Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 12/12/2025, n. 22580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22580 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22580/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03804/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3804 del 2024, proposto da
PI SO, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Poli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rocca Papa, non costituito in giudizio;
nei confronti
per l'annullamento
Dei provvedimenti a firma del Responsabile Settore Urbanistica del Comune di Rocca di Papa Arch. Silvia Farina:
1) del diniego prot. 37959 del 29.12.2023 notificato in data 19.01.2024, avente ad oggetto istanza ex art. 36 comma I° D.P.R. 380/01 del 28.09.2023 prot. 27559 e relativa alla diversa distribuzione degli spazi interni, chiusura con infissi rimovibili di un portico, istallazione vasca/piscina idromassaggio interna, difformità scala esterna e finestrature, per l'immobile sito nel Comune di Rocca di Papa;
2) del diniego prot. 37960 del 29.12.2023 notificato in data 19.01.2024, avente ad oggetto istanza di accertamento compatibilità paesaggistica ex art. 167 D. Lgs. 42/2004 del 28.09.2023 prot. 27559 in ordine agli stessi interventi indicati nel capo n. 1);
3) del diniego prot. 37962 del 29.12.2023 notificato in data 19.01.2024, avente ad oggetto istanza ex art. 36 comma I° D.P.R. 380/01 del 28.09.2023 prot. 27561 e relativa alla realizzazione di una terrazza in legno rialzata, con istallazione vasca idromassaggio, deposito attrezzi prefabbricato in legno e legnaia aperta su unità immobiliare sita nel Comune di Rocca di Papa;
4) del diniego prot. 37963 del 29.12.2023 notificato in data 19.01.2024, avente ad oggetto istanza di accertamento compatibilità paesaggistica ex art. 167 D. Lgs. 42/2004 del 28.09.2023 prot. 27561 in ordine agli stessi interventi indicati nel capo n. 3);
Qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o consequenziale dell'atto come sopra impugnato o che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa SC NT RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’odierno ricorso, proposto dal Sig. PI SO in qualità di legale rappresentante della Società Optimus s.r.l., sono stati cumulativamente gravati quattro provvedimenti adottati dal Comune di Rocca di Papa su due istanze di rilascio di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, presentate dallo stesso Sig. SO in data 25 settembre 2023 per interventi di “ Diversa distribuzione degli spazi interni, chiusura con infissi rimovibili di un portico. installazione vasca/piscina idromassaggio interna, difformità scala esterna e finestrature ” (v. istanza prot. n. 27559) e “ Realizzazione terrazza sopraelevata in legno, con installazione vasca idromassaggio; deposito attrezzi prefabbricato in legno; legnaia aperta ” (v. istanza prot. 27561), e rispettive domande di accertamento di compatibilità paesaggistica esperite ai sensi dell’art. 167 d. lgs. n. 42/2004;
- in particolare, il Comune ha dichiarato inammissibili sia le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica, con la motivazione che ciascuna domanda “ non rientra nelle fattispecie presenti all’art. 167 co. 4 lettere a), b (…) ” del d. lgs. n. 42/2004, sia le istanze ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per mancato rispetto delle condizioni di legge e precisando che “ trattandosi di immobile sito su area sottoposta a tutela paesaggistica-ambientale, l’istanza deve essere corredata dal parere preventivo di compatibilità paesaggistica rilasciato ai sensi dell’art. 167 del D.lgs 42/2004 che nel caso in esame è stato dichiarato inammissibile ” con le note prot. n. 37960 e n. 37963 del 29 dicembre 2023;
