
IN VIA PREGIUDIZIALE Accertato che le pretese risarcitorie oggetto del presente giudizio sono riferite a pretesi vizi e/o difetti e/o difformità del tutto differenti rispetto a quelli azionati con il ricorso per ATP RG n. 3983/2019, e che nel presente giudizio viene richiesto il pagamento della somma di € 43.600,00 riferita appunto a pretesi vizi e/o difetti mai contestati formalmente prima della notifica del ricorso ex art. 702 – bis, ed infine che NON è stata proposta la negoziazione assistita obbligatoria per le richieste di pagamento a qualsiasi titolo inferiore ad 50.000,00,€ DICHIARARE l'improcedibilità della domanda svolta dai ricorrenti ed assumere gli opportuni provvedimenti. IN VIA PRELIMINARE
– eccezione di prescrizione Accertare e dichiarare che l'azione relativa ai vizi e difetti lamentati nel ricorso ex art. 702 –bis è stata introdotta per la prima volta con la notifica dello stesso in data 9/11/2021 e per l'effetto dichiararla prescritta sia ai sensi dell'art. 1667 cc (APPALTO) che ai sensi dell'art. 1495cc (VENDITA) e, per l'effetto, RIGETTARE le avverse domande con CONDANNA alla rifusione delle spese di lite. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE ACCERTARE e DICHIARARE che nessun vizio e/o difetto e/o difformità è addebitabile a responsabilità della soc. e per CP_1
l'effetto RESPINGERE in quanto infondate in fatto e diritto tutte le domande proposte nei confronti della soc. . IN VIA SUBORDINATA e se del caso RICONVENZIONALE Nella denegata CP_1 ipotesi di accertamento di responsabilità in capo alla soc. allora graduarne l'entità e CP_1 limitare la condanna in misura corrispondente;
ACCERTARE e DICHIARARE l'obbligo in capo all'ing. in qualità di progettista e direttore dei lavori di tenere manlevata la soc. CP_2 CP_1
da ogni condanna risarcitoria e, per l'effetto, CONDANNARE l'ing. a manlevare la
[...] CP_2 soc. , anche ex art. 2055 c.c., da ogni condanna al risarcimento in favore delle CP_1 ricorrenti. IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE e se del caso RICONVENZIONALE Nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità in capo alla soc. allora graduarne l'entità e CP_1 limitare la condanna in misura corrispondente;
ACCERTARE e DICHIARARE l'obbligo in capo all'ing. in qualità di progettista e direttore dei lavori di tenere manlevata la soc. CP_2 CP_1
da ogni condanna risarcitoria e, per l'effetto, CONDANNARE l'ing. a manlevare la
[...] CP_2 soc. , anche ex art. 2055 c.c., dalla condanna al risarcimento in favore delle ricorrenti, CP_1 graduando la responsabilità esclusiva del progettista / direttore lavori e di conseguenza la misura della manleva. In ogni caso col favore di spese e competenze tutte di lite. Con riserva di altro dedurre nel prosieguo, come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA (Omissis) – per la convenuta -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e hanno Parte_1 Parte_2 introdotto il presente giudizio nei confronti della società e nei confronti dell'ing. Controparte_1 CP_2 esponendo quanto segue:
[...]
- con contratto di vendita stipulato in data 14 maggio 2018 i ricorrenti acquistarono da Controparte_1 un'abitazione unifamiliare con area giardino situata in Bodio Lomnago Via degli Onizzoni costituito da un alloggio due piani (terreno e primo), realizzato dalla stessa società affidandone la direzione dei lavori all'ing. CP_2
- sin dai primi mesi successivi alla consegna dell'immobile i ricorrenti si avvedevano di una serie di vizi, difformità e difetti prontamente denunciati che riguardavano in particolare l'impianto termoidraulico;
l'impianto elettrico;
la struttura del tetto;
impianto di sicurezza e finiture locale garage;
pagina 2 di 8 difetti di esecuzione nel bagno, malfunzionamento delle porte tagliafuoco e difetti nelle finiture;
- con ricorso depositato in data 27.12.2019 e proposto nei confronti dei medesimi convenuti, ai sensi degli artt. 696 bis e 696 c.p.c., i ricorrenti avevano introdotto il procedimento di accertamento tecnico preventivo (n. 3983/19 RG, Tr. Varese) volto alla verifica dei vizi lamentati e alla determinazione esatta del proprio credito (sia in termini di diminuzione del valore del bene compravenduto o in termini di diminuzione del valore dell'opera, che in termini di interventi necessari ai fini della sua regolarizzazione) in funzione preventiva ed ai fini della composizione della lite;
- il procedimento di ATP si concludeva con il deposito della CTU redatta dall'ing.
