CA
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/11/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 254/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. OL SC Presidente
Dott.ssa MO Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott. Sergio Florio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 254/24
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], CF: ed ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Principe Umberto n. 77, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Castelli in forza di mandato in atti ed elett. dom. presso il suo studio in Catania Viale M. Rapisardi, Nr. 242, C.F. C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
P.IVA: corrente in Milano, alla via Benigno Crespi Controparte_1 P.IVA_1
n. 23, in persona del Procuratore rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo (c.f.: CP_2
). C.F._3
, nata a [...] il [...], cod. fisc. e , Parte_2 C.F._4 Parte_3 nato a [...] il [...], cod. fisc.: , elettivamente domiciliati in C.F._5
Caltagirone, Piazza Falcone-Borsellino n. 6/C, presso lo studio dell' Avv. LE Guzzetta, cod. fisc.
, che li rappresenta e difende come per procura in atti. CodiceFiscale_6 , nato a [...] il [...], cod. fisc.: ed ivi residente Parte_4 C.F._7 in Via Icaro n. 20, elettivamente domiciliato in Caltagirone, Piazza Falcone-Borsellino n. 6/C, presso lo studio dell' Avv. GI AN, cod. fisc. , che lo rappresenta e C.F._8 difende come per procura in atti.
APPELLATI
In fatto e in diritto
Il presente procedimento trae origine da un incidente stradale occorso in data 12 maggio 2006 in cui furono coinvolti rispettivamente il sig. odierno appellante, mentre era alla guida del Parte_1 motociclo Kymco Heroism 125, targato EN 23227, di proprietà di ed il sig. Parte_5 Parte_6
conducente e proprietario della vettura Fiat 600 D targata CT 106329 assicurata dalla
[...] compagnia . Controparte_3
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva quindi in giudizio i sig.ri Parte_1
, e , in qualità di eredi del sig. , Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_6 nonché la quale compagnia assicurativa del veicolo di Controparte_3 proprietà di parte convenuta deducendo che a seguito del sinistro di cui è causa, da ascriversi alla esclusiva responsabilità del aveva riportando gravi danni fisici per i quali era stato sottoposto Pt_6 ad un intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti.
Nell'ambito del procedimento di primo grado il sopra citato odierno appellante asseriva di aver già nell'anno 2011 agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti e che, nel relativo giudizio instauratosi iscritto al n. 1348/2011 R.G. del Tribunale di Caltagirone, con ordinanza del 5 dicembre
2018 era stata rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno formulata dai convenuti e e fissata udienza per Parte_6 Controparte_3
l'assunzione dei mezzi di prova ammessi, incombente che tuttavia non veniva espletato in quanto il giudizio veniva dichiarato interrotto per l'intervenuto decesso del sig. . Parte_6
Rappresentava, pertanto, che per mero errore il giudizio non veniva riassunto nei termini previsti dal nuovo rito processuale conseguentemente venendo cancellato ed altresì di aver, nelle more della riassunzione, promosso procedimento di mediazione volontaria alla quale i convenuti non avevano aderito, motivo per cui provvedeva all'instaurazione di un nuovo procedimento mediante atto di citazione notificato nei loro confronti.
Mediante tale atto di citazione lamentava che le lesioni subite a causa del sinistro avevano determinato un danno complessivo pari ad euro €132.359,20, comprensivo di danno da invalidità permanente ed invalidità temporanea, del danno biologico con relativa personalizzazione secondo le percentuali meglio indicate nell'atto di citazione, delle spese mediche sostenute, nonché del danno da lucro cessante consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che
- ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Chiedeva pertanto accertarsi la responsabilità esclusiva del nella causazione del Parte_6 sinistro e la conseguente condanna in solido degli eredi convenuti nonché della compagnia assicuratrice del veicolo.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio gli eredi, i quali, preliminarmente, eccepivano la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno in favore dell'attore per decorso del termine biennale di cui all'art. 2947, comma 2 c.c. ovvero di quello quinquennale di cui all'art. 2947, comma 1 e 3 c.c. e l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della negoziazione assistita ai sensi del d.l. 132/2014 convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014.
Nel merito contestavano sia l'an che il quantum della pretesa ex adverso avanzata.
Con altra comparsa di costituzione e risposta si costituiva altresì la Controparte_3 la quale, in via preliminare, precisava che le somme corrisposte in via stragiudiziale in
[...] favore del sig. non rappresentavano riconoscimento alcuno di responsabilità in capo al Parte_5 proprio assicurato e, quanto al merito, contestava tutto quanto dedotto ed eccepito Parte_6 dall'attore sia sotto il profilo dell'an della responsabilità, sia sotto il profilo del quantum debeatur.
