CASS
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2025, n. 35394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35394 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA SE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/01/2025 del TRIB. LIBERTA di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
letta la requisitoria scritta e sentite le conclusioni del PG PERLA LORI che ha chiesto per il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica e ascoltato l'avv. SE GLICERIO, difensore dell'imputato, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 35394 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 12/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di SE RA ricorre per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Palermo - sez. misure di prevenzione che, esclusa l'aggravante della premeditazione, ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del 20 aprile 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Agrigento aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere, perché indagato dei delitti di omicidio ai danni di RO NG, nonché di porto e detenzione illegale di armi. 2. In precedenza, a seguito di una prima richiesta di riesame, il Tribunale di Palermo - sez. misure di prevenzione, aveva annullato il provvedimento applicativo della misura custodiale, ravvisando l'insussistenza di un sufficiente quadro indiziario. Contro tale ultima decisione, ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. La Prima sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 01067 dell' 11 ottobre 2024, dep. il 10 gennaio 2025, annullava l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame, avendo riscontrato l'assenza di argomentazioni in merito: - al valore dirimente attribuito all'alibi fornito dal RA, in assenza di verifiche di autenticità e precisione dei fotogrammi estrapolati dal sistema di video sorveglianza, dai quali risultava la presenza dell'indagato presso l'officina "la Carmen", intento a riparare il proprio veicolo, nell'orario nel quale si verificava l'evento omicidiario;
- al raffronto tra l'alibi e il risultato dello stub, che dava conto della particolare coincidenza tra le particelle di polvere da sparo rinvenute sul corpo della vittima e sull'arma, con quelle trovate nel naso e sulle mani dell'indagato, nonché sul sedile dell'auto dello stesso;
A seguito del rinvio, con l'ordinanza del 24 gennaio 2025, oggi impugnata, il Tribunale di Palermo, sez. misure di prevenzione, esclusa l'aggravante della premeditazione, come già detto, ha rigettato la richiesta di riesame formulata dal RA e ha confermato la misura cautelare carceraria. 3. Avverso tale ultima ordinanza, la difesa articola un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e agli artt. 3 e 29 Cost., che si sviluppa in due censure. 3.1 Con la prima censura, lamenta che i giudici del riesame, ravvisata la mancata verifica di autenticità dei fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza di cui ,)u'e era dotata l'officina "La Carmen", nonché l'esito della simulazione svolta dagli inquirenti in merito ai tempi di percorrenza in auto del tragitto tra l'officina e il luogo teatro della vicenda, hanno concluso che la presenza dell'indagato presso la prima non fosse idonea a escludere la paternità dell'evento omicidiario, stante la possibilità per il RA di raggiungere il luogo nel quale il delitto era stato consumato nel lasso temporale coincidente con il suo l'allontanamento, sia pur temporaneo, dall'officina, proprio nell'orario in cui si era verificato l'evento letale. 3.2 Con la seconda censura, lamenta che, in ragione delle modalità di svolgimento, il risultato positivo dello stub era da ritenersi contaminato. 3.3 Sottolinea, infine, l'assenza di esegenze cautelari, sul presupposto che l'indagato, nonostante il lavoro di autotrasportatore, dopo la scarcerazione conseguita all'annullamento dell'ordinanza cautelare, aveva fatto sempre ritorno nel luogo di residenza. 4. Con memoria di replica, la difesa, ribadito il contenuto del ricorso, ha prodotto documentazione comprovante, a suo avviso, la coincidenza tra l'orario di presenza dell'indagato all'interno dell'officina e quello in cui era stato perpretato l'omicidio, concludendo per l'estraneità del RA alla vicenda. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato e pertanto va rigettato. 2. In relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, il giudice di legittimità ha il compito di verificare se il giudice della cautela abbia adeguatamente spiegato le ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. Infatti, la motivazione della decisione dei giudici del riesame non deve essere fondata su prove, ma su indizi e tende all'accertamento non di una responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, lnegbedion, Rv. 275699 — 02; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01). 3. Nel caso in esame, l'ordinanza in verifica ha analizzato adeguatamente tutti gli elementi indiziari, riconducendoli a unità, attesa la loro concordanza, e, con motivazione assolutamente logica e adeguata, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. 