[...] il quale dopo aver descritto lo stato dell'immobile accertava: la sussistenza di Persona_1 difformità urbanistico-edilizie legate alla realizzazione di un bagno in sostituzione del locale tecnico previsto nelle planimetrie catastali;
mancata coibentazione di alcune porzioni di chiusura perimetrale esterna;
errori nella posa delle lattonerie in copertura e assenza di linea vita;
altri vizi riconducibili alla porta REI ed alla mancata coibentazione delle tubature in rame dell'impianto di riscaldamento;
- il CTU, mediante allegato computo metrico per i singoli lavori da realizzare, stimava che la rimozione dei vizi avrebbe comportato un esborso complessivo di € 43600.
Ciò premesso i ricorrenti hanno ravvisato la responsabilità solidale della società costruttrice/venditrice e del direttore dei lavori chiedendo la condanna dei medesimi al pagamento della somma di € 43600 oltre accessori di legge, pari ai costi necessari per l'eliminazione di tutti i vizi, difetti e conformità che interessano l'immobile acquistato, così come stimati dal CTU ing. all'esito Per_1 del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Con la propria comparsa di costituzione ha eccepito: l'improcedibilità della domanda Controparte_1 in quanto non preceduta dalla negoziazione assistita;
la prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1667 c.c. e ai sensi dell'art. 1495 c.c. in quanto relativa a vizi difetti contestati per la prima volta con l'introduzione del presente giudizio;
l'inssussitenza della responsabilità della società convenuta per alcuno dei vizi o difetti lamentati e, nel caso di positivo accertamento, ha chiesto di accertare l'esclusiva responsabilità dell'ing. e di essere da quest'ultimo integralmente manlevata in CP_2 caso di condanna anche parziale.
In particolare, la società convenuta ha eccepito che il CTU non ha verificato nessuno dei vizi che erano stati indicati dai ricorrenti nel ricorso per ATP: ha escluso malfunzionamenti o la scorretta installazione dell'impianto termotecnico e dell'impianto elettrico, non ha verificato alcuna infiltrazione dal tetto, non ha ravvisato vizi o difetti alle finiture;
ha ritenuto sufficiente per la porta tagliafuoco una mera registrazione che rientra nella attività di manutenzione ordinaria;
non ha verificato alcun difetto nel bagno principale dell'abitazione. Tutti gli altri vizi o difetti rilevati dal CTU, stimando un costo per la relativa eliminazione di € 43600, non erano mai stati contestati dalla parte ricorrente ma oggetto di indagine autonoma dal CTU, con conseguente nullità della relazione tecnica, e per i quali comunque i ricorrenti sono incorsi nella prescrizione biennale prevista dall'art. 1667 c.c. in materia di appalto o nella prescrizione annuale prevista dall'art. 1495 c.c. in materia di vendita. In via subordinata la società ha proposto azione di regresso nei confronti dell'ing. fondata sull'art. 2055 Controparte_1 CP_2
c.c., in base al quale se più soggetti sono responsabili di un unico evento dannoso, tutti sono obbligati in solido al risarcimento del danno nei confronti del danneggiato.