Con sentenza del 15 gennaio 2024 il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 919/2020 R.G. rigettava la domanda proposta dal sig. Parte_1 ritenendola prescritta e condannandolo al pagamento delle spese di giudizio in favore di Pt_2
e , ed altresì condannandolo al pagamento delle spese
[...] Parte_3 Parte_4 del giudizio in favore della Controparte_3
Con atto di appello del 13 febbraio 2024 il sig. impugnava il predetto provvedimento Parte_1 ritenendolo errato e bisognevole di riforma in quanto la domanda e l'azione risarcitoria non dovevano ritenersi prescritte ed in quanto il giudizio 919/2019 e la relativa sentenza n. 48/2024 non potevano prescindere da quanto avvenuto nel procedimento 1348/2011 né dagli atti ivi prodotti perché indispensabili e sostanziali per la decisione del giudizio di primo grado.
Sul punto poneva in particolare evidenza la circostanza che il diritto al risarcimento del danno da parte del sig. non era prescritto in virtù della presentazione di due domande di mediazione, Pt_1 di cui una nel febbraio 2017 e l'altra nell'aprile 2019 le quali, nonostante i convenuti non vi avessero aderito, potevano comunque considerarsi atti interruttivi della prescrizione. Per il seguente motivo affermava che detti documenti relativi alla mediazione, esibiti e depositati nel fascicolo 1348/2011, non erano presi in considerazione dall'allora G.o.t. poiché, fino a quel momento antecedente all'interruzione del procedimento per la morte del , gli elementi Parte_6 determinanti per accertare la mancanza della prescrizione eccepita dai convenuti erano le raccomandate A.R. del 7 dicembre 2006, del 2 febbraio 2007 e del 14 ottobre 2011, inviate alla compagnia assicurativa e correttamente esaminate dal G.o.t.. Invece la domanda di mediazione adesso, alla luce della sentenza impugnata diventava elemento essenziale, sostanziale e determinante ai fini della decisione del giudizio 919/2020, con la conseguenza che la sentenza n. 48/2024 andava riformata in toto poiché entrambe le mediazioni chiuse poi con il verbale del 4 dicembre 2019 avevano impedito la maturazione della prescrizione.
Alla luce delle ragioni fin qui svolte chiedeva altresì la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex art. 351 comma 2 e 283 c.p.c. asserendo che lo stesso appellante avrebbe subito un grave nocumento poiché, oltre a non vedere accertato il suo di diritto al risarcimento del danno, avrebbe dovuto esborsare una somma di circa €12.000,00 e questo solamente a causa di una sentenza a suo parere manifestamente ingiusta.
Con successive comparse di costituzione e risposta del 20 settembre 2024 si costituivano in giudizio i sig.ri , e i quali contestavano in toto l'assunto di Parte_2 Parte_3 Parte_4 parte attrice laddove richiedeva la riforma della sentenza n. 48/2024 emessa dal Tribunale di
Caltagirone in quanto l'impugnazione si palesava infondata in fatto ed in diritto.
Quanto alla pretesa risarcitoria, preliminarmente, deducevano che era inesorabilmente prescritta considerato che risultava priva di rilevanza la circostanza che nel febbraio 2017 fosse stata promossa una procedura di mediazione poiché non mutava i termini della vicenda considerato che già con la notifica dell'atto di citazione del 2011 il diritto risarcitorio si era prescritto e tale eccezione era stata prontamente sollevata da entrambi i convenuti. Nel merito osservavano che la domanda stanziata dal era del tutto infondata in fatto ed in diritto e non poteva che essere rigettata in quanto parte Pt_1 attrice, a loro avviso, aveva fornito una ricostruzione della dinamica del sinistro completamente difforme dalla realtà dei fatti.
Per questi motivi
, in via preliminare, chiedevano di: dichiarare e ritenere prescritto il diritto al risarcimento del danno subito dall'attore per il decorso del termine biennale di cui all'art. 2947, comma 2 c.c.; dichiarare e ritenere prescritto il diritto al risarcimento del danno subito dall'attore per il decorso dei termini quinquennali di cui all'art. 2947, comma 1 e 3 c.c.; dichiarare l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento dell'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ai densi del d.l. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014 obbligatorio per le richieste di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale di veicoli e natanti;
nel merito chiedevano rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
rigettare l'ammissione dei mezzi istruttori di parte appellante in quanto inammissibili ed inconducenti al fine del decidere;
condannare l'attore al pagamento delle spese legali, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio temerariamente.
In linea di continuità con la linea difensiva svolta dai convenuti eredi del sig. con distinta Pt_6 comparsa di costituzione e risposta del 24 luglio 2024 si costituiva in giudizio altresì la compagnia assicurativa adducendo la totale infondatezza delle Controparte_3 censure svolte da parte appellante in quanto prive di fondamento e pregio giuridico.