3.1 Quanto alla censura relativa all'asserita contaminazione dello stub, i giudici del riesame, analizzati tutti gli elementi indiziari, tra i quali anche il forte risentimento e il desiderio di vendetta dell'indagato nei confronti della vittima, sospettata dell'omicidio del congiunto NR RA, hanno dato risalto al singolare esito dello stub, che dava contezza della composizione e coincidenza delle particelle di polvere da sparo rinvenute sul corpo della vittima e sull'arma, con quelle trovate nel naso dell'indagato, sulle mani dello stesso e sul sedile dell'auto a lui in uso, tutte caratterizzate dall'assenza di antimonio - componente di regola presente nella polvere da sparo -, a fronte dell'ipotizzata, ma non provata, contaminazione del test. 3.2 Quanto alla censura con la quale lamenta la non corretta valutazione della prova d'alibi, il ricorrente ha omesso di confrontarsi con le argomentazioni rese dai giudici della cautela che hanno escluso la rilevanza, in termini liberatori per l'indagato, della stessa, a fronte della mancata verifica di autenticità e genuinità dei fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza di cui era dotata l'officina "La Carmen", circostanza rispetto alla quale il ricorrente nulla ha osservato, né eccepito, limitandosi a una sterile critica in merito all'esito positivo, in termini temporali e spaziali, della simulazione fatta dagli inquirenti che riscontrava la possibilità di raggiungere il luogo dell'agguato e di far rientro in officina in un tempo compatibile con quello in cui l'indagato si era assentato dalla stessa, nonché in merito alle valutazioni espresse in relazione alle modalità sovrapponibili tra l'omicidio del RO e quello del congiunto dell'indagato, di cui il primo era sospettato. 4. Quanto, infine, alla documentazione relativa ai tabulati telefonici e ai fotogrammi inerenti ai momenti interessati dalla vicenda - la cui comparazione, scandita in occasione della memoria di replica, non era stata articolata nelle precedenti richieste di riesame, né nelle relative memorie difensive -, giova osservare che, pur tenendo nella dovuta considerazione la differenza di 60 minuti tra l'orario rilevato nei fotogrammi e quello vigente, a cagione del mancato aggiornamento, nel sistema di video sorveglianza, dell'ora solare in atto rispetto a quella legale, tuttavia il ricorrente ha omesso di spiegare la differenza, pari a 9 minuti, tra l'orario rilevato nel video (17:12:24) - da riportare, come detto, all'ora solare (16:12:24) vigente il 31 ottobre 2022 -, nel quale il RA risulta presente nell'officina, impegnato al telefono con la compagna, e l'orario riportato sul tabulato telefonico (16:21:24), relativo a proprio alla conversazione con l'utenza in uso alla donna. Si tratta di una discrasia che il ricorrente non solo non rileva affatto, dando per scontata una coincidenza di orari che non c'è, ma che è tale da rendere attuali i dubbi di autenticità e certezza sollevati nell'ordinanza in verifica. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. Si dispone, ai sensi dell'arti. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., che copia dell'ordinanza sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda nei termini di legge. P . Q . M . Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 12 settembre 2025.
letta la requisitoria scritta e sentite le conclusioni del PG PERLA LORI che ha chiesto per il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica e ascoltato l'avv. SE GLICERIO, difensore dell'imputato, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 35394 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 12/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di SE RA ricorre per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Palermo - sez. misure di prevenzione che, esclusa l'aggravante della premeditazione, ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del 20 aprile 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Agrigento aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere, perché indagato dei delitti di omicidio ai danni di RO NG, nonché di porto e detenzione illegale di armi. 2. In precedenza, a seguito di una prima richiesta di riesame, il Tribunale di Palermo - sez. misure di prevenzione, aveva annullato il provvedimento applicativo della misura custodiale, ravvisando l'insussistenza di un sufficiente quadro indiziario. Contro tale ultima decisione, ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. La Prima sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 01067 dell' 11 ottobre 2024, dep. il 10 gennaio 2025, annullava l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame, avendo riscontrato l'assenza di argomentazioni in merito: - al valore dirimente attribuito all'alibi fornito dal RA, in assenza di verifiche di autenticità e precisione dei fotogrammi estrapolati dal sistema di video sorveglianza, dai quali risultava la presenza dell'indagato presso l'officina "la Carmen", intento a riparare il proprio veicolo, nell'orario nel quale si verificava l'evento omicidiario;
- al raffronto tra l'alibi e il risultato dello stub, che dava conto della particolare coincidenza tra le particelle di polvere da sparo rinvenute sul corpo della vittima e sull'arma, con quelle trovate nel naso e sulle mani dell'indagato, nonché sul sedile dell'auto dello stesso;