All'esito della prima udienza di trattazione il giudice ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha assegnato il termine di 30 giorni per notificare a quest'ultimo la comparsa di CP_2 costituzione contenente la domanda riconvenzionale, nonché termine alle parti di 15 giorni per avviare la procedura di negoziazione assistita.
pagina 3 di 8 Alla successiva udienza, preso atto della avvenuta notificazione della comparsa di risposta all'ing.
in considerazione della natura delle difese di parte convenuta è stata disposta la conversione del CP_2 rito da sommario a ordinario;
concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI, ritenute non rilevanti le prove testimoniali dedotte dalle parti, acquisti gli atti e la relazione tecnica conclusiva del procedimento preliminare di ATP (n. 3983/2019 RRG), è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni nella quale le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.
* * *
Superata l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda, stante la documentazione del mancato accordo delle parti all'esito dell'adesione alla procedura di negoziazione assistita, la domanda proposta dai ricorrenti è fondata nei termini che seguono.
Come anticipato, in qualità di venditrice, e in CP_1 Parte_1 Parte_2 qualità di acquirenti, mediante atto pubblico in data 14 maggio 2018 stipularono un contratto di vendita immobiliare avente ad oggetto la proprietà del fabbricato abitativo unifamiliare sito in Bodio Lomnago in via Onizzoni, costituito da un'abitazione di nuova costruzione sviluppata su due piani con relativa autorimessa.
Mediante lettera raccomandata ricevuta in data 11 gennaio 2019 gli acquirenti denunciarono alla società venditrice e al direttore dei lavori la sussistenza di diversi vizi del bene immobile compravenduto, chiedendone la relativa eliminazione, costituiti in particolare dal malfunzionamento dell'impianto termotecnico, in quanto inadatto a garantire un'adeguata temperatura in tutti gli ambienti della casa;
l'infiltrazione dall'alto di acqua in concomitanza delle piogge più intense a causa della insufficiente tenuta stagna del tetto;
il malfunzionamento dell'impianto elettrico;
il malfunzionamento della porta principale di ingresso;
finiture mancanti e di scarsa qualità; inadeguata chiusura della porta del locale garage;
incapacità dell'impianto termoidraulico di erogare acqua calda e un fenomeno di allagamento nel bagno principale (doc. 4 allegato al ricorso per accertamento tecnico preventivo).
Rispetto a questi vizi non è decorsa la prescrizione annuale di cui all'art. 1495 comma terzo c.c., considerando che, dopo la prima interruzione del termine avvenuta mediante la predetta comunicazione della lettera formale di contestazione e messa in mora (art. 1219 c.c. e 2945 co. 1 c.c.), nel dicembre dello stesso anno (2019) è stato introdotto il giudizio di ATP volto all'accertamento dei vizi contestati e successivamente nel novembre del 2021 (anno del deposito della CTU avvenuto nel mese di marzo) è stato introdotto il presente giudizio di merito.
Occorre verificare allora se e in quale misura questi vizi siano stati constatati dalla consulenza tecnica d'ufficio, di natura percipiente in quanto avente ad oggetto “elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone” (Cass. 1190/2015). Anche in ragione della natura della CTU, occorre precisare che la tempestività dell'azione ai fini della decorrenza della prescrizione è rispettata per il semplice fatto che la messa in mora prima e l'azione giudiziale poi abbiano descritto dei vizi dell'immobile per come questi si sono manifestati all'acquirente. Non rientra invece nell'onere dell'acquirente anche la descrizione esatta della causa di questi vizi;
pertanto, se il CTU nel procedere alla verifica del difetto o del vizio denunciato dall'acquirente ne riconduce la causa ad un fenomeno diverso da quello indicato dalla parte ciò non vuol dire che il CTU abbia accertato un vizio diverso da quello lamentato, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di validità della CTU e di prescrizione dell'azione.