In particolare, la compagnia assicurativa evidenziava come parte appellante non avesse assolto l'onere di riproposizione di cui all'art. 346 c.p.c. essendosi lo stesso limitato nelle conclusioni dell'atto di impugnativa, a chiedere la condanna in solido degli originari convenuti al risarcimento di tutti i danni dallo stesso patiti omettendo ogni necessaria specificazione tanto in ordine all'asserita responsabilità del dante causa dei convenuti nella causazione dei danni di cui al sinistro, quanto in ordine al contenuto dei lamentati danni e degli elementi probatori a sostegno delle formulate istanze risarcitorie. Quanto alle ulteriori e reiterate censure di parte appellante rinviava alle eccezioni, deduzioni e domande già svolte negli atti e nei verbali di causa del primo grado di giudizio rimaste assorbite dal rigetto della domanda attorea.
Parimenti a quanto dedotto dai convenuti, eredi del sig. , anche la compagnia Parte_6 assicurativa affermava la totale difformità tra la dinamica del sinistro prospettata dal e i fatti Pt_1 realmente accaduti e deduceva che le prove articolate in punto di an debeatur non consentivano di ritenere dimostrata la dinamica del sinistro ex adverso descritta che, pertanto, è rimasta sfornita di adeguato supporto probatorio.
Indi, instauratosi il contraddittorio la Corte all'udienza del 3.11.25 poneva la causa in decisione.
L'appello, merita ampio rigetto.
Giova innanzi tutto evidenziare che sicuramente l'atto di appello presenta profili di assoluta inammissibilità, atteso che – come peraltro eccepito da - l'appellante ha formulato Controparte_3 espressamente un unico motivo di gravame (afferente la statuizione sulla prescrizione effettuata dal primo giudice) limitandosi poi solo nelle conclusioni del proprio atto di appello a fare riferimento genericamente alle domande formulate in primo grado (senza riproporle né tanto meno specificarle)
e a chiedere la condanna, in solido, degli originari convenuti al risarcimento “dei danni tutti patiti dall'attore”. Ebbene non pare dubbio che la parte appellante abbia omesso ogni necessaria specificazione tanto in ordine all'asserita responsabilità “del dante causa dei convenuti nella causazione dei danni di cui al sinistro avvenuto in data 12.05.2006”, quanto in ordine al contenuto dei lamentati danni e degli elementi probatori a sostegno delle formulate istanze risarcitorie di talchè gli addebiti e le domande, siccome genericamente riproposti, devono intendersi rinunciati a mente dell' art. 346 c.p.c..
Vero è infatti che vige nel diritto vivente il principio della libertà nelle forme di formulazione del gravame, ma vero è anche che le stesse devono comunque essere espresse in modo specifico non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte davanti al primo giudice (Cass. 25840/20).
Quand'anche poi si volesse ritenere (ma così non è) che il mero e indeterminato richiamo “per relationem” alle difese svolte in prime cure sia sufficiente ad assolvere l' onere di allegazione, va comunque detto che la statuizione del primo giudice è del tutto corretta anche in riferimento alla valutazione sulla intervenuta prescrizione, posto che il Tribunale ha riscontrato che, a seguito dell'estinzione del giudizio in precedenza incoato dal medesimo appellante per ottenere il risarcimento dei danni lamentati (iscritto al n. 1348/2011 del Tribunale di Caltagirone), la prescrizione del suo diritto al risarcimento del danno ha ripreso a decorrere dal primo atto interruttivo, ovvero dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n. 1348/2011 R.G. (avvenuta in data 29 dicembre 2011), con conseguente maturazione della prescrizione, in assenza di ulteriori atti interruttivi, in data 29 dicembre 2013 (ove si ritenga che si applichi alla fattispecie la prescrizione biennale), ovvero in data 29 dicembre 2017 (ove si ritenga che debba invece applicarsi la più lunga prescrizione da reato, pari a sei anni).
Si tratta di una ricostruzione assolutamente condivisibile atteso che dal combinato disposto degli artt.
2943 (primo, secondo e quarto comma) e 2945 (secondo e terzo comma), possono trarsi i seguenti principi:
• La prescrizione è interrotta, oltre che da ogni atto giuridico cui la legge ricollega l'effetto di costituire in mora il debitore anche dagli atti (processuali) introduttivi del giudizio ai quali viene di norma ricondotta anche l'efficacia sostanziale di cui all'art. 1221 c.c.;
• L'effetto interruttivo della prescrizione della domanda giudiziale si protrae da tale domanda fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo, anche ove essa non decida nel merito ma definisca questioni processuali di carattere pregiudiziale;
• Questo principio trova, tuttavia, una deroga nel caso di estinzione del processo, cosicché tutte le sentenze definitive una volta passate in giudicato, conservano l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale, salvo quelle che dichiarano l'estinzione del processo (cfr: di recente si veda TE Sezione civile della Corte di Cassazione, con
l'ordinanza n. 7875/2025). • In caso di estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione del diritto azionato inizia quindi a decorrere dall'atto introduttivo, cioè dalla domanda giudiziale, e non dagli atti processuali successivi, essendo altresì irrilevante che la domanda sia stata diligentemente coltivata fino all'estinzione;
• L'estinzione comporta, ai sensi dell'art. 2945, terzo comma, c.c., il permanere dell'effetto interruttivo (c.d. effetto interruttivo in senso proprio o “istantaneo”) della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando però escluso l'effetto (c.d. effetto interruttivo permanente o
“sospensivo”) previsto dal secondo comma del medesimo art. 2945 (si veda ancora: TE
Sezione civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7875/2025).
