Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
n. 22790/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 22790/2021 R.G.
Avente ad oggetto: contratto di assicurazione.
TRA
(P.IV , in persona Parte_1 P.IV_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Frattamaggiore (Na), alla Via Madonna di Casaluce, 6 presso lo studio dell'Avv. Orazio Canciello, C.F. dal quale è C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato allegato alla costituzione di nuovo difensore del 30.11.2023
Attore
E
(CF: P IV: , in persona del CP_1 P.IV_2 P.IV_3
legale rapp.te, il Dott. con sede in Milano, Piazza Tre Torri, CP_2
3, rapp.ta e difesa dall'Avv. Clelia Angiola Dora Betti (CF:
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Napoli, Via Giacomo Piscicelli, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione pagina 1 di 11
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte depositate, i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I., in data 9-12-2024, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 cpc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.09.2021, Parte_1
conveniva in giudizio la Compagnia assicurativa per sentir CP_1
emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:
“A) Accogliere la domanda attrice e previa declaratoria di quanto affermato nel presente atto, in virtù del rapporto contrattuale, condannare la convenuta società , al pagamento dei danni subiti dall'istante, in Controparte_3 quella somma pari ad €. 10.000,00, considerando la rivalutazione monetaria ed interessi compensativi a far data dall' evento al saldo oppure nella somma che l'Onorevole Giudicante riterrà più equa e giusta e comunque non superiore ad €10.000,00;
B) Condannare la convenuta società al pagamento delle Controparte_3
spese processuali, ovvero spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario 15% ai sensi dell'art.15 l.p., IV e CPA come per legge, da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art.93 c.p.c.
Munire la emananda sentenza della clausola di provvisoria esecuzione”.
Parte attrice esponeva di essere proprietaria del veicolo Fiat Panda tg.
FT740CP, assicurato sia per la RCA che per i rischi furto e incendio con la società , giusta polizza annuale n° 113948203 stipulata nel Controparte_3
2019 e rinnovata in data 06.03.2020.
Riferiva di aver lasciato regolarmente in sosta, chiuso a chiave, il predetto autoveicolo tra il giorno 02.03.2021 verso le 18.00 e il giorno 03.03.2021, ore
9.00, in Napoli, alla Via Vicinale Murate 12 e, successivamente a tale tempo, di averne scoperto il furto ad opera di ignoti. pagina 2 di 11 Dunque, allegava di aver proposto tempestivamente denuncia querela alle competenti autorità, comunicando, altresì l'evento, con allegato verbale di denuncia querela, altresì, alla compagnia assicurativa che Controparte_3
provvedeva, perciò, ad aprire la relativa pratica di sinistro.
Dichiarava che era stata costretta a costituire formalmente in mora la compagnia assicurativa obbligata, atteso che, nonostante i diversi solleciti per ottenere il risarcimento del danno, la non ottemperava, CP_1 adducendo, dal canto suo, l'omessa trasmissione della documentazione fiscale relativa alla riparazione eseguita a seguito di altro sinistro occorso in precedenza, ovvero in data 22.11.2019, al medesimo autoveicolo. Parte attrice specificava che, relativamente a tale diverso sinistro, aveva inviato esclusivamente il preventivo dei costi per la riparazione dei danni effettuata, trattandosi di lavorazione eseguita da essa stessa sul proprio autoveicolo.
In diritto, quindi, fondava la propria domanda di risarcimento sul contratto assicurativo stipulato con la compagnia convenuta;
quantificava l'indennizzo nella somma di € 10.000,00, oltre interessi dal giorno del dovuto sino all'integrale soddisfo, corrispondente all'asserito valore di quanto trafugato al momento dell'evento. In forza, quindi, del regolare adempimento della propria obbligazione di pagamento del premio annuale assicurativo, una volta realizzatosi l'evento furto allegato, riteneva integrato il presupposto per la liquidazione dell'indennizzo da parte della convenuta società assicuratrice. Non avendo, invece, ricevuto alcuna liquidazione, era tata costretta a svolgere la domanda giudiziaria oggetto del presente procedimento nei confronti della . CP_1
Si costituiva in giudizio, in data 22.12.2021, la società
[...]
la quale impugnava e contestava integralmente tutto Controparte_4 quanto ex adverso dedotto nell'atto introduttivo e chiedeva cosi provvedersi:
“In via preliminare, dichiarare la domanda attrice nulla e/o inammissibile, con ogni consequenziale provvedimento di giustizia;
nel merito, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto
e non provata;
pagina 3 di 11 con conseguente condanna alle spese giudiziali ex art. 96 c.p.c. per aver l'attore determinato il contenzioso nonostante l'assenza di prova di riparazione del mezzo a seguito del precedente sinistro integralmente risarcito;
Sin d'ora, in ogni caso, si chiede che sia ordinato a parte attrice, ex art. 210 cpc, il deposito della documentazione fiscale attestante l'avvenuto ripristino del mezzo”.