In altri termini, una volta ricevuto l'incarico di accertare la sussistenza di determinate manifestazioni patologiche o disfunzionali del bene compravenduto, il CTU autonomamente deve verificare le cause di tali vizi ed anzi tale autonomia di indagine fa parte del compito del consulente. Quindi se la parte ricorrente nel caso di specie aveva lamentato una disfunzione nella regolamentazione della temperatura pagina 4 di 8 interna all'abitazione con conseguente mancato rispetto degli standard energetici previsti, nel senso che pur impostandosi il termostato a una determinata temperatura l'impianto termico non era capace di mantenerla uniformemente nell'abitazione, il fatto che il CTU abbia ritenuto che il motivo di tale disfunzione consistesse in una insufficiente coibentazione perimetrale non vuol dire che abbia accertato un vizio diverso da quello dedotto dalla parte ma ha solo riconosciuto una causa diversa del vizio lamentato dalla parte.
Ed in effetti il CTU ha verificato che in realtà il difetto lamentato dagli attori, ossia l'impossibilità di impostare una determinata temperatura interna ed il conseguente mancato rispetto degli standard di contenimento energetico, non è riconducibile all'impianto termoregolatore quanto alla conduttività termica delle pareti ed in particolare ad un errore esecutivo costituito dalla “mancata coibentazione di alcune porzioni di chiusura perimetrale esterna con la diffusa presenza di ponti termici” al quale può porsi rimedio solo attraverso la realizzazione di un isolamento esterno a cappotto adeguato.
Sono state accertate dal CTU anche le cause dei fenomeni di infiltrazione di acqua dal tetto, anch'essa come visto prontamente denunciata al venditore con lettera di messa in mora Anche in tal caso, pur non ravvisando un'errata o insufficiente impermeabilizzazione del tetto come invece lamentato dai ricorrenti, il CTU ha segnalato alcuni errori progettuali ed esecutivi nella realizzazione del sistema della copertura ed in particolare nella areazione non conforme della camera di ventilazione sotto tegola, la quale in caso di precipitazione particolarmente intense può fungere da vaso di raccolta delle acque meteoriche che non si riescono a smaltire e che poi finiscono per infiltrarsi all'intradosso della copertura. Ristabilire il corretto sistema di smaltimento dell'acqua piovana richiede, secondo il
CTU, la demolizione di tutti i canali di gronda esistenti e la realizzazione di un nuovo canale posto a protezione della camera di ventilazione del tetto.
Sempre tra le tipologie di vizi che sono stati oggetto del ricorso per accertamento tecnico preventivo, la relazione tecnica ha rilevato la necessità del ripristino alla porta REI (porta tagliafuoco) ed in particolare della sistemazione delle molle presenti nei cardini e registrazione. Sul punto si condivide quanto rilevato dalla difesa della convenuta, per cui la semplice regolazione della molla non possa dirsi dovuta ad un vizio della sua installazione quanto alla sua usura, per il cui rimedio lo stesso CTU ha ritenuto sufficiente un collaudo da parte di un operaio specializzato (costo stimato € 150).
Quanto agli ulteriori vizi e difformità riconosciuti dal CTU, l'eccezione sollevata dalla parte convenuta deve invece ritenersi fondata. Trattasi infatti di vizi sostanzialmente diversi da quelli contestati dall'acquirente e rilevati dal CTU in via del tutto autonoma: l'assenza della posa della “linea vita” sul tetto e la coibentazione delle tubature in rame esistenti nell'impianto termico (foto tredici allegata alla CTU) costituiscono dei vizi che sono stati rilevati per la prima volta dal CTU e non sono assimilabili in alcun modo ai vizi lamentati dalla parte acquirente dapprima con la messa in mora e successivamente con l'introduzione del giudizio di ATP. Ne consegue pertanto che in relazione a questi vizi è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da con riferimento all'art. 1495 c.c. CP_1 (inevitabile riferimento normativo essendo la compravendita l'unico rapporto contrattuale intercorso tra ricorrenti e , considerato che queste difformità sono emerse per la prima volta in seguito Controparte_1 dalla relazione definitiva depositata in data 10.3.2021 a conclusione del procedimento di ATP, a fronte di un contratto di compravendita stipulato nel maggio del 2018.