Applicando i superiori principi – e in assenza assoluta di allegazione di altri atti processuali produttivi di effetto interruttivo in seno al procedimento n. 919/2020 RG - non pare affatto dubbio che la prescrizione sia maturata (per ciò che si evince dagli atti prodotti nel fascicolo di prime cure) prima della notifica dell'atto di citazione del primo grado di giudizio (6 dicembre 2019) e finanche prima dell'invito alla mediazione che l'ha preceduta (domanda del 16 aprile 2019), di talchè la produzione di detta mediazione, comunque tardiva (in quanto avvenuta solo nel presente giudizio di gravame in contrasto cin il disposto di cui all'art. 345 c.p.c) si palesa altresì del tutto inconducente.
Quanto poi alla mediazione del febbraio 2017 essa, per stessa ammissione della parte appellante, risulta prodotta soltanto nel fascicolo iscritto al n. 1348/2011 del Tribunale di Caltagirone che si è estinto, ma non in quello iscritto al n. 919/2020 RG che è stato definito con la sentenza appellata, all'interno del quale tale documento non è mai entrato.
Ne consegue che la produzione di tale mediazione del febbraio 2017 soltanto nel presente procedimento di appello è assolutamente inammissibile stante il divieto di cui all'art 345 comma 3
c.p.c., trattandosi di documentazione che esisteva già al momento della instaurazione del giudizio iscritto al n. 919/2020 rg. Né vi è prova che la odierna appellante non abbia potuto produrre tali documenti nel giudizio di prime cure per causa ad essa non imputabile.
In ogni caso poi va precisato che condivisibilmente la giurisprudenza di legittimità (cfr ord. Cass civ. sez 3 n. 33226/24) mette in luce che la mera produzione del verbale di mediazione non è sufficiente ai fini della prova della interruzione della prescrizione in quanto l'atto che produce l'effetto interruttivo è la comunicazione della domanda di mediazione alla controparte e ciò anche quando nel verbale di mediazione il mediatore dia atto della avvenuta comunicazione ( si rammenti infatti che il mediatore non è un pubblico ufficiale).
Ne consegue che la produzione del verbale del 2017 non è solo tardiva ma altresì inconducente ai fini del decidere. Solo per dovere di completezza va inoltre rimarcato che appare del tutto corretta anche la statuizione relativa all'efficacia della prescrizione offerta dal primo decidente, da ritenere senza meno estensibile anche nei confronti della atteso che la medesima è stata eccepita proprio dall'assicurato, CP_3 ovvero dalla parte del rapporto (cfr. art. 2939 c.c.), di talchè gli effetti dell'estinzione dell'obbligazione principale – cui quella della compagnia è meramente accessoria – giovano anche all'assicuratore.
Ne deriva che il proposto gravame, già formulato in modo assolutamente non ammissibile, si palesa comunque anche manifestamente infondato.
Non sussistono invece i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc per come chiesto dagli appellati . Controparte_4
Le spese del presente giudizio vanno conseguentemente poste a carico di Parte_1
Esse si liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex
D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), con l'esclusione della fase istruttoria che va liquidata seguendo i valori minimi della tariffa, in mancanza di una specifica attività istruttoria, tenendo conto del valore della causa (indeterminabile) e specificando altresì che la condanna va fatta in favore di e dei procuratori antistatari LE Guzzetta e GI AN che Controparte_3 ne hanno fatto esplicita richiesta.
Atteso il rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto
PQM
Definitivamente decidendo la causa n. 254/2024 rg
Dichiara inammissibile l'appello e condanna al pagamento delle spese di lite che Parte_1 liquida nei confronti di , nonché dei procuratori antistatari LE Guzzetta e Controparte_3
GI AN in complessivi E. 8.469,00 per ciascuno di loro (di cui E. 2058,00 per studio, E.