- il ricorso è affidato a tre motivi, con cui si deduce: i) il mancato invio della tempestiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda; ii) il deficit di motivazione del diniego di sanatoria, non essendo stato il ricorrente messo nelle condizioni di comprendere quale sia stato l’effettivo contrasto tra le opere realizzate e gli strumenti urbanistici; iii) l’eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, in quanto trattasi di opere che non comportano aumenti di volume, superficie o ampliamenti, né pregiudicano la staticità del fabbricato, risultando conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia (il ricorrente si sofferma su ciascuno degli interventi di a . chiusura con vetrate scorrevoli del portico presente al piano seminterrato, rientrante nell’elenco del glossario dei lavori di “Edilizia Libera” ai sensi del Decreto Infrastrutture del 02.03.2018, b . realizzazione della scala esterna di collegamento e differenze distributive al piano seminterrato, in quanto si tratterebbe di opere di manutenzione straordinaria, c . deposito attrezzi e tettoia, trattandosi di strutture pertinenziali e rimovibili, d. piattaforma esterna con vasca idromassaggio, che comporterebbe il mero riassetto esterno della terrazza già esistente per una migliore fruizione della corte esterna al fabbricato);
- il Comune di Rocca di Papa non si è costituito in giudizio;
- in occasione dell’udienza pubblica del 25 novembre 2025 il difensore di parte ricorrente, avv. Antonio Poli, ha dato atto, con dichiarazione trascritta a verbale, che l’originario Amministratore unico della Soc. Optimus s.r.l., PI SO, è deceduto il giorno 20 marzo 2025 e il 24 marzo 2025 è stato nominato quale Amministratore Unico della medesima Società il figlio, Sig. IO SO, chiedendo in ragione di ciò una “ breve sospensione del giudizio ” in quanto dichiaratosi privo di nuovo mandato, mentre il Presidente ha dato avviso ai sensi dell’art. 73, co. 3 cod. proc. amm. dell’esistenza di profili di inammissibilità del ricorso, in ragione della natura cumulativa delle domande di annullamento proposte, e la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- in via preliminare, premesso che l’odierno giudizio è stata incardinato dal Sig. PI SO non già in proprio, bensì in qualità amministratore unico della Società Optimus s.r.l. (come risulta sia dall’epigrafe del ricorso, sia dalla procura ad litem apposta a margine), va precisato che non sussistono i presupposti per dichiarare l’interruzione del giudizio, né per disporre l’invocata sospensione;
- è sufficiente richiamare sul punto quanto già argomentato da questa Sezione con la sentenza n. 12248 del 23 giugno 2025 (che si è pronunciata sulla prodromica ordinanza del Comune di Rocca di Papa n. 34 del 20 luglio 2023, con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere che sono state fatte poi oggetto delle richieste di sanatoria per cui oggi è causa), ossia che “ non può darsi luogo all’interruzione del giudizio, dal momento che nell’istanza del 27 marzo 2025 è stato rappresentato il decesso del precedente legale rappresentante della società ricorrente, ossia PI SO, che, per quanto si ricava dall’intestazione del ricorso e dalla procura, nel presente giudizio non ha agito in proprio e al quale, in ogni caso, è subentrato IO SO (cfr., sul punto, l’istanza del 27 marzo 2025, nonché la visura camerale alla stessa allegata). A questo riguardo, va richiamata e condivisa la giurisprudenza (Cass. civ., Sez. I, 6 febbraio 2018, n. 2817), secondo cui «La morte del legale rappresentante di un ente munito di personalità giuridica non comporta l’interruzione del processo, poiché il concetto di rappresentanza legale, richiamato dall’articolo 299 del codice di procedura civile, si riferisce soltanto alla rappresentanza dei soggetti incapaci, mentre gli amministratori o i liquidatori di enti muniti di personalità giuridica sono mandatari dell’ente medesimo, in conformità di tutta la struttura e della disciplina legale del rapporto che li lega a questo, sicché è privo di efficacia interruttiva il cambiamento della persona fisica investita della rappresentanza della società o dell’ente, sia nel caso di cambiamento della persona dell’amministratore nello stadio di vita normale dell’ente che nell’ipotesi di passaggio della rappresentanza del medesimo da un amministratore all’altro» ”;
- il ricorso è inammissibile come da avviso trascritto a verbale ex art. 73, co. 3 cod. proc. amm., in quanto con esso sono stati impugnati distinti provvedimenti in assenza degli stringenti presupposti richiesti affinché un ricorso cumulativo possa ritenersi ammissibile;
