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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BENANTI LAURA, Presidente e Relatore
STORACI GIUSEPPINA, Giudice
CANNARELLA MARCO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1456/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melilli - Piazza Crescimanno, 1 96010 Melilli SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1995 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Difensore_1 società Ricorrente_1 Spa, in persona del legale rappresentante, Rappresentante_1, presentava ricorso, il 15.5.2024, innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria e nei confronti del Comune di Melilli, avverso l'avviso di accertamento IMU n. 1995 del 31.03.2023, notificato il 18.03.2024 e di importo complessivo pari ad euro
47.951,00.
Eccepiva l'illegittimità della pretesa tributaria.
Il Comune di Melilli non si costituiva.
Con istanza successiva, la ricorrente rappresentava che aveva stipulato un accordo transattivo con l'ente impositore e chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva.
In adesione all'istanza della ricorrente, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, atteso l'intervenuta stipula di accordo transattivo tra le parti.
Con riguardo alle spese, attesa la mancata costituzione del comune di Melilli e la definizione del procedimento mediante transazione, se ne dispone la compensazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Siracusa, 16 gennaio 2026. Il Presidente est. Dott.ssa Laura Benanti
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BENANTI LAURA, Presidente e Relatore
STORACI GIUSEPPINA, Giudice
CANNARELLA MARCO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1456/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melilli - Piazza Crescimanno, 1 96010 Melilli SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1995 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Difensore_1 società Ricorrente_1 Spa, in persona del legale rappresentante, Rappresentante_1, presentava ricorso, il 15.5.2024, innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria e nei confronti del Comune di Melilli, avverso l'avviso di accertamento IMU n. 1995 del 31.03.2023, notificato il 18.03.2024 e di importo complessivo pari ad euro
47.951,00.
Eccepiva l'illegittimità della pretesa tributaria.
Il Comune di Melilli non si costituiva.
Con istanza successiva, la ricorrente rappresentava che aveva stipulato un accordo transattivo con l'ente impositore e chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva.
In adesione all'istanza della ricorrente, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, atteso l'intervenuta stipula di accordo transattivo tra le parti.
Con riguardo alle spese, attesa la mancata costituzione del comune di Melilli e la definizione del procedimento mediante transazione, se ne dispone la compensazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Siracusa, 16 gennaio 2026. Il Presidente est. Dott.ssa Laura Benanti