Una trattazione a parte merita invece la riscontrata presenza di una “difformità urbanistica”: in assenza di siffatta questione da parte dei ricorrenti, i sopralluoghi peritali hanno evidenziato una difformità tra lo stato di fatto e la rappresentazione catastale, poiché il “volume tecnico” indicato nella planimetria del piano terra risulta adibito a bagno. Sul punto la parte convenuta ha correttamente eccepito che dello stato di fatto dell'immobile gli acquirenti erano consapevoli avendo sottoscritto le pagina 5 di 8 singole planimetrie allegate al contratto di compravendita immobiliare che descrivevano la destinazione d'uso di ciascun locale. Se pertanto vi era una difformità tra lo stato di fatto e quanto dichiarato nel contratto, essa costituiva una difformità apparente, di cui il compratore evidentemente al momento del trasferimento dell'immobile doveva avere conoscenza, avendo per l'appunto preso visione della descrizione catastale ed avendo ricevuto la dichiarazione del venditore della conformità dello stato di fatto alle planimetrie catastali (requisito di validità del contratto di vendita). In siffatto caso pertanto, trattandosi di cosa gravata da oneri apparenti di cui il compratore era a conoscenza, la garanzia di cui all'art. 1489 c.c. non è destinata ad operare.
Assai verosimile è inoltre l'ulteriore difesa di la quale sostiene che al momento della Controparte_1 stipulazione dell'atto pubblico di compravendita lo stato di fatto era pienamente conforme alle planimetrie depositate presso gli uffici tecnici, come attestato dalle parti nel contratto, e che solo successivamente il compratore ha apportato delle variazioni cambiando la destinazione del locale al piano terra da volume tecnico a bagno, con ciò che ne consegue in termini di variazione dei volumi edificabili.
Tutti gli ulteriori vizi lamentati dagli attori (allagamento bagno, mancanza finiture, malfunzionamento dell'impianto elettrico, inadeguatezza dell'impianto di termoregolazione dell'acqua e inadeguatezza della chiusura del garage) non sono stati rilevati dal CTU ed anzi da questi esclusi.
Considerato quindi che la domanda introduttiva del presente giudizio ha chiesto il risarcimento del danno quantificato sulla base delle spese preventivate dal CTU per l'eliminazione dei vizi riscontrati dallo stesso CTU (€ 43600), la domanda deve essere accolta limitatamente a quelle spese che sono state preventivate dal consulente per la realizzazione delle opere di coibentazione delle pareti (€ 19274,53) e per la sistemazione della copertura (€ 3531,28 che non comprendono le spese di € 4000 per la fornitura e posa linea vita che per quanto detto non possono essere poste a carico della società venditrice), così come ricavabili dal computo metrico aggiornato allegato alla relazione definitiva.
Alla somma complessiva di € 22805,81 si devono aggiungere gli interessi al tasso legale dal giorno della messa in mora (11.1.2019) fino al saldo. Tale condanna deve essere emessa nei confronti della sola convenuta quale effetto della garanzia del venditore prevista dall'art. 1495 c.c. Controparte_1
(responsabilità contrattuale derivante dalla compravendita immobiliare).
La domanda proposta dai ricorrenti e nei confronti dell'ing. deve essere Parte_1 Pt_2 CP_2 invece rigettata, in quanto i vizi riconosciuti non possono essere considerati di gravità tale da fondare la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 1669 c.c., non versandosi in ipotesi di vizi che incidono sulla staticità dell'edificio o che ne compromettono, come evidentemente fino ad ora non hanno fatto, l'utilizzo dell'immobile da parte degli attori per lo scopo convenuto (abitazione).
Come noto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che i gravi difetti della costruzione non si identificano con quei fenomeni che influiscono sulla stabilità dell'edificio, poiché, in tal caso, finirebbero con l'identificarsi con l'ipotesi del "pericolo di rovina"; possono invece consistere in tutte quelle alterazioni che, pur riguardando direttamente anche solo una parte dell'opera, incidono sulla sua funzionalità globale, menomandone in modo apprezzabile il godimento, sì da renderla inidonea a fornire l'utilità cui è destinata (si veda Cass. civ. Sez. II, 19/02/2007, n. 3752; principio ribadito ad esempio da Corte di Cass. Sez. 2, ord. n. 24230 del 04/10/2018).