1.418,00 per fase introduttiva, E. 1523,00 per trattazione, E. 3470,00 per fase decisionale) oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 6.11.25
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa MO Lo Iacono Dott. OL SC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. OL SC Presidente
Dott.ssa MO Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott. Sergio Florio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 254/24
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], CF: ed ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Principe Umberto n. 77, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Castelli in forza di mandato in atti ed elett. dom. presso il suo studio in Catania Viale M. Rapisardi, Nr. 242, C.F. C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
P.IVA: corrente in Milano, alla via Benigno Crespi Controparte_1 P.IVA_1
n. 23, in persona del Procuratore rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo (c.f.: CP_2
). C.F._3
, nata a [...] il [...], cod. fisc. e , Parte_2 C.F._4 Parte_3 nato a [...] il [...], cod. fisc.: , elettivamente domiciliati in C.F._5
Caltagirone, Piazza Falcone-Borsellino n. 6/C, presso lo studio dell' Avv. LE Guzzetta, cod. fisc.
, che li rappresenta e difende come per procura in atti. CodiceFiscale_6 , nato a [...] il [...], cod. fisc.: ed ivi residente Parte_4 C.F._7 in Via Icaro n. 20, elettivamente domiciliato in Caltagirone, Piazza Falcone-Borsellino n. 6/C, presso lo studio dell' Avv. GI AN, cod. fisc. , che lo rappresenta e C.F._8 difende come per procura in atti.
APPELLATI
In fatto e in diritto
Il presente procedimento trae origine da un incidente stradale occorso in data 12 maggio 2006 in cui furono coinvolti rispettivamente il sig. odierno appellante, mentre era alla guida del Parte_1 motociclo Kymco Heroism 125, targato EN 23227, di proprietà di ed il sig. Parte_5 Parte_6
conducente e proprietario della vettura Fiat 600 D targata CT 106329 assicurata dalla
[...] compagnia . Controparte_3
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva quindi in giudizio i sig.ri Parte_1
, e , in qualità di eredi del sig. , Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_6 nonché la quale compagnia assicurativa del veicolo di Controparte_3 proprietà di parte convenuta deducendo che a seguito del sinistro di cui è causa, da ascriversi alla esclusiva responsabilità del aveva riportando gravi danni fisici per i quali era stato sottoposto Pt_6 ad un intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti.
Nell'ambito del procedimento di primo grado il sopra citato odierno appellante asseriva di aver già nell'anno 2011 agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti e che, nel relativo giudizio instauratosi iscritto al n. 1348/2011 R.G. del Tribunale di Caltagirone, con ordinanza del 5 dicembre
2018 era stata rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno formulata dai convenuti e e fissata udienza per Parte_6 Controparte_3
l'assunzione dei mezzi di prova ammessi, incombente che tuttavia non veniva espletato in quanto il giudizio veniva dichiarato interrotto per l'intervenuto decesso del sig. . Parte_6
Rappresentava, pertanto, che per mero errore il giudizio non veniva riassunto nei termini previsti dal nuovo rito processuale conseguentemente venendo cancellato ed altresì di aver, nelle more della riassunzione, promosso procedimento di mediazione volontaria alla quale i convenuti non avevano aderito, motivo per cui provvedeva all'instaurazione di un nuovo procedimento mediante atto di citazione notificato nei loro confronti.
Mediante tale atto di citazione lamentava che le lesioni subite a causa del sinistro avevano determinato un danno complessivo pari ad euro €132.359,20, comprensivo di danno da invalidità permanente ed invalidità temporanea, del danno biologico con relativa personalizzazione secondo le percentuali meglio indicate nell'atto di citazione, delle spese mediche sostenute, nonché del danno da lucro cessante consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che
- ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Chiedeva pertanto accertarsi la responsabilità esclusiva del nella causazione del Parte_6 sinistro e la conseguente condanna in solido degli eredi convenuti nonché della compagnia assicuratrice del veicolo.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio gli eredi, i quali, preliminarmente, eccepivano la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno in favore dell'attore per decorso del termine biennale di cui all'art. 2947, comma 2 c.c. ovvero di quello quinquennale di cui all'art. 2947, comma 1 e 3 c.c. e l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della negoziazione assistita ai sensi del d.l. 132/2014 convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014.
Nel merito contestavano sia l'an che il quantum della pretesa ex adverso avanzata.
Con altra comparsa di costituzione e risposta si costituiva altresì la Controparte_3 la quale, in via preliminare, precisava che le somme corrisposte in via stragiudiziale in
[...] favore del sig. non rappresentavano riconoscimento alcuno di responsabilità in capo al Parte_5 proprio assicurato e, quanto al merito, contestava tutto quanto dedotto ed eccepito Parte_6 dall'attore sia sotto il profilo dell'an della responsabilità, sia sotto il profilo del quantum debeatur.