- secondo l’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza, nel processo amministrativo impugnatorio la regola generale è che il ricorso abbia a oggetto un solo provvedimento e che i vizi-motivi si correlino strettamente a quest’ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l’abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo (in termini cfr. ex multis Cons. Stato, sez. II, 18 novembre 2025, n. 9017; v. altresì Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5; sez. II, 25 luglio 2022, n. 6544; sez. V, 5 settembre 2023, n. 8181; T.a.r. Lazio, Roma, sez. IV, 7 ottobre 2024, n. 17261);
- come ribadito anche di recente, il ricorso cumulativo “è eccezionalmente ammissibile solo ove (…) i diversi provvedimenti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e a condizione che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nella medesima misura ed in identico modo, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell'attività provvedimentale contestata dal ricorrente” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 novembre 2025, n. 9056; Cons. Stato, sez. VI, 11 novembre 2025, n. 8810; Cons. St., sez. VI, 14 maggio 2024, n. 4289, sez. III, 11 novembre 2021, n. 8527, sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045);
- e ancora, è stato utilmente chiarito che “l’esistenza della connessione procedimentale o funzionale che giustifica la proposizione del ricorso cumulativo deve essere vagliata sulla base della legge che disciplina il rapporto amministrativo oggetto del giudizio. Si avrà dunque connessione «procedimentale» quando i vari atti e provvedimenti sono adottati nell’ambito del medesimo procedimento o di procedimenti collegati dalla legge stessa (si pensi, per esempio, al parere negativo vincolante della Soprintendenza e al conseguente diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica). Si avrà invece connessione «funzionale» quando i provvedimenti, ancorché emessi all’esito di procedimenti distinti, rappresentino l’uno il presupposto dell’altro (come avviene, per esempio, tra l’ordinanza di demolizione di un abuso edilizio e il successivo atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo di ripristino, con conseguente acquisizione di diritto del bene abusivo e dell’area di sedime al patrimonio del Comune)” (Cons. Stato, n. 9017/2025, cit.);
- nel caso di specie, tra tutti provvedimenti impugnati con l’unico ricorso introduttivo non è ravvisabile una connessione né dal punto di vista procedimentale, né sotto il profilo funzionale;
- essi infatti derivano da due distinte e parallele serie procedimentali che afferiscono a diversi e plurimi abusi (che hanno interessato sia l’interno dell’unità immobiliare riferibile al ricorrente, sia l’aspetto esteriore e la corte esterna), i quali dunque implicano valutazioni di diverso tenore e natura, sia sotto il profilo della compatibilità paesaggistica ex art. 167 d. lg. n. 42/2004, sia sotto l’aspetto urbanistico-edilizio ai fini del rilascio del p.d.c. in sanatoria;
- in particolare, in applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra riepilogate, potrebbero eventualmente e in ipotesi considerarsi connessi tra loro esclusivamente i due provvedimenti prot. n. 37959 e n. 37960 del 29 dicembre 2023, in quanto aventi ad oggetto i medesimi abusi ( i.e. , interventi di “ diversa distribuzione degli spazi interni ”), di cui è stata richiesta la sanatoria sotto il duplice profilo edilizio e paesaggistico, come anche i provvedimenti prot. 37962 e n. 37963 adottati in pari data, essendo essi riferibili alle medesime opere di “ realizzazione di una terrazza in legno rialzata, con istallazione vasca idromassaggio, deposito attrezzi prefabbricato in legno e legnaia aperta ”, ma non anche una più ampia connessione che avvinca tutti i dinieghi;
- in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;
- nulla si dispone sulle spese di lite in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’intimato Comune;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per le ragioni indicate in parte motiva.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON GI, Presidente
SC NT RO, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC NT RO | ON GI |
IL SEGRETARIO