Nel caso in esame l'inadeguatezza della temperatura interna è stata descritta dai ricorrenti non come una limitazione dell'abitabilità dell'immobile quanto una mancata corrispondenza dell'impianto di riscaldamento ai valori di progetto;
lo stesso CTU, che ha escluso la sussistenza di una carenza o malfunzionamento dell'impianto termotecnico, ha descritto la problematica in termini di rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico negli edifici a causa di alcuni pagina 6 di 8 “ponti termici” (punti della parete in corrispondenza dei quali l'isolamento termico si dimostra meno efficiente), dal che non emerge una situazione di carenza tale da menomare l'abitabilità dell'immobile.
Analogamente, il CTU non ha verificato direttamente un problema di infiltrazione di acqua dal tetto, pur avendo svolto appositi sopralluoghi in concomitanza delle precipitazioni, ma ha ravvisato un possibile problema di raccolta di umidità derivante dalla realizzazione sottotetto della camera di ventilazione, il che, ad avviso dello scrivente, porta nuovamente ad escludere la sussistenza di gravi difetti che incidono concretamente e in maniera duratura sul godimento dell'immobile da parte degli acquirenti ai sensi dell'art. 1669 c.c.
In via subordinata all'ipotesi di accoglimento della domanda principale nei propri confronti, ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti di riconducendone i Controparte_1 CP_2 presupposti all'art. 2055 c.c., in base al quale se più soggetti sono responsabili di un unico evento dannoso, tutti sono obbligati in solido al risarcimento del danno nei confronti del danneggiato sulla base della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze dannose che ne sono derivate.
Nel caso in esame, non essendo configurabile una responsabilità dell'ing. verso gli attori CP_2 ai sensi dell'art. 1669 c.c., non può essere configurabile la responsabilità solidale invocata ai sensi dell'art. 2055 c.c. che possa giustificare un'azione di regresso di nei confronti dell'ing. Controparte_1
L'azione di verso il proprio direttore dei lavori è quindi di natura contrattuale, da far CP_2 CP_1 valere in un giudizio autonomo sulla base della specifica allegazione di un inadempimento da parte del convenuto del rapporto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti.
Quanto alle spese del giudizio le stesse devono essere poste a carico della società convenuta facendo riferimento ai parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 per le varie fasi del giudizio calcolate in relazione all'importo oggetto della condanna.
Quanto alle spese per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, in considerazione dell'esito della CTU e del fatto che quest'ultima abbia riconosciuto solo alcuni dei vizi dedotti dai ricorrenti e abbia rilevato vizi in parte diversi e ulteriori rispetto quelli dedotti, le spese legali sostenute dai ricorrenti sono compensate per la quota del 50% e poste per la restante parte a carico di CP_1
Le spese della CTU liquidate come da apposito decreto devono essere poste a carico di entrambe
[...] le parti nella misura della metà per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti e Parte_1 Parte_2 nei confronti di condanna la società convenuta a corrispondere ai ricorrenti, in solido Controparte_1 tra loro, la somma di € 22805,81 oltre interessi al tasso legale dalla data del 11.1.2019 fino al saldo;
- rigetta la domanda proposta dai ricorrenti nei confronti di CP_2
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Controparte_1 CP_2
- condanna a rimborsare ai ricorrenti, in solido tra loro, le spese di lite per il presente Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 286 per spese esenti, € 5077,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- previa parziale compensazione della quota del 50%, condanna altresì a rimborsare agli Controparte_1 attori, in solido tra loro, il restante 50% delle spese di lite per il giudizio di accertamento tecnico preventivo (RG 3983/19 T. Varese) e pertanto al pagamento di € 143, 00 per spese esenti, € 1028,00
pagina 7 di 8 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
pone altresì a carico delle parti, nella misura della metà ciascuna, le spese della CTU come liquidate nel predetto procedimento con decreto del
21.7.2022.
Varese, 13 marzo 2024
Il giudice
Fabio Rivellini
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