Con sentenza del 15 gennaio 2024 il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 919/2020 R.G. rigettava la domanda proposta dal sig. Parte_1 ritenendola prescritta e condannandolo al pagamento delle spese di giudizio in favore di Pt_2
e , ed altresì condannandolo al pagamento delle spese
[...] Parte_3 Parte_4 del giudizio in favore della Controparte_3
Con atto di appello del 13 febbraio 2024 il sig. impugnava il predetto provvedimento Parte_1 ritenendolo errato e bisognevole di riforma in quanto la domanda e l'azione risarcitoria non dovevano ritenersi prescritte ed in quanto il giudizio 919/2019 e la relativa sentenza n. 48/2024 non potevano prescindere da quanto avvenuto nel procedimento 1348/2011 né dagli atti ivi prodotti perché indispensabili e sostanziali per la decisione del giudizio di primo grado.
Sul punto poneva in particolare evidenza la circostanza che il diritto al risarcimento del danno da parte del sig. non era prescritto in virtù della presentazione di due domande di mediazione, Pt_1 di cui una nel febbraio 2017 e l'altra nell'aprile 2019 le quali, nonostante i convenuti non vi avessero aderito, potevano comunque considerarsi atti interruttivi della prescrizione. Per il seguente motivo affermava che detti documenti relativi alla mediazione, esibiti e depositati nel fascicolo 1348/2011, non erano presi in considerazione dall'allora G.o.t. poiché, fino a quel momento antecedente all'interruzione del procedimento per la morte del , gli elementi Parte_6 determinanti per accertare la mancanza della prescrizione eccepita dai convenuti erano le raccomandate A.R. del 7 dicembre 2006, del 2 febbraio 2007 e del 14 ottobre 2011, inviate alla compagnia assicurativa e correttamente esaminate dal G.o.t.. Invece la domanda di mediazione adesso, alla luce della sentenza impugnata diventava elemento essenziale, sostanziale e determinante ai fini della decisione del giudizio 919/2020, con la conseguenza che la sentenza n. 48/2024 andava riformata in toto poiché entrambe le mediazioni chiuse poi con il verbale del 4 dicembre 2019 avevano impedito la maturazione della prescrizione.
Alla luce delle ragioni fin qui svolte chiedeva altresì la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex art. 351 comma 2 e 283 c.p.c. asserendo che lo stesso appellante avrebbe subito un grave nocumento poiché, oltre a non vedere accertato il suo di diritto al risarcimento del danno, avrebbe dovuto esborsare una somma di circa €12.000,00 e questo solamente a causa di una sentenza a suo parere manifestamente ingiusta.
Con successive comparse di costituzione e risposta del 20 settembre 2024 si costituivano in giudizio i sig.ri , e i quali contestavano in toto l'assunto di Parte_2 Parte_3 Parte_4 parte attrice laddove richiedeva la riforma della sentenza n. 48/2024 emessa dal Tribunale di
Caltagirone in quanto l'impugnazione si palesava infondata in fatto ed in diritto.
Quanto alla pretesa risarcitoria, preliminarmente, deducevano che era inesorabilmente prescritta considerato che risultava priva di rilevanza la circostanza che nel febbraio 2017 fosse stata promossa una procedura di mediazione poiché non mutava i termini della vicenda considerato che già con la notifica dell'atto di citazione del 2011 il diritto risarcitorio si era prescritto e tale eccezione era stata prontamente sollevata da entrambi i convenuti. Nel merito osservavano che la domanda stanziata dal era del tutto infondata in fatto ed in diritto e non poteva che essere rigettata in quanto parte Pt_1 attrice, a loro avviso, aveva fornito una ricostruzione della dinamica del sinistro completamente difforme dalla realtà dei fatti.
Per questi motivi
, in via preliminare, chiedevano di: dichiarare e ritenere prescritto il diritto al risarcimento del danno subito dall'attore per il decorso del termine biennale di cui all'art. 2947, comma 2 c.c.; dichiarare e ritenere prescritto il diritto al risarcimento del danno subito dall'attore per il decorso dei termini quinquennali di cui all'art. 2947, comma 1 e 3 c.c.; dichiarare l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento dell'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ai densi del d.l. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014 obbligatorio per le richieste di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale di veicoli e natanti;
nel merito chiedevano rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
rigettare l'ammissione dei mezzi istruttori di parte appellante in quanto inammissibili ed inconducenti al fine del decidere;
condannare l'attore al pagamento delle spese legali, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio temerariamente.
In linea di continuità con la linea difensiva svolta dai convenuti eredi del sig. con distinta Pt_6 comparsa di costituzione e risposta del 24 luglio 2024 si costituiva in giudizio altresì la compagnia assicurativa adducendo la totale infondatezza delle Controparte_3 censure svolte da parte appellante in quanto prive di fondamento e pregio giuridico.
