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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente
AN RT, AT
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1263/2022 depositato il 01/08/2022
proposto da
Ricorrente_1. S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90012582 43 000 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90012582 43 000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90012582 43 000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90012582 43 000 IRAP 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la soc. Ricorrente_1 s.r.l. impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- la intimazione di pagamento sopra specificata, relativa a due sottesi avvisi di accertamento.
Lamentava la ricorrente la duplicazione della imposta in ragione della avvenuta impugnazione degli avvisi di accertamento n.ri TVK030702749/2018 e TVK070702774/2018, davanti a questa AG in procedimenti tuttora pendenti n. R.G.R. 2282/2018 e 441/2019 ed evidenziava che la somma richiesta -pure errata in ragione delle due cartelle di pagamento specificate in ricorso- aveva peraltro già formato oggetto di altra pregressa intimazione notificata nel 2019 mai annullata;
rilevava in ogni caso il difetto di motivazione, anche in ragione della mancata indicazione dell'organo cui proporre ricorso, per omessa allegazione degli atti presupposti oltre che per mancata indicazione del tasso e del calcolo degli interessi ed in ragione di un aggio di riscossione sproporzionato.
Agenzia delle Entrate per la riscossione, costituita, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle prime due doglianze della ricorrente e concludeva in ogni caso anche per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza il Collegio, sentito il relatore, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Invero, va anzitutto evidenziato che la evidenziata duplicazione della pretesa dell'ufficio della riscossione non può assumere rilievo in questa sede, non avendo la ricorrente dedotto e dimostrato l'adempimento della somma richiesta oggetto anche di altra intimazione di pagamento.
Ne consegue che l'ufficio della riscossione terrà conto di tale doglianza in sede esecutiva, in modo da evitare la duplicazione evidenziata.
Deve poi rilevarsi che la ricorrente non ha in alcun modo evidenziato né l'esito dei giudizi promossi avverso i due avvisi di accertamento sottesi alla intimazione (proc. 2282/2018 Rg. e 441/2019 Rg.) né il rapporto tra tali avvisi e le due cartelle richiamate in ricorso, per effetto delle quali sarebbe stata modificata l'entità del credito tributario.
In ragione allora di tale carenza assertiva, oltre che dimostrativa, anche tale doglianza deve essere disattesa.
La motivazione dell'atto impugnato, peraltro di carattere vincolato, ha poi consentito ampiamente alla ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa, non a caso articolatosi nelle plurime doglianze sopra riassunte.
Non può sottacersi, peraltro, che nella intimazione sono stato espressamente richiamati l'organo, le modalità ed i termine per ricorrere relativi agli atti sottesi alla intimazione stessa.
Non costituendo la intimazione il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, poi, nessuno specifica motivazione avrebbe dovuto essere riportata nella intimazione, atteso che le misure percentuali di detti interessi sono stabilite da specifiche disposizioni di legge, senza quindi alcuna discrezionalità in capo all'ufficio della riscossione La doglianza relativa alla misura dell'aggio è inoltre già stata affrontata ripetutamente dalla Corte di
Cassazione, che in numerose pronunce ha ritenuto manifestamente infondata la questione atteso che l'aggio ha natura retributiva e non tributaria (cfr., tra le altre, Cass. Civ. n. 1311/2018).
Non resta pertanto che rigettare il ricorso, con conseguente statuizione sulle spese processuali, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ufficio liquidate in € 2.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente
AN RT, AT
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1263/2022 depositato il 01/08/2022
proposto da
Ricorrente_1. S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90012582 43 000 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90012582 43 000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90012582 43 000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90012582 43 000 IRAP 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la soc. Ricorrente_1 s.r.l. impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- la intimazione di pagamento sopra specificata, relativa a due sottesi avvisi di accertamento.
Lamentava la ricorrente la duplicazione della imposta in ragione della avvenuta impugnazione degli avvisi di accertamento n.ri TVK030702749/2018 e TVK070702774/2018, davanti a questa AG in procedimenti tuttora pendenti n. R.G.R. 2282/2018 e 441/2019 ed evidenziava che la somma richiesta -pure errata in ragione delle due cartelle di pagamento specificate in ricorso- aveva peraltro già formato oggetto di altra pregressa intimazione notificata nel 2019 mai annullata;
rilevava in ogni caso il difetto di motivazione, anche in ragione della mancata indicazione dell'organo cui proporre ricorso, per omessa allegazione degli atti presupposti oltre che per mancata indicazione del tasso e del calcolo degli interessi ed in ragione di un aggio di riscossione sproporzionato.
Agenzia delle Entrate per la riscossione, costituita, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle prime due doglianze della ricorrente e concludeva in ogni caso anche per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza il Collegio, sentito il relatore, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Invero, va anzitutto evidenziato che la evidenziata duplicazione della pretesa dell'ufficio della riscossione non può assumere rilievo in questa sede, non avendo la ricorrente dedotto e dimostrato l'adempimento della somma richiesta oggetto anche di altra intimazione di pagamento.
Ne consegue che l'ufficio della riscossione terrà conto di tale doglianza in sede esecutiva, in modo da evitare la duplicazione evidenziata.
Deve poi rilevarsi che la ricorrente non ha in alcun modo evidenziato né l'esito dei giudizi promossi avverso i due avvisi di accertamento sottesi alla intimazione (proc. 2282/2018 Rg. e 441/2019 Rg.) né il rapporto tra tali avvisi e le due cartelle richiamate in ricorso, per effetto delle quali sarebbe stata modificata l'entità del credito tributario.
In ragione allora di tale carenza assertiva, oltre che dimostrativa, anche tale doglianza deve essere disattesa.
La motivazione dell'atto impugnato, peraltro di carattere vincolato, ha poi consentito ampiamente alla ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa, non a caso articolatosi nelle plurime doglianze sopra riassunte.
Non può sottacersi, peraltro, che nella intimazione sono stato espressamente richiamati l'organo, le modalità ed i termine per ricorrere relativi agli atti sottesi alla intimazione stessa.
Non costituendo la intimazione il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, poi, nessuno specifica motivazione avrebbe dovuto essere riportata nella intimazione, atteso che le misure percentuali di detti interessi sono stabilite da specifiche disposizioni di legge, senza quindi alcuna discrezionalità in capo all'ufficio della riscossione La doglianza relativa alla misura dell'aggio è inoltre già stata affrontata ripetutamente dalla Corte di
Cassazione, che in numerose pronunce ha ritenuto manifestamente infondata la questione atteso che l'aggio ha natura retributiva e non tributaria (cfr., tra le altre, Cass. Civ. n. 1311/2018).
Non resta pertanto che rigettare il ricorso, con conseguente statuizione sulle spese processuali, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ufficio liquidate in € 2.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge.