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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/06/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2429/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2429/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AMADDEO VITTORIO
OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. MAZZITELLI GIOVANNI P.IVA_1
OPPOSTA
OGGETTO
Titoli di credito.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.06.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Su ricorso di il Tribunale ha emesso, nei confronti di Controparte_1 Parte_1
, decreto ingiuntivo n. 496/2023 di pagamento della somma di euro 40.000,00, oltre
[...]
pagina 1 di 4 accessori, per effetto di due cambiali, ciascuna di euro 20.000,00, rilasciate da in Controparte_2 data 30.12.2005 e sottoscritte per avallo da Parte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso tale decreto ingiuntivo, eccependo la prescrizione del credito azionato dalla controparte e il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente.
ha conseguentemente concluso chiedendo al Tribunale, in via Parte_1 preliminare, di «sospendere, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecutività del Decreto
Ingiuntivo n. 496/2023 del 19/07/2023, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento portante n. 719/2023 R.G.N. e notificato in data 21.07.2023, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 649 c.p.c.» e, nel merito, di «accertare e dichiarare la nullità e/o
l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, n. 496/2023 del 19/07/2023, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento portante n. 719/2023 R.G.N. e notificato in data 21.07.2023, in forza dei motivi articolati in narrativa e, per l'effetto, revocarlo e/o comunque dichiarare integralmente non dovute le somme mediante il medesimo ingiunte. Con condanna della controparte alla rifusione di spese e compensi di giudizio».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 06.02.2024, si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza in fatto ed in diritto delle argomentazioni Controparte_1 avversarie e chiedendo al Tribunale, «reietta ogni altra contraria istanza, ivi compresa quella di revoca della provvisoria esecuzione del decreto opposto, e previa esperimento di tentativo di mediazione, che l'esponente sin da ora dichiara di voler effettuare» di «dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata l'opposizione proposta dalla controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 496/2023 reso dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria nel proc. RG
n. 719/2023 – repert. 1274/2023 del 19/7/2023 notificato il 21/7/2023 con tutte le conseguenze di legge e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare gli opponenti al pagamento in favore dell'esponente di tutte le somme già richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo e/o che risulteranno comunque dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi di mora maturati e delle spese. Con rigetto di ogni ulteriore richiesta di controparte e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio».
Con ordinanza del 21.09.2024, il G.O.P. ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 496/2023 concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c.
pagina 2 di 4 All'udienza del 25.06.2025, le parti hanno rappresentato di aver concluso un accordo transattivo già interamente eseguito e hanno precisato le conclusioni chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 496/2023 e con integrale compensazione delle spese di lite.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti e abbia quindi fatto venire meno, oggettivamente, l'interesse ad agire e a contraddire, con conseguente inutilità di una pronuncia del Giudice sull'oggetto della controversia (ex multis, Cass. Civ., sez.
III, 14775/2004).
Nel caso in esame, deve essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che le parti, oltre ad aver chiesto siffatta pronuncia, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo transattivo, peraltro già integralmente eseguito, avente ad oggetto il credito di cui si discute.
Appare quindi evidente che è intervenuto un mutamento della situazione di fatto inizialmente portata alla cognizione del Giudice tale da eliminare la posizione di contrasto tra le parti e idoneo a far venire meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta.
Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione al credito azionato da con il ricorso monitorio e, conseguentemente, deve essere Controparte_1 revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 496/2023.
Le spese di lite, infine, devono essere integralmente compensate tra le parti, come da loro richiesta sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere,
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 496/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data pagina 3 di 4 19.07.2023,
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 26/06/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2429/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AMADDEO VITTORIO
OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. MAZZITELLI GIOVANNI P.IVA_1
OPPOSTA
OGGETTO
Titoli di credito.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.06.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Su ricorso di il Tribunale ha emesso, nei confronti di Controparte_1 Parte_1
, decreto ingiuntivo n. 496/2023 di pagamento della somma di euro 40.000,00, oltre
[...]
pagina 1 di 4 accessori, per effetto di due cambiali, ciascuna di euro 20.000,00, rilasciate da in Controparte_2 data 30.12.2005 e sottoscritte per avallo da Parte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso tale decreto ingiuntivo, eccependo la prescrizione del credito azionato dalla controparte e il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente.
ha conseguentemente concluso chiedendo al Tribunale, in via Parte_1 preliminare, di «sospendere, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecutività del Decreto
Ingiuntivo n. 496/2023 del 19/07/2023, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento portante n. 719/2023 R.G.N. e notificato in data 21.07.2023, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 649 c.p.c.» e, nel merito, di «accertare e dichiarare la nullità e/o
l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, n. 496/2023 del 19/07/2023, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento portante n. 719/2023 R.G.N. e notificato in data 21.07.2023, in forza dei motivi articolati in narrativa e, per l'effetto, revocarlo e/o comunque dichiarare integralmente non dovute le somme mediante il medesimo ingiunte. Con condanna della controparte alla rifusione di spese e compensi di giudizio».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 06.02.2024, si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza in fatto ed in diritto delle argomentazioni Controparte_1 avversarie e chiedendo al Tribunale, «reietta ogni altra contraria istanza, ivi compresa quella di revoca della provvisoria esecuzione del decreto opposto, e previa esperimento di tentativo di mediazione, che l'esponente sin da ora dichiara di voler effettuare» di «dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata l'opposizione proposta dalla controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 496/2023 reso dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria nel proc. RG
n. 719/2023 – repert. 1274/2023 del 19/7/2023 notificato il 21/7/2023 con tutte le conseguenze di legge e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare gli opponenti al pagamento in favore dell'esponente di tutte le somme già richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo e/o che risulteranno comunque dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi di mora maturati e delle spese. Con rigetto di ogni ulteriore richiesta di controparte e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio».
Con ordinanza del 21.09.2024, il G.O.P. ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 496/2023 concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c.
pagina 2 di 4 All'udienza del 25.06.2025, le parti hanno rappresentato di aver concluso un accordo transattivo già interamente eseguito e hanno precisato le conclusioni chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 496/2023 e con integrale compensazione delle spese di lite.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti e abbia quindi fatto venire meno, oggettivamente, l'interesse ad agire e a contraddire, con conseguente inutilità di una pronuncia del Giudice sull'oggetto della controversia (ex multis, Cass. Civ., sez.
III, 14775/2004).
Nel caso in esame, deve essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che le parti, oltre ad aver chiesto siffatta pronuncia, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo transattivo, peraltro già integralmente eseguito, avente ad oggetto il credito di cui si discute.
Appare quindi evidente che è intervenuto un mutamento della situazione di fatto inizialmente portata alla cognizione del Giudice tale da eliminare la posizione di contrasto tra le parti e idoneo a far venire meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta.
Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione al credito azionato da con il ricorso monitorio e, conseguentemente, deve essere Controparte_1 revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 496/2023.
Le spese di lite, infine, devono essere integralmente compensate tra le parti, come da loro richiesta sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere,
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 496/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data pagina 3 di 4 19.07.2023,
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 26/06/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 4 di 4