In particolare, con un primo principale motivo, eccepiva la insussistenza dei presupposti di fatto per l'attivazione della polizza per carenza di prova della documentazione fiscale attestante il ripristino del mezzo successivamente ad un pregresso sinistro, avvenuto in data 22/11/2019, per il quale era stato liquidato dalla stessa compagnia l'importo complessivo di € 9.864,00 (di cui
€ 8.000,00 per il danno ed € 1.864,00 per spese legali), importo, a suo dire, addirittura superiore al valore commerciale del mezzo.
In particolare, a fondamento delle proprie ragioni, sosteneva che la mancata prova dell'avvenuta riparazione lasciava ritenere che, alla data del presunto furto oggetto di causa, il predetto autoveicolo versasse ancora nelle condizioni successive al danneggiamento dovuto al sinistro del 2019, da doversi ritenere, perciò, pari a quello del mero relitto. Di conseguenza, a dire della convenuta, nulla sarebbe dovuto all'attrice a seguito del furto, poiché l'intero valore del mezzo sarebbe stato già corrisposto e mai utilizzato. Chiedeva, quindi, pronunciarsi ordine di esibizione nei confronti della parte attrice avente ad oggetto tutta la documentazione fiscale attinente all'avvenuta riparazione a seguito del sinistro denunciato nel 2019, a fronte della quale si dichiarava disponibile a procedere al risarcimento del danno da furto.
Con il secondo motivo, la convenuta contestava l'importo del danno quantificato e richiesto dall'attrice: in particolare, dichiarava che, anche a volere attribuire valore integrale al veicolo de quo, esso avrebbe dovuto essere quantificato secondo la valutazione della Rivista “Quattro Ruote”, come espressamente convenuto nelle condizioni generali di polizza in caso di pagina 4 di 11 danno totale. Dunque, trattandosi di una Fiat Panda del 2018, acquistata nel gennaio 2019 al prezzo di euro 8.775,00, il veicolo risultava quotato ad euro
7.500,00 a Marzo 2021 dalla predetta rivista (doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione). Riconoscere un importo maggiore avrebbe significato, a dire della compagnia, senza dubbio, un illegittimo arricchimento in favore dell'attrice.
Infine, la convenuta invocava la clausola contrattuale di scoperto del 10%, così come la inoperatività dell'imposta sul valore aggiunto, trattandosi di società non soggetto passivo IV, pertanto, in ipotesi di dimostrazione di quanto richiesto, limitava la liquidazione del risarcimento alla minor somma di € 5.532,79.
Alla prima udienza, il G.I. rilevava che la controversia, afferendo alla materia di assicurazione, era soggetta al previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 e, pertanto, assegnava alle parti il termine di quindici giorni per promuovere la predetta procedura.
La causa veniva, quindi, rinviata all'udienza del 20.06.2022, all'esito della quale, il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI,
c.p.c., rinviando all'udienza del 4.12.2023.
In data 17.02.2022, parte attrice depositava il verbale dell'incontro di mediazione dell'8.02.2022 ad esito negativo per mancato raggiungimento di un accordo nella procedura intanto promossa. Con la successiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., insisteva nella propria domanda giudiziale, precisava, inoltre, che il contratto di assicurazione a copertura anche dei rischi furto ed incendio dell'autoveicolo era stato rinnovato nel mese di marzo 2020, allorquando già era avvenuto il sinistro del 2019 oggi invocato dalla compagnia convenuta che, quindi, allora, nulla aveva osservato o contestato circa il valore del veicolo medesimo e così rinnovato il contratto assicurativo con l'attrice alle medesime condizioni di origine. Infine, faceva osservare come nessuna condizione negoziale di polizza prevedeva espressamente una riduzione della somma assicurata o esclusione dell'indennizzo in caso di sinistro. pagina 5 di 11 Con la successiva memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c., l'attrice chiedeva ammettersi prova per testi su capi come indicati in memoria;
chiedeva, inoltre, di essere ammessa alla prova contraria con i medesimi testimoni.
Con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., dal canto suo, la convenuta si limitava a contestare quanto esposto in prima memoria da parte attorea, non formulando istanze istruttorie. Infine, con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 cpc, replicava a quanto dedotto dall'istante nelle proprie memorie e chiedeva di essere ammessa alla prova contraria con lo stesso testimone indicato da controparte e sugli stessi capitoli di prova dalla stessa formulati ove ammessi.