In particolare, la compagnia assicurativa evidenziava come parte appellante non avesse assolto l'onere di riproposizione di cui all'art. 346 c.p.c. essendosi lo stesso limitato nelle conclusioni dell'atto di impugnativa, a chiedere la condanna in solido degli originari convenuti al risarcimento di tutti i danni dallo stesso patiti omettendo ogni necessaria specificazione tanto in ordine all'asserita responsabilità del dante causa dei convenuti nella causazione dei danni di cui al sinistro, quanto in ordine al contenuto dei lamentati danni e degli elementi probatori a sostegno delle formulate istanze risarcitorie. Quanto alle ulteriori e reiterate censure di parte appellante rinviava alle eccezioni, deduzioni e domande già svolte negli atti e nei verbali di causa del primo grado di giudizio rimaste assorbite dal rigetto della domanda attorea.
Parimenti a quanto dedotto dai convenuti, eredi del sig. , anche la compagnia Parte_6 assicurativa affermava la totale difformità tra la dinamica del sinistro prospettata dal e i fatti Pt_1 realmente accaduti e deduceva che le prove articolate in punto di an debeatur non consentivano di ritenere dimostrata la dinamica del sinistro ex adverso descritta che, pertanto, è rimasta sfornita di adeguato supporto probatorio.
Indi, instauratosi il contraddittorio la Corte all'udienza del 3.11.25 poneva la causa in decisione.
L'appello, merita ampio rigetto.
Giova innanzi tutto evidenziare che sicuramente l'atto di appello presenta profili di assoluta inammissibilità, atteso che – come peraltro eccepito da - l'appellante ha formulato Controparte_3 espressamente un unico motivo di gravame (afferente la statuizione sulla prescrizione effettuata dal primo giudice) limitandosi poi solo nelle conclusioni del proprio atto di appello a fare riferimento genericamente alle domande formulate in primo grado (senza riproporle né tanto meno specificarle)
e a chiedere la condanna, in solido, degli originari convenuti al risarcimento “dei danni tutti patiti dall'attore”. Ebbene non pare dubbio che la parte appellante abbia omesso ogni necessaria specificazione tanto in ordine all'asserita responsabilità “del dante causa dei convenuti nella causazione dei danni di cui al sinistro avvenuto in data 12.05.2006”, quanto in ordine al contenuto dei lamentati danni e degli elementi probatori a sostegno delle formulate istanze risarcitorie di talchè gli addebiti e le domande, siccome genericamente riproposti, devono intendersi rinunciati a mente dell' art. 346 c.p.c..
Vero è infatti che vige nel diritto vivente il principio della libertà nelle forme di formulazione del gravame, ma vero è anche che le stesse devono comunque essere espresse in modo specifico non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte davanti al primo giudice (Cass. 25840/20).
Quand'anche poi si volesse ritenere (ma così non è) che il mero e indeterminato richiamo “per relationem” alle difese svolte in prime cure sia sufficiente ad assolvere l' onere di allegazione, va comunque detto che la statuizione del primo giudice è del tutto corretta anche in riferimento alla valutazione sulla intervenuta prescrizione, posto che il Tribunale ha riscontrato che, a seguito dell'estinzione del giudizio in precedenza incoato dal medesimo appellante per ottenere il risarcimento dei danni lamentati (iscritto al n. 1348/2011 del Tribunale di Caltagirone), la prescrizione del suo diritto al risarcimento del danno ha ripreso a decorrere dal primo atto interruttivo, ovvero dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n. 1348/2011 R.G. (avvenuta in data 29 dicembre 2011), con conseguente maturazione della prescrizione, in assenza di ulteriori atti interruttivi, in data 29 dicembre 2013 (ove si ritenga che si applichi alla fattispecie la prescrizione biennale), ovvero in data 29 dicembre 2017 (ove si ritenga che debba invece applicarsi la più lunga prescrizione da reato, pari a sei anni).
Si tratta di una ricostruzione assolutamente condivisibile atteso che dal combinato disposto degli artt.
2943 (primo, secondo e quarto comma) e 2945 (secondo e terzo comma), possono trarsi i seguenti principi:
• La prescrizione è interrotta, oltre che da ogni atto giuridico cui la legge ricollega l'effetto di costituire in mora il debitore anche dagli atti (processuali) introduttivi del giudizio ai quali viene di norma ricondotta anche l'efficacia sostanziale di cui all'art. 1221 c.c.;
• L'effetto interruttivo della prescrizione della domanda giudiziale si protrae da tale domanda fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo, anche ove essa non decida nel merito ma definisca questioni processuali di carattere pregiudiziale;
• Questo principio trova, tuttavia, una deroga nel caso di estinzione del processo, cosicché tutte le sentenze definitive una volta passate in giudicato, conservano l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale, salvo quelle che dichiarano l'estinzione del processo (cfr: di recente si veda TE Sezione civile della Corte di Cassazione, con
l'ordinanza n. 7875/2025). • In caso di estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione del diritto azionato inizia quindi a decorrere dall'atto introduttivo, cioè dalla domanda giudiziale, e non dagli atti processuali successivi, essendo altresì irrilevante che la domanda sia stata diligentemente coltivata fino all'estinzione;
• L'estinzione comporta, ai sensi dell'art. 2945, terzo comma, c.c., il permanere dell'effetto interruttivo (c.d. effetto interruttivo in senso proprio o “istantaneo”) della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando però escluso l'effetto (c.d. effetto interruttivo permanente o
“sospensivo”) previsto dal secondo comma del medesimo art. 2945 (si veda ancora: TE
Sezione civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7875/2025).