A seguito del rinvio, con l'ordinanza del 24 gennaio 2025, oggi impugnata, il Tribunale di Palermo, sez. misure di prevenzione, esclusa l'aggravante della premeditazione, come già detto, ha rigettato la richiesta di riesame formulata dal RA e ha confermato la misura cautelare carceraria. 3. Avverso tale ultima ordinanza, la difesa articola un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e agli artt. 3 e 29 Cost., che si sviluppa in due censure. 3.1 Con la prima censura, lamenta che i giudici del riesame, ravvisata la mancata verifica di autenticità dei fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza di cui ,)u'e era dotata l'officina "La Carmen", nonché l'esito della simulazione svolta dagli inquirenti in merito ai tempi di percorrenza in auto del tragitto tra l'officina e il luogo teatro della vicenda, hanno concluso che la presenza dell'indagato presso la prima non fosse idonea a escludere la paternità dell'evento omicidiario, stante la possibilità per il RA di raggiungere il luogo nel quale il delitto era stato consumato nel lasso temporale coincidente con il suo l'allontanamento, sia pur temporaneo, dall'officina, proprio nell'orario in cui si era verificato l'evento letale. 3.2 Con la seconda censura, lamenta che, in ragione delle modalità di svolgimento, il risultato positivo dello stub era da ritenersi contaminato. 3.3 Sottolinea, infine, l'assenza di esegenze cautelari, sul presupposto che l'indagato, nonostante il lavoro di autotrasportatore, dopo la scarcerazione conseguita all'annullamento dell'ordinanza cautelare, aveva fatto sempre ritorno nel luogo di residenza. 4. Con memoria di replica, la difesa, ribadito il contenuto del ricorso, ha prodotto documentazione comprovante, a suo avviso, la coincidenza tra l'orario di presenza dell'indagato all'interno dell'officina e quello in cui era stato perpretato l'omicidio, concludendo per l'estraneità del RA alla vicenda. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato e pertanto va rigettato. 2. In relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, il giudice di legittimità ha il compito di verificare se il giudice della cautela abbia adeguatamente spiegato le ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. Infatti, la motivazione della decisione dei giudici del riesame non deve essere fondata su prove, ma su indizi e tende all'accertamento non di una responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, lnegbedion, Rv. 275699 — 02; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01). 3. Nel caso in esame, l'ordinanza in verifica ha analizzato adeguatamente tutti gli elementi indiziari, riconducendoli a unità, attesa la loro concordanza, e, con motivazione assolutamente logica e adeguata, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. 3.1 Quanto alla censura relativa all'asserita contaminazione dello stub, i giudici del riesame, analizzati tutti gli elementi indiziari, tra i quali anche il forte risentimento e il desiderio di vendetta dell'indagato nei confronti della vittima, sospettata dell'omicidio del congiunto NR RA, hanno dato risalto al singolare esito dello stub, che dava contezza della composizione e coincidenza delle particelle di polvere da sparo rinvenute sul corpo della vittima e sull'arma, con quelle trovate nel naso dell'indagato, sulle mani dello stesso e sul sedile dell'auto a lui in uso, tutte caratterizzate dall'assenza di antimonio - componente di regola presente nella polvere da sparo -, a fronte dell'ipotizzata, ma non provata, contaminazione del test. 3.2 Quanto alla censura con la quale lamenta la non corretta valutazione della prova d'alibi, il ricorrente ha omesso di confrontarsi con le argomentazioni rese dai giudici della cautela che hanno escluso la rilevanza, in termini liberatori per l'indagato, della stessa, a fronte della mancata verifica di autenticità e genuinità dei fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza di cui era dotata l'officina "La Carmen", circostanza rispetto alla quale il ricorrente nulla ha osservato, né eccepito, limitandosi a una sterile critica in merito all'esito positivo, in termini temporali e spaziali, della simulazione fatta dagli inquirenti che riscontrava la possibilità di raggiungere il luogo dell'agguato e di far rientro in officina in un tempo compatibile con quello in cui l'indagato si era assentato dalla stessa, nonché in merito alle valutazioni espresse in relazione alle modalità sovrapponibili tra l'omicidio del RO e quello del congiunto dell'indagato, di cui il primo era sospettato. 4. Quanto, infine, alla documentazione relativa ai tabulati telefonici e ai fotogrammi inerenti ai momenti interessati dalla vicenda - la cui comparazione, scandita in occasione della memoria di replica, non era stata articolata nelle precedenti richieste di riesame, né nelle relative memorie difensive -, giova osservare che, pur tenendo nella dovuta considerazione la differenza di 60 minuti tra l'orario rilevato nei fotogrammi e quello vigente, a cagione del mancato aggiornamento, nel sistema di video sorveglianza, dell'ora solare in atto rispetto a quella legale, tuttavia il ricorrente ha omesso di spiegare la differenza, pari a 9 minuti, tra l'orario rilevato nel video (17:12:24) - da riportare, come detto, all'ora solare (16:12:24) vigente il 31 ottobre 2022 -, nel quale il RA risulta presente nell'officina, impegnato al telefono con la compagna, e l'orario riportato sul tabulato telefonico (16:21:24), relativo a proprio alla conversazione con l'utenza in uso alla donna. Si tratta di una discrasia che il ricorrente non solo non rileva affatto, dando per scontata una coincidenza di orari che non c'è, ma che è tale da rendere attuali i dubbi di autenticità e certezza sollevati nell'ordinanza in verifica. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. Si dispone, ai sensi dell'arti. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., che copia dell'ordinanza sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda nei termini di legge. P . Q . M . Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 12 settembre 2025.