Il G.I., viste le istanze istruttorie avanzate da parte attrice, con l'ordinanza del 4.12.2023, le rigettava;
preso atto dell'intervenuta costituzione di nuovo difensore per parte attrice, in mancanza di deposito della rinuncia al mandato difensivo dell'originario difensore, disponeva l'obbligo di provvedere al deposito della detta rinuncia in capo a parte attrice e rinviava la causa all'udienza del 9.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A tale ultima udienza, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa, emerge la fondatezza della domanda attorea nei limiti di seguito indicati.
In base al principio di non contestazione, nella fattispecie concreta di causa, alla luce delle allegazioni dell'attrice e delle difese svolte dalla convenuta, devono ritenersi pacifici sia la circostanza del rapporto obbligatorio che avvinceva le parti all'epoca del sinistro, nel 2021, sub specie di contratto di assicurazione per la copertura, tra l'altro, anche del rischio furto del veicolo Fiat Panda tg. FT740CP di proprietà dell'attrice, sia l'evento furto denunciato pagina 6 di 11 dalla stessa, avvenuto tra il 2 e il 3 marzo 2021, in vigenza di operatività della predetta polizza assicurativa.
In particolare, oltre a non essere mai contestato dalla convenuta l'evento sinistroso, vi è prova in atti della regolare comunicazione, inviata alla compagnia assicurativa, della denuncia querela sporta tempestivamente dall'attrice, con relativa allegata documentazione.
Si evidenzia che non si può tenere in alcun conto di contestazioni della convenuta svolte in atti successivi al deposito della prima memoria ex art.183 comma 6 n.1 cpc, posto che entro il primo termine di cui all'art.183 comma 6 cpc va delineato il thema decidendum e, quindi, il thema probandum.
Il rapporto assicurativo dedotto in giudizio, oltre a non essere contestato dalla compagnia, risulta “per tabulas” (v.polizza versata in atti).
Ne discende, quindi, la piena validità ed efficacia del contratto di assicurazione stipulato tra le parti il 6.03.2020, di durata annuale.
La polizza assicurativa tra le parti era stata stipulata per la prima volta, a copertura anche del rischio furto, sul veicolo Fiat Panda tg. FT740CP, a marzo 2019, dietro pagamento del premio annuo complessivo di € 1.142,00 da parte dell'assicurata e rinnovata, per l'anno successivo, il 6.03.2020, al premio annuo complessivo di €1.117,00, regolarmente corrisposto dall'assicurata. Risultano depositati da parte attrice il primo contratto di assicurazione con la compagnia , del 6.03.2019 (doc. “contratto fiat CP_1
panda ft740cp.pdf_129292054” allegato alla citazione), nonché la quietanza di pagamento del premio al rinnovo del 6.03.2020, sebbene solo nella prima pagina e privo delle condizioni riepilogative contrattuali di polizza (doc.
“quietanza.pdf_129292060” all.to alla citazione). A fronte, quindi, dell'adempimento da parte dell'attrice della obbligazione di pagamento del premio su di sé gravante, nascente dal contratto di assicurazione valido ed efficace, deve dedursi la sussistenza del diritto della stessa a vedersi liquidato l'indennizzo derivato dalla realizzazione pagina 7 di 11 dell'evento furto subito nel 2021 e coperto espressamente da garanzia assicurativa.
Non può, infatti, condividersi la tesi difensiva elaborata dalla convenuta con l'eccezione principale svolta in comparsa di costituzione, basata unicamente sulla asserita inoperatività della polizza per carenza di prova della documentazione fiscale relativa al pregresso sinistro per risarcimento danni, avvenuto nel 2019, liquidato dalla compagnia, sulla scorta di preventivo e perizia elaborati al tempo.
L'argomentazione di parte convenuta non trova riscontro alcuno nel contratto, atteso che, dalla lettura delle condizioni generali concordate, non emerge affatto la sussistenza di tale invocata causa di esclusione di operatività della copertura assicurativa contro il rischio furto. Piuttosto,
l'assicurata ha provato di aver adempiuto agli obblighi di comunicazione e denuncia discendenti nell'ipotesi di furto del veicolo, trasmettendo alla compagnia assicurativa sia la denuncia querela sporta innanzi alle pubbliche autorità, sia compilando i moduli previsti dal contratto con annessi allegati.
In secondo luogo, relativamente al sinistro avvenuto nel 2019, consistito in danni al medesimo veicolo, regolarmente denunciato dall'attrice, la relativa liquidazione della somma da parte della compagnia era conseguita alla piena validità ed operatività, anche per quell'anno, del contratto di assicurazione, in esecuzione del quale la convenuta compagnia aveva incassato l'integrale premio annuale corrisposto dall'attrice. Del pari sfornita di fondamento alcuno l'argomentazione della convenuta secondo cui dalla carenza di prova della fattura commerciale per le riparazioni effettivamente eseguite o dei pezzi di ricambio eventualmente acquistati dall'assicurata nel 2019 discenderebbe, oggi, la presunzione del valore del veicolo derubato pari a mero relitto.