Applicando i superiori principi – e in assenza assoluta di allegazione di altri atti processuali produttivi di effetto interruttivo in seno al procedimento n. 919/2020 RG - non pare affatto dubbio che la prescrizione sia maturata (per ciò che si evince dagli atti prodotti nel fascicolo di prime cure) prima della notifica dell'atto di citazione del primo grado di giudizio (6 dicembre 2019) e finanche prima dell'invito alla mediazione che l'ha preceduta (domanda del 16 aprile 2019), di talchè la produzione di detta mediazione, comunque tardiva (in quanto avvenuta solo nel presente giudizio di gravame in contrasto cin il disposto di cui all'art. 345 c.p.c) si palesa altresì del tutto inconducente.
Quanto poi alla mediazione del febbraio 2017 essa, per stessa ammissione della parte appellante, risulta prodotta soltanto nel fascicolo iscritto al n. 1348/2011 del Tribunale di Caltagirone che si è estinto, ma non in quello iscritto al n. 919/2020 RG che è stato definito con la sentenza appellata, all'interno del quale tale documento non è mai entrato.
Ne consegue che la produzione di tale mediazione del febbraio 2017 soltanto nel presente procedimento di appello è assolutamente inammissibile stante il divieto di cui all'art 345 comma 3
c.p.c., trattandosi di documentazione che esisteva già al momento della instaurazione del giudizio iscritto al n. 919/2020 rg. Né vi è prova che la odierna appellante non abbia potuto produrre tali documenti nel giudizio di prime cure per causa ad essa non imputabile.
In ogni caso poi va precisato che condivisibilmente la giurisprudenza di legittimità (cfr ord. Cass civ. sez 3 n. 33226/24) mette in luce che la mera produzione del verbale di mediazione non è sufficiente ai fini della prova della interruzione della prescrizione in quanto l'atto che produce l'effetto interruttivo è la comunicazione della domanda di mediazione alla controparte e ciò anche quando nel verbale di mediazione il mediatore dia atto della avvenuta comunicazione ( si rammenti infatti che il mediatore non è un pubblico ufficiale).
Ne consegue che la produzione del verbale del 2017 non è solo tardiva ma altresì inconducente ai fini del decidere. Solo per dovere di completezza va inoltre rimarcato che appare del tutto corretta anche la statuizione relativa all'efficacia della prescrizione offerta dal primo decidente, da ritenere senza meno estensibile anche nei confronti della atteso che la medesima è stata eccepita proprio dall'assicurato, CP_3 ovvero dalla parte del rapporto (cfr. art. 2939 c.c.), di talchè gli effetti dell'estinzione dell'obbligazione principale – cui quella della compagnia è meramente accessoria – giovano anche all'assicuratore.
Ne deriva che il proposto gravame, già formulato in modo assolutamente non ammissibile, si palesa comunque anche manifestamente infondato.
Non sussistono invece i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc per come chiesto dagli appellati . Controparte_4
Le spese del presente giudizio vanno conseguentemente poste a carico di Parte_1
Esse si liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex
D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), con l'esclusione della fase istruttoria che va liquidata seguendo i valori minimi della tariffa, in mancanza di una specifica attività istruttoria, tenendo conto del valore della causa (indeterminabile) e specificando altresì che la condanna va fatta in favore di e dei procuratori antistatari LE Guzzetta e GI AN che Controparte_3 ne hanno fatto esplicita richiesta.
Atteso il rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto
PQM
Definitivamente decidendo la causa n. 254/2024 rg
Dichiara inammissibile l'appello e condanna al pagamento delle spese di lite che Parte_1 liquida nei confronti di , nonché dei procuratori antistatari LE Guzzetta e Controparte_3
GI AN in complessivi E. 8.469,00 per ciascuno di loro (di cui E. 2058,00 per studio, E.
1.418,00 per fase introduttiva, E. 1523,00 per trattazione, E. 3470,00 per fase decisionale) oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 6.11.25
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa MO Lo Iacono Dott. OL SC