Ciò sia perché non ricorre alcun obbligo espresso in tal senso in contratto in capo all'assicurata, sia perché non vi è prova in atti che la compagnia assicurativa, alla prima scadenza contrattuale, nel marzo del 2020, abbia richiesto una modifica delle condizioni di polizza in ragione della predetta eccezione oggi svolta per paralizzare la pretesa attorea. Anzi, dal premio pagina 8 di 11 annuale indicato nella quietanza di pagamento nel 2020 al rinnovo, pari ad
€1.117,50 (di cui € 277,90 per assicurazione rischio furto ed incendio), può dedursi che la polizza sia stata rinnovata alle medesime condizioni contrattuali dell'anno precedente, allorquando veniva concordato il premio complessivo di €1.142,00 (di cui €283,86 per assicurazione rischio furto ed incendio).
Inoltre, va aggiunto che sarebbe stato, al più, onere dell'assicurazione provare che il veicolo Fiat Panda, al momento del furto, era un mero relitto, costituendo, tale circostanza, un fatto impeditivo del diritto fatto valere dall'attrice, eccepito dalla convenuta e che, pertanto, era suo onere dimostrare.
La domanda merita, dunque, accoglimento, sebbene non nella sua quantificazione.
Passando, infatti, alla valutazione del quantum debeatur, va osservato che l'attore ha quantificato l'entità del danno nella somma di euro 10.000,00 ancorandolo all'asserito valore della res trafugata al momento del furto, o in quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia dal Tribunale.
Orbene, va osservato che, se è vero che a tale momento bisogna far riferimento per la liquidazione del danno, come prescritto dalle condizioni generali di contratto, tuttavia, nessuna prova sul punto è stata fornita dall'onerato circa l'effettivo valore commerciale pari ad € 10.000,00 del bene perduto al momento del furto.
Dal canto suo, la convenuta, sul punto, svolge specifica eccezione, volta a contestare tale importo, fondandola sulle condizioni convenute in contratto che rimandano espressamente (art. 10 condizioni di assicurazioni – Mod. AZ1) alla determinazione dell'entità del danno subito secondo i valori della rivista Quattroruote o, in mancanza, sulla base dei listini Eurotax.
A tal fine, produce agli atti un estratto della rivista Quattroruote, relativa alle quotazioni del mese di marzo 2021 che riportano le stime del veicolo oggetto di furto, facendo propria la quotazione attribuita al predetto veicolo, immatricolato nel 2018, pari ad €7.500,00 comprensivo di Iva. Secondo la compagnia convenuta, inoltre, a tale importo va detratta l'imposta sul valore pagina 9 di 11 aggiunto, trattandosi di veicolo intestato ed in uso ad una società, quale è parte attrice, nonchè la percentuale del 10%, pari allo scoperto contrattualmente convenuto in contratto.
Ebbene, l'eccezione della convenuta sulla quantificazione del valore della res al momento del furto merita accoglimento. Dunque, va condivisa l'unica quotazione documentata del valore commerciale del bene ovvero quella allegata dalla convenuta in comparsa di costituzione secondo i criteri dettati dalla norma contrattuale di riferimento, in mancanza della sua puntuale contestazione da parte dell'attrice nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.
Considerato, inoltre, che parte attorea, al momento della proposizione della domanda, in subordine, espressamente demandava a questo Tribunale la determinazione anche in via di giustizia dell'ammontare del risarcimento preteso, l'indennizzo per il furto del veicolo Fiat Panda tg. FT740CP deve determinarsi nella somma complessiva di euro 5.265,00, calcolata detraendo all'importo pacificamente ritenuto liquidabile dalla convenuta pari ad euro 7.500,00, la somma di €1.650,00 a titolo di Iva non dovuta, nonché l'ulteriore somma di euro 585,00 a titolo di scopertura del 10%, prevista contrattualmente.
Parte convenuta va, quindi, condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 5265,00 a titolo di indennizzo assicurativo, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda giudiziale (27-9-2021) al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo ex D.M. 55/2014, come aggiornato ex DM n. 147/2022, determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo, in considerazione dei risultati conseguiti (accoglimento della domanda in misura largamente inferiore a quella pretesa), con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Napoli, sezione XII civile, in persona del Giudice Dott.ssa
Luigia Stravino, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, così decide:
1. accoglie la domanda attorea nei limiti esposti in motivazione e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore della CP_1
della somma di euro 5.265,00, oltre interessi legali Parte_1
dal 27-9-2021 al saldo;
2. condanna parte convenuta, altresì, al rimborso nei confronti dell'attrice delle spese di lite, liquidate in euro 2.540,00 per compensi ed euro 264,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, Avv.Orazio Canciello.
Così deciso in Napoli, in data 28-2-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
pagina 11 di 11